Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Cap 7 – Il legalismo e le lacune della legge
Come già detto, il è praticamente divenuto il nuovo sovrano dello Stato di diritto, un sovrano del
codice
resto geloso perché dopo che questo ha imposto la sua presenza, tende a non tollerare la presenza di
qualsiasi altra fonte normativa. Lo scopo del “ ” è infatti questo, e cioè indentificare integralmente
legalismo
Il giurista perde quindi il suo ruolo di produttore del diritto, e si limita a divenire
il diritto nella legge.
interprete e applicatore della legge: questi, inoltre, è costretto quotidianamente a confrontarsi con una
produzione normativa molto farraginosa e contraddittoria. Lo Stato, infatti, attraverso la sua pretesa di
voler regolare tutto, non regola quasi più nulla: la mancanza di norme e l’eccesso di norme producono lo
stesso risultato, cioè l’incertezza Il legalismo smentisce quindi sé stesso, tuttavia, la nostra
del diritto.
cultura giuridica ne è profondamente segnata, e conseguentemente risulta difficile sottrarsi ad esso.
1. Il problema delle lacune
È importante osservare che ogni volta che si codifica, cioè quando si pretende di far coincidere
integralmente il diritto con la legge, si producono alcuni effetti indesiderati, cioè le c.d. Come ben si
lacune.
sa, la legge prevede norme generali ed astratte, cioè che si rivolgono a tutti ed a nessuno in particolare, e
cioè norme che non fanno mai riferimento ad una persona specifica, ma parlano di di
categorie tipiche
persone (ad esempio compratore, venditore). Del resto, gli individui dotati di nome e cognome e di casi
concreti, per poter ottenere riconoscimento e tutela giuridica, devono essere fatti rientrare in queste
categorie tipiche e in questi modelli di situazione. In definitiva, occorre fare un confronto tra la c.d.
(cioè la norma) e la c.d. (cioè il singolo caso): ed è sulla differenza di
fattispecie astratta fattispecie concreta
queste due situazioni che si producono le c.d. lacune. Tale problema delle lacune si pone in maniera lieve, o
non si pone affatto, in quei sistemi a base prevalentemente giurisprudenziale (come quelli di common law):
questi, infatti, anziché pretendere di applicare deduttivamente principi generali ed astratti a dei casi
concreti, tendono ad indurre regole partendo dalle soluzioni dei singoli casi (la legge qui deriva infatti dalla
stratificazione delle diverse decisioni prese dai giudici). 18
Le lacune, comunque sia, possono essere o .
statiche dinamiche
1.1. Le lacune in senso statico
Le fanno riferimento al testo della norma giuridica: la legge infatti di per sé si
lacune in senso statico
presenta lacunosa; questa non può infatti formalizzare tutti i termini del proprio linguaggio attribuendo ad
essi un significato univoco. Kantorowicz a tal proposito affermava che la legge contiene “non meno lacune
che parole”. Generalmente, un testo normativo ampio è direttamente proporzionale alla marginalità della
materia trattata, ed inversamente proporzionale alla sua capacità di durare nel tempo: infatti, ad esempio
la Dichiarazione d’Indipendenza degli U.S. è composta da circa 1500 parole, mentre un’apposita legge
italiana di riforma del sistema universitario arrivava a 10.000 parole. Nelle leggi, troviamo poi dei concetti
volutamente lasciati indeterminati dal legislatore: cioè i c.d. (buona fede, buon costume
concetti valvola
ecc.). Tali concetti valvola sono previsti allo scopo di evitare che il sistema legale “scoppi” a seguito del
mutamento sociale. Ad esempio, il buon costume del 1950 sicuramente si riferiva ad un qualcosa di diverso
rispetto a quello a cui si riferisce oggi: tuttavia, il giudice può continuare a farvi riferimento senza dover
giustificare cosa si intende in quel dato momento per buon costume (senza quindi dare giustificazioni
sociologiche o equitative). Altre lacune derivano poi dal fatto che spesso e volentieri, vi sono norme
nell’ordinamento che risultano incompatibili tra di loro. Il legislatore, infatti, prima di legiferare, dovrebbe
conoscere integralmente le leggi vigenti: tuttavia, un ordinamento giuridico spesso è composto da migliaia
di leggi, pertanto questa conoscenza è praticamente impossibile, e conseguentemente la produzione
normativa produce delle vere e proprie “ ”, cioè forme di incompatibilità logica tra varie norme
antinomie
(situazione che viene a verificarsi maggiormente in presenza di eccessi di legificazione). Per risolvere tali
antinomie sono stati previsti diversi principi: ad esempio, la legge superiore (cioè la Costituzione) prevale su
o ancora la o ancora la
quella inferiore (la legge); legge successiva prevale su quella precedente; legge speciale
Tuttavia, spesso questi criteri non consentono comunque di superare tali
prevale su quella generale.
antinomie.
È importante inoltre sottolineare che, il legislatore, spesso, quando produce la legge, non è mai da solo e
guidato dalla retta ragione, ma è quasi sempre sottoposto a che
pressioni politiche, economiche, e sociali
mirano a trasformare la legge in un prodotto farraginoso frutto di compromessi. Sotto queste pressioni, il
legislatore può cioè produrre una norma troppo particolare, oppure in
eccedere in senso casistico, senso di
e quindi produrre una norma troppo generale ed astratta. Il diritto, pertanto, per essere fatto
principio,
bene deve essere prodotto equilibrando questi principi: ciò rappresenta sia la forza, sia la debolezza della
legge, in quanto il legalismo, che conosce bene questa difficoltà di trovare un punto di equilibrio, sfrutta
tale difficoltà per far dire alla legge più di quello che effettivamente dice.
1.2. Le lacune in senso dinamico
Le sono quelle che si verificano in sede di Queste sono il
lacune in senso dinamico applicazione della legge.
frutto del confronto della legge con i singoli casi concreti (incognite oppure il frutto del
dell’individuale),
confronto con i cambiamenti della realtà sociale che vorrebbe regolare (incogniti del divenire).
Le incognite dell’individuale nascono per via della palese differenza tra la fattispecie concreta e la
fattispecie astratta. Secondo la teoria legalista, il caso singolo dovrebbe sempre essere riconducibile ad una
norma generale ed astratta tramite il ragionamento noto come “ ”: qui infatti, la norma
sillogismo giudiziario
rappresenta la il caso singolo quella e la conclusione consiste nella
premessa maggiore, minore, sussunzione del
Ad esempio: il compratore deve fare X (premessa maggiore); io sono il
caso singolo sulla norma generale.
compratore (premessa minore); quindi io devo fare X (conclusione). Tuttavia ciò non si verifica quasi mai
nella realtà, specialmente quando si va in giudizio: infatti quando si va da un giudice lo si fa perché
sussistono dei dubbi, e cioè delle lacune. Pertanto ne consegue che ogni qualvolta sorge un contenzioso
davanti al giudice, questo deriva da un’incognita individuale. Ed è proprio nel confronto con l’individuale
che la legge manifesta le sue lacune, il che rende inevitabile l’attribuzione al giudice di un’ampia libertà
che mostra il suo vero volto di creatore del diritto nel caso concreto.
interpretativa della legge,
Le incognite del divenire sono quelle che nascono e si moltiplicano con l’accelerare del mutamento sociale.
Un esempio tipico di lacuna per mutamento sociale può essere fatto con il “furto di corrente elettrica”, 19
esempio fatto dagli stessi giusliberisti: quando praticamente l’energia elettrica venne distribuita per la
prima volta, molti pensarono di allacciarsi abusivamente alla rete per prelevarla gratuitamente; in questi
casi, tuttavia, il distributore di elettricità che citava per furto l’abusivo, si trovava respinta la domanda
perché all’elettricità (cioè la cosa rubata) mancavano i connotati di “cosa” altrui che la legge riteneva
indispensabile affinché potesse configurarsi il furto. Per colmare queste lacune, il legalismo spesso tende a
produrre nuove leggi: tuttavia creando
la legificazione a getto continuo più che colmare le lacune, le moltiplica,
altre antinomie; ed inoltre, cercando di prevedere tutto, l’ordinamento si trasformerebbe in una sorta di
carta geografica delle stesse dimensioni del territorio che intende descrivere, quindi un qualcosa di assurdo
ed inutile.
2. Tentativi di colmare le lacune
Come già detto, le lacune esistono e derivano dal fatto che si codifica pretendendo che la legge esaurisca
Tuttavia, va da notare che il legalismo non si è arreso di fronte a tali lacune, ed anzi ha
interamente il diritto.
cercato di risolvere il problema escludendo al contempo la necessità di ricorrere ad una valutazione discrezionale
del giurista.
2.1. Il “non liquet”
Oggi, è importante dire che, nessun giudice può rifiutarsi di giudicare nascondendosi dietro la lacunosità
della questione che gli è stata presentata: sarebbe in questo caso punito per “denegata Non può
giustizia”.
infatti incrociare le braccia dicendo “non cioè non chiaro. Ne consegue quindi che, se oggi esiste tale
liquet”,
divieto, molto probabilmente un tempo tale situazione era permessa.
Nel VI secolo, fu l’Imperatore ad introdurre l’istituto del “non liquet”. Questi, essendo un sovrano
Giustiniano
assoluto voleva che le sue leggi non venissero interpretate, ma introdusse quindi come
solo applicate:
garanzia di tale auspicio l’istituto del “non liquet”, al quale i giudici erano obbligati a ricorrere nell’ipotesi in
cui la legge appariva incomprensibile. Quindi, quando il giudice si asteneva dal pronunciarsi, la decisione
del caso veniva assunta dal legislatore stesso: tuttavia, non l’imperatore di persona, quanto dai suoi
funzionari e tramite il c.d. . Tale sistema fu utilizzato di nome, ma non di fatto, per tutto
rescriptum principis
il periodo in cui il diritto giustinianeo rimase in vigore come “diritto comune europeo”. Durò quindi fino alla
nascita delle codificazioni moderne, le quali cominciarono a sperimentare nuovi strumenti volti a colmare
le lacune senza far intervenire la valutazione discrezionale del giurista.
2.2. Il reféré legislatif
Il è uno strumento introdotto in Francia nel 1790, ai tempi delle prime codificazioni
reféré legislatif
rivoluzionarie, e può essere considerato una sorta di non liquet: il soggetto autorizzato a fornire
l’interpretazione autentica in caso di dubbio è infatti, non il sovrano ma, il legislatore parlamentare.
Originariamente il référé era generale, cioè si applicava a tutti i cas