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STATUTI REGIONALI
Tutte le Regioni hanno uno Statuto, ma gli statuti sono di tipo diverso: per questa diversità si distinguono le Regioni a statuto speciale e le Regioni a statuto ordinario.
Gli Statuti delle Regioni speciali servono a disciplinare i loro poteri e la loro organizzazione. Invece, le Regioni ordinarie sono sottoposte a una disciplina comune dettata dal Titolo V della Costituzione e in particolare dall'art. 117 che ne definisce la potestà legislativa; le 5 Regioni speciali hanno ciascuna una propria disciplina, derogatoria rispetto a quella comune dettata dalla Costituzione. Quindi, lo Statuto costituisce il fondamento stesso dell'autonomia, di cui definisce i limiti e i modi di esercizio.
Gli Statuti delle Regioni speciali sono adottati con legge costituzionale (art. 116). Per gli statuti delle regioni ordinarie, dopo la riforma costituzionale del 1999 (legge cost. 1/1999), hanno acquisito una funzione molto importante. Mentre in precedenza era la.
Costituzione a disciplinare i tratti fondamentali della forma di governo delle regioni, lasciando agli statuti uno spazio normativo assai ridotto (servivano a disciplinare l'organizzazione interna della Regione, l'esercizio del diritto d'iniziativa e di referendum, la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti); ora è demandato agli statuti di ridefinire integralmente la forma di governo della regione. In seguito, con la legge cost. 2/2001, anche alle regioni speciali è stata concessa una certa autonomia nello scegliersi la forma di governo e la legge elettorale: la Regione può dotarsi di una propria legge statutaria che ridisegni la forma di governo e il sistema elettorale. Si tratta di una legge regionale rinforzata perché deve essere approvata a maggioranza assoluta e può essere sottoposta a referendum approvativo se lo richiede una frazione del corpo elettorale o dell'assemblea regionale. Procedimento di formazione Lo statuto delleregioni speciali è una legge costituzionale particolare perché: Parte delle sue disposizioni sono derogabili attraverso una legge regionale → rafforzata: la disciplina di alcune parti dello statuto (quelle sulla forma di governo) può essere modificata con legge regionale subendo un processo di deconstitutionalization: declassamento dal livello della Costituzione a quello della legislazione ordinaria.
Il procedimento di revisione degli statuti è semplificato: la legge cost. 2/2001 prevede che le future modifiche degli statuti speciali non siano sottoposte a referendum costituzionale.
Lo statuto delle regioni ordinarie: l'art. 123 prevede che lo statuto sia approvato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con 2 deliberazioni successive adottate a un intervallo non minore di 2 mesi. Il Governo ha la possibilità di impugnarlo direttamente dinanzi alla Corte costituzionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.
Entro 3 mesi dalla sua pubblicazione, 1/50degli elettori della regione o 1/5 dei componenti del consiglio regionale può proporre un referendum. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Dunque, gli statuti delle Regioni ordinarie sono leggi regionali rinforzate. L'art. 123 riserva ad essi la disciplina di importanti aspetti: - La forma di governo regionale - I principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento - Il diritto di iniziativa legislativa e di referendum su leggi e provvedimenti amministrativi regionali - La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali Gli unici limiti sono quelli derivanti dal "puntuale rispetto di ogni disposizione della Costituzione e del suo spirito". LEGGE REGIONALE è una legge ordinaria formale. La forma della legge è data dal procedimento che rispecchia il procedimento di formazione delle leggi statali. La collocazionetra le fonti primarie è giustificata sia perché la competenza della legge regionale è garantita dalla stessa Costituzione sia perché la Costituzione la pone su un piano di concorrenza e di separazione di competenza con la legge statale, sia perché è parificata alla legge statale per quanto riguarda il controllo di legittimità, riservato alla Corte costituzionale. Procedimento Il procedimento di formazione della legge regionale è disciplinato in minima parte dalla Costituzione, in parte dallo Statuto e per il resto dal regolamento interno del consiglio regionale. Iniziativa: oltre alla Giunta e ai consiglieri regionali, l'iniziativa spetta agli altri soggetti individuati dagli statuti (di solito, corpo elettorale ed enti locali). Approvazione in Consiglio regionale: la legge è approvata a maggioranza o relativa, ma gli Statuti possono prevedere maggioranze rinforzate. Promulgazione: da parte del Presidente della Regione epubblicazione sul BUR.
Allo Stato è consentito solo impugnare le leggi regionali successivamente alla loro pubblicazione, cioè quando sono già in vigore, senza poter esercitare un veto preventivo (come accadeva prima della riforma del 2001).
La riforma del Titolo V ha completamente mutato l'autonomia legislativa delle Regioni.
Uno dei pochi elementi che portano a distinguere uno Stato federale da uno Stato regionale: mentre lo Stato federale si forma attraverso un patto che porta Stati sovrani a cedere parte dei loro poteri originari ad un'unità centrale; lo Stato regionale segue il processo inverso. Cioè, uno Stato unitario devolve parte dei suoi poteri originari a entità periferiche. Perciò, nella costituzione federale sono i poteri dell'entità centrale ad essere elencati, perché gli altri restano al loro originario detentore (Stato membro). Nella costituzione regionale sono i poteri devoluti alle entità.
periferiche ad essere elencati perché gli altri restano allo Stato centrale. Questo è uno schema di massima, non impedisce modificazioni: come è avvenuto con la riforma del Titolo V e in particolare dell'art. 117. Il testo precedente elencava le materie su cui le Regioni ordinarie avevano potestà legislativa. MA ora:
Elenco di materie su cui c'è la potestà legislativa esclusiva dello Stato;
- Elenco di materie su cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente.
La legislazione dello Stato determina i principi fondamentali della materia, mentre il resto della disciplina compete alle Regioni che devono rispettare i principi fissati dallo Stato. Clausola residuale per cui in tutte le materie non comprese nei due elenchi precedenti spetta alle Regioni la potestà legislativa: potestà legislativa residuale delle Regioni.
REGOLAMENTO REGIONALE
Le riforme costituzionali hanno profondamente inciso sulla funzione
regolamentare delle regioni sia per ciò che riguarda la competenza degli organi sia per l'estensione del potere. La Costituzione attribuisce il potere regolamentare al Consiglio regionale (cioè all'organo legislativo) anziché alla Giunta (cioè all'organo esecutivo). Spetta agli Statuti disciplinare la titolarità e i modi di esercizio della potestà regolamentare: per lo più riconoscono che i regolamenti sono di competenza dell'esecutivo anche se si è cercato di mantenere in capo al consiglio regionale qualche potere di controllo o di interferenza. La riforma costituzionale del Titolo V ha introdotto il principio di parallelismo tra funzioni legislative e funzioni regolamentari, limitando la potestà del Governo di emanare regolamenti alle sole materie sulle quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva e riservando alle Regioni il potere regolamentare in tutte le altre materie. È logico che sia la
Regione a disciplinare lo svolgimento delle funzioni che è chiamata aesercitare e quindi il regolamento statale non deve vincolare le Regioni.
MAGISTRATURA
Principi fondamentali
La Costituzione disciplina la giurisdizione negli articoli da 101 a 113. Un giurista che ha contribuito a scrivere questi articoli è Piero Calamandrei (membro della costituente).
Nella parte sulla magistratura si evidenziano molto chiaramente grandi principi ispiratori di questo potere: il principio dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura rispetto agli altri poteri esterni (che nel nostro ordinamento è molto più accentuato rispetto ad altri ordinamenti -francese, statunitense-), ma anche l'indipendenza del singolo nel momento in cui attua la sua funzione e il principio del giudice naturale.
Il principio che contraddistingue la nostra Costituzione è il principio dell'unità della giurisdizione.
Art. 102 La funzione giurisdizionale è
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
"Funzione giurisdizionale" = funzione di decidere le controversie nei casi concreti. La funzione giurisdizionale è attribuita a magistrati ordinari; quindi, NON possono essere istituiti giudici straordinari e giudici speciali.
I giudici straordinari (che sono banditi totalmente dal nostro ordinamento) sono ad hoc giudici istituiti dopo la commissione di un fatto; cioè, giudici istituiti per un specifico processo. Quindi, il giudice deve essere precostituito per legge.
Es. storico più noto:
processo di Norimberga → i giudici che giudicarono e condannarono i criminali nazisti a Norimberga. La discussione, dal punto di vista giuridico, sulla legittimità del processo fu molto ampia perché questo fu un giudice creato ad hoc dalle potenze vincitrici per processare gli sconfitti. Nel cammino umano è un passo molto progressista (anche per mostrare al mondo i crimini contro l'umanità commessi); ma, volendo applicare le regole del diritto, si era voluto istituire un giudice; ma per fare questo processo era necessario un giudice straordinario perché non c'erano giudici internazionali. Oggi, è stata istituita una Corte internazionale penale, quindi un giudice precostituito, proprio per i crimini internazionali. Il nostro ordinamento vieta anche l'istituzione di giudici speciali, con qualche eccezione. I giudici speciali sono giudici precostituiti, i quali hanno giurisdizione (potere di giudicare).