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DIRITTO COSTITUZIONALE

Prof. Giulio Vigevani

Indicazioni generali:

Libri: 3 manuali:

 Barbera Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Il Mulino (ultima edizione)

o taglio tradizionale, linguaggio comprensibile, forma di governo è la

parte più approfondita

Bin Pitruzzella, Diritto costituzionale più complesso (riferimenti

o all’attualità), capire meglio i singoli problemi; rischio di dispersione

Pisaneschi, Diritto costituzionale (adottatto dall’altro corso) lineare e

o chiaro, la corte costituzionale è la parte più approfondita

[leggere 20 righe di ognuno e scegliere]

Portare a lezione la Costituzione + La costituzione italiana commento articolo

 per articolo (e-learning)

ESAME: programma diviso in 2 parti

Esame scritto: metà anno (maggio: settimana precedente alla sessione)

 

domande aperte con eventualmente qualche domanda chiusa

Seconda parte: giugno, luglio o settembre

NON è sufficiente ciò che dice a lezione per passare l’esame!

Orari: 12:30-14:00

Il presidente della Repubblica nomina 5 senatori a vita.

Che cos’è il diritto costituzionale?

Concetto di ordinamento giuridico

Non è la mera somma delle norme di un certo Paese; è quel complesso di norme che

da’ luogo a un sistema, cioè che regola un’organizzazione sociale (dovrebbe

disciplinare tutti i fenomeni che avvengono in una determinata comunità). Questo

insieme di norme si forma su dei principi.

La Costituzione è il testo che pone i principi/le regole fondamentali di questo sistema.

In altri termini, la Costituzione è il tronco da cui nascono tutti i rami dei diritti perchè

atttraverso la Costituzione quell’ordinamento ha posto i propri principi ordinatori. La

Costituzione da’ forma al sistema/ordinamento. Quindi in qualche modo è la norma

fondante un sistema giuridico.

Che cosa disciplina la Costituzione?

La scelta dei nostri padri costituenti è di dividere la nostra Costituzione in 2 parti e

premettere alcuni principi fondamentali:

Art. 1-12: principi fondamentali (linee guida per qualsiasi legislatore o giudice).

 La scelta dell’assemblea costituente non è stata quella di fare un preambolo dei

buoni principi (che non ha forza giuridica) e poi le norme; MA la scelta del

costituente italiano è stata quella di porre i principi fondamentali come norme

giuridiche, ovvere secondo le modalità tipiche delle norme. Questi principi

hanno un tale rilievo giuridico da essere quelli più utilizzati per la legittimità

costituzionale delle leggi.

Art.13-54: rubricati Diritti e doveri dei cittadini sono elencati i singoli diritti,

 

libertà e doveri che la Costituzione riconosce ai cittadini italiani e in generale

alle persone ()a prescindere dalla cittadinanza e dal titolo con cui risiede in Italia

La seconda parte è titolata Ordinamento della Repubblica e ha come finalità

 quela di disciplinare la separazione tra i diversi poteri dello Stato e la

separazione tra lo Stato e le autonomie locali (in particolare le regione). La

scelta di porre prima i diritti e poi le regole che disciplinano l’ordinamento non è

casuale: l’ideologia alla base della Costituzione è che sia lo tato in funzione dei

diritti dei cittadini e non, come nel regime fascista, i cittadini in funzione dello

Statto c’è un rovesciamento della prospettiva: le persone erano dei mezzi per

arrivare all’interesse dello Stato; quindi gli uomii erano dei soldati e le donne

delle procreatrici; l’ideologia repubblicana è opposta, vi è la prevalenza della

persona sulla società. Quindi il fine della Costituzione è tutelare i diritti dei

cittadini, i mezzo è un’organizzazione dello Stato equilibrata ed efficiente.

Fonti del diritto: modalità attraverso cui nasce il diritto.

Come si ordinano le diverse fonti tra di loro? Una certa materia può essere disciplinata

da norme di diverso livello. Uno di compiti più complessi per un giurista è sapere le

regole per andare a individuare la norma applicabile a quel singolo caso.

Modifica della Costituzione: è un teto che a determinate condizioni può essere

modificato; quindi prevede dei limiti alle modifiche.

Come è distribuito il potere in Italia? Il diritto è l diritto del potere, ma soprattutto il

raporto tra otere e libertà: difendere l’individuo e la società da chi detiene il potere;

limitare ciò che era tradizionalmente illimitato, cioè il potere non solo del singolo, ma

anche della collettività (del popolo).

Art. 1 L’Italia è una repubblica democraticatica fondatata sul lavoro.

Comma 2 La sovranità appartiene al popolo che la esercita nele forme e nei

limiti della Costituzione.

La democraziona è sovranità popolare, MA è limitata perchè il potere in sè è sempre

pericoloso e di conseguenza la Costituzione indica da un lato le forme, dall’altro gli

spazi su cui il potere non può intervenire perchè sono diritti della persona (es: norma

che vieta la pena di morte).

Che cos’è una Costituzione?

Es: la Cina non è uno stato democratico

La Costituzione regola la distribuzione del potere e i diritti dei soggetti che vivono in

un determinato ordinamento. Ad ogni società in cui vi sono delle regole, la famiglia è

un’istituzione/ordinamento con una distibuzione del potere e dei diritti. Ci sono i

principi fondamnetali: rispetto, regole secondo cui i memebri sono tratta in modo

equo.

In qualsiasi società vi è una Costituzione; ogni Stato ha una Costituzione, ovvero delle

regole fondamentali.

Diverso è un altro concetto di Costituzione che è il prodotto di una precisa opzione

ideologia. È riassunta nell’art. 16 della Dichiarazioned ei diritti dell’uomo e del

Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è

cittadino del 28 agosto 1789:

assicurata, nè la separazione dei poteri stabilita non ha una costituzione. Non è una

concezione descrittiva, ma legata a una precisa opzione politico ideologica.

Costtuzione è solo quella Costituzione figlia dei prncipi dell’Illuminismo francese in cui

vi siano 2 grandi condizioni rispettate:

1. La tutela dei diritti dell’individuo

2. Separazione dei poteri perchè solo divisi i poteri sono limitati (Montesquieu)

In altri termini, al concetto di Costituzione si possono dare una pluralità di significati:

quello che serve a capire la nostra Costituzione è probabilmente quest’ultimo perchè è

un testo che pone le finalità del nostro ordinamento e come evitare che l’Italia

tornasse a esperienze totalitarie, quindi come si definissero le sfere del potere.

Il costituzionalismo è quel movimento di pensiero che cerca di affermare i valori della

tutela dei diritti e della separazione del potere.

Costituzione: differenza tra la concezione di costituzione puramente descrittiva e la

concezione prescrittiva, che indica come Costituzione quell’insieme di norme che

raccolgono i principi propri di un ordinamento liberaldemocratico principio della

divisione dei poteri e il principio della tutela dei diritti.

La Costituzione italiana (1947, entrata in vigore il 1 gennaio 1948) oltre a essere un

catalogo di valori e la sintesi di una serie di opzioni politico ideologiche (la nostra

Costituzione è il frutto di un percorso storico e di una serie di ideologie che hanno

lavorato insieme, anche attraverso l’arte del compromesso per giungere a un insieme

di regole e di principi condivisi); è soprattutto un testo normativo, ovvero un insieme

di norme giuridiche (che sono poste nel sistema delle fonti a un livello superiore alle

altre norme) che trovano applicazione nei casi concreti che si presentano nella realtà.

In altri termini, la Costituzione si rivolge principilmente ai giudici, coloro che devono

risolvere casi concreti, siano essi civili, penali, amministrativi o di altra natura. E il

giudice deve tenere in considerazione la Costituzione su vari aspetti compiti del

giudice:

1. Verificare che le norme di grado inferiore che deve applicare NON

siano in potenziale contrasto con il testo costituzionale e con le norme

di grado superiore.

Nel momento in cui si trova ad applicare la legge, deve verificare che l’articolo

sia conforme alla Costituzione; qualora avesse dei dubbi riguardo a tale

conformità deve chiamare la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità

costituzionale dele leggi.

2. Interpretare testi normativi che si trova ad applicare in modo conforme

al testo costituzionale. L’attività dei giudici, come quella di tutti gli interpreti

disposizione,

del diritto, è quella di ricavare da un testo, ovvero una una norma.

In altre parole, il giudice interpreta il dato testuale (l’art. x del codice x) e ne

ricava, attraverso l’attività interpretativa, una norma da applicare al caso

concreto. In quest’attività interpretativa, il giudice deve scegliere

l’interpretazione conforme a Costituzione: se un’interpretazione è conforme,

mentre l’altra difforme (in contrasto) dalla Costituzione, il giudice dovrà

utilizzare la Costituzione nella sua attività interpretativa.

Ci sono poi dei casi in cui, in assenza del testo normativo (di leggi che disciplinano una

certa materia), il giudice applica direttamente la Costituzione come fondamento della

sua decisione (il testo normativo è direttamente la Costituzione).

Caso Eluana Englaro: una ragazza ha un incidente stradale, entra in stato

vegetativo permanente nel quale rimane per molti anni (ca 20 anni); i famigliari

sulla base di una serie di manifestazioni della stessa ragazza in vita e di

testimonianze di amici e parenti fanno una lunga battaglia perchè siano

interrotti i trattamenti medici che la tenevano in vita. Il padre (Beppino Englaro)

decide una strada diversa rispetto al farlo di nascosto, fa una battaglia a viso

aperto e chiede a una serie di tribunali d’interrompere il trattamento medico a

cui era sottoposta la figlia. Il nostro ordinamento non prevedeva nulla rispetto al

fine vita e rispetto alle disposizioni anticipate di trattamenti (disposizioni che

tutti noi possiamo anticipare dicendo: “se mi trovo in uno stato in cui non sono

nelle possibilità di manifestare la mia volontà, voglio che mi siano o non mi

siano dati i trattamenti medici”). Dopo essere andati da una serie di giudici, che

prima negano totalmente questa possibilità, si ha una sentenza della

Cassazione in cui applicò, in assenza di legislazione, direttamente alcuni principi

costituzionali:

Art. 2: prevede la tutela dei diritti dell’individuo (“La Repubblica riconosce

 e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”) e implicitamente prevede il

principio della tutela della dignità della persona come essere unico,

diverso da tutti gli altri, con una sua morale e convinzioni etiche;

Art. 13: prevede la tutela della libertà personale, che non è solo la libertà

 dagli arresti (di non essere tenuto in un carcere), ma anche della sfera

personale dell’individuo;

Art. 32: prevede il diritto alla salute, inteso anche come diritto di rifiutare

 i trattamenti medici (la salute è un diritto dell’individuo e in quanto tale

l’individuo non può essere costretto, salvo casi limitati, a trattamenti

sanitari obbligatori).

1. In determinate situazioni particolarmente drammatiche vale il principio

dell’autodeterminazione dell’individuo: è l’individuo che sceglie del proprio

futuro/destino; ciò soprattutto in materia di salute dove c’è una garanzia

anche del diritto di non curarsi, di non essere sottoposti a trattamenti che

l’individuo considera ingiustificati.

Il giudice risolve la prima questione dicendo che è la persona che decide

 se accettare o interrompere un trattamento medico (in questo caso il

trattamento era in corso e il soggetto l’avrebbe interrotto)

2. Ricostruzione della volontà del soggetto: Eluana non era cosciente, e i giudici

ricostruiscono a posteriori la sua volontà e riconoscono che la volontà del

soggetto era di non sottoporsi, eventualmente di interrompere determinate

cure.

Questo porta poi a una sentenza che conduce all’interruzione delle cure a cui

era sottoposta con l’esito della sua morte.

In questo caso, vi è l’applicazione diretta della Costituzione.

Caso di Dj Fabo: ha subito un incidente che lo ha reso paralizzato dal collo in

giù, che gli da’ dolore e sofferenza quotidiana, che non riesce a diminuire

neanche con l’uso di antidolorifici e oppiacei molto pesanti. Lui è sicuramente

lucido e manifesta più volte la sua volontà di porre fine a questo stato che lui

considera penoso e di estrema sofferenza. Potrebbe interrompere i trattamenti

medici perchè ha un’alimentazione artificiale e ha anche l’aiuto di un

respiratore: la legge consente di interrompere l’alimentazione e la respirazione

e ciò condurrebbe alla sua morte. Tuttavia essendo un ragazzo giovane e

relativamente forte sarebbe un’agonia molto lunga, di conseguenza chiede di

essere aiutato a porre fine alla sua vita (al suicidio). Il nostro codice penale

prevede il reato di aiuto al suicidio in 2 diverse prospettive: istigazione al

suicidio (spingere qualcuno a suicidarsi: direttamente portare al suicidio oppure,

di fronte a una volontà suicidiaria, la rafforzo) e l’aiuto materiale al suicidio

(qualsiasi forma di agevolazione materiale che aiuti una persona a porre in

essere la sua volontà di suicidarsi). Nel caso di Dj Fabo la prima fattispecie non

centra perchè la volontà di suicidarsi era stata autonomamente ideata dalla

stessa persona. In questo caso, tuttavia, Dj Fabo riesce a convincere la fidanzata

e la madre, che erano contrarie, ad aiutarlo; e chiamano un uomo politico del

Partito radicale, Marco Cappato, che si offre di portarlo in una clinica svizzera

dove Dj Fabo spinge con i denti un pulsante che inietta una sostanza che porta

alla sua morte breve e senza sofferenza. Vi è un processo a carico di Cappato

per il reato di aiuto al suicidio; il processo è molto complicato e interessante

perchè il Pubblico Ministero (che nei processi è l’accusa, che esercita l’azione

penale: raccoglie gli elementi di prova per poi sostenere l’accusa in giudizio e

chiedere eventualmente la condanna dell’indagato) chiede direttamente

l’archiviazione (non c’è reato) applicando direttamente la Costituzione: l’art.530:

punisce l’aiuto al suicidio, ed è chiaro che Cappato ha aiutato Dj Fabo, però la

Costituzione prevede una serie di principi (art. 2, 3; autodeterminazione della

persona; la libertà personale; il diritto alla salute) tali che dal nostro

ordinamento si può garantire solo a determinate condizioni (se c’è sofferenza

fisica enorme, stato non più reversibile) un diritto al suicidio. O meglio,

attualmente nel nostro ordinamento il suicidio non è un diritto, ma non si

puniscono i suicidi; è un fatto considerato disdicevole ma non punito. Quindi, il

suicidio non è un diritto, ma in casi eccezionali (alla luce della Costituzione e

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) il suicidio diventa un diritto, e

quindi chi aiuta un soggetto nell’esercizio di un suo diritto NON può essere

punito. Il giudice che deve valutare sulla richiesta di archiviazione non è

convinto, si fa il processo e alla fine la corte d’assise, ovvero il tribunale che

giudica Cappato per l’aiuto al suicidio, decide d’inviare alla Corte Costituzionale

la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 530 del codice penale, in

quanto potenzialmente in contrasto con gli art. 2, 3, 13 della Costituzione.

Quindi uno dei giudici penali di primo grado manda alla Corte Costituzionale la

questione: se dichiarerà fondata la questione (che la norma è effettivamente

incostituzionale), il giudice assolverà Cappato; invece, se dichiarerà che la

norma non è in contrasto con la Costituzione, Cappato andrà incontro a una

condanna. La questione è molto complessa, allora la Corte (nel dicembre 2018)

rinvia l’udienza e deciderà a fine settembre 2019, nel frattempo invita il

Parlamento (legislatore) a disciplinare questa materia perchè così com’è, è in

potenziale conflitto con la Costituzione. Il codice penale è del 1930 (periodo

fascista), in cui la persona non era un valore, ma il valore era lo Stato per cui il

suicida era colui che faceva perdere allo Stato una persona; la logica

costituzionale è completamente rovesciata: ovviamente ci sono ancora delle

buone ragioni per punire l’istigazione al suicidio; sull’aiuto al suicidio, però, la

Corte dice che ci sono dei casi limite che non possono essere puniti; allora il

Parlamento, che ha il potere legislativo, dovrebbe decidere.

I caratteri delle Costituzioni

Le Costituzioni che si sono succedute nella storia hanno caratteristiche diverse.

1. Costituzioni:

a. Rigide

b. Flessibili

2. Costituzioni:

a. Scritte: la grande parte dei testi costituzionali sono scritti, ovvero

tendenzialmente un unico documento raccoglie le norme costituzionali

Es: Costituziona italiana

b. Non scritte: vi sono nella storia esempi di Costituzioni non scritte,

ovvero di Stati che non hanno un testo costituzionale, ma che hanno una

Costituzione solo in senso sostanziale, cioè ricavano da una pluralità di

fonti le regole e i principi costituzionali

Es: Regno unito non esiste una Costituzione formale, ovvero un unico

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lulli1502 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vigevani Giulio Enea.
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