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LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI
L'articolo 24 della Costituzione afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi legittimi. Questo strumento di tutela è presente anche nelle Carte e nelle Convenzioni dell'Unione Europea, pertanto gli strumenti effettivi di tutela sono un principio generale del nostro ordinamento giuridico e dell'ordinamento dell'Unione Europea, secondo cui la tutela equivale al riconoscimento del diritto (tutelare il diritto in maniera effettiva).
Se i diritti e le situazioni giuridiche non sono tutte uguali, allora anche i rimedi non sono tutti uguali. Il rimedio è quella misura che l'ordinamento mette in campo per poter proteggere la situazione giuridica nel momento in cui viene violata o entra in conflitto con altre situazioni giuridiche. Pertanto, la disponibilità e l'esistenza di questi rimedi è uno strumento essenziale per configurare la forza dei diritti di cui stiamo parlando.
Noi ci
occuperemo prevalentemente della tutela privata, non amministrativa e non penale. A chi si chiede la tutela dei diritti? All'autorità giudiziaria, si parla infatti di tutela giurisdizionale (art. 24 Cost. e 2907 c.c.), ma anche agli stessi soggetti. Non sempre infatti la tutela dei diritti parte dalle aule dei tribunali. CASO MOODLE PER CAPIRE VARIE TIPOLOGIE DI RIMEDI (CIVILI): L'impresa Alfa è titolare di un brevetto avente ad oggetto un'invenzione inerente alla produzione di protesi destinate agli atleti paralimpici. L'impresa Beta compie studi approfonditi sull'esperienza di Alfa e inizia una sperimentazione concorrente che la conduce alla realizzazione di una nuova invenzione in questo settore. Beta conclude una serie di contratti (di licenza) con propri fornitori e partner commerciali per consentire l'uso della conoscenza inerente al brevetto. Alfa ritiene che l'invenzione di Beta sfrutti conoscenze inerenti al proprio brevetto, per il cui uso non ha ottenutolicenza da Alfa.In via puramente astra.a, a quali forme di tutela potrebbe avere interesse Alfa?
Alfa potrebbe chiedere che il giudice accerF che Beta abbia uFlizzato le conoscenzedi alfa, legate al breve6o di alfa e, dato questo accertamento, potrebbe richiedere ilrisarcimento dei danni legato al lucro cessante. In questo caso avremo una tutela diFpo resFtutorio e risarcitoria, in quanto Alfa non si è arricchita a sufficienza e sisarebbe potuta arricchire maggiormente se non ci fosse stato il breve6o di beta.
Si potrebbe altresì richiedere una tutela invalidatoria, che consiste nell’affermazioneda parte del giudice che un certo a6o è privo di effeI giuridici in quanto contrario anorme contenute nell’ordinamento giuridico. Essa guarda al passato.
Abbiamo poi la tutela inibitoria con cui Alfa potrebbe chiedere che Beta non sfruIpiù quel breve6o. A questo punto, un ordine del giudice inibisca Beta. La tutelaPagina 16 di 99inibitoria è uno
Lo strumento di tutela molto forte e molto invasivo, in quanto incide sulle scelte spesso rimesse all'autonomia privata (pertanto rivolta verso il futuro). La tutela inibitoria può avere un contenuto negativo (cessare di fare qualcosa) o positivo (magari adottando delle precauzioni).
Lo strumento che tutela questi diritti è la sentenza, emessa da un'autorità giudiziaria, che accerta o che condanna, che può costituire o rimuovere un rapporto giuridico.
In particolare, la sentenza di condanna consiste nel risarcire un danno o nell'adottare misure di prevenzione. Quando la condanna consiste nel fare o dare una prestazione specifica, ad esempio pagare una somma di denaro, e il convenuto non adempie a quanto disposto dal giudice, a questa fase giurisdizionale ne segue un'altra, chiamata esecuzione, che serve a dare effettività al diritto.
La sentenza può quindi avere diverse funzioni, diversi contenuti e quasi sempre la sentenza amministra un rimedio.
(rimedio- contenuto della sentenza), una forma di tutela che ci consente di ripristinare una situazione di equilibrio nel rapporto giuridico, il diritto è rafforzato dal rimedio.
3 TEMI/FOCUS LEGATI ALLA TUTELA:
- Sulla base di quali prove si basa il convincimento del giudice?
- L'articolo 2697 c.c. afferma che "chi vuole far valere un diritto deve portare in giudizio elementi di prova per sostenere la propria situazione giuridica". L'attore quindi deve provare che ha un diritto nel conseguire un prezzo, per esempio, e il convenuto prova che ha già pagato.
- Ci sono casi in cui la legge impone al debitore di provare lui che la violazione del diritto è dovuta ad una causa di forza maggiore, ci sono quindi casi in cui grava sull'altra parte l'onere di provare che non ha adempiuto per via di una causa esterna.
- Inoltre, il giudice si può servire di una presunzione, ovvero un argomento logico che ci consente di desumere da un fatto noto
è lo strumento che rende conoscibile all'esterno, alla colleIvitàl'esistenza di cerF diriI.
La pubblicità si suddivide in 3 Fpologie:
- Pubblicità-noFzia, che consente di rendere conoscibile un a6o alla colleIvità
- Pubblicità dichiaraFva (più importante) che concorre alla possibilità di far valerequel diri6o nei confronF di soggeI antagonisF (consente di renderlo opponibilea terzi). Pensiamo ad esempio al caso in cui un sogge6o vende lo stesso bene adue persone. In questo caso la pubblicità, la trascrizione nei pubblici registrirende opponibile al sogge6o antagonista il diri6o.
- Pubblicità cosFtuFva, che può concorrere a cosFtuire un certo diri6o. Pensiamoad esempio all'iscrizione nei registri immobiliari di un'ipoteca su un terreno, laproprietà del terreno è nelle mani di un sogge6o, ma il diri6o reale di garanziasu quel terreno ce l'ha la banca. Nel caso dell'ipoteca,
L'iscrizione ha valorecosFtuFvo, senza iscrizione non c'è il diri6o, in quanto l'ipoteca non sicosFtuisce senza l'iscrizione.
Entro quale tempo bisogna far valere un diri.o? (CAPITOLO X - L'INFLUENZA DEL TEMPO SULLE VICENDE GIURIDICHE)
Come regola generale possiamo affermare che se una situazione di fa6o si protrae alungo nel tempo, l'ordinamento tende a far coincidere la situazione di diri6o conquella di fa6o.
Il decorso di un determinato periodo di tempo, può dar luogo all'acquisto oppure all'esFnzione di un diri6o soggeIvo.
Occupiamoci ora di due isFtuF di cara6ere generale: la prescrizione e la decadenza.
• La prescrizione è un isFtuto che viene uFlizzato anche nel diri6o privato e che serve a misurare il tempo disponibile per un sogge6o per far valere i propri diriI.
L'esistenza della prescrizione si fonda sull'esigenza di dare certezza all'a6uazionedel rapporto giuridico e delle norme giuridiche.
La prescrizione esFnFva produce l'esFnzione del diri6o soggeIvo per effe6o dell'inerzia del Ftolare del diri6o stesso, che non lo esercita o non ne usa per un arco di tempo determinato dalla legge. Normalmente si hanno a disposizione 10 anni per far valere un diri6o, ma per l'usufru6o (diri6o reale di godimento) ad esempio ne ho 20, mentre la pretesa del risarcimento del danno si può esercitare entro 5 anni. La regola è che tuI i diriI sono soggeI a prescrizione esFnFva, fanno eccezione i cosiddeI diriI indisponibili (diriI della personalità) ma anche il diri6o di proprietà. Si parla pertanto di diriI imprescriIbili. In riferimento al diri6o di proprietà bisogna però so6olineare che, nonostante astra6amente sia imprescriIbile, è sogge6o al rischio di usucapione, che consente ad un sogge6o che possiede in maniera conFnuaFva per almeno 20 anni di diventare proprietario. Infine, la prescrizione comporta che il diri6o non possapiù essere fa6o valere in giudizio, ma c’è ancora.Può infaI succede che l’altra parte può eccepire, può opporre la prescrizione,quando si fa valere un diri6o oltre tempo. Ma, se ad esempio la controparte pagaun debito anche dopo 11 anni (debito ormai prescri6o), va bene perché il diri6onon si esFngue con la prescrizione, la quale ha solo la funzione di depotenziare ildiri6o davanF al giudice (riduce gli strumenF di tutela).• La decadenza è invece un isFtuito che serve a cadenzare il tempo della tutela percomporre la certezza nella risoluzione delle controversie. Il termine di decadenza ètendenzialmente molto breve (pensiamo ad esempio al termine entro il quale sipuò impugnare una sentenza- 60 giorni oppure al tempo entro il quale si possonodenunciare i vizi di una cosa compravenduta- 8 giorni). I termini della decadenzasono stabiliF dalla norma e, mentre la prescrizione protegge interessi di cara6eregenerale,
La decadenza