DIRITTO PENALE
Libro: Pulitanò, Diritto penale e Diritto penale parte speciale e Codice penale e norme
complementari (con leggi speciali: modifiche del sistema penale; responsabilità da
reato degli enti; ordinamento penitenziario; competenza penale del giudice di pace).
Prova intermedia: dicembre
Visite penitenziarie:
Carcere di Padova
Carcere di Voghera
Carcere di Bollate: martedì 10/12 (primo pomeriggio 14:00/14:30) Mandare
una mail: nome, cognome, luogo e data di nascita ed estremi di un documento
d’identità (carta rilasciata dal comune di Casalpusterlengo, numero xy)
Lunedi 11/11 Incontro “Funzione del carcere rispetto ai colletti bianchi” persone
pienamente inserite nella società che non hanno grandi problemi di emarginazione.
[Processo “mani pulite” inizio anni ‘90]
ESAME 5/12 10:00-12:00
La legge è uguale
La giustizia giudica senza guardare in faccia a chi è il destinatario:
per tutti. Uomini e donne: le leggi sono decise dagli uomini pensando che si
applicheranno agli uomini (il 95% della popolazione penitenziaria è maschile; media
europea). La maggior parte delle donne in carcere sono quelle che compiono furti e
sono donne rom.
diritto penale
Il si occupa dei reati, delle pene e delle condizioni in presenza delle quali
può sorgere la responsabilità penale di un soggetto. Quindi poi disciplina tutto
l’aspetto delle sanzioni e a monte vi sono le condizioni dalle quali dipende la
responsabilità penale.
Che cosa s’intende per reato?
Reato (definizione sostanziale) = un comportamento ritenuto, in un dato momento
storico (ogni società ha il suo diritto penale che si evolve: comportamenti che in certo
momento storico sono considerati inacettabili, successivamente possono essere
ritenuti leciti), incompatibile con una ordinata e pacifica convivenza.
Questa definizione non ci consente di sapere, nel nostro ordinamento, quali
comportamenti costituiscono reato. Perchè costituisca reato occorre che ci sia una
legge che dica che è un reato.
È necessario che ci sia una norma di legge che prevede espressamente quel
fatto come reato.
Reato (definizione formale) = Comportamento umano al quale la legge
sanzione penale.
riconduce una
Solo se c’è una legge che stabilisce che quel comportamento costituisce reato, allora
si può dire che quello costituisce reato. Potrebbe trattarsi di un comportamento che la
collettività non percepisce più come incompatibile con la pacifica convivenza, quindi
che non coincide con la definizione sostanziale MA che tuttavia il legislatore non ha
ancora provveduto a eliminare dal catalogo dei reati. Quindi, non è ancora intervenuta
una legge che ha abrogato quella che incriminava quel comportamento. Così come ci
può essere un comportamento che una parte più o meno ampia della collettività
ritiene incompatibile con la pacifica convivenza, che ciònondimeno nessun legislatore
ha incriminato e quindi non costituisce reato. Ciò che conta è il dato formale che quel
comportamento sia previsto da una norma incriminatrice (da una legge), altrimenti
non costituisce reato qualunque sia la valutazione che do di quel comportamento. Se è
importante che ci sia una legge che riconosce quel fatto come reato è evidente il
principio di tassatività e la certezza.
Come si riconosce un illecito penale? Si riconosce che quel comportamento costituisce
un reato dalla sanzione che la legge prevede per chi compie quel comportamento.
Perchè un comportamento costituisca un reato occorre che ci sia una legge che lo
preveda e quella legge deve stabilire che la conseguenza per chi tiene quel
comportamento può essere l’ergastolo, la reclusione o la multa; l’arresto e
l’ammenda.
Codice penale:
1. Parte generale (Libro I)
2. Parte speciale: Delitti (Libro II) Ergastolo, Reclusione, Multa
3. Parte speciale: Contravvenzioni (Libro III) Arresto, Ammenda
Gran parte dei reati si trova nella legislazione speciale. Ad esempio, nel codice
civile (art. 2621 ss) si trovano i reati societari.
La differenza tra delitti e contravvenzioni fatta dal codice penale italiano ha un senso
perchè la disciplina dei delitti e delle contravvenzioni non è per tutti identica. Quindi,
caratteristica del diritto penale è quella di prevedere una sanzione penale come
conseguenza di un reato (è una tecnica d’intervento); si trovano norme incriminatrici
(cioè che stabiliscono che un certo comportamento costituisce reato) nei settori più
disparati dell’ordinamento laddove il legislatore ha voluto utilizzare questo rimedio
(minaccia di una sanzione penale) per assicurare il rispetto di quella norma e, quindi,
per prevenire la sua violazione. Il diritto penale si colloca in una posizione intermedia
tra l’illecito civile e l’illecito amministrativo; o meglio, l’illecito amministrativo prevede
anch’esso una sanzione afflittiva, che è la sanzione amministrativa. L’illecito civile ha
tradizionalmente una caratteristica diversa: risarcire il danno del soggetto
danneggiato. Quindi, la sanzione civile (che è quella del risarcimento del danno) non
ha avuto tradizionalmente altro contenuto se non quello risarcitorio; col decreto
legislativo del 22 gennaio 2016 n. 7 si è introdotto un nuovo istituto/categoria nel
nostro ordinamento: illecito civile (sanzionato con una pena pecuniaria) con un
contenuto afflittivo; quindi, che si aggiunge al risarcimento del danno. Dal 2016,
non solo si ha un illecito amministrativo e un illecito penale, ma anche un illecito civile.
Nel corso del tempo, in diverse occasioni, il legislatore ha alleggerito il numero delle
norme penali ritenendo che alcune ipotesi di reato (soprattutto nelle ipotesi
contravvenzionali, meno gravi e punite solo con l’ammenda) potevano essere spostate
nell’ambito dell’illecito amministrativo. La legge 689/1981 è importante perchè fissa
i principi generali dell’illecito amministrativo e fa ciò in coincidenza con una
depenalizzazione
sistematica opera di depenalizzazione. Si parla di per alludere alla
trasformazione di un illecito penale in illecito amministrativo. Il vantaggio è stato per
molto tempo che l’essere sottoposti a procedimento penale è qualcosa di
particolarmente disdicevole e stigmatizzante; oggi lo è molto meno anche perchè i
colletti bianchi sono molto più spesso portati nelle aule di giustizia. Quindi, già il fatto
che il tipo di illecito fosse di competenza dell’autorità amministrativa e non di
un’autorità penale sicuramente è molto meno incisivo e stigmatizzante per l’agente.
Perciò, di fronte a contravvenzioni punite con l’ammenda, nel 1981 c’è stato un
sistematico trasferimento dal penale all’amministrativo; e il legislatore ha sentito
l’esigenza di tentare una disciplina generale per l’illecito amministrativo. Nel 2016, si è
fatto qualcosa di simile creando la nuova categoria dell’illecito civile. Ad esempio,
l’ingiuria (che consiste nell’offendere il decoro e l’onore di una persona), se non è
aggravata, è un illecito civile. Il danneggiamento doloso (intenzionale) della cosa
altrui, oggi, è un illecito civile. enti,
Decreto legislatvo 231/2001 = prevede responsabilità dal reato degli
ovvero si occupa dei reati commessi dalle società (reati societari). Il problema
interviene nel 2001 su forti sollecitazioni internazionali perchè è chiaro che
l’amministratore delegato, i consiglieri d’amministrazione, i sindaci di una
società sono chiamati (in quanto persona fisica) a rispondere del reato
eventualmente commesso nell’interesse della società, ma non ne risponde la
società nell’interesse della quale la persona fisica ha agito. Questo è
un’ingiustizia perchè tutto il disvalore/rimprovero per quel fatto commesso
dall’amministratore (o da chi per esso) si scarica sulla persona fisica. Quindi, nel
2001, s’introduce una responsabilità amministrativa perchè la sanzione è
stata etichettata come amministrativa, che è conseguenza del reato commesso
da una persona fisica all’interno di una società.
Legge 354/1975 = ordinamento penitenziario.
Decreto legislativo 274/2000 = è la legge con cui si è creata una
competenza del giudice di pace in materia penale. Quindi, al giudice di pace è
stata attribuita la competenza a giudicare riguardo una serie di reati i quali sono
stati espressamente attribuiti alla sua competenza. Il giudice di pace ha un
primo compito di riconciliare le parti (l’offeso e l’autore del reato); NON applica
sanzioni detentiva MA ha solamente delle sanzioni pecuniarie.
Illecito amministrativo (l. 689/1981) = Sanzione amministrativa
Illecito civile (d.lgs. n. 7 del 22 gennaio 2016) = Sanzione pecuniaria civile
Illecito civile (art. 2043 c.c.) = Risarcimento del danno
Funzioni della pena
Storicamente c’è stata un’evoluzione nella funzione della pena (da teorie assolute a
teorie relative).
La funzione retributiva è la prima funzione che viene assegnata alla pena
nell’Antico Testamento (“occhio per occhio, dente per dente”); quindi, si
risponde al male cagionato con ulteriore male. Il fondamento della retribuzione
sta in un’istanza di giustizia assoluta. Manca la prospettiva: a chi serve? Perchè
bisogna fare questo? Qual è lo scopo? La concezione retributiva non si pone
queste domande.
Della funzione retributiva rimane un valore importante: proporzione tra il
reato e la pena che viene inflitta come conseguenza di quel reato. Quest’idea
che ci sia una risposta negativa al reato che è stato commesso ci viene
naturale, viene istintivo a tutti pensare che se una persona gli ha fatto del male,
allora deve subire altrettanto.
Le teorie preventive, che si pongono, cioè, la domanda: a che cosa serve la
pena? Si distinguono in:
Prevenzione generale: la minaccia della pena prima e l’inflizione della
o pena poi servono per disincentivare la collettività sulla necessità che non
si tenga quel comportamento. Quindi, l’obiettivo della prevenzione
generale è di intimadizione, cioè attraverso la minaccia della pena si
spera che le persone evitino di commettere quel determinato
comportamento. Questa funzione di prevenzione generale è svolta dalla
pena sia nel momento in cui viene prevista dal legislatore sia nel
momento in cui il giudice si trova a doverla applicare nei confronti di un
singolo soggetto perchè in quel momento il giudice sta confermando, agli
occhi della collettività, che quella minaccia (contenuta nella norma
penale) era reale. Se la collettività pensa che la giustizia non venga
realizzata nel nostro Paese è perchè quella conferma della prevenzione
generale non è vista: ha l’impressione che ci siano della sanzioni
minacciate nelle norme ma che non vengano concretamente applicate
dal giudice.
Quindi, prevenzione generale vuol dire, attraverso un’intimidazione,
prevenire che vengano realizzati i reati. Inoltre, si ha anche con una
funzione di orientamento culturale (nel lungo periodo): nel momento
in cui un certo comportamento viene ad assumere rilevanza penale, il
messaggio per i consociati è che quel comportamento è offensivo, cioè
non va tenuto perchè produce un danno nei confronti di un soggetto.
Es: Violenza sessuale Nel 1996 con la riforma dei reati in materia sessuale, si è
spostata di collocazione sistematica nel codice penale la violenza sessuale nei delitti
contro la persona (si è riconosciuto che è la persona quella che subisce l’aggressione);
mentre, nel codice del 1930 era tra i reati contro la moralità pubblica e il buon
costume. Non cambia l’offesa però crea una maggiore sensibilità il fatto che
l’attenzione non è sul disonore della famiglia ma il problema è della persona che è
stata violentata.
Prevenzione speciale: per differenziarla dalla prevenzione generale
o (con l’obiettivo di prevenire la commissione di un reato da parte
dell’intera collettività), riguarda il singolo che già ha commesso il reato.
Come rendere utile e dare un senso all’inflizione della pena per far si che
l’autore del reato non torni a delinquere: prevenire la recidiva. La pena
inflitta all’autore del reato mira a prevenire la commissione di futuri reati.
Si pone un problema di utilità della pena su due piani diversi.
Per esigenze esclusive di prevenzione speciale, il giudice potrebbe arrivare a infliggere
una pena (tra il minimo e il massimo previsto dalla legge = cornice edittale) più lunga
di quella corrispondente in modo proporzionale al reato commesso. Quindi, per
aiutarlo a non ricadere nel reato, il giudice potrebbe pensare che sarebbe opportuno
dare al soggetto una pena più elevata così che una volta uscito dal carcere eviti di
ricommettere quel reato. Di fronte a una conclusione di questo genere, s’inserisce la
garanzia della proporzione che discende dalla retribuzione: la pena deve essere
proporzionata alla gravità del reato commesso (che vuol dire non solo entità del danno
ma anche colpevolezza). Perciò, per esigenze di prevenzione speciale, il giudice NON
può (anche se in buona fede) condannare il soggetto a una pena più lunga di quella
che corrisponderebbe alla gravità del reato.
La proporzione impedisce di dare, per prevenzione speciale, una pena
sproporzionata.
Perchè? Il trattamento penale deve essere individualizzato: dalla cornice edittale (che
vale per tutti coloro che hanno commesso quel reato) il giudice deve verificare anche
l’elemento soggettivo per la graduazione della pena. La pena sproporzionata alla
gravità del fatto rischia di essere percepita dal condannato come una pena ingiusta e
sarà inverosimile che si metta in moto quel processo rieducativo al quale la pena deve
tendere.
Il sistema della giustizia penale e l’istituto penitenziario non sono delle istituzioni che
risolvono i problemi di de-socializzazione; non bisogna pensare che il soggetto che ha
dei problemi di socializzazione, questi vengano risolti con il diritto penale. Non si
pensare di usare il sistema penale per risolvere dei problemi tipici delle istanze sociali
(servizi sociali).
Art. 27 comma 3 Cost.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato.
la pena deve tendere alla rieducazione del
L’art. 27 comma 3 Cost. dice che
condannato. La pena non deve rieducare perchè la rieducazione non può essere
imposta, può essere offerta e dopodichè è necessaria l’adesione del condannato. Ecco
perchè se il condannato percepisce come ingiusta la pena si sentira vittima del
sistema e non sarà per nulla disponibile ad assecondare e a cogliere le proposte che
gli vengono offerte per rieducarsi.
NON c’è nessuna forzatura: la rieducazione è un obiettivo; però, bisogna che il
sistema penale non impedisca in partenza la realizzazione dell’obiettivo
rieducativo. Quindi, bisogna evitare che nella cornice edittale ci siano delle pene
così sproporzionate rispetto al disvalore di quel fatto da pregiudicare in partenza
la rieducazione perchè il soggetto si sentirà punito da una pena eccessiva. In
sede di commisurazione della pena, il giudice dovrà tenere conto di non dare
una pena eccessiva.
Riflessione sulla compatibilità tra questa previsione e 3 ipotesi di ergastolo:
Ergastolo semplice
Ergastolo nei confronti dei minori
Ergastolo ostativo [pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso
Viola; il 22 ottobre 2019 la Corte costituzionale si pronuncia sull’ipotesi di
ergastolo ostativo]
[3 sentenze]
Pena di morte
La disciplina della pena di morte era stata abolita nel codice Zanardelli (primo codice
dell’Italia unita del 1889); poi, ripristinata dal regime fascista nel 1926 e utilizzata
ampiamente utilizzata dal codice Rocco (1930); infine, abolita dal codice penale nel
1944 (prima dell’entrata in vigore della Costituzione) con il decreto luogotenenziale ed
eliminata nelle leggi speciali nel 1948. Infine, eliminata dalle leggi militari di guerra nel
1994 MA solo nel 2007 (l. cost. 2 ottobre 2007, n.1) è stato cambiato l’art. 27
(Non è ammessa la pena di morte).
comma 4 Cost.
C’è il rischio dello sbaglio.
Riassunto:
pene
Le (sanzioni penali) contemplate nel nostro ordinamento possono essere divise
in: Accessorie : NON sono previste ogni volta in corrispondenza di una figura di
reato ma hanno delle condizioni di applicazione; come l’interdizione
dall’esercizio di un’impresa è una pena accessoria che riguarda reati commessi
approfittando di una posizione all’interno dell’impresa; la
sospensione/decadenza dalla potestà dei genitori è una pena accessoria che
consegue di diritto a una sentenza di condanna.
Principali : sono contemplate in corrispondenza di ogni singola figura di reato.
Si distinguono in:
Detentive:
o Ergastolo
Reclusione
Arresto
Pecuniarie:
o Multa
Ammenda
I reati si distinguono in:
Delitti
Contravvenzioni
La distinzione dipende dalla maggiore o minore gravità del fatto; anche se vi è
un criterio formale a cui bisogna attenersi: è il legislatore che decide se quel fatto
incriminarlo come delitto o come contravvenzione. Quindi, la nostra per
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