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DIRITTO PENALE

Libro: Pulitanò, Diritto penale e Diritto penale parte speciale e Codice penale e norme

complementari (con leggi speciali: modifiche del sistema penale; responsabilità da

reato degli enti; ordinamento penitenziario; competenza penale del giudice di pace).

Prova intermedia: dicembre

Visite penitenziarie:

Carcere di Padova

 Carcere di Voghera

 Carcere di Bollate: martedì 10/12 (primo pomeriggio 14:00/14:30) Mandare

 

una mail: nome, cognome, luogo e data di nascita ed estremi di un documento

d’identità (carta rilasciata dal comune di Casalpusterlengo, numero xy)

Lunedi 11/11 Incontro “Funzione del carcere rispetto ai colletti bianchi” persone

pienamente inserite nella società che non hanno grandi problemi di emarginazione.

[Processo “mani pulite” inizio anni ‘90]

ESAME 5/12 10:00-12:00

 La legge è uguale

La giustizia giudica senza guardare in faccia a chi è il destinatario:

per tutti. Uomini e donne: le leggi sono decise dagli uomini pensando che si

applicheranno agli uomini (il 95% della popolazione penitenziaria è maschile; media

europea). La maggior parte delle donne in carcere sono quelle che compiono furti e

sono donne rom.

diritto penale

Il si occupa dei reati, delle pene e delle condizioni in presenza delle quali

può sorgere la responsabilità penale di un soggetto. Quindi poi disciplina tutto

l’aspetto delle sanzioni e a monte vi sono le condizioni dalle quali dipende la

responsabilità penale.

Che cosa s’intende per reato?

Reato (definizione sostanziale) = un comportamento ritenuto, in un dato momento

storico (ogni società ha il suo diritto penale che si evolve: comportamenti che in certo

momento storico sono considerati inacettabili, successivamente possono essere

ritenuti leciti), incompatibile con una ordinata e pacifica convivenza.

Questa definizione non ci consente di sapere, nel nostro ordinamento, quali

comportamenti costituiscono reato. Perchè costituisca reato occorre che ci sia una

legge che dica che è un reato.

È necessario che ci sia una norma di legge che prevede espressamente quel

 fatto come reato.

Reato (definizione formale) = Comportamento umano al quale la legge

sanzione penale.

riconduce una

Solo se c’è una legge che stabilisce che quel comportamento costituisce reato, allora

si può dire che quello costituisce reato. Potrebbe trattarsi di un comportamento che la

collettività non percepisce più come incompatibile con la pacifica convivenza, quindi

che non coincide con la definizione sostanziale MA che tuttavia il legislatore non ha

ancora provveduto a eliminare dal catalogo dei reati. Quindi, non è ancora intervenuta

una legge che ha abrogato quella che incriminava quel comportamento. Così come ci

può essere un comportamento che una parte più o meno ampia della collettività

ritiene incompatibile con la pacifica convivenza, che ciònondimeno nessun legislatore

ha incriminato e quindi non costituisce reato. Ciò che conta è il dato formale che quel

comportamento sia previsto da una norma incriminatrice (da una legge), altrimenti

non costituisce reato qualunque sia la valutazione che do di quel comportamento. Se è

importante che ci sia una legge che riconosce quel fatto come reato è evidente il

principio di tassatività e la certezza.

Come si riconosce un illecito penale? Si riconosce che quel comportamento costituisce

un reato dalla sanzione che la legge prevede per chi compie quel comportamento.

Perchè un comportamento costituisca un reato occorre che ci sia una legge che lo

preveda e quella legge deve stabilire che la conseguenza per chi tiene quel

comportamento può essere l’ergastolo, la reclusione o la multa; l’arresto e

l’ammenda.

Codice penale:

1. Parte generale (Libro I)

2. Parte speciale: Delitti (Libro II) Ergastolo, Reclusione, Multa

3. Parte speciale: Contravvenzioni (Libro III) Arresto, Ammenda

Gran parte dei reati si trova nella legislazione speciale. Ad esempio, nel codice

civile (art. 2621 ss) si trovano i reati societari.

La differenza tra delitti e contravvenzioni fatta dal codice penale italiano ha un senso

perchè la disciplina dei delitti e delle contravvenzioni non è per tutti identica. Quindi,

caratteristica del diritto penale è quella di prevedere una sanzione penale come

conseguenza di un reato (è una tecnica d’intervento); si trovano norme incriminatrici

(cioè che stabiliscono che un certo comportamento costituisce reato) nei settori più

disparati dell’ordinamento laddove il legislatore ha voluto utilizzare questo rimedio

(minaccia di una sanzione penale) per assicurare il rispetto di quella norma e, quindi,

per prevenire la sua violazione. Il diritto penale si colloca in una posizione intermedia

tra l’illecito civile e l’illecito amministrativo; o meglio, l’illecito amministrativo prevede

anch’esso una sanzione afflittiva, che è la sanzione amministrativa. L’illecito civile ha

tradizionalmente una caratteristica diversa: risarcire il danno del soggetto

danneggiato. Quindi, la sanzione civile (che è quella del risarcimento del danno) non

ha avuto tradizionalmente altro contenuto se non quello risarcitorio; col decreto

legislativo del 22 gennaio 2016 n. 7 si è introdotto un nuovo istituto/categoria nel

nostro ordinamento: illecito civile (sanzionato con una pena pecuniaria) con un

contenuto afflittivo; quindi, che si aggiunge al risarcimento del danno. Dal 2016,

non solo si ha un illecito amministrativo e un illecito penale, ma anche un illecito civile.

Nel corso del tempo, in diverse occasioni, il legislatore ha alleggerito il numero delle

norme penali ritenendo che alcune ipotesi di reato (soprattutto nelle ipotesi

contravvenzionali, meno gravi e punite solo con l’ammenda) potevano essere spostate

nell’ambito dell’illecito amministrativo. La legge 689/1981 è importante perchè fissa

i principi generali dell’illecito amministrativo e fa ciò in coincidenza con una

depenalizzazione

sistematica opera di depenalizzazione. Si parla di per alludere alla

trasformazione di un illecito penale in illecito amministrativo. Il vantaggio è stato per

molto tempo che l’essere sottoposti a procedimento penale è qualcosa di

particolarmente disdicevole e stigmatizzante; oggi lo è molto meno anche perchè i

colletti bianchi sono molto più spesso portati nelle aule di giustizia. Quindi, già il fatto

che il tipo di illecito fosse di competenza dell’autorità amministrativa e non di

un’autorità penale sicuramente è molto meno incisivo e stigmatizzante per l’agente.

Perciò, di fronte a contravvenzioni punite con l’ammenda, nel 1981 c’è stato un

sistematico trasferimento dal penale all’amministrativo; e il legislatore ha sentito

l’esigenza di tentare una disciplina generale per l’illecito amministrativo. Nel 2016, si è

fatto qualcosa di simile creando la nuova categoria dell’illecito civile. Ad esempio,

l’ingiuria (che consiste nell’offendere il decoro e l’onore di una persona), se non è

aggravata, è un illecito civile. Il danneggiamento doloso (intenzionale) della cosa

altrui, oggi, è un illecito civile. enti,

Decreto legislatvo 231/2001 = prevede responsabilità dal reato degli

 ovvero si occupa dei reati commessi dalle società (reati societari). Il problema

interviene nel 2001 su forti sollecitazioni internazionali perchè è chiaro che

l’amministratore delegato, i consiglieri d’amministrazione, i sindaci di una

società sono chiamati (in quanto persona fisica) a rispondere del reato

eventualmente commesso nell’interesse della società, ma non ne risponde la

società nell’interesse della quale la persona fisica ha agito. Questo è

un’ingiustizia perchè tutto il disvalore/rimprovero per quel fatto commesso

dall’amministratore (o da chi per esso) si scarica sulla persona fisica. Quindi, nel

2001, s’introduce una responsabilità amministrativa perchè la sanzione è

stata etichettata come amministrativa, che è conseguenza del reato commesso

da una persona fisica all’interno di una società.

Legge 354/1975 = ordinamento penitenziario.

 Decreto legislativo 274/2000 = è la legge con cui si è creata una

 competenza del giudice di pace in materia penale. Quindi, al giudice di pace è

stata attribuita la competenza a giudicare riguardo una serie di reati i quali sono

stati espressamente attribuiti alla sua competenza. Il giudice di pace ha un

primo compito di riconciliare le parti (l’offeso e l’autore del reato); NON applica

sanzioni detentiva MA ha solamente delle sanzioni pecuniarie.

Illecito amministrativo (l. 689/1981) = Sanzione amministrativa

 Illecito civile (d.lgs. n. 7 del 22 gennaio 2016) = Sanzione pecuniaria civile

 Illecito civile (art. 2043 c.c.) = Risarcimento del danno

Funzioni della pena

Storicamente c’è stata un’evoluzione nella funzione della pena (da teorie assolute a

teorie relative).

La funzione retributiva è la prima funzione che viene assegnata alla pena

 nell’Antico Testamento (“occhio per occhio, dente per dente”); quindi, si

risponde al male cagionato con ulteriore male. Il fondamento della retribuzione

sta in un’istanza di giustizia assoluta. Manca la prospettiva: a chi serve? Perchè

bisogna fare questo? Qual è lo scopo? La concezione retributiva non si pone

queste domande.

Della funzione retributiva rimane un valore importante: proporzione tra il

reato e la pena che viene inflitta come conseguenza di quel reato. Quest’idea

che ci sia una risposta negativa al reato che è stato commesso ci viene

naturale, viene istintivo a tutti pensare che se una persona gli ha fatto del male,

allora deve subire altrettanto.

Le teorie preventive, che si pongono, cioè, la domanda: a che cosa serve la

 pena? Si distinguono in:

Prevenzione generale: la minaccia della pena prima e l’inflizione della

o pena poi servono per disincentivare la collettività sulla necessità che non

si tenga quel comportamento. Quindi, l’obiettivo della prevenzione

generale è di intimadizione, cioè attraverso la minaccia della pena si

spera che le persone evitino di commettere quel determinato

comportamento. Questa funzione di prevenzione generale è svolta dalla

pena sia nel momento in cui viene prevista dal legislatore sia nel

momento in cui il giudice si trova a doverla applicare nei confronti di un

singolo soggetto perchè in quel momento il giudice sta confermando, agli

occhi della collettività, che quella minaccia (contenuta nella norma

penale) era reale. Se la collettività pensa che la giustizia non venga

realizzata nel nostro Paese è perchè quella conferma della prevenzione

generale non è vista: ha l’impressione che ci siano della sanzioni

minacciate nelle norme ma che non vengano concretamente applicate

dal giudice.

Quindi, prevenzione generale vuol dire, attraverso un’intimidazione,

prevenire che vengano realizzati i reati. Inoltre, si ha anche con una

funzione di orientamento culturale (nel lungo periodo): nel momento

in cui un certo comportamento viene ad assumere rilevanza penale, il

messaggio per i consociati è che quel comportamento è offensivo, cioè

non va tenuto perchè produce un danno nei confronti di un soggetto.

Es: Violenza sessuale Nel 1996 con la riforma dei reati in materia sessuale, si è

spostata di collocazione sistematica nel codice penale la violenza sessuale nei delitti

contro la persona (si è riconosciuto che è la persona quella che subisce l’aggressione);

mentre, nel codice del 1930 era tra i reati contro la moralità pubblica e il buon

costume. Non cambia l’offesa però crea una maggiore sensibilità il fatto che

l’attenzione non è sul disonore della famiglia ma il problema è della persona che è

stata violentata.

Prevenzione speciale: per differenziarla dalla prevenzione generale

o (con l’obiettivo di prevenire la commissione di un reato da parte

dell’intera collettività), riguarda il singolo che già ha commesso il reato.

Come rendere utile e dare un senso all’inflizione della pena per far si che

l’autore del reato non torni a delinquere: prevenire la recidiva. La pena

inflitta all’autore del reato mira a prevenire la commissione di futuri reati.

Si pone un problema di utilità della pena su due piani diversi.

Per esigenze esclusive di prevenzione speciale, il giudice potrebbe arrivare a infliggere

una pena (tra il minimo e il massimo previsto dalla legge = cornice edittale) più lunga

di quella corrispondente in modo proporzionale al reato commesso. Quindi, per

aiutarlo a non ricadere nel reato, il giudice potrebbe pensare che sarebbe opportuno

dare al soggetto una pena più elevata così che una volta uscito dal carcere eviti di

ricommettere quel reato. Di fronte a una conclusione di questo genere, s’inserisce la

garanzia della proporzione che discende dalla retribuzione: la pena deve essere

proporzionata alla gravità del reato commesso (che vuol dire non solo entità del danno

ma anche colpevolezza). Perciò, per esigenze di prevenzione speciale, il giudice NON

può (anche se in buona fede) condannare il soggetto a una pena più lunga di quella

che corrisponderebbe alla gravità del reato.

La proporzione impedisce di dare, per prevenzione speciale, una pena

 sproporzionata.

Perchè? Il trattamento penale deve essere individualizzato: dalla cornice edittale (che

vale per tutti coloro che hanno commesso quel reato) il giudice deve verificare anche

l’elemento soggettivo per la graduazione della pena. La pena sproporzionata alla

gravità del fatto rischia di essere percepita dal condannato come una pena ingiusta e

sarà inverosimile che si metta in moto quel processo rieducativo al quale la pena deve

tendere.

Il sistema della giustizia penale e l’istituto penitenziario non sono delle istituzioni che

risolvono i problemi di de-socializzazione; non bisogna pensare che il soggetto che ha

dei problemi di socializzazione, questi vengano risolti con il diritto penale. Non si

pensare di usare il sistema penale per risolvere dei problemi tipici delle istanze sociali

(servizi sociali).

Art. 27 comma 3 Cost.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono

tendere alla rieducazione del condannato.

la pena deve tendere alla rieducazione del

L’art. 27 comma 3 Cost. dice che

condannato. La pena non deve rieducare perchè la rieducazione non può essere

imposta, può essere offerta e dopodichè è necessaria l’adesione del condannato. Ecco

perchè se il condannato percepisce come ingiusta la pena si sentira vittima del

sistema e non sarà per nulla disponibile ad assecondare e a cogliere le proposte che

gli vengono offerte per rieducarsi.

NON c’è nessuna forzatura: la rieducazione è un obiettivo; però, bisogna che il

 sistema penale non impedisca in partenza la realizzazione dell’obiettivo

rieducativo. Quindi, bisogna evitare che nella cornice edittale ci siano delle pene

così sproporzionate rispetto al disvalore di quel fatto da pregiudicare in partenza

la rieducazione perchè il soggetto si sentirà punito da una pena eccessiva. In

sede di commisurazione della pena, il giudice dovrà tenere conto di non dare

una pena eccessiva.

Riflessione sulla compatibilità tra questa previsione e 3 ipotesi di ergastolo:

Ergastolo semplice

 Ergastolo nei confronti dei minori

 Ergastolo ostativo [pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso

 Viola; il 22 ottobre 2019 la Corte costituzionale si pronuncia sull’ipotesi di

ergastolo ostativo]

[3 sentenze]

Pena di morte

La disciplina della pena di morte era stata abolita nel codice Zanardelli (primo codice

dell’Italia unita del 1889); poi, ripristinata dal regime fascista nel 1926 e utilizzata

ampiamente utilizzata dal codice Rocco (1930); infine, abolita dal codice penale nel

1944 (prima dell’entrata in vigore della Costituzione) con il decreto luogotenenziale ed

eliminata nelle leggi speciali nel 1948. Infine, eliminata dalle leggi militari di guerra nel

1994 MA solo nel 2007 (l. cost. 2 ottobre 2007, n.1) è stato cambiato l’art. 27

(Non è ammessa la pena di morte).

comma 4 Cost.

C’è il rischio dello sbaglio.

Riassunto:

pene

Le (sanzioni penali) contemplate nel nostro ordinamento possono essere divise

in: Accessorie : NON sono previste ogni volta in corrispondenza di una figura di

 reato ma hanno delle condizioni di applicazione; come l’interdizione

dall’esercizio di un’impresa è una pena accessoria che riguarda reati commessi

approfittando di una posizione all’interno dell’impresa; la

sospensione/decadenza dalla potestà dei genitori è una pena accessoria che

consegue di diritto a una sentenza di condanna.

Principali : sono contemplate in corrispondenza di ogni singola figura di reato.

 Si distinguono in:

Detentive:

o Ergastolo

 Reclusione

 Arresto

Pecuniarie:

o Multa

 Ammenda

I reati si distinguono in:

Delitti

 Contravvenzioni

 La distinzione dipende dalla maggiore o minore gravità del fatto; anche se vi è

un criterio formale a cui bisogna attenersi: è il legislatore che decide se quel fatto

incriminarlo come delitto o come contravvenzione. Quindi, la nostra per

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lulli1502 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pecorella Claudia.
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