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STATO DI NECESSITÀ

Art. 54 c.p. (Stato di necessità)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Questa disposizione, anche per la sua collocazione all'interno del codice, è sempre stata considerata come una disposizione che prevede una causa di giustificazione.

Però, nella dottrina, si affaccia anche una diversa lettura di questa causa di giustificazione.

Cioè come scusante.

Requisiti dello stato di necessità:

  • Pericolo NON altrimenti evitabile

Questo evoca la necessità di:

  • quell'aggressione.

Attualità del pericolo

Proporzione

[Presupposti in comune con la legittima difesa]

La differenza tra questa situazione e quella di legittima difesa sta nel fatto, innanzitutto, che l'azione difensiva NON si rivolge a chi ha creato il pericolo, ma nei confronti di un terzo innocente. Proprio perché è coinvolto un terzo innocente non è possibile invocare questa scriminante di fronte a un pericolo di difesa di un qualunque diritto proprio o altrui MA SOLO in presenza di un danno grave alla persona; quindi, un'aggressione all'integrità fisica della persona.

La particolarità di questa causa di giustificazione è che, se riconosciuta come tale, comporta la liceità del fatto alla stregua dell'interno ordinamento; ciò nondimeno è prevista un

indennità rimessa all'equo apprezzamento del giudice (art. 2045 c.c.) perché viene coinvolto un terzo innocente.

Comma 3: La fonte del pericolo è rappresentata da una persona che minaccia;

in questo caso, il soggetto che è stato costretto a compiere quel fatto che. Qual è la ragione per cui il soggetto che ha commesso il fatto sotto minaccia non è punibile? La ragione della giustificazione sta nella non rimproverabilità perché ha commesso il comportamento antigiuridico sotto la spinta della minaccia di un'altra persona. Quindi, l'ultima ipotesi viene considerata come una scusante (non come una causa di giustificazione): cioè, come una giustificazione che interviene a escludere la colpevolezza ma che non determina la liceità del fatto (rimane illecito/antigiuridico); perciò, non incide sul piano dell'antigiuridicità.

madella rimproverabilità.Partendo da questa constatazione, ci si domanda se lo stato di necessità non sia sempre e comunque una scusante. Ci sono 2 possibili interpretazioni che comportano una differenza nel considerare lo stato di necessità come una causa di giustificazione oppure come una scusante. Forse è più plausibile considerare che il soggetto sia semplicemente scusato da un istinto di sopravvivenza.

CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO

Art. 50 c.p. (Consenso dell’avente diritto)

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

ratio

La dell’art. 50 c.p. è che NON c’è la necessità di punire perchè c’è il consenso (la punizione è contrastante con la volontà del titolare). Perchè si possa dare rilievo alla volontà del titolare del bene, si deve trattare di un’offesa che riguarda beni

integrità fisica, o che siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. L'art. 50 del codice penale stabilisce la necessità di distinguere tra diritti disponibili e diritti patrimoniali. I diritti disponibili sono quelli in cui l'ordinamento permette al soggetto di gestire liberamente il proprio bene, consentendo anche la possibilità di sacrificarlo o lesionarlo da parte di terzi. Per quanto riguarda il diritto all'integrità fisica, incontra un limite nell'art. 5 del codice civile. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando causano una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. È importante sottolineare che se il diritto è in capo a un solo soggetto, il consenso per la lesione di tale diritto deve essere dato validamente da quel soggetto. In caso di contitolarità, invece, sarebbe necessario il consenso anche dell'altro titolare del bene.integrità fisica. Es: Il medico che dia esecuzione a un’operazione non necessaria e solo per il consenso del paziente risponderebbe di lesioni volontarie gravi o gravissime. Non si può trovare nessuna giustificazione nel consenso che il paziente ha manifestato per un’operazione di questo genere. Quindi, l’art. 5 c.c opera al di fuori dell’ambito di interventi sull’integrità fisica giustificati alla luce di esigenze terapeutiche, cioè finalizzati alla salute del paziente; in queste situazioni, il medico può fare interventi anche particolarmente invasivi che comportino una diminuzione permanente e per questi il medico deve procurarsi il consenso informato del paziente. Se il medico procedesse senza il consenso, potrebbe andare incontro a responsabilità penale se non riesce a giustificare l’operazione per un’eventuale necessità o urgenza particolare. Anche il fatto del medico è un fatto tipico di

Lesioni che deve essere giustificato dal consenso del paziente. Invece, l'art. 5c.c. si occupa di atti di disposizione diversi che non rispondono a una finalità terapeutica. C'è un dibattito aperto nell'ambito del diritto penale riguardo al fatto che un ordinamento proibisca a un soggetto dei comportamenti che sono lesivi solo della sua sfera privata, che non pregiudicano il resto della collettività; una sorta di paternalismo. Lo Stato liberale interviene a porre dei limiti ai soggetti solo nel momento in cui ledono anche i diritti altrui, ma nella sfera personale lo Stato non dovrebbe intervenire; in realtà, il nostro ordinamento protegge i soggetti quando mettono a rischio volontariamente la propria vita. L'art. 5 c.c., vietando quegli atti di disposizione del proprio corpo, pone il limite alla possibilità di disporre del proprio corpo; quindi, pone un limite all'integrità fisica nelle ipotesi alla contrarietà alla legge.

All'ordine pubblico e al buon costume e nell'ipotesi della diminuzione permanente dell'integrità fisica. Un soggetto può disporre della propria integrità fisica purché l'atto che autorizza non comporti una diminuzione permanente. Inoltre, il consenso deve essere presente nel momento in cui il soggetto agisce; questo per dire che il consenso può essere revocato e se viene revocato non ha efficacia scriminante.

Diritti indisponibili

  • Diritto alla vita (?)

Se un soggetto chiede a qualcuno di ucciderlo, quest'ultimo risponde penalmente di omicidio del consenziente (si uccide chi ha dato il consenso alla propria morte).

Art. 579 comma 1 c.p. (Omicidio del consenziente)

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei mesi a quindici anni.

La presenza dell'art. 579 c.p. dà il messaggio chiaro che la vita non è considerato un bene disponibile ai sensi dell'art.

50 c.p. Se esiste una figura specifica di omicidio del consenziente, è evidente che il consenso alla morte non è disponibile. Se non ci fosse l'omicidio del consenziente ci sarebbe un conflitto tra l'art. 50 c.p. equale prevale? L'art. 575 c.p. (Omicidio doloso): Essendoci l'art. 579 c.p. si è certi che la vita è un bene indisponibile. Perché la vita è un bene indisponibile? È giusto? Questa potrebbe essere una forma di paternalismo da parte dello Stato MA di fatto la vita non ci appartiene. Nella visione della religione cristiana cattolica si evidenzia l'importanza della vita che ci è stata data da Dio, ma non bisogna mai dimenticarsi che viviamo in uno Stato laico per cui si potrebbe superare questa visione di fondo. Oggi, si sta riconoscendo la possibilità a soggetti che sono in condizioni di patologie in stadio terminale di porre fine alle loro sofferenze. Il consenso deve essere validamente

: non ci sono, in linea di massima, dei requisiti minimi d'età, salvo per i diritti patrimoniali per cui occorre la maggiore età; altrimenti, è sufficiente che la persona sia capace d'intendere e di volere. ESERCITAZIONE (25 novembre 2019)
  1. Possibili vantaggi/svantaggi per il reo in presenza di:
    1. Trasformazione di un delitto in contravvenzione Vantaggi: Per la contravvenzione non è previsto il tentativo né la recidiva. Svantaggi: Si risponde sia a titolo di dolo che di colpa; quindi, si amplia la possibilità che il soggetto sia chiamato a risponderne.
    2. Trasformazione di una contravvenzione in delitto Vantaggi: Si restringe il campo d'imputazione soggettiva. Svantaggi: Si rende punibile anche l'ipotesi tentata.
  2. Chiunque registra le telefonate intercorrenti tra 2 persone senza il loro consenso è punito con la pena della multa da 350 a 1000 euro. [Delitto] Nei casi più gravi la pena è...

aumentata.Una norma di questo tipo solleva dubbi di legittimità costituzionale? Principio dilegalità nel non specificare quali sono i casi più gravi (art. 25 comma 2 Cost.). inquesto caso, si parla di aggravanti indefinite.

3. Principio sancito dall’art. 27 comma 1 Cost.? La responsabilità penale è personale Principio di colpevolezza.

4. Retroattività o irretroattività?

  • Abolitio criminis: retroattività
  • Nuova incriminazione: irretroattività
  • Nuova circostanza aggravante: irretroattività
  • Nuova circostanza attenuante: retroattività
  • Depenalizzazione: retroattività

5. Reati di pericolo? Si distinguono in:

  • Concreto (vi è il termine pericolo o espressioni analoghe nella norma)
  • Astratto
  • [Apparentemente astratto]

6. Quali sono i corollari del principio di legalit&agrav

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
338 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lulli1502 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pecorella Claudia.