Diritto internazionale
Il diritto internazionale è l'insieme di norme che regola i rapporti tra gli Stati. Questo enunciato non è completamente esatto perché ci possono essere soggetti di diritto internazionale diversi dagli Stati; però, è sufficientemente esatto per avere una prima idea del diritto internazionale. Se non ci fossero tanti Stati (se ci fosse un solo super Stato), non ci sarebbe il diritto internazionale; quindi, il diritto internazionale presuppone una pluralità di Stati (almeno 2). Gli Stati membri delle Nazioni Unite oggi sono 193; quindi gli Stati oggi sono almeno 193, poi ci sono alcuni Stati non membri (anche se non molti). Quindi, un sistema di norme caratterizzato dai soggetti che ne sono destinatari, cioè gli Stati; mentre, i sistemi di diritto interno sono fatti per i soggetti tipici, che sono gli individui; il sistema di diritto internazionale è fatto per un soggetto completamente diverso, cioè lo Stato. Mentre i sistemi di diritto interno sono tanti quanti sono gli Stati, il sistema di diritto internazionale è uno solo.
Caratteristiche dello Stato
Lo Stato è un soggetto che ha alcune caratteristiche:
- Sovranità = significa il fatto di NON avere un ente superiore; c’è sicuramente il controllo del territorio, che però si esercita come ente supremo (che non riconosce un superiore). Quindi, gli Stati sono sovrani.
Un individuo all’interno di un ordinamento nazionale NON è sovrano perché sottoposto all’autorità di vari poteri; ad esempio, le norme che vincolano questo individuo sono fatte dal Parlamento che ha il potere di adottare atti normativi che sono obbligatori per tutti coloro che sono sottoposti a quell’ordinamento. Invece, nel diritto internazionale NON c’è un Parlamento internazionale perché lo Stato è sovrano: non ci sono enti che possono adottare norme che vincolano gli Stati.
Sistema di diritto internazionale
Da ciò si possono adottare delle conseguenze:
- Nel sistema di diritto internazionale, la legge NON c’è
[In Italia la legge è approvata dai due rami del Parlamento in un testo identico, promulgata dal Capo dello Stato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, a meno che la legge non disponga altrimenti]
Il termine international law NON significa “legge internazionale” (quindi un insieme di norme), MA indica diritto NON legge perché non c’è un organo superiore agli Stati che possa fare norme vincolanti per gli Stati (che sono sovrani). Che norme abbiamo nel diritto internazionale se la legge non c’è? Nel diritto internazionale, come categoria di norme (in assenza della legge), ci sono i trattati.
Il trattato assomiglia a quello che nel diritto interno è il contratto (secondo il codice civile, il contratto ha forza di legge tra le parti; quindi, è una normativa di natura particolare che vincola soltanto le parti). Nel diritto interno il contratto può avere sia forma orale (la maggior parte dei contratti si può concludere oralmente) che scritta. Nel diritto internazionale, i trattati hanno soltanto forma scritta ma sono comunque norme particolari che vincolano soltanto coloro che si sono impegnati a osservarle e non hanno efficacia per i terzi. Quindi, vi sono i trattati che sono fatti dagli stessi soggetti (nessuno può imporre un trattato a uno Stato); è un atto liberamente negoziato e su cui viene liberamente espresso il consenso degli Stati che intendono vincolarsi.
Accanto al trattato vi è il diritto internazionale generale o consuetudinario: in questo caso sono norme di natura generale, cioè che vincolano tutti gli Stati e hanno natura NON scritta. Il diritto non scritto pone molti problemi: si fa così perché tutti fanno così e anche tu devi fare così (tipico ragionamento che riguarda il diritto consuetudinario). Certamente il diritto non scritto è un diritto spontaneo e flessibile che evolve senza formalità (a differenza della legge che, invece, richiede molte formalità: per modificare una legge bisogna riprendere tutta la procedura e quindi fare un’altra legge che modifica quella precedente). Però, è molto più difficile accertare il contenuto di una norma nel caso del diritto non scritto; tutto è molto più incerto. Di solito, il diritto consuetudinario caratterizza una comunità primitiva dove non c’è un legislatore; anche il diritto consuetudinario è fatto dagli stessi soggetti che ne sono destinatari.
Le norme tipiche (trattati e consuetudine) sono fatte dagli stessi soggetti che ne sono destinatari (diversamente da quanto avviene negli ordinamenti interni). Oltre agli organi legislativi, negli ordinamenti interni vi sono anche degli organi giudiziari. Nel sistema di diritto internazionale (composto da Stati sovrani che non hanno un’autorità superiore) c’è il giudice MA può giudicare soltanto se tutte le parti alla controversia sono d’accordo (che il giudice giudichi). Quindi, se c’è un consenso da parte di tutti gli Stati coinvolti nella questione per sottoporre la questione stessa a un giudice. Questo è un pesantissimo limite al sistema di diritto internazionale. Ci sono i giudici MA possono fare sentenze (atto vincolante per le parti) soltanto se tutte le parti alla controversia sono d’accordo.
Giudizi e controversie
Il giudice può essere stabilito da un trattato (cioè ci può essere un trattato che dice che tutte le controversie che sorgeranno dall’applicazione o dall’interpretazione delle norme qui contenute saranno risolte con arbitrato); quindi può essere creato dalle parti stesse per giudicare controversie future e ipotetiche. MA ci sono anche degli organi giudiziari permanenti (che giudicano delle controversie tra Stati): Corte internazionale di giustizia.
La Corte internazionale di giustizia nasce dopo la prima guerra mondiale con i trattati di pace; allora si chiamava Corte permanente di giustizia internazionale; dopo la seconda guerra mondiale quando viene istituita l’Organizzazione delle Nazioni Unite la Corte cambia il suo nome e diventa un organo principale delle Nazioni Unite. Però, lo stesso statuto della Corte internazionale di giustizia dice chiaramente che la Corte giudica delle controversie tra Stati MA deve avere il consenso delle parti, che può essere espresso in vari modi: con un accordo prima o dopo la controversia, con una dichiarazione unilaterale di accettazione della giurisdizione della Corte. MA se manca il consenso di tutte le parti alla controversia, la Corte NON può giudicare. Questo è un pesante limite anche perché spesso gli Stati non prestano il loro consenso per andare di fronte a un giudice.
La Corte internazionale di giustizia (che è subentrata alla Corte permanente di giustizia internazionale) giudica delle controversie tra Stati che riguardano (art. 36 par. 2 Statuto della Corte, allegato alla Carta delle Nazioni Unite): interpretazione di un trattato; ogni questione di diritto internazionale; esistenza di un fatto che, se verificatosi, costituirebbe una violazione di un obbligo internazionale; la natura e l’ammontare delle riparazioni dovute a seguito di una violazione di un obbligo internazionale. Ha anche funzione consultiva e può rendere pareri su richiesta dell’Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altri organi o agenzie specializzate autorizzati dall’Assemblea Generale (art. 96 Carta).
Esempi di controversie
Es: caso dell’elettronica sicula è una società operazioni italiana (avente sede in Italia); gli azionisti principali (possessori delle azioni) sono delle società multinazionali americane. Quindi, una società italiana in cui è coinvolto capitale americano. A un certo punto, le autorità italiane decidono di nazionalizzare questa società; quindi le azioni e i beni passano allo Stato. Secondo una norma di diritto internazionale, uno Stato può nazionalizzare attività economiche gestite da soggetti di un altro Stato (quindi non c’è nulla di illecito nella nazionalizzazione, è una decisione che appartiene alla sfera di politica economica di uno Stato); però deve versare un indennizzo che è pronto, adeguato ed effettivo (cioè che corrisponde all’intero valore economico dei beni nazionalizzati). Gli USA protestano perché l’indennizzo versato agli azionisti americani era inferiore al valore dei beni e delle azioni di questa società. Nasce una controversia tra i 2 Stati che non riescono a trovare un accordo sul merito della questione e decidono di sottoporre la questione alla Corte internazionale di giustizia. La Corte decide che aveva ragione l’Italia; la questione è chiusa.
Es: Qualche anno dopo, alcuni Stati (una decina) appartenenti alla Nato (organizzazione del trattato del Nord Atlantico; politico e militare di legittima difesa collettiva; 1999) bombardano la Iugoslavia, che ritiene che questi bombardamenti siano illegittimi. Il diritto internazionale vieta l’uso della forza salvo che vi sia una situazione di legittima difesa MA la Iugoslavia non aveva attaccato nessuno degli Stai membri della Nato; era una questione relativa a un territorio iugoslavo (Cossovo/Kosovo) dove vi era una repressione della popolazione di cultura albanese da parte delle autorità iugoslave e vi erano atti di terrorismo; quindi una situazione molto vicina a un conflitto interno. Però, gli Stati membri della Nato intervengono causando circa 500 civili morti per i bombardamenti. Il secondo caso in cui può essere utilizzata la forza è quando la forza sia autorizzata dal Consiglio di sicurezza MA nel caso specifico non aveva adottato nessuna misura di autorizzazione della forza. Quindi, è stato compiuto qualcosa di contrario al diritto internazionale e la Iugoslavia inizia una procedura di fronte alla Corte internazionale di giustizia contro una decina di Stati membri della Nato (Italia compresa); la Corte chiede in via preliminare a questi stati se sono disposti ad accettare la giurisdizione della Corte. La Corte chiude il caso con una decisione che non decide il merito (se i bombardamenti erano legittimi o meno), MA si limita ad accertare il difetto di giurisdizione: non posso giudicare questo caso perché manca il consenso di tutte le parti. Nella sentenza, la Corte dice che la mancanza di giurisdizione non esonera gli Stati dal rispettare il diritto internazionale anche se il giudice non può indicare le norme di diritto internazionale, però è una conclusione molto amara.
Limiti del diritto internazionale
Questo è un pesante limite al diritto internazionale in presenza del quale ci si può chiedere: il diritto internazionale esiste? Un sistema dove non esista un giudice che possa giudicare se ci sono delle liti tra soggetti e dove non ci sono sentenze che siano vincolanti tra le parti, è un vero e proprio un sistema giuridico? Si entra nel nodo sostanziale del diritto internazionale: rapporto tra forza e diritto. Gli Stati (che sono i soggetti di diritto internazionale) presentano molte differenze sostanziali (ci sono Stati ricchi e poveri, forti e deboli...).
Un sistema di norme (un ordinamento giuridico) può essere considerato tale se quasi tutti i soggetti osservano quasi tutte le norme in quasi tutte le occasioni. Anche nell’ordinamento interno non tutte le norme sono sempre rispettate (es. c’è la norma che vieta gli omicidi ma qualche volta avvengono); però, nella maggioranza dei casi i soggetti le rispettano (si astengono dall’uccidere sia perché intimamente considerano l’omicidio come un atto ripugnante sia perché temono l’applicazione delle norme).
Un modo di vedere l’ordinamento giuridico si basa sulla diversità delle posizioni dei soggetti: un ordinamento giuridico è tale se riesce a dimostrare che non è vero che il più forte ha sempre ragione; quindi, ci sono delle norme che stabiliscono i casi in cui la forza del più forte non gli dà ragione; e ci sono degli organi che riescono a far osservare queste regole. Quindi, se mancano degli organi giudiziari e le norme sono fatte dagli stessi soggetti, magari il più forte riesce a modellare le norme secondo le sue esigenze; ma comunque il più forte potrebbe anche non avere bisogno di norme per imporsi. Quindi, dire che gli Stati sono sovrani è un punto di partenza, ma va aggiunto che gli Stati non sono tutti uguali e se non c’è un’autorità superiore allo Stato più forte c’è il rischio che il più forte faccia tutto ciò che vuole, e quindi crolla qualsiasi sistema di diritto. Per valutare un sistema bisogna vedere se queste norme riescono a vincolare il più forte. È chiaro che nel diritto interno questo succede (es: se uccido il mio vicino di casa sarò sottoposto a un processo anche se non voglio, e subirò una condanna commisurata all’illecito che ho compiuto). Nel diritto internazionale, l’elemento della giurisdizione del giudice non è affatto garantito.
È chiaro che ci possono essere dei trattati che istituiscono degli organi giudiziari: la Corte internazionale di giustizia (che trova la sua base nella carta delle Nazioni Unite) non è l’unico organo giudiziario internazionale. Il trattato che istituisce l’UE (un tempo chiamata Comunità economica europea, nata nel 1957) prevede una Corte di giustizia dell’UE, che giudica controversie tra Stati membri e tra Stati membri e istituzioni; questa corte trova la sua base in un trattato che vincola un certo numero di Stati (all’origine 6; oggi 28).
Inoltre, vi sono dei trattati internazionali che tutelano i diritti dell’individuo contro lo Stato: la Convenzione europea dei diritti umani è un trattato concluso nel 1950, che istituisce la Corte europea dei diritti umani, che è un giudice internazionale il quale giudica non solo le controversie tra Stati (parti alla Convenzione) ma addirittura controversie tra un individuo e lo Stato, qualora l’individuo faccia valere il fatto che lo Stato in questione non abbia rispettato determinati diritti che la Convenzione prevede a tutela dell’individuo. Nel continente americano c’è la corte interamericana dei diritti umani che svolge un’analoga funzione. Ciò non toglie che altri organi giudiziari (che operino in altri ambiti geografici) non esistano. Ad esempio, in Asia non c’è nessuna corte che possa giudicare delle violazioni dei diritti umani. In Africa, molto faticosamente è stata creata una corte africana dei diritti umani.
Quindi, il fatto di avere degli organi giudiziari è un punto dolente. Il vero problema non è tanto l’esistenza quanto la giurisdizione, cioè il fatto che possano giudicare di una controversia che coinvolge uno Stato sovrano. Poi, NON vi sono degli organi esecutivi internazionali che possano garantire l’osservanza delle norme. Se in un ordinamento interno non mi conformo a una sentenza per me vincolante o comunque a un atto avente un valore di titolo esecutivo, si potrà esperire un procedimento esecutivo; ci saranno degli organi dello Stato che daranno esecuzione forzata al diritto dell’altra parte. Ci sono dei meccanismi (es: pignoramento o vendita dei beni) che garantiscono l’esecuzione degli obblighi quando non sono adempiuti spontaneamente. Nel diritto internazionale meccanismi di questo genere non esistono e l’esecuzione degli obblighi spesso è lasciata alla volontà di chi li deve eseguire. Questo spiega perché nel diritto internazionale sia ancora operante la rappresaglia, oggi pudicamente chiamata contromisure che nel diritto interno non esiste. “Rappresaglia” significa fare un illecito in risposta a un illecito subito nei confronti del responsabile del primo illecito. Questo negli ordinamenti interni non esiste perché le sanzioni possono essere decise solo dallo Stato; quindi il singolo individuo non può farsi giustizia da solo. Nel diritto internazionale (sia pure con importanti limiti) le contromisure possono essere adottate; non possono implicare l’uso della forza militare e non possono ledere fondamentali diritti umani.
Esempi di rappresaglia
Es: Nel 1979, l’ambasciata americana a Teheran (capitale dell’Iran) viene assediata da una folla in rivolta animata da sentimenti antiamericani, che minaccia di entrare nell’edificio. L’ambasciatore americano chiede l’assistenza da parte delle forze dell’ordine iraniano per impedire che tutto ciò avvenga, ma la folla entra e i diplomatici americani sono privati della loro libertà per oltre un anno. Questo è un grave illecito internazionale perché il diplomatico gode dell’inviolabilità; quindi non può essere privato della propria libertà e lo Stato dove la missione diplomatica svolge le sue funzioni è obbligato a garantire l’incolumità e l’inviolabilità dei diplomatici stranieri. In risposta gli USA sequestrano i beni economici detenuti dallo Stato e da enti pubblici iraniani nelle banche americane. Si tratta di una contromisura lecita e proporzionata all’illecito subito, che non consiste nell’uso della forza militare e non lede fondamentali diritti umani. Quindi nel diritto internazionale vi sono forme di soddisfazione (come le contromisure) che nel diritto interno non sono più utilizzabili. Nel diritto interno, una persona può difendere un proprio diritto minacciato solo quando vi è la legittima difesa. La differenza tra legittima difesa e rappresaglia è che la prima ha carattere preventivo, cioè viene attuata per impedire la commissione di un grave illecito nei miei confronti; quindi ha il carattere dell’immediatezza; si tratta di prevenire un grave illecito. La rappresaglia invece ha il carattere della vendetta: l’illecito si è compiuto e a mia volta compio un illecito nei confronti del responsabile.
Quindi, NON ci sono organi esecutivi che possano assicurare l’esecuzione forzata degli obblighi che non sono spontaneamente adempiuti. La Carta delle Nazioni Unite, nel caso di sentenze dell... (testo incompleto).
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