Diritto del lavoro Mod. A
Introduzione al corso
Prof. Lorenzo Giasanti
- Mod. A: 63 ore Lun, Mar e Mer 8:55-10:25, Aula U7-01
- Mod. B: 21 ore Gio 14:30-17:30 (da aprile; 7 lezioni di approfondimento legati a decisioni giurisprudenziali in materia di rappresentanza sindacale, subordinazione e autonomia, discriminazione nei rapporti di lavoro, appalti, licenziamenti, controlli a distanza)
- Testi di riferimento: R. Del Punta, Diritto del lavoro, Giuffrè [più semplice, preferibile] oppure M.V. Ballestrero, G. De Simone, Diritto del lavoro, Giappichelli (ultima edizione). Decisioni giurisprudenziali al termine delle singole lezioni del mod. B.
- E-learning (A): Legislazione, Diritto internazionale; UE e Consiglio d’Europa, Contratto collettivo (fonte del diritto autonoma), Giurisprudenza mod. B, Materiale di interesse
- Esame orale: Parziale scritto per frequentanti
[La materia del lavoro non è studiata e approfondita solo dai giuristi (che guardano la materia dal punto di vista della regolamentazione), ma anche da parte degli economisti che applicano le loro teorie economiche, soprattutto dal punto di vista macroeconomico; da parte dei sociologi, che guardano in particolare la realtà dei fatti. Il diritto del lavoro ha come riferimento principale soprattutto il contratto di lavoro subordinato (storicamente il diritto del lavoro è nato con la nascita del rapporto di lavoro subordinato). Mentre, storicamente il lavoro autonomo è regolato dal diritto civile o sotto forma di contratti tipici già contenuti nel codice civile (contratto d’appalto, mandato ecc.) o con contratti atipici. Nel corso degli ultimi anni, questa stretta dicotomia tra lavoro subordinato (di cui si occupa il diritto del lavoro) e lavoro autonomo e altre tipologie/modalità lavorative è in qualche modo venuto meno. Ci sono poi altre materie giuridiche che guardano a specifici aspetti: ad es, il diritto sindacale che si occupa delle questioni che riguardano le organizzazioni sindacali e le modalità di regolamentazione; poi, c’è il diritto previdenziale che approfondisce la welfare, copertura di cioè la modalità con cui i grandi problemi dei lavoratori legati alle malattie, agli infortuni, alla vecchiaia e alla disoccupazione hanno reso nel corso del tempo la necessità d’intervento da parte dello Stato.]
Origini del diritto del lavoro
Filmato tratto dal film Tempi moderni (1936, Charlie Chaplin) L’operaio della grande fabbrica è quello attorno al quale il diritto del lavoro si è costruito negli anni. Caratteristiche fondamentali del lavoratore subordinato: la catena di montaggio, che impone i ritmi ai lavoratori e che tra l’altro causa rischi d’infortuni e alienazione da parte del lavoratore; la differenza di potere tra le due parti di un contratto di lavoro: da un lato il datore di lavoro (che ha il potere di controllare e imporre unilateralmente determinate sue volontà legate alle necessità della produzione nella grande fabbrica) e il lavoratore subordinato (soggetto estremamente debole).
Questo è l’archetipo della grande fabbrica fordista taylorista (anni ‘30) e le origini del diritto del lavoro sono strettamente correlate alla rivoluzione industriale e agli sconvolgimenti che il fenomeno della rivoluzione industriale ha imposto ai sistemi in primis produttivi occidentali (Europa e USA) e che ha avuto origine già prima degli anni ’30. Normalmente si parla di prima rivoluzione industriale con riferimento all’Inghilterra della fine del 1700 e inizio del 1800 con l’introduzione delle prime macchine meccaniche (telaio a vapore; quindi, un primo sviluppo nell’industria tessile) che svolgono il lavoro molto più in fretta rispetto a quello che veniva fatto nei laboratori artigiani. Poi, vi è una seconda rivoluzione industriale collocata verso la fine dell’800, che vede un ulteriore sviluppo tecnologico con l’utilizzo del petrolio e di agenti chimici particolari e un ulteriore sviluppo nell’organizzazione della fabbrica con una modalità produttiva ancora più intensa. La rivoluzione industriale è un processo che ha sconvolto le economie di molti Paesi (alcuni prima, altri successivamente): nasce in Inghilterra e si estende poi alla Francia, alla Germania e agli USA; arriva in Italia più tardi (anche per problemi legati all’Unità d’Italia).
Quando parliamo di diritto del lavoro evochiamo uno dei grandi capitoli della storia contemporanea che ha preso avvio dagli sconvolgimenti economici prodotti dalla Rivoluzione industriale, la cui forza è stata talmente dirompente da evocare, secondo lo storico Landes, l’immagine di un “Prometeo liberato” dalle costrizioni degli dei. È stata il frutto di una molteplicità di fattori di varia natura, la cui complessa interazione è da sempre dibattuta dagli storici, e fra i quali hanno avuto un grande rilievo le innovazioni tecnologiche (quali il telaio meccanico e la macchina a vapore) che hanno consentito un incremento progressivo ed esponenziale della produttività del lavoro e, quindi, della ricchezza. Inoltre, interessano i fattori politici ed economico-sociali, in virtù dei quali la nascita dell’industria moderna si è intrecciata con quel processo di affrancamento dai vincoli del mondo feudale e di affermazione della libertà economica come principio fondativo del nuovo ordine che ha avuto il suo culmine nella Rivoluzione francese.
La rivoluzione industriale è certamente uno degli aspetti fondamentali che hanno portato alla nascita del diritto del lavoro NON perché il lavoro non esistesse prima: ovviamente a seconda dei periodi, le modalità con cui il lavoro si è presentato dal punto di vista giuridico sono state differenti. Lasciando da parte l’economia schiavista tipica dell’epoca romana, anche la modalità con cui il lavoro salariato veniva regolato era diversa in precedenza, essendo sostanzialmente una minoranza e comunque non facendo parte di un’organizzazione industriale. Per secoli la produzione, anche con le innovazioni tecnologiche che già nel ‘400 c’erano state, era sempre legata a piccoli laboratori per lo più artigianali; quindi, gli operai salariati erano strettamente correlati a queste modalità di lavoro. Nella storia ci sono stati dei casi in cui sono emerse queste situazioni:
- Rivolta dei Ciompi: Firenze, fine del 1300. Legata ai lavoratori salariali addetti alla lavorazione della lana che nella Firenze dei Comuni chiedevano un posto come corporazione, che si affiancasse alle altre Corporazioni di Arti e di Mestieri che in quel momento governavano la città.
- Jacqueries: Francia, 1358. Legata a rivolte contadine dovute alla crisi economica e politica derivante dalla guerra dei Cent’anni (tra Regno d’Inghilterra e Regno di Francia, 1337-1453).
MA, in realtà, dal punto di vista giuridico, non si è mai pensato a una configurazione particolare che esulasse dalla modalità con cui, già in passato, veniva regolata la questione: cioè, sostanzialmente con l’utilizzo del contratto della locatio (con la differenza tra locatio operis e locatio operarum, che si potrebbe vedere come differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, anche se poi questa differenziazione è stata superata). La locatio operis (“locazione d’opera”) faceva riferimento alla locazione delle energie lavorative al fine di produrre un determinato bene; la locatio operarum (“locazione delle opere”) era sostanzialmente un affitto o vendita delle energie lavorative (come poi dirà Carnelutti all’inizio del ‘900, in contrapposizione con Lodovico Barassi, colui che ha pensato di ritenere che il diritto del lavoro fosse una materia tendenzialmente diversa e autonoma rispetto al diritto civile), al fine di soddisfare gli interessi di colui che si serviva di queste energie. La differenziazione tra locatio operis e locatio operarum si ritrova anche nel codice civile postunitario del 1865.
Quindi, di lavoro si è sempre parlato nel corso del tempo, ma la differenziazione che si ha con la rivoluzione industriale è davvero molto significativa: ciò che accade è la creazione di luoghi (fabbriche), solitamente all’esterno delle città, in cui grandi masse di lavoratori si trovano a lavorare tutti in uno stesso luogo con l’utilizzo di macchine che servono a produrre in modo significativamente più ampio rispetto ai flussi produttivi che si pensavano in precedenza. Quindi, si ha una produzione di beni di massa e una modalità lavorativa che vede, all’inizio, delle fabbriche molto sporche (ambienti malsani) in cui vi erano moltissimi lavoratori e lavoratrici (anche bambini) che lavoravano per 15/16 ore al giorno. Questo cominciò a porre problemi in tutta Europa dal punto di vista dell’impatto sociale (libro: Il sol dell’avvenire di Evangelisti, 2013. Descrive il passaggio nell’Emilia Romagna a partire dall’800, dall’agricoltura all’industria). Tutto ciò ha portato alla necessità di sviluppare una serie di norme protettive dei lavoratori nell’industria perché, in un primo momento, non si aveva alcun tipo di norma di protezione; ciò che esisteva da un punto di vista giuridico era sostanzialmente il diritto civile con contratti di diritto privato che vedevano le due parti (datore di lavoro e lavoratore) individualmente considerati (nel senso che lo si vedeva come rapporto 1:1) e considerati avere sostanzialmente la stessa forza contrattuale; quindi, c’era l’assoluta possibilità che unilateralmente una parte decidesse di recedere dal contratto, cosa che molto spesso avveniva da parte del datore di lavoro rispetto al lavoratore. Perciò, si ha lo scenario di molti operai che cominciano a lavorare in una fabbrica in cui è molto alto il rischio di ammalarsi e di infortunarsi, in cui si ha una modalità di lavoro particolarmente usurante e in cui i salari sono molto bassi perché c’era una grande quantità di lavoratori che chiedevano di lavorare e, quindi, secondo la logica della domanda e dell’offerta, i salari erano esigui ed era il singolo padrone della fabbrica che decideva il salario. Questa era la situazione nei primi casi in cui si sviluppano le fabbriche, anche in Italia; e quello che si vede è che pian piano si cominciano a vedere delle modalità con cui i lavoratori cominciano ad aggregarsi e a richiedere diritti e condizioni di lavoro e di salario migliori, e tutto ciò porta a uno sviluppo anche sul piano giuridico che porterà poi all’introduzione di leggi protettive in materia di lavoro (soprattutto pensate al lavoro salariato nelle fabbriche).
Questo processo deve essere inserito in un contesto, nel senso che non è soltanto la rivoluzione industriale il processo che sta alla base della necessità d’introdurre norme protettive a tutela del lavoro perché dalla fine del ‘700/inizio dell’800 vi sono altri processi sociali, economici e culturali:
- Rivoluzione francese (1789): che porta alla necessità di modificare i rapporti sociali che esistevano in tutta Europa. È una rivoluzione borghese (terzo stato: borghesia); il quarto stato (operai salariati) non è stato, se non minimamente coinvolto, nella rivoluzione francese MA le idee che ha portato hanno certamente avuto un peso e degli effetti (anche non sempre utili in relazione alla materia del diritto del lavoro, con riferimento ad es. agli scioperi). Con la rivoluzione francese sostanzialmente si è voluto eliminare quelle che erano le Corporazioni e con la loro eliminazione, per un certo periodo, si è avuto anche un contrasto con le prime forme di organizzazione sindacale tra i primi operai, che si sono trovati (soprattutto su un piano giuridico) a dover intervenire su norme che, facendo riferimento ai cambiamenti introdotti con la rivoluzione francese prima e con i codici napoleonici dopo, avevano introdotto limitazioni con cui poi il diritto del lavoro e il diritto sindacale hanno dovuto fare i conti.
- Sviluppo di grandi movimenti culturali e sociali (‘800):
- Movimento socialista: comincia a svilupparsi a metà dell’800 (Manifesto del partito comunista di Marx, 1848; Il capitale, 1867);
- I grandi processi sociali e culturali che si sviluppano in relazione ai cambiamenti economici che stavano intervenendo con la rivoluzione industriale e che hanno anche una matrice cattolica: l’enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII (1891) vede il lavoro come un aspetto assolutamente fondamentale nelle relazioni umane e in quest’enciclica si ritrova la necessità che la mercede (salario) sia giusta, cioè si parla della necessità di pagare in modo corretto gli operai.
Quindi, tutti questi elementi portano alle prime forme di aggregazione tra gli operai che hanno finalità varie e diverse a seconda dei luoghi, delle modalità e dei casi. Innanzitutto, le prime aggregazioni sono le società di mutuo soccorso = aggregazioni di operai che si pongono come obiettivo quello di aiutarsi reciprocamente in caso di bisogno. I casi di bisogno tipici che emergevano in questi contesti d’iniziale industrializzazione dell’800 erano, in particolare, la necessità di essere pagati in caso di malattia e d’infortunio (molto frequenti sia per le condizioni malsane sia per l’utilizzo delle prime macchine che avevano tassi d’infortunio molto elevati). Quindi, le società di mutuo soccorso avevano sostanzialmente come fine fondamentale quello di essere una forma di assicurazione che garantisse al lavoratore di continuare a essere pagato anche nel caso di malattia e d’infortunio. Poi, si ha il fenomeno delle leghe di resistenza, più legato alle prime forme di cooperative. In ogni caso, ciò che accade in quegli anni è che (con molta difficoltà) nel Regno d’Italia si discute per molto tempo sull’introduzione delle prime leggi sociali, cioè che avessero come obiettivo quello di tutelare i lavoratori deboli; il grande dibattito parlamentare porta all’introduzione di alcune leggi particolarmente importanti.
- La legge del 1886 sul lavoro dei fanciulli
- La legge sul lavoro delle donne
- Viene introdotta una legge che prevede un’assicurazione contro gli infortuni (1898): è una tipologia di assicurazione soltanto sul piano volontario; mentre l’obbligo di assicurarsi contro gli infortuni avverrà qualche anno più tardi.
- Legge del 1893 sui probiviri, che introduce sostanzialmente un tribunale composto in parte da delegati dei lavoratori e in parte da delegati dei datori di lavoro con il compito d’intervenire sulle questioni che riguardano il lavoro (cioè, gli eventuali dissapori tra datori di lavoro e lavoratori). Dal punto di vista giuridico, in realtà, i probiviri non avevano un ambito d’intervento particolarmente ampio; però, da un punto di vista concreto e storico, sulle modalità con cui venivano interpretate le norme civilistiche e le prassi, possiamo dire che gran parte dello sviluppo della materia del lavoro nasce proprio da decisioni di probiviri (che potevano essere impugnate davanti a tribunali ordinari).
Verso la fine dell’800 e inizio del ‘900, si ha lo sviluppo dei sindacati. Le prime Camere del lavoro (la prima in Italia nasce nel 1891 a Milano, in relazione alla Bourse du Travail che era stata creata a Parigi proprio per contrastare la Camera di commercio) erano luoghi che rappresentavano i lavoratori salariati in contrapposizione con i luoghi in cui venivano sostanzialmente rappresentati i datori di lavoro (padroni delle fabbriche). Le prime Camere del lavoro nascono in quegli anni e hanno uno sviluppo rilevante in tutta Italia; e successivamente troviamo la nascita dei primi sindacati: nel 1901 nasce la Fiom (sindacato del settore metalmeccanico) e nel 1906 nasce la Confederazione generale del lavoro (che unisce le federazioni che cominciano a nascere proprio in quel periodo).
Inoltre, si sviluppa uno degli strumenti più rilevanti e tipici del diritto del lavoro: contratto collettivo. Nasce con le prime aggregazioni che vedono nelle singole fabbriche l’evoluzione di lavoratori che si uniscono per chiedere determinati diritti e condizioni di miglioramento lavorativo alla controparte; infatti, i primi contratti collettivi sono contratti aziendali (es: Italia, 1906). Quindi, quello che comincia a nascere è proprio la necessità di concordare collettivamente con il datore di lavoro alcune questioni fondamentali, a partire dai salari; questo è il motivo per cui il contratto collettivo viene definito concordato di tariffa (traduzione dal tedesco). In Italia, il massimo studioso del contratto collettivo dell’epoca è Giuseppe Messina, uno di coloro che comincia ad approfondire sul piano giuridico quali sono le conseguenze di questo contratto, uno degli argomenti che cominciano a essere discussi nell’Italia del ‘900 e che continua fino ad ora perché le questioni legate al contratto collettivo e al suo rapporto con il contratto individuale sono fondamentali per il diritto del lavoro. Il punto fondamentale è che, per essere uno strumento utile, il contratto collettivo deve sostanzialmente imporsi sugli accordi individuali, cioè non ci deve essere la possibilità, ad es, che un datore di lavoro non applichi le tariffe inserite nel contratto collettivo o decida di discostarsene utilizzando la contrattazione individuale.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti esame Diritto del lavoro
-
Preparazione esame diritto penale 1
-
Esame di diritto costituzionale - appunti completi per la preparazione
-
Esame di diritto internazionale - appunti completi per la preparazione