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Procreazione Medicalmente Assistita

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

Sterilità: incapacità alla riproduzione, ossia a dare inizio ad una gravidanza, da parte della donna o dell'uomo.

Sterilità primaria: qualora la coppia non abbia mai concepito; o sterilità secondaria: quando conseguente ad uno o più concepimenti. Si ritiene sterile una coppia che non abbia concepito dopo un anno di rapporti sessuali completi.

Infertilità: incapacità di condurre a termine la gravidanza.

gravidanza.
Secondo un'altra definizione una coppia è considerata INFERTILE quando non è stata in grado di concepire e di procreare un bambino dopo un anno o più di rapporti sessuali non protetti, mentre è sterile la coppia nella quale uno o entrambi i coniugi sono affetti da una condizione fisica permanente che non rende possibile la procreazione.
Secondo questa interpretazione il termine "STERILITÀ" si riferisce, quindi, ad una condizione più grave e comunque assoluta di "INFERTILITÀ" riguardante la coppia e non il singolo membro di essa.
Ai fini delle presenti linee guida i due termini, INFERTILITÀ e STERILITÀ, saranno usati come sinonimi.
Viene definita STERILITÀ (INFERTILITÀ) l'assenza di concepimento, oltre ai casi di patologia riconosciuta, dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti.
FATTORI PATOLOGICI DELLA STERILITÀ:
- da parte della donna: malformazionivulvo-vaginali congenite o acquisite, tossicità delle secrezioni vaginali, turbe dell'ovulazione, alterazioni tubariche e utero-cervicali, endometriosi, vaginismo, cause nevrotiche o psicotiche; - da parte dell'uomo: patologia seminale, disturbi della funzione eiaculatoria, alterazioni della spermatogenesi, fattori immunitari dovuti alla capacità antigenica del liquido seminale o alle proprietà isoanticorpali della donna. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi: a) GRADUALITÀ, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnica e psicologica più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; b) CONSENSO INFORMATO, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. Divieto di fecondazione eterologa e cioè di donazione dei gameti previsto dall'art. 4 comma 3: eliminato dalla Consulta con sentenza della Corte.

Costituzionale in data 9 Aprile 2014.

Certificazione dello stato di infertilità: può essere effettuata da ogni medico abilitato all'esercizio della professione.

Certificazione dello stato di infertilità per l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita: viene effettuata dagli specialisti del centro una volta assicurati i criteri diagnostici e di gradualità terapeutica.

La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura […]

Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni.

La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

Art. 232 (Presunzione di concepimento durante il matrimonio): si presume concepito durante il matrimonio

  1. Il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o dell'cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  2. Art. 233 (Nascita del figlio prima dei centottanta giorni): il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.
  3. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
  4. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
  5. Sono, comunque, vietati:
    • la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a

fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche;

interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

TECNICHE DI I LIVELLO:

  • inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;
  • induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; eventuale crioconservazione dei gameti maschili.

TECNICHE DI II LIVELLO (procedure

  • fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET);
  • iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);
  • prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare);
  • eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni (nei limiti delle normative vigenti);
  • trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale ecoguidata o isteroscopica.

TECNICHE DI III LIVELLO (procedure che necessitano di anestesia generale con intubazione):

  • prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo;
  • prelievo degli ovociti per via laparoscopica;
  • trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica.

REATI SESSUALI

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da

sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
  1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
  2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Il fatto avviene contro la volontà del soggetto passivo (senza consenso) mediante la qualificazione di mezzi esecutivi (violenza, minaccia ed abuso di autorità, quest'ultima non solo pubblica ma anche privata). L'art. 609-bis introducendo il termine di induzione che presuppone una 'strumentalizzazione' ed un 'approffittamento' delle condizioni di inferiorità del soggetto passivo, fa cadere la presunzione assoluta di violenza che veniva un tempo invocata in caso di rapporti sessuali con malati di mente e con minorati fisici e psichici. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono.

commessi:

  1. nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
  2. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
  3. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
  4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
  5. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata:

  1. Se il reato è commesso da più persone riunite; la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è

punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

b) Se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere al fine di agevolarne l'attività;

c) Se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili.

dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Principali accertamenti medico-legali nella violenza sessuale:
  1. Rilievo delle lesioni somatiche
  2. Identificazione e prelievo, sul corpo della vittima, delle tracce di natura biologica
  3. Identificazione e prelievo, dagli indumenti della vittima, delle tracce biologiche
  4. Prelievo di sangue dalla vittima
Prelievi per le indagini di laboratorio:
  • Vaginali
    • Tamponi: tre prelievi (ostio, intermedio e porzio)
    • Washing: fisiologica (15 ml), in provetta
  • Anali
    • Tamponi: tre prelievi (orificio, perineo, retto)
  • Orali
    • Washing: fisiologica (15 ml), in provetta
    • Scraping: due prelievi (sottolinguale, guancia)
Se possibile, prelievo dalla vittima (saliva). Può essere utile ogni altro prelievo possibile di reperti biologici dell'aggressore sia della vittima da indumenti, superfici cutanee, ecc. Scopo dei prelievi eseguiti sulla vittima:
  • Verifica della presenza di spermatozoi, peli pubici
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
40 pagine
SSD Scienze mediche MED/09 Medicina interna

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SissiCog di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Deontologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Demontis Roberto.