Deontologia, consenso e omissione di soccorso
Consenso
Consenso: potremo definirlo come una partecipazione consapevole, ossia informata e cosciente, che autorizza altri a “violare” un bene di cui solo il paziente ha la disponibilità. Nessun intervento in campo sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona a cui esso è diretto vi abbia dato un consenso libero e informato. Questa persona riceve preventivamente un'informazione adeguata riguardo sia allo scopo e alla natura dell'intervento, che alle sue conseguenze e ai suoi rischi. La persona a cui è diretto l'intervento può in ogni momento ritirare liberamente il proprio consenso.
Salvo quanto previsto agli articoli 17 e 20, nessun intervento può essere effettuato su una persona che non ha la capacità di dare il consenso, se non a suo beneficio diretto.
- Nei casi in cui secondo la legge un minore non possiede la capacità di dare il consenso a un intervento, questo può essere effettuato solo con l'autorizzazione del suo rappresentante, o di un'autorità o di persona o istanza designata dalla legge. Col crescere dell'età e del grado di maturità del minore, il parere di questi viene a essere preso in considerazione come un elemento sempre più determinante.
- Nei casi in cui, a causa di handicap mentale, di malattia o per motivi simili, secondo la legge un maggiorenne non possiede la capacità di dare il consenso a un intervento, questo può essere effettuato solo con l'autorizzazione del suo rappresentante, o di autorità o di persona o istanza designata dalla legge. La persona a cui è diretto l'intervento deve, per quanto possibile, avere parte alla procedura di autorizzazione.
Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale.
Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico segnala all'Autorità competente l’opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.
Consenso informato
Art. 1 del consenso informato afferma: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico.
Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento.
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.
Caratteristiche del consenso per essere valido
- Personale
- Attuale
- Informato
- Libero
- Cosciente
- Immune da vizi
Caratteristiche dell'informazione
- Semplice
- Personalizzata
- Esauriente (comprendente le finalità, la tipologia del trattamento, i rischi e le complicanze, le possibili alternative tecniche con i relativi benefici e rischi)
- Veritiera
Forme del consenso
- Implicito, presunto o tacito
- Esplicito
- Limitato o specifico
- Allargato
Consenso in forma scritta in caso di:
- Somministrazione di vaccini ed emoderivati
- Accertamento dell’infezione da HIV
- Interruzione volontaria della gravidanza
- Sperimentazione clinica
- Procreazione medicalmente assistita
- Trapianto d’organo da vivente
- Sterilizzazione volontaria
- Rettifica dei caratteri sessuali secondari
Ora per legge va acquistato sempre in forma scritta.
Condizioni cliniche
Condizioni cliniche di urgenza: Sono quelle condizioni nelle quali l’intervento terapeutico può essere procrastinato, anche se di poche ore. Appartengono alle condizioni di urgenza le affezioni acute potenzialmente lesive, in assenza di segni di lesione degli organi vitali.
Condizioni cliniche di emergenza: Si definiscono così quelle condizioni che, se non risolte in un arco di tempo inferiore ad un’ora (ma in alcuni casi si tratta di minuti), pongono un grave rischio per la vita o la integrità funzionale di uno o più organi o apparati.
Articoli della Costituzione
Art. 32 della Costituzione afferma:
- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti;
- Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 3 della Costituzione afferma:
- La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Omissione di soccorso
Art. 593 c.p. - Omissione di soccorso: Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
Condizioni del soccorso
- Adeguato al caso
- Adeguato alla preparazione di chi lo esegue (dal medico è lecito pretendere maggiori capacità tecniche ed intellettuali)
- Adeguato alle circostanze in cui si presta (sia di luogo - strada, abitazione privata - sia di intervento tecnico)
La contenzione
- Contenzione fisica che si applica attraverso l’utilizzo di presidi, applicati al corpo della persona, che hanno l’obiettivo di ridurre o inibire il movimento dell’assistito. La contenzione fisica è un provvedimento costituito dalla applicazione di fasce agli arti ed in certi casi anche al torace del paziente, con lo scopo di immobilizzarlo temporaneamente al letto.
- Contenzione chimica, basata sull’utilizzo di particolari farmaci che modificano il comportamento, limitando – segnatamente – l’attività motoria del paziente;
- Contenzione ambientale, caratterizzata da mutamenti apportati all’ambiente circostante al fine di limitare i movimenti dell’assistito.
Presidi contentivi
- Mezzi applicati a letto (fasce, cinture)
- Spondine complete per letto, che non devono essere utilizzate laddove il paziente sia in grado di scavalcarle
- Mezzi applicati al paziente in carrozzina (corpetto)
- Mezzi di contenzione per segmenti corporei (cavigliere, polsiere)
- Mezzi di contenzione con postura obbligata (cuscini anatomici)
- Altri sistemi utilizzabili (cintura pelvica, divaricatore inguinale)
La contenzione è indicata nei seguenti casi:
- Quando un individuo minaccia o tenta di mettere in atto comportamenti auto lesivi, sia volontari sia involontari;
- Quando un individuo minaccia o tenta di mettere in atto condotte lesive verso altre persone;
- Quando un individuo compromette il funzionamento del reparto con condotte clastiche;
- Quando è necessario praticare un trattamento terapeutico ritenuto essenziale ad un paziente non collaborante.
Qualora la contenzione fosse ingiustificata perché sostenuta da motivazioni di carattere punitivo o per sopperire a carenze organizzative o, ancora, per convenienza del personale sanitario, si possono configurare i reati di sequestro di persona (art. 605 c.p), violenza privata (art. 610 c.p) e maltrattamenti (art. 572 c.p).
Il tutto si può schematizzare nel seguente modo:
- Contenzione attuata in modo ingiustificato;
- Contenzione attuata lecitamente, ma in maniera impropria per tempi o modi;
- Responsabilità per mancata contenzione, cui ne è derivato evento dannoso.
Articoli del Codice di Deontologia Medica
Art. 19 del Codice di Deontologia Medica ("Rifiuto d’opera professionale"): "Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita".
Art. 8 del Codice Deontologico dell’Infermiere: "L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito".
Documentazione
- Cartella clinica ed infermieristica
Il medico deve riportare in cartella clinica la descrizione dell’evento: lo stato psichico del paziente, l’inefficacia delle strategie alternative poste in essere al fine di evitare la contenzione, l’episodio specifico che ha portato all’utilizzo della contenzione, il tipo di contenzione, l’ora di inizio e la previsione di durata e infine le azioni di monitoraggio.
- Registro delle contenzioni
Dovrà inoltre compilare il registro delle contenzioni con il nominativo del paziente, data e ora della contenzione.
- Scheda di monitoraggio
Nel caso la contenzione dovesse protrarsi oltre la previsione di durata andrà riportata in cartella l’eventuale proroga con le relative motivazioni. Nel caso la contenzione debba andare oltre il termine del proprio turno di guardia, il medico riporterà in cartella l’avvenuto monitoraggio con gli eventuali rilievi.
L’infermiere, dal canto suo, deve riportare nella cartella infermieristica il nome del medico che l’ha prescritta, l’ora e le motivazioni del provvedimento. Deve inoltre segnalare lo stato del paziente contenuto durante tutto l’arco di tempo in cui si è attuato il provvedimento. Scheda di monitoraggio, nella quale vengono segnalati: nominativo del paziente, data e ora d’inizio della contenzione, tipo di contenzione, nominativo dell’infermiere che attua il provvedimento, rilevazione parametri vitali (PA, TC, FC), mobilizzazione, alvo, diuresi, idratazione, igiene.
L’infermiere deve controllare e riportare nella documentazione infermieristica lo stato del paziente ogni 30 minuti, intendendo con questo non la semplice osservazione, ma il monitoraggio delle condizioni cliniche, dell’orientamento, del corretto posizionamento dei presidi contenitivi, della motilità, sensibilità delle estremità legate. Allo stesso modo dovrà essere documentato il tempo in cui il paziente verrà liberato per l’espletamento dei bisogni fisiologici, mangiare, bere (solitamente ogni 2 ore).
Qualifiche giuridiche
Pubblici ufficiali
- Gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria;
- Ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.
Pubblica funzione
È un’attività alla quale sono collegati i poteri dello Stato o di altro Ente Pubblico, compresa nella sfera legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tale attività è espressione della volontà e dell’azione esercitata, con attributo di autorità e con diritto di supremazia, dallo Stato e dagli Enti pubblici nei settori dell’amministrazione della giustizia e della pubblica amministrazione, cioè le più elevate funzioni dell’attività statale.
Incaricato di pubblico servizio
- Gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio;
- Ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.
Pubblico servizio
Consiste in un’attività tecnica, a prevalente carattere d’impresa, che lo Stato o altro Ente Pubblico svolge direttamente o per mezzo di persone incaricate, allo scopo di soddisfare i bisogni utili alla collettività.
Esercente un servizio di pubblica necessità
- I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- I privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Per servizio di pubblica necessità si tratta di un’attività autorizzata dallo Stato e posta al servizio dei cittadini, il cui esercizio è però vietato senza una speciale abilitazione conferita dallo Stato, che ne assume la garanzia.
Ufficiali di polizia giudiziaria
- I Dirigenti, i Commissari, gli Ispettori, i Sovrintendenti, e gli appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- Gli ufficiali superiori ed inferiori e i sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, degli Agenti di Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconoscere tale qualifica;
- Il Sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza;
Denuncia di reato
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.
Referto
Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’autorità indicata nell’art. 361, è punito. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Sono perseguibili d’ufficio:
- Delitti contro la vita: Omicidio (doloso, colposo, preterintenzionale) o Istigazione o aiuto al suicidio o Morte conseguente ad altro delitto
- Delitti contro l’incolumità individuale: Lesioni personali dolose (malattia superiore a 20 giorni o aggravate) o Lesioni personali colpose gravi da violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Lesioni colpose gravi o gravissime da sinistro stradale
- Delitti contro l’assistenza familiare
- Delitti contro la pietà dei defunti
- Delitti contro la libertà individuale: Sequestro di persona o Violenza sessuale
Differenze referto/denuncia di reato
- Referto: Qualunque esercente una professione sanitaria.
- Denuncia di reato: Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.
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Esame di Deontologia
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Appunti esame di Etica e deontologia professionale
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Esame abilitazione Avvocato - Ordinamento e Deontologia forense, prove d'esame di Ordinamento e Deontologia forense
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Ordinamento e deontologia forense Esame da Avvocato