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L'errore di fatto revocatorio

L'errore di fatto revocatorio è un errore/svista, un errore di percezione e, poiché nel momento del giudizio della pronuncia della sentenza l'unico oggetto di percezione del giudice sono gli atti, possiamo dire che è un errore nella lettura degli atti di causa che induce il giudice a supporre l'esistenza di un fatto. È il travisamento di una circostanza che emerge pacificamente dagli atti di causa. L'errore di fatto revocatorio è vicino ad un altro tipo di errore: errore materiale.

Errore materiale

L'errore materiale è oggetto della procedura di correzione degli errori materiali. L'errore materiale si ha quando il giudice nella sentenza compie un'affermazione erronea per una svista, errore che tradizionalmente viene definito come errore di espressione – lapsus, qualcosa di avvicinabile all'errore ostativo del negozio di diritto privato (il giudice voleva dire una certa cosa e ne ha detta un'altra e ciò si ricava dalla lettura di una sentenza).

Distinzione tra errore materiale ed errore di fatto revocatorio

La distinzione tra errore materiale ed errore di fatto revocatorio starebbe anche nel fatto che per individuare l'errore di fatto è necessario il confronto tra la sentenza e gli atti di causa, l'errore materiale emergerebbe dalla semplice lettura del provvedimento da correggere.

Il prof. Boccagna non condivide questa definizione perché non sta scritto da nessuna parte che l'errore materiale deve risultare dalla lettura del provvedimento. Se ad esempio il giudice nella sentenza invece di dire che la parte si chiama Salvatore Boccagna, se in tutto il processo viene individuato come BoccagnO questo è un errore che non emerge né dalla lettura della sentenza né dal confronto tra sentenza e atti del provvedimento però la sentenza è affetta da un errore materiale.

Se Salvatore perde la causa e l'attore vittorioso fa esecuzione contro di lui, Salvatore dice che si chiama BoccagnA e quindi non è lui. L'attore dovrà andare a chiedere la correzione e dovrà portare un atto extraprocessuale: le risultanze anagrafiche. Questo è un esempio di un errore che si può scoprire solo sulla base delle risultanze anagrafiche, quella definizione tradizionale è una definizione che non sta in piedi, è troppo angusta.

Il prof. sostiene che la distinzione tra errore di fatto ed errore materiale vada collocata sotto un altro criterio e l'errore materiale è molto più vicino all'errore di fatto di quanto non ritenga l'opinione dominante. Per cogliere la differenza bisogna vedere come ha deciso il giudice.

Contrarietà a precedente giudicato

Se la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, questo vizio si presenta quando il giudice ha violato il giudicato precedente nella sua dimensione positivo-conformativa. La contrarietà al precedente giudicato, che può essere una contrarietà diretta laddove venga violata l'efficacia negativa del giudicato (ne bis in idem) o indiretta laddove il giudicato venga violato in occasione della decisione su un diritto dipendente, è deducibile con la revocazione ordinaria.

Il vizio si deduce con la revocazione ordinaria purché il giudice del processo in cui quella sentenza è stata resa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato: cioè affinché sia proponibile la revocazione il contrasto della sentenza con un precedente giudicato, non deve essere emerso nel processo. Perché se invece è stata sollevata un'eccezione di precedente giudicato la revocazione non è esperibile, il rimedio va individuato nel ricorso per Cassazione. È importante questa limitazione.

Cosa significa che il giudice del secondo processo non deve aver pronunciato sulla eccezione di giudicato?

L'ipotesi in cui il giudice non abbia pronunciato sull'eccezione di giudicato non riguarda il caso in cui sia stata sollevata l'eccezione di giudicato e il giudice non abbia pronunciato: in questo caso non c'è contrarietà a precedente giudicato ma un'omissione di pronuncia sulla eccezione di giudicato che va dedotta sicuramente con ricorso per Cassazione ai sensi del n.4.

Quindi il caso in cui il giudice non ha pronunciato sull'eccezione di giudicato sembrerebbe il caso in cui l'eccezione di giudicato non sia stata proprio sollevata. Il giudice non ha pronunciato perché l'eccezione non è stata proprio proposta. Noi sappiamo che in materia di ecc...

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosiegrimaldi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Boccagna Salvatore.
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