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SUCCESSIO AB INTESTATIO
Avveniva quando l'ereditando fosse morto senza aver fatto un testamento, in ipotesi di invalidità del testamento o di revoca da parte del testatore. Le XII tavole disciplinavano questo tipo di successione stabilendo che: succedevano prima gli heredes sui, in mancanza di questi gli agnati di grado più vicino, in mancanza di questi i gentili.
Gli heredes sui erano discendenti immediatamente sottoposti alla potestà del sui iuris Pater al momento della sua morte e sarebbero divenuti in conseguenza di questa. Accanto a questi c'era la moglie in manu, che avendo effettuato la conventio in manu era considerata come una figlia, dal marito. Dopo di che c'erano i nipoti e pronipoti che diventavano heredes sui se il loro padre fosse già morto o uscito dalla potestà del Pater. Questi succedevano automaticamente senza necessità di accettazione.
Se un Pater avesse voluto escludere un heredes sui dalla successione
avrebbedovuto procedere mediante una disere dazione, cioè la volontà esplicita di nonaverlo come erede.In mancanza di questi succedeva l'agnato prossimo, cioè il parente più stretto elinea maschile. Se c'erano più agnati dello stesso grado questi succedevano tuttinella stessa misura, mentre se erano di diverso grado succedeva solo quello digrado più prossimo al defunto.Nel corso del tempo poi furono creati nuovi ordini per arrivare infine Giustiniano cheeffettuò una grande risistemazione tracciando le linee di una nuova disciplinasuccessoria fondato sul vincolo di sangue. Aveva suddiviso il tutto in quattrocategorie:- Nella prima classe erano chiamati i figli (sia maschi che femmine)- Nella seconda classe erano chiamati gli ascendenti paterni e materni- Nella terza erano chiamati i fratelli e le sorelle unilaterali ovvero aventi incomune solo il padre o la madre- La quarta e ultima categoria comprendeva tutti gli altriApertura del testamento
Una volta redatto si provvedeva alla custodia, ovvero depositandolo presso un soggetto fidato in un tempio. Dopo di che, al momento dell'apertura chi lo aveva in custodia doveva consegnarlo.
L'apertura avveniva dopo la morte del testatore, entro cinque giorni.
Invalidità, inefficacia, revoca
Si qualificava invalido il testamento nel quale non si fossero rispettate le forme previste. L'invalidità poteva essere:
- totale, quindi cadeva tutto il testamento
- parziale, cadeva solo la singola disposizione invalida
Inoltre poteva essere un'invalidità iniziale o successiva, ovvero quando compariva dopo il perfezionamento del testamento.
NB: Un testamento invalido è anche inefficace, ma un testamento inefficace può essere perfettamente valido, come nel caso in cui l'erede non abbia ancora accettato l'eredità.
Il testatore era sempre libero di revocare o modificare le sue disposizioni.
fino all'ultimo istante di vita. Il testamento civile era revocabile solo con un nuovo testamento, quindi la distruzione del vecchio o l'affermazione di revocarlo non sarebbe servito a nulla.
Contenuto del testamento
In principio il testamento conteneva solo l'istituzione dell'erede, poi con il tempo si aggiunsero numerosi disposizioni (come legati, manumissioni, diseredazioni, fedecommessi).
In ogni caso non poteva esserci un testamento senza l'hereditas institutio, che doveva essere scritta prima di qualsiasi altra disposizione altrimenti sarebbero state considerate nulle.
Con il tempo però si ammise che alcune disposizioni potessero precedere l'heredis institutio.
Quest'ultima doveva essere scritta mediante parole determinate che attribuivano espressamente il destinatario la qualità di erede.
L'istituzione di erede poteva essere fatta a favore di una o più persone. Nel primo caso, il soggetto avrebbe acquistato l'intero patrimonio.
nel caso in cui il figlio non fosse in grado di ereditare. Questa disposizione era chiamata "sostituzione pupillare" perché si applicava ai figli ancora minori. Il testatore poteva nominare un secondo erede nel caso in cui il primo erede non accettasse l'eredità o fosse impossibilitato a farlo per qualsiasi motivo. Inoltre, poteva anche fare una terza nomina nel caso in cui né il primo né il secondo erede accettassero l'eredità prima di diventare maggiorenni. In sostanza, il testatore aveva la possibilità di nominare un erede per il suo erede.La diseredazione escludeva l'erede dell'eredità e doveva essere contenuto nel testamento scritto attraverso una formula inversa a quella usata per l'istituzione di erede.
Fra i diseredabili si distinse tra:
- Sui, figli maschi sotto potestà del testatore e dovevano essere diseredati nominativamente
- Ceteri sui, tutti gli altri sui (figlie e nipoti sotto la potestà del pater in quanto il loro padre era morto o fuori dalla potestà) e dovevano essere diseredati genericamente
- Postumi sui, discendenti che fossero nati dopo la morte del testatore e dovevano essere diseredati nominativamente se maschi, genericamente se femmine.
Querela inofficiosi testamenti = ad un certo punto iniziò ad apparire ingiusto che il padre potesse liberamente escludere dall'eredità i suoi figli. Fu così che si prese ad annullare, su richiesta dei figli, tutti quei testamenti con cui il padre avesse
diseredatogli stessi figli senza una valida ragione per farlo. Fu creata per questo la querela inofficiosi testamenti che poteva essere intentata dai figli non emancipati, dai genitori, dai fratelli e sorelle del testatore entro 5 anni dall'acquisto dell'hereditas, nei casi in cui:
- a) fossero stati completamente diseredati dal testatore senza una giusta causa
- b) se, pur essendo stati istituiti eredi, avessero avuto una quota inferiore ad un quarto di quanto sarebbe stato loro ottenuto ab intestatio
Giustiniano poi negò l'esercizio di tale mezzo a chi fosse stato comunque destinatario di un'attribuzione successoria anche se insufficiente, riconoscendogli però un'azione intesa ad integrare l'attribuzione ottenuta.
Legati
Erano una disposizione a titolo particolare mortis causa, con la quale il testatore attribuiva a carico del patrimonio ereditario e a vantaggio di una persona (legato), singoli beni. L'oggetto poteva essere
qualsiasi cosa corporale, incorporale, semplice o composta, presente o futura purché non extra commercium o già in proprietà del legatario. L'acquisto del legato avveniva non prima dell'accettazione dell'eredità. Per questo il diritto romano distingueva il momento della morte del testatore (dies cedens) e quello dell'accettazione da parte dell'erede (dies veniens). Una volta divenuto efficace, il legato produceva gli effetti che variavano a seconda del tipo di legato. I fondamentali tipi di legato erano quattro: 1. Per vindicationem, esprimeva la diretta trasmissione della proprietà di una cosa da parte del testatore al legatario. 2. Per damnationem, era invece legato a effetti obbligatori. Con questo il testatore imponeva all'erede l'obbligo di compiere una prestazione (dare, fare, non fare) a favore del legatario. 3. Sinendi modo, anche questo aveva effetti obbligatori ma aveva ad oggetto solo un non fare. Aveva quindiUna sfera più ampia del legato per vindicationem in quanto poteva riguardare anche una cosa dell'erede, ma più ristretta di quello perdamnationem in quanto erano escluse cose di terzi4. Per praeceptionem, era un legato di proprietà, poteva avere ad oggetto solo cose del testatore. La nullità del legato si verificava quando:
- era invalido l'intero testamento o era invalida l'heredis institutio
- se la cosa legata era già propria del legatario
- se era nulla la disposizione riguardante il legato
Come qualsiasi altra disposizione, il legato era revocabile. Poteva essere fatto designando un nuovo legatario al posto del primo, facendo una dichiarazione con una formula opposta a quella con la quale era stato disposto il legato5.
Fedecommesso: Era un atto di disposizione mortis causa a forma libera, consistente in una preghiera o raccomandazione rivolta all'erede di compiere una determinata prestazione a favore della
persona indicata, chiamata fedecommissario. Secondo Gaio, l'origine dell'istituto sarebbe stata nell'intento di rendere efficaci disposizioni mortis causa a favore degli stranieri o altre persone incapaci di ricevere direttamente per eredità. DONAZIONE Durante l'epoca classica la donazione non era considerata come un negozio autonomo, ma solo una possibile causa di negozi giuridici astratti, in quanto si effettuava adottando altri schemi negoziali quali la mancipatio, in iure cessio, traditio, stipulatio e acceptilatio. La donazione avveniva quando per concorde volontà delle parti, un soggetto (il donante) effettuava una attribuzione patrimoniale a titolo gratuito a favore del donatario. Quindi il suo contrapposto era il negotium, per il quale era essenziale un corrispettivo. La donazione riguardava la sfera patrimoniale, di conseguenza erano