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Hereditas

Hereditas veniva considerata un insieme unitario, destinato a essere considerato come un’entità giuridica astratta, distinto dai singoli elementi che lo componevano. Era quindi una res universitas che rimaneva uguale a se stessa pur nel variare delle entità che ne facevano parte.

Esclusi dall’eredità erano alla patria potestas, la manus e la tutela. Si trasferiva invece il mancipium sui figli altrui, il dominium sugli schiavi e i diritti reali (come il diritto di superficie o l’enfiteusi).

Presupposti per la successione

Perché una persona potesse diventare erede era necessario che:

  • Avvenisse la morte di un soggetto capace di avere eredi.
  • Ci fosse la capacità di succedere in capo all’erede.
  • La chiamata all’eredità, che poteva avvenire mediante la volontà del defunto (delazione testamentaria) oppure in forza di una norma di diritto oggettivo (delazione abintestato senza testamento).

Per il carattere strettamente personale della delazione, questa non poteva essere trasmessa all’erede del chiamato, quindi se il chiamato moriva prima di aver accettato l’eredità, questa non passava ai suoi eredi.

Era inoltre necessaria la capacità del soggetto di trasmettere e dell’erede di acquistare il complesso dei rapporti giuridici che componevano l’eredità. Quindi il presupposto principale era il possesso della capacità giuridica. Nella successione testamentaria l’ereditando invece doveva possedere, oltre la capacità giuridica, anche la capacità di agire.

Acquisto dell'hereditas

Gaio distingueva tre categorie:

  • Eredi necessari: era lo schiavo manomesso dal Pater nel testamento. Era chiamato così in quanto diventava automaticamente erede al momento della morte del Pater indipendentemente dalla sua volontà.
  • Eredi sui et necessarii: erano i familiari immediatamente sottoposti alla potestà del Pater destinati a diventare sui iuris con la sua morte. Anch’essi succedevano automaticamente e senza possibilità di rinuncia. Erano i figli, i nipoti e tutti quelli che stavano sotto la sua potestà.
  • Eredi stranieri: persone non immediatamente sottoposte alla potestà del defunto. In questo caso loro avevano la possibilità di accettare l’eredità che poteva avvenire tramite una dichiarazione orale solenne (chiamata cretio) o attraverso atti di gestione del patrimonio ereditario.

Lo ius civile non fissava nessun termine entro il quale l’eredità doveva essere accettata (a meno che non fosse stato fissato un termine dal testatore). Per evitare che i rapporti ereditari restassero troppo a lungo in sospeso, intervenne il pretore concedendo al chiamato 100 giorni. Scaduto questo termine, se ancora non aveva provveduto all’accettazione, sarebbe stato considerato rinunciante. Nel diritto giustinianeo invece si invertì la conseguenza, infatti trascorsi 100 giorni il chiamato era considerato accettante.

L’erede subentrava nei rapporti attivi ma anche in quelli passivi. Se le passività superavano l’attivo ereditario, l’erede doveva rispondere con il proprio patrimonio. Gli eredi avrebbero potuto svincolarsi da questo dovere non accettando l’eredità, con la conseguenza che i creditori si sarebbero rifatti sul patrimonio del defunto. Per evitare ciò furono escogitati dei rimedi:

  • Delato e creditori potevano fare un patto mediante il quale il chiamato avrebbe pagato solo una quota dei debiti del defunto.
  • Giustiniano introdusse il beneficium inventarii. Il chiamato, entro 30 giorni dalla notizia di delazione, doveva incaricare un notaio della redazione di un inventario dei beni ereditari e, qualora si fosse trovato lontano dalla maggior parte dei beni ereditari, avrebbe potuto pagare solo nei limiti dell’attivo.

In questo modo veniva tutelata la posizione del chiamato, per quanto riguarda invece la tutela dei creditori venne introdotta la separatio bonorum grazie alla quale l’attivo ereditario doveva essere destinato in primo luogo al soddisfacimento dei creditori e dei legatari.

Un’azione concessa all’erede era la hereditatis petitio, che poteva esperire contro chiunque possedesse anche un solo bene ereditario. Questa si è evoluta nelle varie fasi:

  • In epoca arcaica l’azione veniva esperita attraverso il sistema delle legis actiones.
  • Si diffuse poi un processo per sponsionem basato sull’impegno del possessore di versare una somma di denaro al rivendicante nel caso che questi riuscisse a dimostrare la sua qualità di erede.
  • Infine si ammise l’utilizzo del processo formulare.

Gli effetti erano differenti a seconda della condizione del possessore: se era in mala fede, rispondeva per l’intero; quello di buona fede invece era responsabile solo nei limiti di quanto pervenutogli.

Coeredità si formava nel momento in cui c’erano più eredi chiamati alla stessa eredità.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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