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L'attenzione sul tema delle barriere architettoniche in Italia

In Italia, negli anni Cinquanta e Sessanta, l'attenzione sul concetto di eliminazione di barriere architettoniche e di handicap era molto scarsa e non esisteva il concetto di Design for All. Con notevole ritardo rispetto ai paesi anglosassoni si è avuto il primo segnale di interesse a queste tematiche nel 1965, quando due associazioni di Roma, l’ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) e l’AIAS (Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici), organizzarono la Conferenza Internazionale di Stresa, proponendo, appunto, come dibattito le “barriere architettoniche”.

Questa conferenza, insieme a quella tenutasi ad Arezzo nel 1966, ebbe il merito di avviare un processo di conoscenza del problema e la nascita di una coscienza sociale. Lo scopo della conferenza era infatti quello di sensibilizzazione delle autorità competenti sulle difficoltà che la persona disabile incontra quando vuole inserirsi nella vita sociale. Le difficoltà derivano da erronei criteri progettuali con i quali si realizzavano le città e gli edifici, nonché dall’impossibilità dell’utilizzo dei mezzi di trasporto, e tali difficoltà vennero definite barriere architettoniche. Il mondo della progettazione degli spazi architettonici, compatibile con le problematiche della disabilità, da allora vanta in Italia una ricca legislazione con diversi riferimenti prestazionali e prescrittivi.

L'evoluzione del quadro legislativo nazionale

Il primo accenno, in campo normativo, al problema delle barriere architettoniche è contenuto nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.425 del 20-1-1967 relativa alla definizione degli standard nel settore dell’edilizia residenziale, dove si evidenziano nelle barriere architettoniche gli ostacoli incontrati dagli “individui fisicamente menomati” nel muoversi all’interno degli spazi urbani e negli edifici. Questa circolare è significativa in quanto in essa si colgono tre elementi di notevole validità:

  • Il discorso sulle barriere architettoniche è inquadrato nella più vasta tematica della qualità dell’ambiente e non è considerato solo in relazione ad una particolare categoria di persone ma all’intera collettività;
  • Si parla di eliminazione e della non realizzazione di barriere architettoniche non solo negli edifici ma in tutti gli interventi edilizi e urbanistici;
  • Il tema delle barriere architettoniche è affrontato in una normativa tecnico-edilizia (e non socio-assistenziale).

Nel paragrafo 6, denominato “aspetti qualitativi-barriere architettoniche”, si individuano, in particolare, due tipologie di ostacoli:

  • Quelli “costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale, ecc.)”;
  • Quelli costituiti “da esiguità di passaggi e ristrettezza di ambienti (strettoie, cabine di ascensori, apertura di porte, ecc.)”.

La disposizione conclude stabilendo che “allo scopo di eliminare al massimo tali difficoltà, è opportuno che nelle progettazioni si evitino, per quanto possibile, percorsi che presentino siffatti inconvenienti, ovvero siano previsti percorsi appositi, eventualmente in alternativa, che facilitino il movimento degli spastici o delle persone comunque impedite o minorate”.

Per la prima volta, quindi, si manifesta la necessità di tener presente le condizioni di svantaggio che persone menomate incontrano nello spazio costruito. Il discorso viene affrontato però solo a livello orientativo, poiché si rimanda ad altra sede l’elaborazione d’indicazioni tecniche. Inoltre, per la natura del provvedimento, le indicazioni fornite non sono vincolanti.

Sempre nel 1967 venne presentata una proposta di norme redatta sulla base dei risultati dei lavori di varie commissioni che divenne la Circolare del Ministero di Lavori Pubblici n.4809 del 19 giugno del 1968 col titolo “Norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale”, la quale introduce principi generali che saranno poi ripresi e sviluppati dalla normativa successiva.

Questa circolare è molto importante per tre aspetti:

  • Vengono fornite alcune prime indicazioni di tipo tecnico volte all’eliminazione delle barriere architettoniche con riferimento ad edifici pubblici e di uso pubblico, sia di nuova costruzione che esistenti (in caso di ristrutturazione);
  • Ricorda, allacciandosi alla precedente circolare, che le barriere architettoniche sono presenti negli edifici, nelle strutture di relazioni tra edifici e reti di comunicazione, nell’arredo urbano, nei mezzi di trasporto e che pertanto riguardano, oltre la progettazione edilizia, anche altri livelli di progettazione (disegno urbano, pianificazione territoriale);
  • Sottolinea che le indicazioni tecniche date dalla circolare non escludono soluzioni più avanzate ed innovative, anzi dovrebbero servire da stimolo. Questa precisazione rivela un atteggiamento molto moderno e anticipa il decreto ministeriale del 1989.

In generale, in questa circolare, sono date indicazioni riguardanti:

  • Le sistemazioni esterne: parcheggi e percorsi pedonali;
  • Le strutture edilizie: accessi, rampe, scale, corridoi e passaggi, porte e pavimenti;
  • I locali speciali: sale per riunioni o spettacoli, locali igienici;
  • Gli impianti e le apparecchiature elettriche: ascensori, impianti telefonici pubblici, semafori ecc.

Si ricorda infine che le norme hanno valore integrativo e non sostitutivo delle altre vigenti regolamentazioni. Nonostante si trattasse di una normativa avanzata, ripresa da quelle straniere, la sua attuazione fu pressoché nulla. Gli stessi enti che avevano partecipato alla sua stesura finale la ignoravano sistematicamente e un rilevante numero di edifici pubblici furono costruiti nel suo pieno disconoscimento. Fu così creato un patrimonio immobiliare pubblico praticamente inaccessibile.

Le prescrizioni tecniche contenute in tale circolare sono state rese cogenti dall’art 27 di quello che è considerato il primo vero riferimento legislativo in materia di barriere, ossia la L. 118 del 30 marzo del 1971 (“Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971 n.5” e “nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”).

Riportiamo per intero l’Art 27, rubricato “Barriere architettoniche e trasporti pubblici”.

“Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell’edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge”.

Si tratta quindi della prima disposizione che fissa principi generali e non più stimoli e propositi: l’ambiente costruito deve essere privo di ostacoli per favorire le relazioni e la socialità. Ma nonostante questa idea forte essa riferisce la questione ai soli mutilati e invalidi civili. Purtroppo, la legge trova applicazione solo negli edifici pubblici di nuova costruzione (ossia quelli d’interesse amministrativo, sanitario, culturale, giudiziario, economico) e non è indicata alcuna sanzione in caso di mancata applicazione.

Il suo decreto attuativo fu emanato ben sette anni dopo e non un anno come indicato nel comma 2 dell’art 27. Ciò dimostra che il problema delle barriere è chiaramente noto al legislatore, ma manca ancora la regolarità di azione.

Nel 1978, come prima accennato, viene emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 384 – “Regolamento di attuazione dell’art 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”.

Art 1: “Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti "barriere architettoniche" che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati. Le presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quello di carattere collettivo-sociale. Le norme stesse riguardano le nuove costr...

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