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Le fonti del diritto tardo imperiale

Epoca arcaica

La giurisprudenza è nelle mani dei pontefici che interpretano il diritto segretamente, scrivendolo su tavolette sigillate consegnate poi a coloro che si rivolgevano al giudice, per far sì che quest'ultimo potesse interpretare nel modo corretto le leggi.

Epoca repubblicana

Tra IV e V secolo si ha una laicizzazione del diritto e i nuovi giuristi diventano i magistrati che interpretano il diritto pubblicamente attraverso dei responsi.

Epoca augustea

Nascono due scuole di diritto:

  • Sabiniana guidata dal giurista Capitone e si distingueva per un atteggiamento maggiormente conservatore rispetto al diritto.
  • Proculiana guidata dal giurista Labeone con atteggiamento più innovatore nei confronti del diritto.

Epoca tardo imperiale

Con Diocleziano e Costantino viene riconosciuto all'imperatore il diritto di legiferare e quindi l'imperatore è considerato unica fonte viva dell'ordinamento. La giurisprudenza perde valore in quanto sarebbe in entrata in concorrenza con il potere dell'imperatore.

Si crea quindi un binomio i cui cardini sono:

  • Le leges, ovvero le costituzioni imperiali che rappresentano un elemento dinamico in continua evoluzione.
  • Gli iura, ovvero i passi dei giuristi dell'epoca classica, elemento statico immutabile, in quanto i giuristi si limitavano all'insegnamento del diritto.

Con l’avanzare del tardo impero, le costituzioni imperiali assumono la forma di leggi a carattere generale e a carattere particolare e le più diffuse erano:

  • Gli editti ovvero costituzioni a carattere generale indirizzate a una pluralità di soggetti ed emanati dagli imperatori.
  • I rescritti, a carattere particolare, indirizzate a un singolo.
  • Le epistole, sempre a carattere particolare, scritte dagli imperatori per rispondere a privati, magistrati o funzionari e hanno valore di legge.
  • I decreti ovvero le sentenze dell'imperatore.
  • I mandati che sono ordinanze inviate ai funzionari imperiali che scompariranno però nel tardo impero.

Nel tardo impero, a seguito dell’ascesa al potere di Diocleziano, si sente l’esigenza di raccogliere il materiale normativo in quanto vi era un’immensa produzione di leggi imperiali e il tutto non era più governabile, risultando difficile per i giudici trovare in sede di processo la legge più adatta per vincere la causa.

Inizialmente l’idea di raccogliere le fonti era partita da uomini privati e questo portò alla compilazione in Oriente di due raccolte private che vengono chiamati Codex. Le fonti erano scritte su fogli di pergamena ripiegati poi a forma di libro, mentre prima venivano scritti su rotoli di papiro in Volumen, molto più costosi e fragili.

I primi due codici privati

Codice Gregoriano

Elaborato nel 283 d.C. e prende il nome dal giurista Gregorio Gregoriano. È una raccolta ufficiale di costituzioni imperiali, ovvero di rescripta a partire dall’imperatore Adriano fino a Diocleziano, arrivando fino a quelli emanati nel 292-293 d.C. È suddiviso in 14/16 libri destinati principalmente all’amministrazione della giustizia. Ogni libro è diviso in titoli composti da frammenti, ovvero le costituzioni ed ogni titolo è inizialmente preceduto da una rubrica scritta in rosso che indica il tema affrontato. Ogni testo aveva poi un inscritio, contenente il nome dell’imperatore emittente e del destinatario, e la subscriptio, contenente luogo e data di emanazione del provvedimento.

Codice Ermogeniano

Composto in Oriente forse dal giurista Ermogeniano e a differenza del primo codice, prevede un unico libro suddiviso anch’esso in titoli e le costituzioni qui erano inserite in ordine cronologico. Il nucleo principale di questo codice sono i rescripta.

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SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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