Estratto del documento

Responsabilità civile del professionista

Il collaudo statico e tecnico amministrativo

Collaudo tecnico-amministrativo

Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo per i contratti pubblici di lavori ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, in conformità ai requisiti prestazionali previsti nel progetto approvato, nelle relative prescrizioni tecniche ed economiche e nelle eventuali perizie di variante, nonché in conformità del contratto, del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico contenuto nel progetto esecutivo e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì la verifica dell’avvenuta ottemperanza a tutte le disposizioni tecniche previste dalle leggi e dalle normative di settore.

Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nei documenti contabili.

Obbligo del collaudo

Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvi i casi in cui il collaudo medesimo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione. L’incarico di collaudo delle opere o dei lavori relativi a contratti pubblici è affidato prima dell’inizio dei lavori ed è eseguito in corso d’opera. Qualora le caratteristiche tecniche ed esecutive dell’opera consentano la verifica di tutte le lavorazioni anche ad opera o lavori ultimati, l’incarico di collaudo può essere affidato dopo l’ultimazione dei lavori, purché ciò sia espressamente previsto nei documenti di gara. Il collaudo dei lavori di cui alla parte IV del codice è sempre eseguito in corso d’opera.

Nomina del collaudatore

Le stazioni appaltanti conferiscono l’incarico del collaudo prima della data di consegna dei lavori. Nei casi previsti dall’articolo 190, comma 3, l’incarico di collaudo è conferito entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. L’incarico di collaudo è affidato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102, comma 6, del codice a soggetti in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale.

Nel caso di lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse, in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre componenti. La stazione appaltante designa altresì il componente della commissione che assume la funzione di presidente. Nella formazione delle commissioni di collaudo si tiene conto altresì delle disposizioni di cui all’articolo 305.

Oltre ai soggetti di cui al comma 2, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, esclusa la figura di presidente, i seguenti dipendenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione pubblica o presso le stazioni appaltanti come definite all’articolo 3, lettera o), del codice, con esclusione degli altri soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, lettera g), del codice:

  • Funzionari tecnici ed amministrativi, in possesso di laurea o diploma e nei limiti delle proprie competenze;
  • Laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti;
  • Soggetti muniti di altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori.

Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai soggetti di cui al comma 4 oppure ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero, se esterno, ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto all’ordine o collegio professionale di appartenenza.

Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico ai sensi delle norme vigenti, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o ad uno dei componenti della commissione può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dal capo II del presente titolo.

L’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni è regolato dall’articolo 102, comma 6, del codice. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo, i soggetti esterni devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

  • Laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
  • Limitatamente ad un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori;
  • Abilitazione all’esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:
    • a) Da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del codice;
    • b) Da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui alla lettera a).

Il soggetto esterno, libero professionista, che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.

Documenti da fornirsi al collaudatore

Il responsabile del procedimento trasmette all’organo incaricato del collaudo in corso d’opera, prima dell’inizio dei lavori, anche in formato digitale:

  • L’originale o la copia conforme del contratto d’appalto e dei relativi allegati;
  • Del progetto allegato al contratto;
  • Del provvedimento di approvazione del progetto;
  • Copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall’esecutore e dei relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori.

Dopo l’inizio dei lavori ed in corso d’opera, il responsabile del procedimento provvede a consegnare all’organo di collaudo i seguenti documenti, in originale o in copia conforme, ovvero in formato digitale:

  • Verbale di consegna dei lavori;
  • Eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
  • Disposizioni, ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
  • Eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori.

Ultimati i lavori, il direttore dei lavori, per il tramite del responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla data di ultimazione, fornisce all’organo di collaudo i seguenti documenti conclusivi, in originale o in copia conforme, ovvero in formato digitale:

  • Certificato di ultimazione lavori; originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal codice e dal presente regolamento;
  • Certificazioni e qualificazioni dei prodotti, dei materiali, delle ditte produttrici e delle maestranze, ove richiesto;
  • Conto finale dei lavori;
  • Relazione del direttore dei lavori sul conto finale, con la relativa documentazione eventualmente allegata, nonché l’esito dell’avviso ai creditori di cui all’articolo 194;
  • Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
  • Relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall’esecutore dei lavori non definite con apposito provvedimento di transazione o accordo bonario;
  • Certificati inerenti ai controlli eseguiti quando, per lavori complessi, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice, sia stato predisposto uno specifico piano di controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori.

È facoltà dell’organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l’espletamento dell’incarico.

In caso di incarico di collaudo a lavori ultimati, il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all’organo di collaudo tutta la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3.

Termini di consegna del collaudo ed estensione delle verifiche di collaudo

Le operazioni di collaudo sono completate, con l’emissione del relativo certificato, entro il termine di cui all’articolo 102, comma 3, del codice, a condizione che sia stato rispettato il termine previsto per la consegna della documentazione conclusiva, di cui all’articolo 192, comma 3.

Il termine previsto per la consegna del certificato di collaudo, di cui al comma 1, può essere elevato sino ad un anno, previo parere favorevole del responsabile del procedimento, quando:

  • Siano necessarie particolari verifiche e prove in relazione alla complessità dell’opera o dei lavori appaltati, sotto il profilo delle soluzioni progettuali, dei materiali e delle tecnologie impiegati;
  • Siano necessarie particolari verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza dell’opera alle caratteristiche prestazionali prescritte.

L’organo di collaudo trasmette formale comunicazione all’esecutore e al responsabile del procedimento dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo rispetto al termine di cui ai commi 1 e 2 e delle relative cause, con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni. Nel caso di ritardi attribuibili all’organo di collaudo, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher genchisilvio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Responsabilità civile del professionista e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Pirozzi Flora.
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