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ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE

1) All'interno di ogni azienda possiamo distinguere due soggetti:

  • il soggetto giuridico
  • il soggetto economico

Il soggetto giuridico dell'azienda è la persona fisica o giuridica che assume i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni aziendali. Al soggetto giuridico appartiene il patrimonio dell'impresa ed è il soggetto giuridicamente responsabile dell'attività svolta; il soggetto economico è quella persona o gruppo di persone che controlla l'azienda, ne influenza le scelte e trae i maggiori vantaggi dalla sua attività.

Circa il caso preso in esame, possiamo affermare che nel 1986, essendo l'azienda Goccia una S.n.C., quindi una società di persone, tutti i soci rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni assunte. Il soggetto giuridico è l'insieme di tutti i soci, non essendo questa società dotata di

personalità giuridica. Il soggetto economico è rappresentato dal socio (o dal gruppo disoci) che dispone della maggioranza dei voti e può quindi imporre la propria volontà agli altri soci "di minoranza". In genere in questo tipo di società soggetto economico e soggetto giuridico coincidono.

Nel 2000 invece l'azienda Goccia è una S.p.A. e quindi una società di capitali. Il soggetto giuridico coincide con la società stessa mentre il soggetto economico è costituito dal gruppo di soci che per effetto delle quote possedute o di particolari accordi è in grado di influenzare le decisioni relative alla vita dell'impresa (soci di maggioranza).

2) Tra i tre modelli di governance nel sistema italiano sceglierei quello dualistico perché risponde alle domande sia della Private Equity Arcobaleno sia di coloro che sono a capo dell'azienda. In questo modello anche se nel consiglio di sorveglianza vengono

concentrati gran parte dei poteri di controllo e di alta amministrazione della società, non viene affatto spezzato il legame tra i soci (disolito quelli con maggiore peso) in esso presenti e il consiglio di gestione. 3) La riforma del Diritto delle Società del 2003 ha introdotto notevoli modifiche anche in ambito di corporate governance. Infatti con il D.Lgs. n. 6 la legge riconosce alle società la possibilità di scegliere tra tre diversi sistemi di amministrazione e controllo chiamati modelli di governance. 1. Il modello tradizionale, tipico della gestione italiana, chiamato così in quanto viene applicato in assenza di diversa previsione statuaria, è caratterizzato dalla presenza di un organo amministrativo (amministratore unico o, se costituito da più persone, consiglio di amministrazione); di un organo di controllo (collegio sindacale); di un'assemblea dei soci che nomina un revisore esterno, persona fisica o società di revisione.cui è affidato il controllo legale dei conti dell'azienda. VANTAGGI: in questo sistema i soci di controllo hanno maggiori incentivi a monitorare le attività del management e hanno orizzonti decisionali di lungo termine che agevolano l'assunzione di progetti di investimento ambiziosi. Nelle aziende a conduzione familiare, inoltre, il coinvolgimento emotivo nei confronti dell'impresa può rappresentare una leva insostituibile per il superamento di momenti critici e per la continuità dell'impresa nel tempo. SVANTAGGI: un punto di debolezza deriva dal fatto che l'organo di controllo, nominato dall'assemblea che a sua volta nomina il consiglio di amministrazione, non sempre si colloca in posizione di autorevole autonomia e indipendenza che la funzione richiede, indipendenza che sarebbe certamente rafforzata se la nomina di almeno alcuni dei componenti dell'organo di controllo o del suo presidente, avvenisse da parte di

un'autorità estranea alla società.

2. Il modello dualistico, tipico della tradizione tedesca, che prevede la compresenza di due organi necessariamente collegiali posizionati dalla legge nell'area dello svolgimento delle funzioni amministrative, nominati dall'assemblea dei soci: il consiglio di gestione, che della gestione ha l'esclusiva responsabilità, e il consiglio di sorveglianza, con funzioni di controllo analoghe a quelle del collegio sindacale nel sistema ordinario. L'assemblea, come accade per il sistema tradizionale, provvede anche alla nomina di un revisore esterno ma, a differenza del sistema tradizionale tutte le società che adottano questo tipo di sistema sono obbligate a demandare il controllo legale dei conti ad un soggetto esterno (persona fisica o una società di revisione) perciò non vale la deroga di attribuire il controllo legale dei conti al collegio sindacale; il ricorso ad una società di revisione

È obbligatorio nel caso in cui la società faccia ricorso al "mercato del capitale di rischio". VANTAGGI: sistema caratterizzato da un organo di controllo dotato di maggiori poteri poiché non solo nomina gli amministratori della società ma approva anche il bilancio di esercizio e, se previsto, quello consolidato.
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A.A. 2021-2022
2 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher monica1515 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universitas Mercatorum di Roma o del prof Tiscini Riccardo.