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DGCOMP.
o Corte europea di giustizia, risolve problematiche interpretative.
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Articolo 101
1.Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di
associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri
e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno
del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
Questi accordi sono nulli di diritto (non producono effetti tra le parti). Non sono però applicabili ad accordi
tra imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico.
2.Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
Si occupa sia degli accordi verticali che di quelli orizzontali: la mancanza di una distinzione può dar luogo a
problemi dal momento che gli effetti sul piano della concorrenza sono diversi. Le intese orizzontali
restringono la concorrenza riducendo il benessere sociale (dovrebbero essere sempre proibite), le intese
verticali pongono problemi alla concorrenza solo se realizzate da imprese che possiedono un considerevole
potere di mercato.
3.Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: - a qualsiasi accordo o
categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e -
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la
produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando
agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate
restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di
eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Quest’articolo non si applica settori di base e oltre a queste esenzioni la comunità europea può concederne
anche altre a livello individuale, specifiche al caso in esame.
In sostanza, questo articolo vieta a priori tutta una serie di pratiche concordate su quantità o prezzo in modo
sia diretto che indiretto (es. patti di non belligeranza - discriminazioni di prezzo - barriere all’entrata). Sono
ammessi casi che aumentano il benessere. 66
Articolo 102
È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio
tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul
mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di
transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.
In quest’articolo non ci sono frasi forti, ma impone valutazioni discrezionali tra posizione dominante ed il
sussistere di abuso di potere di mercato.
Con posizione dominante si intende una posizione di potere economico di un’impresa che le consente di
limitare la concorrenza sul mercato rilevante, poiché le dà il potere di comportarsi in modo indipendente dai
suoi concorrenti e dai suoi consumatori. Tale situazione non implica necessariamente un’assenza di
concorrenza, ma permette all’impresa che la possiede di avere una considerevole influenza sulle condizioni
sotto le quali si svolgerà la concorrenza.
Con abuso di posizione dominante si intende un comportamento che, tramite determinate pratiche, ha
l’effetto di impedire il mantenimento del grado di concorrenza esistente nel mercato o la sua crescita. Un
comportamento abusivo è la discriminazione di prezzo tra Stati membri oppure lo sfruttamento abusivo cioè
praticare prezzi eccessivamente alti per gli acquirenti oppure ottenere prezzi troppo bassi dai fornitori.
Questo articolo vieta le condotte collusive al soggetto leader del mercato per avere leadership di mercato,
come per esempio le strategie predatorie o del prezzo limite.
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La normativa antitrust italiana sulla concorrenza - legge 287/90
La verifica sulla concorrenza è coordinata a livello europeo tra DGCOMPETITION e le autorità nazionali (AGCM
in Italia).
In Italia la prima normativa antitrust fu approvata nel 1990 e riprende tutti gli aspetti rilevanti della normativa
europea in materia di intese, abuso di posizione dominante e concentrazione.
L’autorità antitrust è indipendente, ovvero ha autonomia decisionale e quindi non è condizionata
politicamente. È composta da un presidente e da quattro commissari nominati su proposta dei presidenti
della Camera e del Senato con un mandato di 7 anni.
L’AGCM:
- Osserva il mercato e valuta alcune situazioni su denuncia da parti che si ritengono danneggiate.
- Indaga, delibera, fa istruttorie e se verifica condotte abusive sanziona.
- Tutela il consumatore, ovvero verifica tutti i casi in cui vengono ricaricati i suoi interessi.
- Verifica i conflitti di interesse per evitare alcune attività in cui gli interessi confliggono (politica –
imprese).
- Segnala e dà pareri al Governo.
- Con la legge 262/05 per le operazioni di concentrazione esprime il parere congiuntamente con la
Banca d’Italia.
L’Italia è stato il penultimo paese ad avere un’autorità antitrust, la prima normativa del 1990 è molto simile
a quella comunitaria:
- Art.1 Ambito e applicazioni.
- Art.2 Intese restrittive della libertà della concorrenza – il primo pezzo puntualizza sul concetto di
accordo, il resto dell’articolo sostanzialmente è simile a quello comunitario.
- Art.3 Abuso di posizione dominante – diversamente dall’articolo comunitario, ci si concentra di più
sulle caratteristiche del mercato, rendendolo il più possibile concorrenziale.
- Art.5 Operazioni di concentrazione - l’attenzione viene posta sulle acquisizioni che producono
posizioni di potere di mercato e che possono portare all’abuso, con ampio campo sulle
modalità di acquisizione di questa posizione.
Obiettivi
C’è bisogno dell’autorità antitrust perché ci sono incentivi a colludere tra grandi imprese (soprattutto se sono
poche e simili) e le restrizioni possono portare a barriere all’ingresso su quel mercato. I mercati
sostanzialmente possono fallire:
- I mercati operano in concorrenza monopolistica.
- La politica di pricing può essere eccessiva nei confronti dei consumatori.
- I rendimenti di scala costanti non esistono.
- I beni non sono omogenei.
Queste sono tutte condotte che il mercato da solo non riesce a regolamentare, quindi determina la necessità
di avere una regolamentazione. L’obiettivo è quello di mantenere la concorrenza sui mercati cercando di
portarla il più possibile verso quella perfetta (anche se impossibile) e di aumentare il benessere del
consumatore. È un compito non facile ed è una disciplina che risente moltissimo del ciclo politico (l’antitrust
è un soggetto indipendente, i componenti possono lavorare con aziende che sono state oggetto del loro
lavoro dopo quattro anni - per non avere influenze durante il mandato).
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Tra i principali obiettivi:
- Promozione dell’integrazione di mercato.
- Tutela della libertà economica.
- Combattere l’inflazione.
- Equità sia ex ante (compatibile con la politica della concorrenza) e sia ex post (non sempre
compatibile - è doveroso premiare e tutelare gli extra profitti di chi li genera).
Mercato rilevante
Per definire un mercato bisogna inizialmente capirne la dimensione mediante due modalità che analizzano:
- Le caratteristiche merceologiche: deve vedere se esistono validi sostituti.
- Le dimensioni geografiche: i beni integrati in un mercato non è detto che siano venduti
in un altro.
Quest’analisi è fatta per capire il tipo di pressione competitiva che può essere esercitata da altri prodotti.
Una metodologia utilizzata nell’analisi, sia nella dimensione merceologica che in quella geografica, è il SSNIP
test (o del monopolista ipotetico).
SSNIP test (small but significant non-tranitory Increase in price)
Questo test si usa per definire le due dimensioni del prodotto o del servizio analizzato. Per quanto riguarda
la dimensione:
- Geografica è l’area in cui le imprese in causa forniscono un prodotto o un servizio in cui le
condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee.
- Merceologica ovvero tutti prodotti e servizi che possono essere intercambiabili in ragione delle
caratteristiche di prezzo, prodotto e uso (elasticità incrociata).
Questo test è stato introdotto dal Dipartimento di giustizia americano per indagare sulle possibilità per
l’ipotetico monopolista di trovare profittevole un aumento di prezzo del bene al di sopra del livello corrente.
Il test stima, sulla base dei dati storici, la possibilità di incrementare il prezzo senza diminuire la propria quota
di mercato. Questo test simula un aumento del prezzo (5-10%) di un bene A per vedere cosa accade alla
domanda del bene B:
- Se sposta la domanda sull’altro bene, allora esercita una pressione competitiva.
- Se non vi è spostamento, posso dedurre che i due prodotti non sono intercambiabili e che sono
considerati beni distinti (quindi sono su mercati diversi).
Un’analisi completa non considera solo l’elasticità incrociata, ma deve considerare anche altri indicatori di
contorno: