Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
3. I PRESTITI DI FIRMA
Si tratta di prestiti concessi in forma non monetaria poiché hanno per oggetto l'assunzione di
un'obbligazione da parte della banca ovvero una garanzia da essa prestata a favore di un
soggetto. Ne consegue che, per la banca, l'esborso monetario è solo eventuale.
• Fideiussione: si definisce fideiussore “colui che obbligandosi personalmente
verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”. La fideiussione è
accessoria ad un'obbligazione principale ed è caratterizzata dalla solidarietà poiché il fideiussore
è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del credito (il creditore può rivolgersi
indifferentemente all'uno o all'altro per il pagamento del credito). Le fideiussioni vengono
suddivise in base a tre criteri: 1) durata del rapporto (scadenza determinata o indeterminata); 2)
natura dell'operazione (per partecipazione e gare d'appalto, per garantire la conclusione di
trattative commerciali ecc.); 3) caratteristica dell'obbligazione garantita (dare, fare, non fare). Il
compenso per la banca consiste in una commissione che dipende da diversi fattori come la
somma garantita e le caratteristiche/durata dell'operazione.
• Avallo: è un'obbligazione cambiaria mediante la quale la banca (avallante)
garantisce per un cliente (avallato) il pagamento di un titolo di credito, solitamente di natura
cambiaria. Si realizza con l'apposizione della firma della banca sulla cambiale. Il creditore può
rivolgersi alla banca avallante solo se il debitore principale risulta inadempiente. La
remunerazion3 dell'operazione è costituita da una commissione.
• Accettazione bancaria: si intende una cambiale tratta con la quale un'impresa
(traente) ordina a una banca (trattaria accettante) di pagare, a favore del traente stesso, una
determinata somma ad una scadenza prestabilita. Il cliente può presentare la tratta sul mercato
monetario molto agevolmente garantendone la solvibilità offerta dalla firma della banca. Il costo
complessivo deriva dalle commissioni di accettazione applicate.
• Credito documentario: si intende qualsiasi pattuizione denominata o descritta
che costituisce un impegno irrevocabile per la banca (banca emittente), assunto per richiesta e
per conto proprio di un cliente (ordinante), ad effettuare o a far effettuare ad un'altra banca
(banca designata) una prestazione contro presentazione di documenti conformi, in favore di un
beneficiario. I soggetti che partecipano all'operazione sono 4: importatore (ordinante) che dà
istruzione ad una banca (emittente) di aprire un credito a favore direttamente del beneficiario o
per il tramite di un'altra banca (designata). Si distinguono diverse forme tecniche che definiscono
la natura dell'impegno a carico della banca: 1) pagamento a vista; 2) impegno di pagamento
differito/ a scadenza; 3) accettazione di una tratta del beneficiario e pagamento a scadenza; 4)
negoziazione di tratte. L'onere è costituito dalle commissioni.
CAITOLO 4
Gli strumenti cartacei di pagamento
Così definiti poiché basati sulla circolazione di materiale di supporti cartacei:
-> Assegno circolare è un titolo di credito all’ordine che viene emesso da una
banca(emittente), autorizzata da Banca d’Italia, su richiesta di un soggetto(richiedente) e che
incorpora la promessa di pagare a vista di una determinata somma di denaro, disponibile
all’atto dell’emissione, a favore di un terzo o a se stessi(beneficiario). L’assegno circolare A/C
prevede quindi generalmente tre soggetti. Tuttavia, dato che il richiedente e il beneficiario di un
A/C in molti casi possono coincidere. Il soggetto richiedente, il quale per effettuare un
pagamento tramite tale strumento deve richiederne l’emissione presso uno sportello di banca
autorizzata. L’emissione dell’A/C presuppone un vero e proprio rapporto di un conto
corrente con la banca. Il soggetto richiedente per pagare tramite A/C, deve compilare
l’apposito modulo di “richiesta di assegni circolari” e sopratutto deve precostituire la provvista.
Infatti viene rilasciato solo dietro al versamento di una somma corrispondente al valore nominale
dell’assegno. Poiché contiene una promessa di pagamento firmata da una banca, l’A/C è di
16
sicuro buon fine e viene accettato da tutti come se fosse denaro contante, tali caratteristiche lo
rendono un strumento di pagamento sicuro per il beneficiario. Il rilascio dell’A/C è gratuito, nel
caso in cui vi sia l’indicazione “non trasferibile” prevista come obbligatoria dalla legge
antiriciclaggio, anche se su esplicita richiesta e per importi inferiori a 1000 euro la clientela può
eliminare tale clausola. (imposta 1,5 euro per assegno) Un secondo soggetto è la banca
emittente che rilascia l’A/C solo dopo aver ottenuto l’approvazione da Banca d’Italia. Il terzo
soggetto è il beneficiario, il quale una volta ottenuto l’assegno può incassarlo a vista
presentandolo anche presso banche diverse da quelle dell’emittente entro 30 giorni dalla data di
emissione, pena la scadenza dalle azioni di regresso contro pagante originario. Inoltre, il
beneficiario dell’A/C è soggetto ad un rischio di sottrazione o smarrimento relativamente
modesto, grazie alla possibilità che ha questo di avviare una procedura, detta di
ammortamento, in forza della quale ottiene l’annullamento dell’assegno smarrito o duplicato e
la sostituzione. I tempi di incasso sono brevi. Caratteristiche tecniche:
denominazione ad assegno circolare
• la promessa incondizionata di pagare una certa somma a vista
• il nome della banca che emette l’A/C e la sua firma
• la data e il luogo di emissione
• l’importo scritto in cifre e in lettere
• il nome della persona a favore della quale l’A/C è stato emesso
•
La natura di titolo di credito all’ordine implica infatti che esso non posso essere emesso
senza l’indicazione del beneficiario. Inoltre le norme prevedono che posso essere trasferito
da una persona all’altra mediante girata, se la somma di denaro è minore di mille è trasferibile,
se maggiore è consentita solo la girata per l’incasso. Una caratteristica comune degli A/C e
degli assegni bancari è relativa alla procedura negoziazione/scambio degli assegni da parte
delle banche coinvolte nella transazione.In particolare riguardo l’incasso di un assegno da parte
di una banca non emittente si perfeziona soltanto in forza dell’interposizione del sistema
bancario e del trasferimento materiale del documento cartaceo tra le due banche, cioè la banca
del soggetto beneficiario trasferisce materialmente il titolo all’altra banca e quest’ultima provvede
ad addebitare l’importo indicato sull’assegno e a spillare o troncare l’assegno.
-> Assegno bancario è un titolo di credito mediante il quale un soggetto emettendo
l’assegno(traente), ordina alla banca presso la quale detiene il conto corrente(banca trattaria) di
pagare a vista una certa somma a terzi o se stessi(beneficiario), prelevandola dal proprio conto.
Il soggetto traente deve provvedere a l’assegno, e non è la banca come con l’assegno circolare.
I presupposti per l’emissione di un A/B da parte del traente sono:
Che sia correntista. L’emissione di tale titolo di credito infatti pretende il rapporto con un
• conto corrente.
Che depositi presso il soggetto trattario la propria firma, detta specimen.
• Che abbia stipulato con la banca trattaria una “convenzione di assegno” in forza della quale il
• traente ottiene il rilascio di un libretto di A/B (carnet)
Per quanto riguarda il trasferimento sono in vigore le stesse regole del A/C, l’importo
dell’assegno viene addebitato al traente il giorno in cui il beneficiario si presenta in banca per
ottenere l’importo indicato sull’assegno, mentre la valuta assegnata dalla banca all’operazione
coincide con la data di emissione indicata sul titolo, data da cui tale importo cessa di produrre
interessi sul conto del traente. Un secondo soggetto è il beneficiario, ovvero colui al quale viene
pagato l’assegno consegnatogli dal traente. Per il beneficiario di A/B è pagabile a vista, se la
banca del traente e del beneficiario coincidono, altrimenti l’accredito relativo all’importo è salvo
buon fine, la banca rendere disponibili i fondi quando avrà conferma di disponibilità. Il
beneficiario deve osservare un certo numero di cautele per minimizzare il rischio di non
riceverne controvalore. In particolare il titolo deve essere presentato alla banca entro pochi
giorni dalla data di emissione, se viene pagato nello stesso comune di emissione (su piazza)
dovrà essere presentato entro otto giorni, se viene pagato in un altro comune rispetto a quello di
emissione (fuori piazza) entro quindici giorni. Trascorsi i rispettivi periodi l’emittente può ordinare
alla banca di non effettuare più il pagamento e vengono meno le possibili misure di sicurezza
17
previste dalla legge in caso di mancato pagamento dell’assegno; La più importante è il protesto
giudiziario. Il beneficiario può anche esser esporto ad “assegni a vuoto” cioè non coperti, in
questi casi egli può agire in via di regresso per recuperare ciò che gli spetta contro il traente, ma
non contro la banca, tale azione deve però essere compiuta entro i termini per il pagamento
dell’assegno. Riguardo alla possibile esposizione al rischio di mancato pagamento possono
comparire costi definiti “ex ante”, cioè costi di informazione connessi alla generica valutazione di
affidabilità della controparte. Oppure “ex post” connessi al recupero del credito in ipotesi di
inadempimento del debitore. Per migliorare la sicurezza degli A/B vi sono una serie di presidi,
nei quali rientra la Centrale di allarme inter-bancaria (CAI), per proteggersi dal rischio di frode.
Questo è un archivio informatizzato, gestito da Banca d’Italia, che memorizza e divulga gli
estremi degli A/B e postali smarriti, sottratti o revocati, nonché i nominativi di coloro che hanno
utilizzato in modo illecito gli A/B, gli assegni postali e le carte di pagamento. Infatti nel caso in cui
l’assegno non sia coperto, la banca scrive al cliente che lo emesso inviandogli un “preavviso di
revoca”, avvertendolo che se non paga entro 60 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione dovrà iscriverlo nella CAI. Scaduti i 60 giorni il cliente deve restituire subito tutti i
libretti d’assegno che la banca ha rilasciato. Oppure nel caso di non autorizzazione