Economia del mercato mobiliare
Prima parte: definizione e strutture
Il mercato degli strumenti finanziari
Finalizzato all'operatività e all'efficienza di altri mercati di produzione e/o consumo. È il risultato dell'integrazione di altri mercati di produzione e/o consumo nel mercato dei capitali, consentita dal processo valutativo delle informazioni disponibili. Le informazioni sono presenti nel mercato delle informazioni che rispetto a quello dei capitali è formato da mercati indipendenti; le informazioni non sono prevedibili a priori e hanno un grado di manifestazione discontinuo.
Questo vuol dire che l'analisi del processo informativo è impegnativa, non risulta semplice in quanto implica una continua acquisizione e valutazione delle informazioni che deve essere fatta dal singolo investitore perché deve portare un risultato in termini personali legato al proprio profilo di rischio (non è strumento considerato ottimale per ogni tipo di portafoglio). Il processo di valutazione delle informazioni deve essere continuo e soggettivo.
Un mercato finanziario efficiente, pur considerando la soggettività degli operatori, si deve occupare che le informazioni che giungono agli operatori siano oggettive e corrette per tutti.
Efficienza dei mercati
- Debole: tutti i prezzi di un titolo hanno incorporato le informazioni fino a quel punto presente di quel titolo (incorpora tutte le informazioni storiche).
- Semi-forte: implica che il prezzo di un titolo incorpora tutte le informazioni storiche e pubbliche disponibili.
- Forte: implica che il prezzo incorpora tutte le informazioni storiche, pubbliche e private.
Segmentazione del mercato degli operatori
- Operatori perfettamente informati.
- Operatori informati professionalmente: ci sono molti soggetti in questa categoria, sono coloro che stanno nel mercato finanziario per loro natura e la loro funzione d'impresa deriva proprio da questa. Sono coloro che sono sia intermediari puri (banche) che investitori istituzionali (OICR). Per loro professione devono avere quelle informazioni di mercato e valutare correttamente per crescere.
- Operatori con informazioni derivate: sono presenti i soggetti che non svolgono attività di intermediazione per mestiere, ma per loro struttura professionale o imprenditoriale seguono il mercato (le imprese che hanno gestione tesoreria sofisticata). Non hanno le informazioni come nel caso degli intermediari. Questi seguono quello che succede sul mercato.
- Operatori inesperti non informati: sono presenti tutti i piccoli investitori, quei soggetti che oggettivamente non possono avere in maniera primaria le informazioni, e in certi casi non sono nemmeno in grado di valutare le informazioni.
La portata e il processo di regolamentazione diventa più rilevante man mano che si scende di classe di operatore a causa della scarsa informazione. È importante però che a questi vengano fornite le informazioni essenziali per valutare in cambio dell'assenza di protezione.
Nel momento in cui vi è un mercato dove il peso degli operatori del secondo tipo è elevato, il mercato risulterà essere più stabile perché sono in grado di valutare (per loro natura) le informazioni sul mercato.
Le operazioni di privatizzazione vengono fatte per allargare il pubblico dei potenziali investitori e questo vuol dire avere più soggetti che acquistano ma soprattutto più soggetti che fanno prezzi su quei titoli (e avvicinarli così ad essere considerati al prezzo di mercato).
Seconda parte: regolamentazione
Processo di regolamentazione
Necessita in quanto non abbiamo un mercato efficiente dotato di autonomia. È un processo non autonomamente domestico, ma deriva dal tentativo di omogenizzazione a livello europeo. Tramite direttive che poi vengono applicate tramite i propri testi unici. Nel sistema creditizio abbiamo un soggetto preposto a controllare la regolamentazione (Banca Europea).
Il processo di regolamentazione si caratterizza per due sistemi interagenti tra loro:
- Sistema di vigilanza e di controllo: sui singoli intermediari e operatori che partecipano al mercato (es: parte con i principi autorizzativi all'attività di intermediazione al mercato de i capitali e continua con le regole di vigilanza dei singoli operatori).
- Sistema delle informazioni dovute: i singoli operatori devono fornire costantemente agli altri operatori o alle autorità di controllo.
È importante che ci siano questi due sistemi perché il mercato si regge su una continuità di azione e perciò abbiamo bisogno che ci sia una certezza sulla correttezza degli operatori e contestualmente una certezza sulla possibilità di avere le informazioni che rappresentano una variante determinate del funzionamento del mercato (sia quelle degli intermediari sia che quella dei soggetti emittenti).
Un processo con normative esogene vuol dire che è esterno al mercato e le impone ai singoli operatori. Quando invece la forma di regolamentazione è autodisciplinante, cioè di gestione operativa, vuol dire che gli operatori si riconoscono tra di loro delle regole comportamentali specifiche.
Le normative prima di essere definitive vengono valutate dagli operatori (In un periodo di 3 mesi) e successivamente vengono proposte al mercato; questo perché il mercato dei capitali è costantemente in evoluzione e quindi è necessario che ci sia un processo di regolamentazione che sia in grado di cogliere questo processo evolutivo.
(Es: nel momento in cui i mercati sono in uno stato di positività, vengono creati 3/4 nuovi strumenti al giorno, cioè sul mercato vengono portati, dagli emittenti, nuovi strumenti ossia nuove sollecitazioni di investimento; questo vuol dire che questi strumenti devono essere valutati e deve essere fatto capendo la rischiosità dello strumento in sé (strumenti esogeni o strutturati). Questi vengono creati di fatto da parte degli emittenti o intermediari per determinate finalità). Quindi la regolamentazione deve cogliere questi cambiamenti costanti al fine di modularsi ai cambiamenti sollecitati dal mercato.
Elementi del processo di regolamentazione
- Requisiti minimi necessari per l'ammissione alle quotazioni: sono barriere all'entrata sia agli intermediari sia per gli emittenti degli strumenti
- Informazione minimale da fornire al mercato
- Regolamentazione per le operazioni straordinarie: il mercato viene sollecitato da nuove proposte che esulano dall'andamento normale delle operazioni
Sono finalizzate a fornire gli elementi di base e corretti affinché i nostri soggetti possano scegliere di effettuare degli investimenti in maniera adeguata. Quindi sono informazioni pubbliche che devono essere necessarie e corrette.
È importante ricordare che l'azione che costruisce questo insieme di regolamenti è un'azione finalizzata a definire le regole di comportamento e di processo informativo; perché abbiamo un soggetto in surplus è considerato, dal legislatore, "maturo" perché vuole incrementare il rendimento del suo portafoglio. Nel mercato dei capitali è detto "investitore" quindi è consapevole del rischio in cui incorre. Mentre il soggetto "risparmiatore", nel mercato dei crediti, deve essere protetto.
Autorità di controllo nel mercato creditizio e mobiliare
- Ministero del Tesoro: ha un ruolo di controllo e stabilizzazione del mercato, si preoccupa che il mercato non subisca "scosse" degli equilibri dal punto di vista dei flussi. Questo perché, nonostante gli investitori siano più maturi, i mercati sono collegati tra loro quindi un crollo di questo può portare a degli squilibri anche negli altri mercati.
- Banca d’Italia
- CONSOB: Le competenze del mercato mobiliare:
- Valutare gli esponenti aziendali che vi operano (art.13 TUF), quindi i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità.
- Determinare i requisiti di onorabilità dei partecipanti (art. 14 TUF)
- Emanare provvedimenti in materia di gestione della crisi
- Potere di regolamentare in materia di vigilanza sui mercati regolamentati
- Individuare nuovi servizi di investimento (art.18 TUF)
- Banca d’Italia: Si occupa per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari (art.5 TUF):
- Autorizza le banche all’esercizio dei servizi degli investimenti
- Autorizza i servizi di gestione collettiva e vigila sulle SGR:
- Autorizza l’offerta di fondi comuni, determina i criteri generali di redazione e ne approva il regolamento
- Eroga sanzioni nei confronti dei soggetti sottoposti a vigilanza nei limiti delle rispettive competenze (art.145 TUB e 195 TUF)
Gli intermediari sono imprese quindi devono anche essere in grado di produrre utili.
CONSOB
La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa è un soggetto giovane nel contesto finanziario perché istituito nel 1974; perché è arrivato il primo input affinché anche il mercato azionario possa espandersi a livelli di efficienza e competitività. Dunque serve un organismo in grado di dettare le regole del gioco per operatori ed emittenti. Ha il compito di definire come le informazioni vengano completate e operate nel mercato con l’aggiunta di requisiti di trasparenza. Spetta dunque:
- Controllo specifico su operatori che operano nel mercato azionario, in qualità di servizi d’investimenti quindi controllo delle società di intermediazione mobiliare
- Controlla lo svolgimento dei servizi delle banche che svolgono questi servizi (una volta che hanno ottenuto l’autorizzazione dalla Banca d’Italia)
- Disciplina le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare, nel territorio italiano, servizi d’investimento.
- Autorizza le imprese extracomunitarie allo svolgimento, in Italia, di servizi d’investimento.
Inoltre alla CONSOB spettano poteri di:
- Vigilare sul sistema di informazioni dovute
- Supervisione completa sul mercato degli strumenti finanziari
- Regolamentazione di eventi di natura straordinaria:
- Offerta pubblica
- Insider trading
- "Agiottaggio": usare informazioni false e dispersive per ostacolare il mercato e destabilizzarlo; destabilizzare così l’emittente e tutti gli operatori perché agiscono su informazioni false.
- Controlli sulla funzionalità del mercato.
- Controlli sull'informazione minimale: La CONSOB deve intervenire, sempre con logica di trasparenza informativa, per identificare continuamente quali sono i soggetti che partecipano in modo rilevante in una società: la CONSOB impone delle regole di comunicazione sui soci rilevanti affinché possano agire sugli equilibri della società. Se un soggetto detiene una alta percentuale di un capitale di una società, in maniera rilevante, questo soggetto deve comunicarlo al mercato (criterio di trasparenza). Per una società quotata il livello di comunicazione è avere più del 2% del capitale, quindi se un soggetto supera questo livello deve comunicarlo al mercato. Questo perché una società quotata avere 2% significa, per la CONSOB, avere influenza nel mercato (Impone solo questa comunicazione). E 10% se una società quotata partecipa in una società non quotata.
Controlli sull’informativa minimale
- Controlli su società e enti aventi titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante: Prescrivere bilanci consolidati redatti e pubblicati secondo determinate modalità; richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllare
- La comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;
- Richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e di trasmissione di dati e documenti.
Il controllo sulla rischiosità delle banche spetta comunque alla Banca d’Italia, nonostante la normativa afferma la collaborazione CONSOB e Banca d’Italia; in modo tale che ci sia lo scambio continuo di informazioni sulla rischiosità. La Banca d’Italia ha comunque delegato alla CONSOB della valutazione dei rischi (venendo meno sulla vigilanza e controllo della stabilità) perché i titoli sono proposti al mercato e sarà questo a valutarli se comprarli o meno. Per contro la CONSOB assoggettata alla Banca d’Italia (per la competenza sul mercato) non si è curata di far sì che l’offerta dei titoli al mercato sia rilevate tutte le informazioni relative al grado di rischio del titolo.
Sia CONSOB che Banca d’Italia hanno un controllo verticale su altre società (società autorizzate) dette società di revisione, affiancano ogni società che intende quotarsi o è quotata sul mercato. Queste società hanno il compito di controllare tutte le strutture contabili e bilanci delle società che intendono richiedere l’ammissione ai mercati ufficiali e già quotate, sono dei bracci operativi della CONSOB (ufficialmente) e se le società sono delle banche (anche della Banca d’Italia).
Il collegio sindacale controlla l’operato della società e in più si prevede l’affiancamento, ad ogni società, di una società di revisione che controlli la correttezza dei dati forniti dalla società.
Le società di gestione dei mercati
(Nostro caso Borsa Italiana S.p.a). Hanno il compito di far funzionare in maniera efficiente il mercato e di controllarli. Agisce in pieno coordinamento con la CONSOB. Il funzionamento di queste società di gestione ha incrementato l’efficienza informativa delle negoziazioni, consentendo a tutti gli operatori del mercato di poter assistere a tutte le attività agenti sui contratti, questa efficienza è resa grazie alla tecnologia che contribuisce alla correzione di eventuali errori con conseguenza inoltre della riduzione dei costi incrementando il numero degli operatori.
Terza parte: intermediazione
L’intermediazione in strumenti finanziari
Definizione: La funzione di intermediazione e il ruolo dell’intermediario consentono di modulare l'integrazione informativa di trading tra le varie categorie di operatori, nonché di tradurre tale interpretazione direttamente nel processo di negoziazione favorendo l’incontro tra domanda e offerta. Queste imprese di investimento vengono autorizzate con le stesse procedure che le banche devono seguire per l’autorizzazione del sistema bancario (quindi stessi requisiti oggettivi: vd requisiti banca)
Sono gli stessi requisiti che il legislatore propone alle società di gestione del risparmio, è un tentativo di questo di razionalizzare consentendo a tutti di entrare nel mercato alla pari. Le aree di operatività di queste impese sono identificate con i servizi di investimento:
- Emissione degli strumenti finanziari: importante perché no strumenti no mercati capitali
- Negoziazione: importante perché di fatto è un aspetto correlato al primo in quanto, il fatto che esista un mercato di negoziazione, è fondamentale e legato all’apparato all’emissione e al collocamento dei titoli. Nel momento in cui si parla di emissione e collocamento si fa riferimento alle operazione di mercato primario, mentre negoziazioni si parla di mercato secondario (NON è appropriata come correlazione, perché con secondario si intende a livello temporale rispetto le emissioni, ma l’importanza del mercato è di pari livello del mercato primario).
- Investimento: è considerato dei servizi di politiche di investimento, utilizzato per differenziare intendendo le attività che aiutano il nostro potenziale investitore ad avvicinarsi al mercato finanziario e ottenere delle performance migliori. Non sono attività primarie; perché esista un mercato dei capitali deve esistere un mercato primario e secondario, questi servizi di investimento aiutano a sviluppare le possibilità di investimento.
Servizi di investimento
- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d) gestione di portafogli;
- e) ricezione e trasmissione di ordini;
- f) consulenza in materia di investimenti;
- g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
(art. 1, c. 5 TUF)
Posso richiedere autorizzazione per tutte le attività sopra elencate ma anche solo per alcune di esse, lasciandolo la libertà di scelta dell’attività d’impresa. L’autorizzazione vale 6 mesi quindi il rapporto con le autorità di vigilanza è continua (anche per motivi di cambiamenti delle condizioni del mercato). Questi servizi sono ripresi pari alle normative europee quindi tutte le imprese nella comunità europea hanno stessi servizi ecc. Extracomunitari devono avere autorizzazione esplicita se europee controllo da nostre (Italia) autorità.
Servizi accessori
Sono servizi la cui importanza è ridotta ma la loro presenza può incrementare il rapporto con la clientela verranno chiesti all’esame i servizi accessori (vd elenco su slide) (non NEGOZIAZIONE: A) e B) INVESTIMENTO: D), E), F) e G)
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