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E) RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
Con questo servizio l’intermediario riceve l’ordine e lo trasmette ad un terzo soggetto per
eseguirlo. La possibilità di questo servizio risponde a delle esigenze imprenditoriali
dell’intermediario: nel senso che un servizio di questo tipo può essere utile per un intermediario di
medie-piccole dimensioni. Questo perchè può avere difficolta nello svolgere determinate attività
come broker o addirittura di dealer.
Con questo servizio l’intermediario si interpone tra i clienti e il soggetti interessati con i quali è
possibile eseguire l’ordine. C’è da pagare una fee relativa a questa operazione e che viene fatta
solo se questa operazione viene fatta. Il cliente paga un’unica commissione, quel valore viene poi
diviso sui due intermediari (parte al broker e parte a chi riceve e trasmette).
Cosa serve un servizio di questo rispetto ad un intermediario di grandi dimensioni? Perchè serve
per soddisfare il proprio cliente in quale vuole negoziare in mercati dove non è presente
l’intermediario. (NO SU SLIDE)
F) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Nell’intermediario (banca o SIM) c’è il semplice servizio di consulenza per gl’investitori.
Il servizio di consulenza in materia di investimenti è finalizzato all’analisi delle esigenze finanziarie
del cliente, alla raccolta e all’elaborazione delle informazioni utili per le scelte di investimento, alla
proposta di soluzioni personalizzate.
G) GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE
Il servizio si caratterizza per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione che consentono
l’incontro, al loro interno, di interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari.
È un servizio che identifica totalmente le possibilità operative su circuiti tecnologici (extra-ufficiali)
dando la possibilità agli intermediari di avere dei propri circuiti.
Se prima l’intermediario aveva l’obbligo di trasmettere l’ordine al mercato ufficiale. Ora vale il
principio della best execution (l’intermediario deve dimostrare di aver eseguito l’ordine nel miglior
modo possibile)
(Vd. Controllo di compliance, prevista dalla norma + remunerativa). 9
QUINTA PARTE: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
Il legislatore si preoccupa di come gli intermediari e gli emittenti si rivolgono al mercato.
Il principio di parità di trattamento (art. 92 TUF): è la regola di base, perchè se ci rivogliamo al
• n
mercato formato da investitori e quindi ogni singolo soggetto deve essere trattato allo stesso
modo; deve quindi avere le stesse possibilità degli altri e avere a disposizioni le stesse
informazioni (corrette e necessarie) per valutare la propria posizione nel mercato (stesse
condizioni per tutte)
Regole di correttezza (art. 95 e 103 TUF): devo essere applicate a tutti quindi stesse regole
• Regole organizzative (art. 103 c4 TUF): regole all’interno del singolo intermediario e per ogni
• singolo servizio
Esistono due canali principali verso i quali si espanda questa normativa:
Normativa alle offerte al pubblico di prodotti finanziari: Questa disciplina identifica un altro
• canale (uno inverso) in cui troviamo delle operazioni che invece di portare al mercato i titoli porta
la liquidità (primo canale)—>
Offerta pubblica di acquisto o scambio di strumenti finanziari (OPA)(secondo canale)
• no chiede a memoria)
Cosa intende la normativa come offerta pubblica: (art. 1.c.1 lettera t,
La definizione di offerta pubblica non identifica i prodotti ma identifica il principio della necessità
di comunicazione che si comunica affinché si possa consentire al pubblico ossia al mercato di
decidere; unisce l’idea dell’offerta con l’informazione ossia non è possibile offrire se non
s’informa. Per tanto in questa logica ogni singolo soggetto può valutare l’interesse o meno per lo
strumento.
La nozione di appello al pubblico risparmio deve contenere tutte le informazioni necessarie
affinché ogni soggetto nel mercato possa decidere se acquistare o vendere. Essendo una
proposta deve contenere tutti i termini della proposta in modo tale che il nostro soggetto, una
volta presa la decisione, possa concludere il contratto.
Il legislatore ribadisce cosa si intende per mercato.
Il legislatore insiste sulla distribuzione informativa dell’emittente, mentre quando le offerte non
sono rivolte al mercato allenta la durezza dell’obbligo di informazione perchè a livello di
informazione le controparti si equivalgono; questo perchè la maggior parte del mercato non è
informato (è un sistema squilibrato investitori (non informarti) e banche (professionisti nel settore)).
Se una condizione esiste già nel mercato essa viene data per scontata e non insistete sull’obbligo
della divulgazione. Se il legislatore riconosce i requisiti oggettivi dell’intermediario questi requisiti
possono valere anche per intermediari successivi ossia coloro che operano in altri reparti (come
SIM e fondi ≈ banche).
Primo principio: quantitativo, ossia il numero di operatori ossia dei destinatari
• Secondo principio: qualitativo, ossia la non professionalità degli investitori
•
(Primo canale)
Caso in cui sia inapplicabile la normativa: 10
La CONSOB ha stabilito cosa non sono offerte al pubblico risparmi (può essere chiesto):
Casi quindi in cui la controparte non è mercato:
qualificati:
Indirizzate ad investitori abbiamo un’identificazione e sono coloro che sanno
• valutare per conto la società e l’operazione; è inutile informare perchè creerei un costo
eccessivo delle informazioni in quanto i soggetti sono già informati (basata su criterio di
capacità informativa delle controparti).
inferiori a 100:
Rivolte ad un pubblico di soggetti abbiamo una restrizione numerica in quanto
• tale offerta costituisce un’offerta privata. Il numero è ridotto perchè il legislatore è attento a
cercare di non alleggiare eccessivamente le procedure per chi crea le informazioni (non è detto
che gli operatori siano qualificati; infatti il numero è molto basso)
inferiore a 2.500.000€:
Ammontare complessivo offerta marginale di imprese di piccola
• dimensioni; in questo caso l’intervento del legislatore alleggerisce il processo informativo
dell’emittente anche per motivi fisiologici (l’offerta è ridotta e interessa pochi investitori)
(collegato con il 2º caso) valore nominale di almeno 50.000€ o OICR il cui
Aventi ad oggetto prodotti finanziari di
• ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000€: il legislatore identifica il
caso di inapplicabilità sui singoli prodotti offerti. Non identifica le tipologie ma il valore; sia azioni
obbligazione ecc. che strumenti offerti da OICR come le azioni o le quote delle SICAV. Questo
perchè di fatto se si impongo dei valori minimi degli strumenti vuol dire che non indirizzo l’offerta
ad un piccolo investitore. Di fatto il soggetto intermediario che gestisce i PF dei piccoli
investitori deve prestare attenzione e far si che questi rispettano anche una logica di
diversificazione del portafoglio del piccolo investitore e grosse somme non posso dare questo
risultato. Il legislatore non riduce la possibilità di creare questi tipi di titoli, cercava di mettere
ordine tra le varie tipologie. È come se il legislatore dicesse al piccolo investitore di prestare
attenzione senza però bloccarlo dall’investimento in questo; li esclude perche sono strumenti
che per natura non sono adatti al piccolo investitore.
prodotti finanziari per un corrispettivo di almeno 50.000€ per investitore
Aventi ad oggetto
• o per offerta: se decido di fare un’offerta, per esempio, a pacchetti, di valore >50.000€,
identifica un’opzione non adatta al portafoglio del piccolo investitore tuttavia non lo esclude in
maniera forzata ma identica un suo potenziale/certo limite.
I SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti responsabili sono l’emittente, gli intermediari e il proponente dell’operazione.
(Vd slide per soggetti)
Ogni offerta, che sia del primo o del secondo canale, deve essere in forma scritta: l’accettazione
deve essere fatta con coscienza dall’investitore (ciò è richiesta dalla CONSOB) 11
QUARTA PARTE: MiFID 1 e 2
PRINCIPALI DIRETTIVE (oltre la Mifid)
Direttiva Market Abuse: il comportamento sfavorevole attraverso il quale un individuo divulga
• informazioni incorrette o approfitta di informazioni private (insider trading) falsando la corretta
determinazione dei prezzi. Con questa direttiva viene normato il comportamento non corretto in
termini precedentemente indicati
Direttiva Prospetti: serve per migliorare la qualità di informazioni fornite agli investitori,
• fornendo uno standard adeguato a tutti i paesi dell’UE.
Direttiva Trasparency: serve per migliorare la trasparenza delle informazioni
• Direttiva OPA: direttive minime per lo svolgimento di OPA
• MiFID
La
Entrate in vigore nel 2007 abroga e sostituisce la ISD (Investiment Services Directive); questa
risultava debole e non uniforme tra i vari paesi, portandoli ad avere comportamenti diversi tra di
loro. In questo modo i paesi potevano avere comportamenti favorevoli nei loro confronti.
Per questo motivo la MiFID sostituisce questa normativa con una con livelli e requisiti minimi
obbligati a tutti il paese i membri dell’UE.
Obiettivo MiFID:
1) rafforzare le protezione degli investitori e uniformare le regole di condotta tra intermediari e
clientela
2) Migliorare l’integrità, l’efficienza e la trasparenza dei mercati attraverso una normativa
dettagliata che regola gli scambi governance
3) Individuare un livello minimo uniforme di sistemi di e di controllo degli intermediari
4) Stimolare la concorrenza
La MiFID è regolata su più livelli:
1 lvl:
2 lvl:
3 lvl: la collaborazione tra le autorità nazionali
4 lvl: attività di controllo dello stato di implementazione
Gli interventi del MiFID si sono concentrati su tre macro aree:
Deregolamentazione dei mercati:
• Le regole di comportamento verso la clientela: il comportamento varierà in base all’erogazione
• di consulenza o meno.
I requisiti organizzativi degli intermediari
•
Per evitare la regolamentazione è necessario eliminare la concentrazione degli scambi; ossia è
stata eliminata la facoltà agli Stati di imporre l’obbligo di negoziare su mercati regolamentati.
La MiFID richiede l’applicazione della BEST EXECUTION (sia ante che po