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E) RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Con questo servizio l’intermediario riceve l’ordine e lo trasmette ad un terzo soggetto per

eseguirlo. La possibilità di questo servizio risponde a delle esigenze imprenditoriali

dell’intermediario: nel senso che un servizio di questo tipo può essere utile per un intermediario di

medie-piccole dimensioni. Questo perchè può avere difficolta nello svolgere determinate attività

come broker o addirittura di dealer.

Con questo servizio l’intermediario si interpone tra i clienti e il soggetti interessati con i quali è

possibile eseguire l’ordine. C’è da pagare una fee relativa a questa operazione e che viene fatta

solo se questa operazione viene fatta. Il cliente paga un’unica commissione, quel valore viene poi

diviso sui due intermediari (parte al broker e parte a chi riceve e trasmette).

Cosa serve un servizio di questo rispetto ad un intermediario di grandi dimensioni? Perchè serve

per soddisfare il proprio cliente in quale vuole negoziare in mercati dove non è presente

l’intermediario. (NO SU SLIDE)

F) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Nell’intermediario (banca o SIM) c’è il semplice servizio di consulenza per gl’investitori.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è finalizzato all’analisi delle esigenze finanziarie

del cliente, alla raccolta e all’elaborazione delle informazioni utili per le scelte di investimento, alla

proposta di soluzioni personalizzate.

G) GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE

Il servizio si caratterizza per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione che consentono

l’incontro, al loro interno, di interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari.

È un servizio che identifica totalmente le possibilità operative su circuiti tecnologici (extra-ufficiali)

dando la possibilità agli intermediari di avere dei propri circuiti.

Se prima l’intermediario aveva l’obbligo di trasmettere l’ordine al mercato ufficiale. Ora vale il

principio della best execution (l’intermediario deve dimostrare di aver eseguito l’ordine nel miglior

modo possibile)

(Vd. Controllo di compliance, prevista dalla norma + remunerativa). 9

QUINTA PARTE: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

Il legislatore si preoccupa di come gli intermediari e gli emittenti si rivolgono al mercato.

Il principio di parità di trattamento (art. 92 TUF): è la regola di base, perchè se ci rivogliamo al

• n

mercato formato da investitori e quindi ogni singolo soggetto deve essere trattato allo stesso

modo; deve quindi avere le stesse possibilità degli altri e avere a disposizioni le stesse

informazioni (corrette e necessarie) per valutare la propria posizione nel mercato (stesse

condizioni per tutte)

Regole di correttezza (art. 95 e 103 TUF): devo essere applicate a tutti quindi stesse regole

• Regole organizzative (art. 103 c4 TUF): regole all’interno del singolo intermediario e per ogni

• singolo servizio

Esistono due canali principali verso i quali si espanda questa normativa:

Normativa alle offerte al pubblico di prodotti finanziari: Questa disciplina identifica un altro

• canale (uno inverso) in cui troviamo delle operazioni che invece di portare al mercato i titoli porta

la liquidità (primo canale)—>

Offerta pubblica di acquisto o scambio di strumenti finanziari (OPA)(secondo canale)

• no chiede a memoria)

Cosa intende la normativa come offerta pubblica: (art. 1.c.1 lettera t,

La definizione di offerta pubblica non identifica i prodotti ma identifica il principio della necessità

di comunicazione che si comunica affinché si possa consentire al pubblico ossia al mercato di

decidere; unisce l’idea dell’offerta con l’informazione ossia non è possibile offrire se non

s’informa. Per tanto in questa logica ogni singolo soggetto può valutare l’interesse o meno per lo

strumento.

La nozione di appello al pubblico risparmio deve contenere tutte le informazioni necessarie

affinché ogni soggetto nel mercato possa decidere se acquistare o vendere. Essendo una

proposta deve contenere tutti i termini della proposta in modo tale che il nostro soggetto, una

volta presa la decisione, possa concludere il contratto.

Il legislatore ribadisce cosa si intende per mercato.

Il legislatore insiste sulla distribuzione informativa dell’emittente, mentre quando le offerte non

sono rivolte al mercato allenta la durezza dell’obbligo di informazione perchè a livello di

informazione le controparti si equivalgono; questo perchè la maggior parte del mercato non è

informato (è un sistema squilibrato investitori (non informarti) e banche (professionisti nel settore)).

Se una condizione esiste già nel mercato essa viene data per scontata e non insistete sull’obbligo

della divulgazione. Se il legislatore riconosce i requisiti oggettivi dell’intermediario questi requisiti

possono valere anche per intermediari successivi ossia coloro che operano in altri reparti (come

SIM e fondi ≈ banche).

Primo principio: quantitativo, ossia il numero di operatori ossia dei destinatari

• Secondo principio: qualitativo, ossia la non professionalità degli investitori

(Primo canale)

Caso in cui sia inapplicabile la normativa: 10

La CONSOB ha stabilito cosa non sono offerte al pubblico risparmi (può essere chiesto):

Casi quindi in cui la controparte non è mercato:

qualificati:

Indirizzate ad investitori abbiamo un’identificazione e sono coloro che sanno

• valutare per conto la società e l’operazione; è inutile informare perchè creerei un costo

eccessivo delle informazioni in quanto i soggetti sono già informati (basata su criterio di

capacità informativa delle controparti).

inferiori a 100:

Rivolte ad un pubblico di soggetti abbiamo una restrizione numerica in quanto

• tale offerta costituisce un’offerta privata. Il numero è ridotto perchè il legislatore è attento a

cercare di non alleggiare eccessivamente le procedure per chi crea le informazioni (non è detto

che gli operatori siano qualificati; infatti il numero è molto basso)

inferiore a 2.500.000€:

Ammontare complessivo offerta marginale di imprese di piccola

• dimensioni; in questo caso l’intervento del legislatore alleggerisce il processo informativo

dell’emittente anche per motivi fisiologici (l’offerta è ridotta e interessa pochi investitori)

(collegato con il 2º caso) valore nominale di almeno 50.000€ o OICR il cui

Aventi ad oggetto prodotti finanziari di

• ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000€: il legislatore identifica il

caso di inapplicabilità sui singoli prodotti offerti. Non identifica le tipologie ma il valore; sia azioni

obbligazione ecc. che strumenti offerti da OICR come le azioni o le quote delle SICAV. Questo

perchè di fatto se si impongo dei valori minimi degli strumenti vuol dire che non indirizzo l’offerta

ad un piccolo investitore. Di fatto il soggetto intermediario che gestisce i PF dei piccoli

investitori deve prestare attenzione e far si che questi rispettano anche una logica di

diversificazione del portafoglio del piccolo investitore e grosse somme non posso dare questo

risultato. Il legislatore non riduce la possibilità di creare questi tipi di titoli, cercava di mettere

ordine tra le varie tipologie. È come se il legislatore dicesse al piccolo investitore di prestare

attenzione senza però bloccarlo dall’investimento in questo; li esclude perche sono strumenti

che per natura non sono adatti al piccolo investitore.

prodotti finanziari per un corrispettivo di almeno 50.000€ per investitore

Aventi ad oggetto

• o per offerta: se decido di fare un’offerta, per esempio, a pacchetti, di valore >50.000€,

identifica un’opzione non adatta al portafoglio del piccolo investitore tuttavia non lo esclude in

maniera forzata ma identica un suo potenziale/certo limite.

I SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti responsabili sono l’emittente, gli intermediari e il proponente dell’operazione.

(Vd slide per soggetti)

Ogni offerta, che sia del primo o del secondo canale, deve essere in forma scritta: l’accettazione

deve essere fatta con coscienza dall’investitore (ciò è richiesta dalla CONSOB) 11

QUARTA PARTE: MiFID 1 e 2

PRINCIPALI DIRETTIVE (oltre la Mifid)

Direttiva Market Abuse: il comportamento sfavorevole attraverso il quale un individuo divulga

• informazioni incorrette o approfitta di informazioni private (insider trading) falsando la corretta

determinazione dei prezzi. Con questa direttiva viene normato il comportamento non corretto in

termini precedentemente indicati

Direttiva Prospetti: serve per migliorare la qualità di informazioni fornite agli investitori,

• fornendo uno standard adeguato a tutti i paesi dell’UE.

Direttiva Trasparency: serve per migliorare la trasparenza delle informazioni

• Direttiva OPA: direttive minime per lo svolgimento di OPA

• MiFID

La

Entrate in vigore nel 2007 abroga e sostituisce la ISD (Investiment Services Directive); questa

risultava debole e non uniforme tra i vari paesi, portandoli ad avere comportamenti diversi tra di

loro. In questo modo i paesi potevano avere comportamenti favorevoli nei loro confronti.

Per questo motivo la MiFID sostituisce questa normativa con una con livelli e requisiti minimi

obbligati a tutti il paese i membri dell’UE.

Obiettivo MiFID:

1) rafforzare le protezione degli investitori e uniformare le regole di condotta tra intermediari e

clientela

2) Migliorare l’integrità, l’efficienza e la trasparenza dei mercati attraverso una normativa

dettagliata che regola gli scambi governance

3) Individuare un livello minimo uniforme di sistemi di e di controllo degli intermediari

4) Stimolare la concorrenza

La MiFID è regolata su più livelli:

1 lvl:

2 lvl:

3 lvl: la collaborazione tra le autorità nazionali

4 lvl: attività di controllo dello stato di implementazione

Gli interventi del MiFID si sono concentrati su tre macro aree:

Deregolamentazione dei mercati:

• Le regole di comportamento verso la clientela: il comportamento varierà in base all’erogazione

• di consulenza o meno.

I requisiti organizzativi degli intermediari

Per evitare la regolamentazione è necessario eliminare la concentrazione degli scambi; ossia è

stata eliminata la facoltà agli Stati di imporre l’obbligo di negoziare su mercati regolamentati.

La MiFID richiede l’applicazione della BEST EXECUTION (sia ante che po

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Publisher
A.A. 2018-2019
43 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rikidante di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia del mercato mobiliare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Fandella Paola.