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LA REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO
I rischi dell'attività di intermediazione
1. Gli obiettivi gli strumenti della regolamentazione
2. Gli organi di controllo
3. L'evoluzione della regolamentazione
4. La normativa
5. Basilea 1
6. Basilea 2
7. Basilea 3
8. I rischi dell'attività di intermediazione
1.
Agli operatori economici, il sistema finanziario offre contratti di investimento e di finanziamento
con caratteristiche di liquidità, scadenza e rischio ovviamente diverse, essendo diverse le preferenze
e le funzioni di domanda degli operatori in deficit e degli operatori in surplus finanziario. I rischi
finanziari sono così classificabili:
a) rischio di credito: qualsiasi attività di finanziamento è esposta ad un rischio di credito, cioè
alla possibilità che il debitore non assolva alle obbligazioni previste;
b) rischio paese: rischio di credito che una banca assume quando presta fondi o acquista
un'attività finanziaria emessa da una impresa che opera in un paese estero;
c) rischio di liquidità: rischio collegato alle difficoltà dell'operatore di far fronte
tempestivamente ed economicamente alle uscite di cassa. La banca è soggetta al rischio di
un ritiro non previsto di depositi e alla necessità di reperire in modo tempestivo la
corrispondente quantità di moneta (banking liquidity risk). Il rischio di liquidità può
assumere due fattispecie: la prima è il cosiddetto funding liquidity risk, che si verifica
quando la banca trova difficoltà nel raccogliere risorse liquide, per esempio sul mercato
interbancario. La seconda è il market liquidity risk che si manifesta quando vi sono difficoltà
nel reperire la necessaria liquidità sui mercati tramite la cessione di titoli;
d) rischio di mercato: il rischio di mercato corrisponde al rischio di fluttuazioni nei valori delle
attività finanziarie, dovute ai mutamenti nelle condizioni di mercato;
e) rischio di interesse: il valore di mercato di un'attività finanziaria può variare per effetto di
variazioni dei tassi di interesse. Essendo il valore di un'attività finanziaria definito come la
somma dei flussi di cassa scontati a un tasso di interesse di mercato, variazioni nel valore di
quest'ultimo determinano fluttuazioni nel valore dell'attività, tanto maggiori quanto più
lontana è la sua scadenza;
f) rischio di cambio: variazione di valore di un'attività finanziaria, denominata un una valuta
estera, che subisce per effetto dell'oscillazione del tasso di cambio tra valuta nazionale e
valuta estera;
g) rischio operativo: riguarda il funzionamento dell'impresa in generale, malfunzionamento dei
sistemi operativi;
h) rischio di controparte: il rischio di controparte può emergere quando un operatore adempie
alla sua prestazione prima di ricevere la controprestazione, correndo quindi il rischio che il
contratto stipulato non venga chiuso.
Gli obiettivi e gli strumenti della regolamentazione
2.
Obiettivi Gli obiettivi della regolamentazione sono da ricollegarsi alle funzioni svolte dal sistema
finanziario ed in particolare dagli intermedi bancari: monetaria, creditizia e di trasmissione degli
impulsi della politica monetaria.
a) Tutela dei risparmiatori → i risparmiatori sono contraenti deboli di ogni transazione
finanziaria e come tali meritevoli di tutela.
b) Stabilità dei singoli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso → si tratta di
un obiettivo teso sia a rafforzare la tutela dei risparmiatori, sia ad evitare situazioni di crisi
di singoli intermediari finanziari che, propagandosi a diversi intermediari con il cosiddetto
effetto domino, possono compromettere l'esecuzione delle funzioni del sistema finanziario
stesso.
c) Efficienza → riguarda il buon funzionamento dei circuiti di intermediazione. L'efficienza
allocativa consiste nella capacità di destinare le risorse finanziarie scarse ai programmi di
investimento più redditizi. L'efficienza tecnico-operativa riguarda la ricerca di minori costi
operativi da parte degli intermediari e dei mercati finanziari, con l'obiettivo di ridurre il
costo dell'intermediazione per i clienti. L'efficienza informativa riguarda soprattutto il
mercato mobiliare e indica la capacità dei prezzi delle attività finanziarie di riflettere tutte le
informazioni disponibili.
d) Correttezza e trasparenza dei comportamenti degli intermediari → questo obiettivo è
strettamente collegato a quello della tutela dei risparmiatori, soprattutto nei confronti del
rischio di conflitto di interesse.
Gli obiettivi della regolamentazione assumono rilevanza differente, in relazione ai circuiti
dell'intermediazione, diretto e indiretto.
e) Nel canale indiretto, l'intervento regolamentare e di controllo risulta più incisivo ed è in
primo luogo mirato a conseguire la stabilità degli intermediari bancari. Questo obiettivo
della cosiddetta vigilanza bancaria si ricollega in particolare al ruolo di controparte diretta
dei risparmiatori che le anche hanno nell'ambito della funzione creditizia; alla funzione
monetaria da loro svolta con l'emissione di passività con natura monetaria, la moneta
bancaria appunto, e la gestione del sistema dei pagamenti. Per quanto concerne la funzione
monetaria, le passività con natura monetaria emesse dalle banche sono accettate dal
pubblico in virtù del cosiddetto rapporto fiduciario che si instaura tra le banche ed i
risparmiatori, basato appunto sulla fiducia del pubblico che le banche siano in grado di fare
fronte alla conversione delle loro passività in moneta legale. Obiettivo della vigilanza
bancaria è anche quello di evitare che situazioni di crisi di una sola banca si ripercuotano
sull'intero sistema generando crisi a catena.
f) Per quanto riguarda gli scopi della regolamentazione in relazione al canale di
intermediazione diretto, gli obiettivi principali sono quelli di assicurare agli investitori le
informazioni necessarie per effettuare in modo efficiente le decisioni di investimento e di
garantire correttezza e trasparenza nel comportamento degli intermediari. In questo ambito,
la funzione di regolamentazione e controllo opera lungo tre direttrici: mercati, intermediari
ed emittenti. L'obiettivo della regolamentazione per i mercati, è quello di assicurare la tutela
degli investitori e la trasparenza, nonché l'ordinato ed efficiente svolgimento delle
negoziazioni per la salvaguardia della stabilità del mercato stesso. La tendenza in atto nei
diversi contesti è per una separazione tra la funzione organizzativo-gestionale e quella di
supervisione dei mercati. La prima è svolta da apposite società di emanazione degli stessi
intermediari che operano nell'ambito della cosiddetta autoregolamentazione. La seconda
rimane alle autorità di settore. Nel caso della regolamentazione degli intermediari mobiliari,
l'obiettivo di stabilità è posto in relazione alla tipologia e al grado di rischio assunto.
Maggior rilevanza viene assunta dagli obiettivi di trasparenza e di correttezza del
comportamento a tutela dei risparmiatori. Con riferimento infine agli emittenti, gli oneri
regolamentari imposti mirano a garantire che l'accesso del mercato finanziario con
sollecitazione del pubblico risparmio sia consentito a chi rispetta regole che garantiscano la
massima informazione da fornire agli investitori, nonché correttezza e trasparenza dei
comportamenti.
Gli strumenti La funzione di vigilanza utilizza tre tipi di strumenti: regolamentari, informativi e
ispettivi. Le tipologie di controlli che rientrano nella vigilanza regolamentare sono: controlli
strutturali, prudenziali e di correttezza e trasparenza.
I controlli strutturali sono utilizzati per definire o modificare la morfologia del comparto finanziario
interessato. Questa categoria di strumenti si suddivide:
i. controlli all'entrata, regole più o meno discrezionali per l'accesso all'attività;
ii. vincoli all'operatività, limitare o impedire alcune tipologie di attività;
iii. condizioni per effettuare operazioni, vengono dettate modalità di condotta per l'effettuazione
di operazioni, quali, nel caso delle banche, l'apertura di sportelli, le fusioni e le
acquisizioni.
I controlli prudenziali sono utilizzati per monitorare i rischi assunti dagli intermediari e limitarne
l'esposizione. Possono agire su grandezze dell'attivo oppure del passivo: il principale di essi
riguarda l'adeguatezza del patrimonio degli intermediari.
I controlli di trasparenza e correttezza, che costituiscono la cosiddetta fair regulation, sono effettuati
principalmente in due ambiti. Il primo riguarda le caratteristiche dei rapporti negoziali tra la
clientela e l'intermediario e la specifica delle condizioni applicate; il secondo è relativo in modo
particolare alle operazioni in titoli e alla modalità per garantire che esse siano svolte nell'interesse
del cliente.
Gli organi di controllo
3.
Le autorità di controllo perseguono le finalità generali della funzione di vigilanza, intervenendo con
gli strumenti sopra individuati cercando di introdurre parità di trattamento a parità di funzione
svolta da intermediari diversi , secondo il principio noto come levelling the playing field. In molti
paesi si è iniziato a passare ad una impostazione per finalità della vigilanza, che vede attribuiti ad
autorità diverse i controlli di stabilità sugli intermediari rispetto a quelli di correttezza e trasparenza
e di tutela della concorrenza.
Alla Banca d'Italia competono i controlli di stabilità. I controlli sulla correttezza e trasparenza per
operazioni su strumenti finanziari competono invece alla Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (CONSOB).
La Banca d'Italia partecipa alla conduzione della politica monetaria unica quale membro del SEBC,
mantiene le funzioni affidatele dall'attuale legislazione: vigilanza bancaria e creditizia, supervisione
dei mercati e sorveglianza sui sistemi di pagamento.
Alla Consob aspetta la vigilanza sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli
intermediari. Esercita la vigilanza con poteri regolamentari, amministrativi e di controllo, sugli
elementi per aspetti che vanno dalla sollecitazione all'investimento, all'informazione societaria, agli
assetti proprietari, alla tutela delle minoranze, al ruolo del collegio sindacale, alla revisione
contabile.
Comparto assicurativo → Isvap
Fondi pensione → Covip
Antitrust → Autorità garante della concorrenza e del mercato.
L'evoluzione della regolamentazione
4.
Legge sulle Sim → Società di intermediazione m