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Tra Famiglie e (Imprese + Pubbliche amministrazioni) intermediari: banche,
intermediari finanziari, investitori istituzionali, assicurazioni, mercato monetario.
Sia le imprese che la pubblica amministrazione si avvalgono di prestiti bancari ma anche
di investitori finanziari.
Partendo dal surplus finanziario delle famiglie, e le necessità di credito da parte delle
imprese, queste ultime si avvalgono del surplus attraverso appunto gli intermediari.
Sul sistema finanziario intervengono una serie di controllori: CONSOB (1974) (che ha la
sorveglianza delle società per azioni), AntiTrust, INSVAP, COVIP per controllare gli
attori del sistema finanziario (ognuno per il proprio ambito di competenza)
TESTO UNICO BANCARIO, art. 106, attraverso un elenco predisposto: Riserva l’esercizio
di determinate attività a determinati soggetti indica chi può operare (gli intermediari
finanziari). Con la riforma del 2010 il controllo tra art. 106 e 107 è stato unificato chi si
affaccia sul mercato finanziario per operare (a prescindere che siano banche, int.
Finanziari ecc) deve seguire l’art. 106.
Requisiti oggettivi di chi intende svolgere un’attività di intermediazione creditizia:
caratteristiche di professionalità, onorabilità, devono soggiacere a determinate
segnalazioni statistiche, devono avere un archivio unico informatico per organizzare il
presidio sull’antiriciclaggio ecc.
Per le società quotate, è necessaria l’applicazione degli IAS: che devono essere recepite
appunto da questi soggetti.
Classificazione di intermediari finanziari (in senso stretto): oltre le banche possiamo
vedere anche le banche di investimento immobiliare, di affari. E altri intermediari creditizi,
spesso non bancari: società di leasing, factoring ecc.
Differenza tra banche e intermediari atipici (società di leasing e factoring)? I secondi non
sono regolati dalla legislazione per ora ma si rifanno semplicemente al diritto comune
non c’è una legge che regolamenta attività di leasing/factoring.
Cenni storici sugli intermediari finanziari
Fino agli anni 70, per la presenza di monopolio delle banche, non si vedeva necessità di
regolamentazione di intermediari terzi. Con la diversificazione delle funzioni e aumento
delle attività svolte dalle società finanziarie, è stata necessaria una regolamentazione su
fondi chiusi, fondi aperti, e altri intermediari.
Gli intermediari atipici (di cui i maggiori sono società di leasing e factoring) non hanno una
regolamentazione diretta. Per la loro attività si riferiscono alle norme del diritto comune e
del buon senso. Lo sviluppo del leasing è legato alle sue facilitazioni di carattere fiscale
infatti questi contratti hanno tassi inferiori a quelli bancari perché la proprietà del cespite
è a carico della società di leasing. 1
Le banche hanno preferito in molti casi a intervenire in termini di capitale di controllo, nel
vedere il proliferare di questi nuovi intermediari finanziari.
Differenza tra Intermediari finanziari rispetto alle banche:
- Banche: Raccolgono denaro direttamente dal pubblico. Gli intermediari non hanno
il permesso di raccogliere denaro direttamente dal pubblico.
Investimenti a carattere mobiliare: principali intermediari finanziari
SIM (crea il fondo), SGR (Società gestione risparmio che gestisce il fondo), SICAV (società
investimento capitale variabile in cui l’investitore diventa titolare di una quota del fondo
perché ne è socio), SICAF(società investimento capitale fisso).
Il leasing
È un operazione che fornisce liquidità agli impieghi e come tale questa operazione va
strutturata dalle parti che siglano il contratto, in modo rigoroso. In generale si tratta di un
contratto tridimensionale dove i soggetti partecipanti sono: il cliente, il fornitore e la
società di leasing. Nella comune forma del lease-back viene a mancare la figura del
fornitore perché quest’ultimo viene accomunato al cliente.
Disciplina del leasing finanziario e del leasing operativo
Il contratto di leasing può essere sottoscritto con 2 diverse modalità, si tratta del leasing
finanziario e del leasing operativo. Il motivo principale per cui gli operatori ricorrono a
questa tipologia di contratto di scambio, e non ad esempio al finanziamento bancario, è
costituito dalla volontà di non intaccare risorse apposite collocate nei propri conti correnti
per destinarle all’eventuale copertura del debito nei confronti della banca.
Il primo dei due, il leasing finanziario, è un contratto che consente in cambio di un
pagamento periodico (canone) di: avere la disponibilità di un bene e di esercitare al
termine del contratto un’opzione di riscatto del bene stesso per un importo
predeterminato. Le caratteristiche del leasing finanziario sono:
Costo del bene finanziato oggetto del contratto (2000euro – 400 milioni di euro)
Anticipo del prezzo del bene (0% - 40%)
Durata del contratto (4anni – 20anni)
Valore di riscatto del bene (1% - 40%)
Periodicità dei canoni (mensile – semestrale)
Importo del canone (costante – variabile)
Va detto inoltre che nel leasing finanziario possono stabilire gli importi delle rate in
funzione della solidità e disponibilità dell’azienda. La durata minima di questo contratto è
ammessa per il 50% del periodo di ammortamento del cespite.
Il leasing finanziario si usa per avere la disponibilità di: beni strumentali, veicoli, immobili,
mezzi aeronavali, cavalli, opere d’arte marchi, brevetti, azioni.
Nel 2007 in Italia si arrivò a toccare la soglia dei 50 miliardi di euro annui per spese di
leasing, poi purtroppo la crisi economica ha abbattuto questi importi: solo nel 20143 si è
registrata una ripresa. Nel 2015 il comparto immobiliare vede diminuire la propria quota di
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volumi di leasing stipulati al 22.6% collocandosi al terzo posto dietro i comparti di beni
strumentali e veicoli. Invece i comparti energetico e aeronavale, in Itali, rappresentano
solo una minima parte del totale erogato. Come già accennato in precedenza gli operatori
preferiscono effettuare operazioni di leasing finanziario rispetto a quelle relative ai
finanziamenti bancari. Vediamo ora, nel dettaglio, i vantaggi del leasing finanziario
rispetto al finanziamento bancario, al noleggio, all’acquisto diretto
Migliori condizioni di acquisto del bene
Velocità di accesso, infatti le società di leasing chiudono il finanziamento in modo
più veloce rispetto alle banche
Differenziazione dell’indebitamento
Piena copertura dell’importo negoziato ( le società di leasing finanziano il 100%
dell’importo le banche, come noto, solo una percentuale concordata prima della
stipula del contratto)
Deducibilità fiscale (rateizzazione dell’IVA)
Ampia flessibilità della trattativa riguardo al rimborso dell’importo finanziato: infatti
la rata periodica può essere impostata in funzione delle capacità patrimoniali del
cliente (es. azienda alberghiera che ha maggiori incassi nella stagione turistica)
Prezzo delle rate vantaggioso
Non si ha alcuna alterazione degli indici di bilancio dell’utilizzatore perché i beni in
leasing non appaiono nel bilancio di quest’ultimo.
È possibile, inoltre, definire che la cura del prodotto è uno dei punti di forza del contratto
di leasing. Ad esempio, infatti, tutte la società di leasing garantiscono:
Gestione cantiere
Gestione agevolazioni
Gestione delle coperture assicurative
Gestione del project leasing
Riprendendo in considerazione il carattere di tridimensionalità del contratto di leasing,
visto in precedenza, va detto che tra fornitore e società di leasing si impostano delle
relazioni commerciali infatti entrambi figurano tra i canali di vendita dell’altro. Il fornitore
può figurare anche come garante di un società di leasing tramite il rilascio di:
Patto di remarketing: le società commerciali che stipulano il leasing danno la
propria di disponibilità alla società di leasing a collocare press la propria clientela il
bene oggetto del contratto. In questo modo non iscrivono nel loro bilancio il bene in
questione.
Patto di riacquisto: dato che molti beni non hanno un loro mercato visto il loro
elevato valore, le società di leasing richiedono al fornitore di riacquistare tale bene
al fine del periodo di utilizzo
Nel leasing finanziario il richiedente del bene può entrare in possesso della proprietà del
bene tramite il pagamento dell’ultima rata, nel leasing operativo invece si deve restituire il
bene oggetto del contratto senza possibilità di riscatto. Nel leasing operativo esistono per
il cliente una serie di servizi affini come la manutenzione: si abbassano quindi i costi per
l’azienda-cliente con evidenti vantaggi fiscali, il riscatto del bene come detto non esiste e
la società di leasing non può assumere i rischi legati alla rivedibilità del bene.
In generale il leasing rappresenta lo stato dell’economia di un continente. Nel 2008 con la
l’inizio della crisi economica il leasing si è ridotto in Nord America ed Europa, infatti in
concomitanza delle crisi economiche continentali si riduce la quantità e l’entità dei
contratti di leasing stipulati.
Le società di leasing possono essere di estrazione bancaria o industriale. Le banche
possono esercitare il contratto di leasing in qualità di concedente. Invece i privati possono
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richiedere il contratto di leasing sotto forma di utilizzatori. Le maggiori, però, sono di
estrazione bancaria perché gli istituti di credito hanno ritenuto di non adottare il modello
di banca universale e di rivolgersi alle società di leasing per non lasciare scoperto un
settore importante di attività.
Normativa sul leasing
Il contratto di leasing è definito come atipico perché non è disciplinato dalla legge ma solo
da regolamenti. L’esercizio dell’attività di leasing può essere effettuata da soggetti iscritti
nell’elenco generale all’art. 106 del testo unico bancario (TUB). Tali soggetti possono
avere natura di concedenti (banche e altri intermediari finanziari) o di utilizzatori (imprese
professionisti, agenti, rappresentanti). Fino al 2010 le società di leasing dovevano essere
iscritte nell’elenco generale all’art. 106 TUB poi si aveva un elenco speciale (art. 107 TUB)
per le aziende, aventi un elevato fatturato, sottoposte a vigilanza da parte di Banca
d’Italia. Nel 2015 gli albi degli articoli 106 e 107 TUB so