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CAP II – LA PROGRAMMAZIONE
La relazione revisionale e programmatica (RPP) costituisce un allegato del bilancio di previsione e si riferisce al periodo coperto dal bilancio pluriennale (3 anni).
È composto:
- dall’illustrazione delle caratteristiche della popolazione, del territorio, economia e servizi dell’ente;
- indicazione degli obiettivi degli organismi gestionali;
- per le ENTRATE, si ha una valutazione generale dei mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e relativi vincoli;
- per le USCITE/SPESA, una redazione di programmi e eventuali progetti, con l’indicazione delle finalità che si intendono perseguire, e le motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali associate.
La RPP si articola in 6 sezioni:
- caratteristiche generali della popolazione, del territorio, economia e servizi dell’ente;
- analisi delle risorse
- programmi e progetti
- stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e relativo stato di attuazione.
- rilevazioni per il consolidamento dei conti pubblici
- considerazioni finalli sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo… atti programmatici della regione.
La redazione della relazione riveste un carattere prioritario nel processo di previsione annuale, e la previsione e la programmazione risultano essenziali al fine del rispetto dei postulati di bilancio. Dovranno essere rispettati tutti i postulati di bilancio, particolarmente quello della ECONOMICITÀ, che comporta una valutazione fondata su costi e proventi, poi su una loro ridefinizione in impegni e accertamenti in funzione della eventuale discrasia tra il momento della competenza economica e quella della competenza finanziaria.
La RPP fa riferimento al bilancio annuale e a quello pluriennale, e, la sua redazione si articola in 5 momenti:
- ricognizione delle caratteristiche generali
- individuazione degli obiettivi
- valutazione delle risorse
d - scelta delle opzioni
e - individuazione e redazione di programmi e progetti
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
Deve essere approvato dal CONSIGLIO entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tale disposizione deve essere vista in un’ottica di tipo aziendale, deve cioè permettere una valutazione della gestione in corso. Tuttavia è possibile che il GOVERNO possa concedere una proroga al termine di approvazione in virtù di una prassi consolidatasi negli anni.
La redazione di tale documento comporta sicuramente:
- responsabilità politiche
- responsabilità gestionali
- responsabilità patrimoniali
- responsabilità penali
La disciplina prevede che il sistema di bilancio sia composto di suddetti documenti:
- Bilancio annuale di previsione
- RPP
- Bilancio pluriennale
che dovranno essere predisposti dalla GIUNTA e presentati all’organo Consiliare in allegato con la relazione dell’organo revisore.
Il regolamento di contabilità prevede che per la presentazione di tali documenti si debba considerare un anticipo di 30 gg [ 10 x l’organo di revisione x la relazione; 15 ai consiglieri x poter presentare gli emendamenti; e 5 ulteriori ai consiglieri x esaminare il tutto ].
RISORSA
Costituisce per le entrate, salvo che per i servizi per conto terzi l’unità elementare di bilancio, cioè l’oggetto cui imputare le entrate in fase previsionale e gli accertamenti durante la gestione.
Nel bilancio per ciascuna voce dovrà essere indicato:
- l’ammontare degli accertamenti
- la previsione aggiornata degli accertamenti relativi all’esercizio in corso
- l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
Di fatto, nella formulazione del bilancio bisogna individuare le entrate di competenza dell’esercizio successivo e quelle relative all’esercizio in essere e all’esercizio precedente. Le risorse sono destinate a essere impiegate nelle diverse attività di competenza dell’ente. Solo la legge potrà disciplinare eventuali eccezioni, cioè la destinazione di risorse specifiche a particolari e precise attività.
Il servizio non è solamente una unità contabile di riferimento, ma un complesso di attività gestionali, un reparto organizzativo di varia complessità.
Il bilancio “affida” al responsabile del servizio i mezzi di cui lo stesso è chiamato a rispondere sotto il profilo gestionale. I mezzi sono precisati negli interventi. Ogni servizio, dunque, ha una capacità di spesa, quantificata a preventivo, legata all’attività da svolgere ed individuata nell’ambito degli interventi previsti.
A ciascun servizio, è affidato con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari. È auspicabile che al servizio sia affidata la gestione dell’entrata e del patrimonio. In tal modo il servizio si incardina nella mappa delle responsabilità gestionali dell’ente: acquisizione di risorse, impiego di mezzi finanziari affidati in dotazione, gestione del patrimonio.
QUADRI RIEPILOGATIVI
Si fa riferimento a quelli relativi ai comuni e unioni di comuni... Distinguiamo:
- riepilogo generale delle spese: contiene il riepilogo delle spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso prestiti. Consiste in una tabella a doppia entrata (in orizzontale le funzioni e in verticale gli interventi); tra gli interventi rientrano il fondo svalutazione crediti e il fondo di riserva.
- funzioni delegate dalla regione;
- utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- quadro generale riassuntivo dove cioè vengono riepilogate e totalizzate le entrate dei 6 titoli e le spese dei 4 titoli previsti, evidenziando l’avanzo e il disavanzo di amministrazione.
- risultati differenziali che fanno riferimento al equilibrio economico finanziario e all’equilibrio finale. Il primo “finanziario” mette a confronto entrate correnti e spese correnti, mettendo in luce una prima differenza, che evidenzia l’equilibrio finanziario prescindendo dalla gestione sia patrimoniale che connessa a finanziamenti; la seconda differenza, ottenuta sottraendo alla prima le “quote di capitale di ammortamento dei mutui”, permette di comprendere se la gestione corrente è in grado di fare autonomamente fronte ai propri impegni complessivi.
L’equilibrio finale fa riferimento alla differenza tra entrate finali e spese finali, mettendo in luce il saldo netto.
IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
È prescritto per le realtà di minori dimensioni. Ovvero comuni inferiori a 5.000 abitanti e le Comunità montane.
Praticamente tale bilancio ulteriormente ridotto comporta la presenza di un unico servizio all’interno di ogni funzione. Comunque gli enti minori, facilitati dalle nuove disposizioni, dovranno sviluppare i necessari calcoli di convenienza economica e concretizzare le possibilità che la norma offre loro.
Per gli enti con almeno 15.000 abitanti, la separazione tra obiettivi di bilancio e di gestione comporta che il bilancio sia più rivolto all’esterno, rivestendo un carattere maggiormente politico, mentre implica che il PEG sia più rivolto all’interno e costituisca il fondamento della responsabilità professionale.
PEG E LA GESTIONE
Il PEG precede e rende possibile ai dipendenti la gestione. Esso ha come obiettivo la determinazione del buon andamento della gestione. Il PEG e il bilancio sono anche strumenti della gestione economica, quindi, il PEG deve mostrare di esprimere di essere il programma operativo dell’ente in grado di quantificare e precisare gli obiettivi affidati alle persone, unitamente ai relativi mezzi materiali e personali. Il PEG, ancora, dovrà essere legittimo, questo vuol dire che si potrà esercitare (in atti amministrativi) senza interferenze di natura politica.
Da ciò ne scaturisce che i dipendenti dovranno assumersi la loro responsabilità della loro attività amministrativa; i politici, viceversa la loro responsabilità relativa alle loro attività di indirizzo dell’ente.
IL PEG E LE DETERMINAZIONI ...
Il T.U.E.L. stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni potranno essere attribuite, con provvedimento motivato del SINDACO, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. Riguardo alle “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, si prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente.
IL PEG E LE VARIAZIONI
Le variazioni al PEG sono di competenza esclusiva dell’organo esecutivo (GIUNTA), e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. Le variazioni potranno riguardare:
- capitoli previsti nell’ambito della risorsa;
- capitoli previsti nell’ambito dell’intervento;
- centri di costo previsti nell’ambito del servizio;
ogni altro tipo di variazione richiederà prima una variazione del bilancio ad opera del CONSIGLIO e, successivamente, una corrispondente variazione del PEG da parte della GIUNTA.
IL PEG NEI RAPPORTI GIUNTA/DIPENDENTI
Nella stesura del PEG dovrebbe esserci una reale collaborazione tra GIUNTA e dipendenti al fine di evitare una qualsiasi imposizione, e, sulla base delle indicazioni della GIUNTA, dovrebbe esserci un reale confronto con i dipendenti/responsabili.