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SOGGETTO GIURIDICO
dell’attività stessa. è pertanto il soggetto titolare di diritti e doveri che
scaturiscono dall’attività di impresa. Può essere:
*persona fisica – impresa individuale: attività viene svolta da una persona fisica che si assume i
rischi e i risultati di tale attività;
*soggetto collettivo – società: quando l’attività di impresa viene svolta da più persone che si
assumono in maniera diversa rischi e risultati dell’attività.
Il rischio di impresa può concretizzarsi:
a. Mancata remunerazione del capitale apportato
b. Perdita del fattore produttivo capitale apportato
c. Perdita di tutto o parte del proprio patrimonio, anche estraneo all’esercizio dell’impresa:
questo aspetto si può manifestare con gradazione differente per quanto riguarda la perdita
totale o parziale del patrimonio estraneo all’esercizio dell’impresa a seconda della tipologia
di società
I tipi di società sono regolati dal TITOLO V del codice civile e si classificano in
- Società di persone
SS società semplice – non può svolgere attività commerciale, UNICAMENTE
o IMPRESA AGRICOLA
Sas
o Snc
o
- Società di capitali
Spa
o Sapa
o Srl
o
- Società mutualistiche
Società Cooperativa
o Mutua assicurazione
o
SOCIETA’ DI PERSONE
Fattore produttivo apportato dai soci può essere LAVORO o CAPITALE. Non c’è obbligo minimo di
apporto perciò ciascun socio dovrà apportare solo quando deciso al momento della costituzione.
Tutti i soci hanno diritto di amministrare la società e con l’atto costitutivo si definiscono le modalità
di esercizio di tale diritto. Eccezione è rappresentata dalla Snc dove esistono due tipologie di soci:
socio accomandatario – diritto e dovere di amministrare la società secondo quanto stabilito
dall’atto costitutivo. Risponde in maniera illimitata delle obbligazioni della società con il proprio
patrimonio personale
socio accomandante – non ha diritto di influire nell’amministrazione della società e risponde solo
nei limiti dell’apporto all’impresa
Le società di persone sono caratterizzate da pertanto, nel
un’autonomia patrimoniale imperfetta
caso in cui la società non fosse in grado di adempiere agli impegni assunti, i soci ne rispondono
illimitatamente oltre che con il patrimonio societario anche con il patrimonio personale.
A fronte di questo, il Bilancio è un documento interno all’azienda e non c’è l’obbligo di pubblicità
verso terzi. A discrezione dei soci può essere portato a conoscenza all’esterno dell’azienda (prestito
bancario – controllo del fisco). Viene redatto dai soci con l’unico scopo di determinare annualmente
gli utili /perdita da ripartire da soci.
Le società di persone sono soggetto ad un regime di pubblicità presso il registro delle imprese dove
dev’essere riportato:
ragione sociale
oggetto sociale
sede legale
identità dei soci e quote di partecipazione
capitale sociale e conferimenti dei soci
soci che amministrano e rappresentano la società
eventuali modifiche dell’atto costitutivo
SOCIETA’ DI CAPITALI
Nelle società di capitali il fattore produttivo apportato dai soci può essere unicamente o in via
principale denaro o beni valutabili (valutati da parte di un esperto). I risultati vengono ripartiti fra i
soci proporzionalmente al denaro o ai beni apportati.
Sono caratterizzate da in quanto per gli impegni assunti dalla
un’autonomia patrimoniale perfetta
società risponde solo ed unicamente il patrimonio della società stessa e i soci non sono pertanto
responsabili nemmeno in via sussidiaria.
Tale caratteristica porta la società di capitali ad avere personalità giuridica, cioè ad essere titolare
di diritti ed obblighi completamente distaccata dai soci.
e comportano:
Autonomia patrimoniale perfette personalità giuridica
*presenza di una pluralità di organi:
+ assemblea dei soci: i soci non hanno il diritto naturale di amministrare direttamente la società. Lo
possono fare in maniera indiretta attraverso la partecipazione all’assemblea dei soci dove:
.nominano gli amministratori e gli altri organi sociali
.approvano il bilancio d’esercizio e la destinazione dell’utile (assemblea ordinaria)
.approvano decisioni straordinarie quali ad esempio la modifica dello statuto (assemblea
straordinaria)
Le assemblee ordinarie decidono a maggioranza semplice mentre quelle straordinarie è richiesto
un quorum elevato o comunque a seconda della scelta effettuata dai soci al momento della stesura
dell’atto costitutivo.
+organo di gestione è l’organo che amministra la società. Viene nominato dall’assemblea ordinaria
dei soci e nelle spa e sapa dev’essere rinnovato ogni tre anni. I sistemi di gestione tradizionale
prevedono due tipologie di organo amministrativo:
- L’amministratore unico si ha quando l’assemblea dei soci delibera di affidare ad una
persona sola l’amministrazione dell’azienda
- Cda si ha quando l’amministrazione decide di affidare ad un organo composto
l’amministrazione della società. Il Cda essendo collegiale deve prendere le proprie decisioni
a maggioranza più o meno qualificata o addirittura all’unanimità. Le decisioni devono
essere riportate nel libro dei verbali del cda e viene portata all’esterno della società dal
membro a cui è affidata la rappresentanza legale, normalmente il presidente del Cda.
Nelle società di capitali diversamente che nelle società di persone, in presenza di un CDA si
verifica lo scollamento tra amministrazione e rappresentanza legale poiché le decisioni
amministrative vengono prese all’interno della società e successivamente portate verso
l’esterno dalla persona che ha la rappresentanza legale.
Il Cda può delegare alcuni decisioni ad un COMITATO ESECUTIVO o ad un
AMMINISTRATORE DELEGATO. L’amministratore delegato assume un potere simile
all’AMMINISTRATORE UNICO con la differenza che quest’ultimo è stato eletto
dall’assemblea mentre l’amministratore delegalo riceve delega dal Cda e tale delega può
essere in qualsiasi momento revocata.
+organo di controllo – tutte le società di capitali devono avere un ORGANO DI CONTROLLO:
- IL COLLEGIO SINDACALE o il SINDACO UNICO (in alcune Srl): il collegio sindacale è composto da 3
membri in possesso di determinate qualifiche professionali ai quali spetta il compito di controllare
l’operato degli amministratori. Nelle srl o nelle piccole spa tale organo effettua anche il controllo
contabile cioè la verifica della regolare tenuta della contabilità e regolare redazione del bilancio.
Nelle società di capitali di dimensioni rilevanti il controllo è affidato alla SOCIETA’ DI REVISIONE o
REVISORE DEI CONTI che hanno il compito specifico di controllare la tenuta della contabilità ed
esprimono un giudizio in merito al bilancio
*necessità di un capitale minimo
*pubblicità sull’andamento aziendale
Nelle società di capitali, il Bilancio dev’essere redatto annualmente seguendo i principi contabili e
pubblicato annualmente nel registro delle imprese come garanzia nei confronti dei creditori una
volta che è stato approvato dall’assemblea dei soci.
SPA
Il capitale sociale è rappresentato da azioni. Il capitale minimo è di 50k euro. Ad ogni socio, azionista
spetta un determinato numero di azioni in base ai conferimenti. Le azioni hanno un valore nominale
preciso. L’atto costitutivo dev’essere redatto da un notaio che deve verificarne il contenuto in linea
con la legge.
L’atto di costituzione deve contenere tutta una serie di informazioni tra cui: identificazione di ogni
socio con numero di azioni assegnate, denominazione e luogo della sede della società, durata della
società, oggetto sociale, tipo di sistema di amministrazione adottato, nr. componenti del collegio
sindacale, ecc.
Dopo la stipula dell’atto costitutivo, il notaio deve effettuare controllo di legalità e inviare tale atto
per la registrazione al registro delle imprese. La personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale
perfetta si ha solo e soltanto con l’iscrizione. Pertanto diversamente dalle società di persone non
ha solo carattere pubblicitario ma è un elemento costitutivo.
SAPA
E’ una spa caratterizzata da due tipi di azionisti:
- Gli azionisti accomandatari – possiedono azioni uguali a quelle degli altri soci ma in quanto
amministratori assumono la qualifica di azionista accomandatario. E’ pertanto
illimitatamente responsabile sia pure in via sussidiaria rispetto alla società di tutte le
obbligazioni assunte dalla società nel periodo in cui è amministratore. Con la perdita della
qualifica di amministratore perde automaticamente la veste di socio accomandatario e
diventa socio accomandante.
- Gli azionisti accomandanti
La sapa è adatta nei casi in cui si voglia avere una continuità nella governance dell’azienda. Vengono
pertanto individuati degli azionisti come amministratori destinati a rimanere amministratori a
tempo indeterminato in quanto revocabile può essere revocata solo dall’assemblea.
SRL
Sono società di capitali che regolamentano strutture piccole e a struttura familiare.
E’ una società meno rigida e più adattabile alla volontà dei soci, rispetto alla SPA.
L’amministrazione può essere affidata ad un amministratore unico e ad un CDA ma sono previste
anche altre forme di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta da parte di alcuni
soci. Gli amministratori possono essere nominati a tempo indeterminato o fino a revoca. Le
assemblee possono essere sostituite da meccanismi diversi e più snelli per l’assunzione delle
decisioni. Capitale minimo è di 10k euro e non è necessario l’organo di controllo. Non è richiesta la
presenza di un revisore se non nel caso di gruppi aziendali.
Il bilancio viene pubblicato annualmente presso registro delle imprese dopo l’approvazione dei soci.
SOCIETA’ MUTUALISTICHE
Lo scopo dei soci non è quello di raggiungere attraverso l’attività economica della società, un
risultato positivo da ripartire ma è quello di conseguire un cioè il vantaggio
LUCRO SOGGETTIVO
economico che ottiene direttamente un socio attraverso lo svolgimento dell&rsqu