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SOGGETTO GIURIDICO

dell’attività stessa. è pertanto il soggetto titolare di diritti e doveri che

scaturiscono dall’attività di impresa. Può essere:

*persona fisica – impresa individuale: attività viene svolta da una persona fisica che si assume i

rischi e i risultati di tale attività;

*soggetto collettivo – società: quando l’attività di impresa viene svolta da più persone che si

assumono in maniera diversa rischi e risultati dell’attività.

Il rischio di impresa può concretizzarsi:

a. Mancata remunerazione del capitale apportato

b. Perdita del fattore produttivo capitale apportato

c. Perdita di tutto o parte del proprio patrimonio, anche estraneo all’esercizio dell’impresa:

questo aspetto si può manifestare con gradazione differente per quanto riguarda la perdita

totale o parziale del patrimonio estraneo all’esercizio dell’impresa a seconda della tipologia

di società

I tipi di società sono regolati dal TITOLO V del codice civile e si classificano in

- Società di persone

SS società semplice – non può svolgere attività commerciale, UNICAMENTE

o IMPRESA AGRICOLA

Sas

o Snc

o

- Società di capitali

Spa

o Sapa

o Srl

o

- Società mutualistiche

Società Cooperativa

o Mutua assicurazione

o

SOCIETA’ DI PERSONE

Fattore produttivo apportato dai soci può essere LAVORO o CAPITALE. Non c’è obbligo minimo di

apporto perciò ciascun socio dovrà apportare solo quando deciso al momento della costituzione.

Tutti i soci hanno diritto di amministrare la società e con l’atto costitutivo si definiscono le modalità

di esercizio di tale diritto. Eccezione è rappresentata dalla Snc dove esistono due tipologie di soci:

socio accomandatario – diritto e dovere di amministrare la società secondo quanto stabilito

dall’atto costitutivo. Risponde in maniera illimitata delle obbligazioni della società con il proprio

patrimonio personale

socio accomandante – non ha diritto di influire nell’amministrazione della società e risponde solo

nei limiti dell’apporto all’impresa

Le società di persone sono caratterizzate da pertanto, nel

un’autonomia patrimoniale imperfetta

caso in cui la società non fosse in grado di adempiere agli impegni assunti, i soci ne rispondono

illimitatamente oltre che con il patrimonio societario anche con il patrimonio personale.

A fronte di questo, il Bilancio è un documento interno all’azienda e non c’è l’obbligo di pubblicità

verso terzi. A discrezione dei soci può essere portato a conoscenza all’esterno dell’azienda (prestito

bancario – controllo del fisco). Viene redatto dai soci con l’unico scopo di determinare annualmente

gli utili /perdita da ripartire da soci.

Le società di persone sono soggetto ad un regime di pubblicità presso il registro delle imprese dove

dev’essere riportato:

ragione sociale

oggetto sociale

sede legale

identità dei soci e quote di partecipazione

capitale sociale e conferimenti dei soci

soci che amministrano e rappresentano la società

eventuali modifiche dell’atto costitutivo

SOCIETA’ DI CAPITALI

Nelle società di capitali il fattore produttivo apportato dai soci può essere unicamente o in via

principale denaro o beni valutabili (valutati da parte di un esperto). I risultati vengono ripartiti fra i

soci proporzionalmente al denaro o ai beni apportati.

Sono caratterizzate da in quanto per gli impegni assunti dalla

un’autonomia patrimoniale perfetta

società risponde solo ed unicamente il patrimonio della società stessa e i soci non sono pertanto

responsabili nemmeno in via sussidiaria.

Tale caratteristica porta la società di capitali ad avere personalità giuridica, cioè ad essere titolare

di diritti ed obblighi completamente distaccata dai soci.

e comportano:

Autonomia patrimoniale perfette personalità giuridica

*presenza di una pluralità di organi:

+ assemblea dei soci: i soci non hanno il diritto naturale di amministrare direttamente la società. Lo

possono fare in maniera indiretta attraverso la partecipazione all’assemblea dei soci dove:

.nominano gli amministratori e gli altri organi sociali

.approvano il bilancio d’esercizio e la destinazione dell’utile (assemblea ordinaria)

.approvano decisioni straordinarie quali ad esempio la modifica dello statuto (assemblea

straordinaria)

Le assemblee ordinarie decidono a maggioranza semplice mentre quelle straordinarie è richiesto

un quorum elevato o comunque a seconda della scelta effettuata dai soci al momento della stesura

dell’atto costitutivo.

+organo di gestione è l’organo che amministra la società. Viene nominato dall’assemblea ordinaria

dei soci e nelle spa e sapa dev’essere rinnovato ogni tre anni. I sistemi di gestione tradizionale

prevedono due tipologie di organo amministrativo:

- L’amministratore unico si ha quando l’assemblea dei soci delibera di affidare ad una

persona sola l’amministrazione dell’azienda

- Cda si ha quando l’amministrazione decide di affidare ad un organo composto

l’amministrazione della società. Il Cda essendo collegiale deve prendere le proprie decisioni

a maggioranza più o meno qualificata o addirittura all’unanimità. Le decisioni devono

essere riportate nel libro dei verbali del cda e viene portata all’esterno della società dal

membro a cui è affidata la rappresentanza legale, normalmente il presidente del Cda.

Nelle società di capitali diversamente che nelle società di persone, in presenza di un CDA si

verifica lo scollamento tra amministrazione e rappresentanza legale poiché le decisioni

amministrative vengono prese all’interno della società e successivamente portate verso

l’esterno dalla persona che ha la rappresentanza legale.

Il Cda può delegare alcuni decisioni ad un COMITATO ESECUTIVO o ad un

AMMINISTRATORE DELEGATO. L’amministratore delegato assume un potere simile

all’AMMINISTRATORE UNICO con la differenza che quest’ultimo è stato eletto

dall’assemblea mentre l’amministratore delegalo riceve delega dal Cda e tale delega può

essere in qualsiasi momento revocata.

+organo di controllo – tutte le società di capitali devono avere un ORGANO DI CONTROLLO:

- IL COLLEGIO SINDACALE o il SINDACO UNICO (in alcune Srl): il collegio sindacale è composto da 3

membri in possesso di determinate qualifiche professionali ai quali spetta il compito di controllare

l’operato degli amministratori. Nelle srl o nelle piccole spa tale organo effettua anche il controllo

contabile cioè la verifica della regolare tenuta della contabilità e regolare redazione del bilancio.

Nelle società di capitali di dimensioni rilevanti il controllo è affidato alla SOCIETA’ DI REVISIONE o

REVISORE DEI CONTI che hanno il compito specifico di controllare la tenuta della contabilità ed

esprimono un giudizio in merito al bilancio

*necessità di un capitale minimo

*pubblicità sull’andamento aziendale

Nelle società di capitali, il Bilancio dev’essere redatto annualmente seguendo i principi contabili e

pubblicato annualmente nel registro delle imprese come garanzia nei confronti dei creditori una

volta che è stato approvato dall’assemblea dei soci.

SPA

Il capitale sociale è rappresentato da azioni. Il capitale minimo è di 50k euro. Ad ogni socio, azionista

spetta un determinato numero di azioni in base ai conferimenti. Le azioni hanno un valore nominale

preciso. L’atto costitutivo dev’essere redatto da un notaio che deve verificarne il contenuto in linea

con la legge.

L’atto di costituzione deve contenere tutta una serie di informazioni tra cui: identificazione di ogni

socio con numero di azioni assegnate, denominazione e luogo della sede della società, durata della

società, oggetto sociale, tipo di sistema di amministrazione adottato, nr. componenti del collegio

sindacale, ecc.

Dopo la stipula dell’atto costitutivo, il notaio deve effettuare controllo di legalità e inviare tale atto

per la registrazione al registro delle imprese. La personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale

perfetta si ha solo e soltanto con l’iscrizione. Pertanto diversamente dalle società di persone non

ha solo carattere pubblicitario ma è un elemento costitutivo.

SAPA

E’ una spa caratterizzata da due tipi di azionisti:

- Gli azionisti accomandatari – possiedono azioni uguali a quelle degli altri soci ma in quanto

amministratori assumono la qualifica di azionista accomandatario. E’ pertanto

illimitatamente responsabile sia pure in via sussidiaria rispetto alla società di tutte le

obbligazioni assunte dalla società nel periodo in cui è amministratore. Con la perdita della

qualifica di amministratore perde automaticamente la veste di socio accomandatario e

diventa socio accomandante.

- Gli azionisti accomandanti

La sapa è adatta nei casi in cui si voglia avere una continuità nella governance dell’azienda. Vengono

pertanto individuati degli azionisti come amministratori destinati a rimanere amministratori a

tempo indeterminato in quanto revocabile può essere revocata solo dall’assemblea.

SRL

Sono società di capitali che regolamentano strutture piccole e a struttura familiare.

E’ una società meno rigida e più adattabile alla volontà dei soci, rispetto alla SPA.

L’amministrazione può essere affidata ad un amministratore unico e ad un CDA ma sono previste

anche altre forme di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta da parte di alcuni

soci. Gli amministratori possono essere nominati a tempo indeterminato o fino a revoca. Le

assemblee possono essere sostituite da meccanismi diversi e più snelli per l’assunzione delle

decisioni. Capitale minimo è di 10k euro e non è necessario l’organo di controllo. Non è richiesta la

presenza di un revisore se non nel caso di gruppi aziendali.

Il bilancio viene pubblicato annualmente presso registro delle imprese dopo l’approvazione dei soci.

SOCIETA’ MUTUALISTICHE

Lo scopo dei soci non è quello di raggiungere attraverso l’attività economica della società, un

risultato positivo da ripartire ma è quello di conseguire un cioè il vantaggio

LUCRO SOGGETTIVO

economico che ottiene direttamente un socio attraverso lo svolgimento dell&rsqu

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aberto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Broccardo Laura.