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Dworkin vs Hart

La teoria costituzionalistica di Dworkin rappresenta una delle più significative ricostruzioni post positivistiche del diritto. È diventata famosa anche per la disputa tra Dworkin e il suo maestro Hart sul modo di intendere il diritto. Dworkin sosteneva che gli elementi del diritto fossero i principi morali, mentre Hart sosteneva fossero i fatti sociali. Hart era l'erede del giuspositivismo inglese, mentre Dworkin era il precursore del costituzionalismo post bellico. Secondo tale teoria, il diritto non si può ricondurre solo a quello formalmente valido ma vanno integrate anche le valutazioni morali.

Connessione tra diritto e morale

Prima tesi del costituzionalismo post bellico: le regole giuridiche sono connesse alla morale tramite principi costituzionali. La morale è interna al diritto.

Uguaglianza e azione affermativa

L'uguaglianza di cui parla Dworkin è quella della fortuna. Tutti abbiamo le stesse risorse ma ognuno può usarle come vuole, prendendosi le responsabilità delle proprie scelte. A questo punto però si ricorre all'azione affermativa, cioè a trattamenti di favore per i più svantaggiati. Oltre a ciò, secondo Dworkin, per eliminare le differenze economiche in una società, bisogna eliminare le differenze naturali. Infatti, la natura ha dato le abilità fisiche e mentali ad alcuni, non dandole agli altri. Ha permesso solo lo sviluppo di alcuni. Quindi Dworkin immagina un'asta in cui ognuno vende le risorse esterne (beni) e interne (capacità). Colui che ha più risorse deve distribuirle ai più svantaggiati.

Critica alla concezione di Hart

Dworkin critica la concezione di Hart del diritto come pratica sociale perché la pratica sociale contiene elementi fondamentali: insieme di regole di comportamento che esprimono il sentire comune. Ma solo mettendo in evidenza lo scopo, il valore di riferimento delle regole, si può identificare una pratica sociale. Tale compito è realizzabile tramite un'interpretazione costruttiva del diritto. Per stabilire cosa sia il diritto, bisogna prima individuare i valori che ispirano la prassi giuridica. Il diritto quindi implica la valutazione morale la cui fondatezza si evince dall'accoglimento da parte dei cittadini di principi costituzionali.

Hart sostiene che tra diritto e morale non vi è separazione ma separabilità. Possono essere collegati per cause contingenti ma non necessarie. Dworkin successivamente si distaccò sempre di più dal suo maestro Hart, che sosteneva la separazione tra diritto e morale. Nonostante ciò, Hart ammetteva che in ogni ordinamento giuridico ci fosse un contenuto conforme alla morale della società in cui aveva esistenza. Quindi vi è una connessione tra diritto e morale, ma all'interno dell'ordinamento giuridico una norma emanata è giuridica anche se ingiusta. C'è bisogno di prescrizioni, sennò il diritto viene meno al suo compito.

Viste interne ed esterne

Secondo Hart, per verificare l'efficacia di un sistema giuridico bisogna distinguere il punto di vista interno dal punto di vista esterno. Tramite questo contrasto si comprende non solo l'origine del diritto ma la struttura di ogni società. Così inoltre si comprende il rule of following che si svolge in un gruppo sociale. Una regola, infatti, nasce e vive grazie al ruolo attivo dei suoi destinatari i quali, non si limitano ad osservarla dal punto di vista esterno ma l'accolgono dal punto di vista interno come modello di condotta. Se l'osservatore si mantiene su un punto di vista esterno e non si medesima in quello interno, la spiegazione dei comportamenti della società non avverrà mai in termini di obbligo o dovere ma in termini di regolarità, prescrizione e probabilità. Il punto di vista esterno quindi è predittivo. Si limita ad accertare la regolarità dei comportamenti ma non spiega il meccanismo che li permette.

Hart inoltre, afferma che il fatto che le norme impongano obblighi, e che siano sostenute da una pressione sociale non vuol dire che suscitano automaticamente un sentimento di costrizione. Sentirsi obbligati ed avere un obbligo possono coesistere ma sono diversi tra loro.

Dworkin e i giudizi di valore

Dworkin, invece, propone una distinzione tra giudizi di valore interni e giudizi di valore esterni. I primi sono sottoposti a una verifica di coerenza con l'ordinamento, i secondi sfuggono da ogni controllo. Per Dworkin l'obbligatorietà delle norme e l'obbedienza può ritenersi legittima solo se vige in una comunità in cui i membri accettano di essere governati da principi comuni.

Diritto per principi

Non si tratta di un concetto nuovo, esso infatti era già presente nell'800. Ma si preferiva utilizzare tecniche di argomentazione giuridica, ritenute più idonee. Le cose però sono cambiate nella seconda metà del '900, in molti paesi occidentali le costituzioni lunghe e rigide si sono integrate di principi fondamentali superiori alla legge ordinaria. La vera novità è che le costituzioni rigide e lunghe sono documenti giuridici soggetti ad interpretazione per risolvere conflitti d'interesse.

I principi vanno distinti dalle norme giuridiche, infatti, queste ultime secondo Dworkin, fondano la loro validità su una norma di riconoscimento. I principi invece sono validi perché esprimono una concezione della Giustizia. Le regole sono applicabili nella forma del tutto o niente. Se sono valide vanno accettate, altrimenti non incidono sulla decisione. Se esiste ed è valida, la regola va applicata con le sue conseguenze. Per i principi è diverso poiché non hanno mai conseguenze determinate, ma esprimono una direzione da seguire e si applicano gradualmente. Quindi i principi hanno una dimensione che le regole non hanno; peso ed importanza. In caso di conflitto prevale il principio meritevole di una superiore tutela in quel contesto.

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Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ennia1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Zavatta Laura Anita Santa.
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