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Fonti previste da accordo

Un accordo può prevedere che, attraverso l'adozione di un determinato atto, o mediante un determinato procedimento, vengano create norme giuridiche vincolanti nei rapporti tra le parti. In tal caso si è in presenza di una fonte prevista da accordo, la quale può essere inserita in un'organizzazione, in un semplice trattato o anche in un trattato istitutivo internazionale. Le norme così prodotte possono essere atti vincolanti o non vincolanti ed avere valenza interna o esterna rispetto alle parti.

Parte della dottrina colloca le fonti previste da accordo anche le sentenze internazionali, sia quelle dispositive, pronunciate ex aequo eti casi, è l'accordo bono, sia quelle di puro accertamento. Infatti, in entrambi i casi, è l'accordo che conferisce al tribunale internazionale il potere di risolvere la controversia tra le parti in lite. L'Unione Europea, il Trattato di Lisbona attribuisce agli organi preposti il potere.

Di emanare sia atti vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) che non vincolanti (raccomandazioni e pareri). Nell'ambito delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale ha solo potere di raccomandazione. Invece, il Consiglio di Sicurezza può emanare sia risoluzioni semplicemente esortative sia decisioni vincolanti per gli Stati membri. Quest'ultime sono prese nel quadro del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite ("Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione"), ovvero quando il Consiglio di Sicurezza abbia determinato l'esistenza di una minaccia alla pace, una violazione di essa o un atto di aggressione.

Le istituzioni specializzate solitamente non hanno potere normativo. Fa però eccezione l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, i cui regolamenti entrano in vigore per tutti gli Stati parte del trattato istitutivo; l'applicazione, però, non è da essi vincolato. Tuttavia,

richiamato non viene immessa direttamente, ma viene semplicemente richiamata come fonte di interpretazione o integrazione. Il rinvio materiale, invece, avviene quando un ordinamento richiama le norme di un altro ordinamento nel loro contenuto materiale, cioè nel loro significato e nell'effetto che producono. In questo caso, l'ordinamento richiamante applica direttamente le norme dell'ordinamento richiamato. L'adattamento del diritto interno al diritto internazionale avviene principalmente attraverso il rinvio formale e materiale. Questo significa che l'ordinamento interno può richiamare le norme del diritto internazionale sia come fonte di interpretazione e integrazione, sia come norme direttamente applicabili. Tuttavia, l'adattamento del diritto interno al diritto internazionale non è automatico. È necessaria un'azione volontaria da parte dello Stato per recepire e applicare le norme del diritto internazionale nel proprio ordinamento interno. Questo può avvenire attraverso l'approvazione di leggi e regolamenti specifici o attraverso l'interpretazione e l'applicazione delle norme esistenti alla luce del diritto internazionale. In conclusione, l'adattamento del diritto interno al diritto internazionale avviene attraverso il rinvio formale e materiale, ma richiede un'azione volontaria da parte dello Stato per essere effettivo.richiamatocostituisce solo il presupposto per l'applicazione delle norme dell'ordinamento richiamato. invece, l'ordinamento richiamante rinvia alle norme giuridiche dell'ordinamento richiamato nel loro contenuto materiale. Ciò significa che un'eventuale variazione della norma nell'ordinamento richiamato non produrrà effetti in quello richiamante. Ogni ordinamento giuridico nazionale procede autonomamente all'adattamento del diritto interno al diritto internazionale. Nell'ordinamento italiano si distingue tra adattamento al diritto internazionale consuetudinario (e imperativo) e a quello pattizio. Nel primo caso, il procedimento è disciplinato dall'art. 10, 1° comma; nel secondo caso, invece, manca una disciplina dell'adattamento sia a livello costituzionale che di legge ordinaria. L'adattamento del diritto nazionale non rappresenta l'adempimento di un obbligo internazionale, ma

Il mezzo per assicurarne l'osservanza mediante i provvedimenti necessari per dare attuazione interna ai trattati e alle consuetudini internazionali.

6. LE NORME, LA VALIDITÀ E LE FASI DEI TRATTATI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Gli articoli della Costituzione Italiana che riguardano i trattati internazionali sono i seguenti: l'art. l'art. l'art. l'art.11; 72, 4° comma; 75, 2° comma; 80; l'art. l'art.87, 8° comma; 117, 1° e ultimo comma.

L'art. 11, nonostante non abbia espressamente per oggetto la stipulazione di trattati internazionali, pone dei limiti al loro contenuto. Infatti, ripudiando la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e come strumento di offesa, rende nulli tutti i trattati contenenti una potenziale violazione alla norma imperativa del divieto di aggressione. Tale articolo consentirebbe anche la ratifica di trattati comportanti le limitazioni di sovranità necessarie per assicurare la

pace ela giustizia tra le nazioni, purché in condizioni di parità con gli altri Stati. Secondo l'art. 87, 8° comma, è il Presidente della Repubblica a ratificare i trattati internazionali, previa, qualora occorra, l'autorizzazione delle Camere. La legge di autorizzazione emanata dal Parlamento, in base all'art. 80, è richiesta per i trattati di natura politica, per quelli che prevedono arbitrati regolamenti giudiziari, per quelli che comportano variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze e modificazioni di leggi. Esistono, tuttavia, anche trattati per cui è necessaria solo la ratifica del Presidente della Repubblica o la sola sottoscrizione da parte dell'esecutivo. Un trattato può produrre effetti nel nostro ordinamento solo quando venga in esso recepito; non esiste però alcuna norma che disciplini l'adattamento, né a livello costituzionale né di legge ordinaria. Nella prassi si sono

Quindi affermati due procedimenti, uno speciale e uno ordinario. Mediante il primo, si dà piena ed intera esecuzione al trattato nella sua forma originale nell'ordinamento interno tramite un atto normativo ad hoc. Si parla in questo caso di rinvio formale secondo procedimento, quello ordinario, consiste, invece, nel riformulare le norme stesse del trattato, tramite un cosiddetto rinvio materiale. Nella prassi è andata inoltre affermandosi una procedura mista. La legge di esecuzione del trattato non può essere sottoposta a referendum abrogativo, ma può comunque essere soggetta al sindacato di costituzionalità o ad emendamenti, i quali però possono riguardare esclusivamente la parte relativa all'ordine di esecuzione e non quella relativa all'autorizzazione della ratifica. Le norme immesse mediante ordine di esecuzione non sono suscettibili di abrogazione o modifica da parte di una legge ordinaria.

e un eventuale contrasto deve essere risolto dando prevalenza alle prime in virtù della loro specialità, la quale deriva dall’avere fondamento nella volontà dello Stato di rispettare il diritto internazionale. La materia è stata recentemente disciplinata dalla modifica dell’art. 117, il quale però non attribuisce il rango costituzionale alle norme di un trattato internazionale immesse nel nostro ordinamento. Il giudice interno deve, pertanto, interpretare la norma interna in conformità con le disposizioni internazionali, le quali svolgono quindi una funzione integrativa del diritto nazionale rimanendo, tuttavia, ad un livello subcostituzionale.

7. DIRITTO DEI TRATTATI

La materia del diritto dei trattati è disciplinata dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), la quale ha ricevuto però un basso numero di ratifiche.

Generalmente la stipulazione di un accordo internazionale consta di diverse fasi. La procedura inizia

con i negoziati condotti tra iplenipotenziari degli Stati per accordarsi su un testo; seguono firma ela quale, quest’ultima, impegna lo Stato ad osservare il trattato. Viratifica,è poi il deposito delle ratifiche, le quali devono ammontare ad un certonumero affinché il trattato possa entrare in vigore, e, a conclusione, laredazione dell’Atto Finale.Sono titolari dello ius contrahendi, innanzitutto, gli Stati, ma anche altrisoggetti di diritto internazionale, quali: le organizzazioni internazionali, gliinsorti e i movimenti di liberazione nazionale (con le dovute limitazionipreviste dal diritto). Gli organi competenti a stipulare trattati, che sonosolitamente individuati dal diritto interno, sono persone che devono essereappositamente investite dei pieni poteri, oppure persone i cui pieni poterisono presunti in virtù della posizione occupata nell’ordinamento interno.Il diritto prevede la possibilità di apporre riserve ad un accordo,ovverodichiarazioni fatte da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, attraverso cui esso mira ad escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo. Per essere ammissibili, le riserve devono rispettare le procedure preposte (sia in generale che, eventualmente, nello specifico del trattato stesso) e non essere incompatibili con lo scopo e l'oggetto dell'accordo. Per interpretare un trattato si segue il criterio obbiettivo, procedendo con l'interpretazione testuale, cioè attribuendo alle parole il loro senso ordinario, alla luce del loro contesto e delle finalità e dell'oggetto del trattato e le circostanze che hanno portato alla sua stipulazione. A fini interpretativi, sono fondamentali anche tutti quegli strumenti, quali accordi correlati, allegati, lavori preparatori, prassi, che concorrono alla formazione del contesto. Di norma, il trattato nonproduce effetti nei confronti di uno Statoterzo senza il suo consenso, anche se in merito esistono delle eccezioni. Le cause di invalidità dei trattati, invocabili dagli Stati parte che ne abbiano interesse, sono:
  • violazione d'importanza fondamentale delle norme interne sulla competenza a stipulare;
  • errore;
  • dolo;
  • corruzione;
  • violenza nei confronti dell'individuo organo stipulante;
  • violazione nei confronti dello Stato nel suo insieme;
  • violazione di una norma imperativa del diritto internazionale.
Invece, le cause di estinzione, oltre a quelle interne al trattato, ovvero esecuzione, termine e condizione risolutiva, sono:
  • denuncia o recesso;
  • abrogazione espressa o implicita;
  • impossibilità sopravvenuta;
  • violazione sostanziale ad opera di una delle parti;
  • mutamento fo
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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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