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La responsabilità della correttezza delle informazioni propria competenza. Il sistema dei controlli interni prevede strumenti diretti alla produzione di rendicontazioni
sintetiche delle informazioni destinate ai responsabili aziendali. Gli organi aziendali sono responsabili
dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni. Il flusso delle informazioni
prodotto dalle banche rappresenta un importante elemento anche per le banche stesse per effettuare
un'analisi della propria situazione finanziaria.
Non è facile distinguere tra una situazione di dissesto e una situazione di difficoltà.
La situazione di difficoltà dell'impresa bancaria Si può affermare che possono esservi indizi della situazione di difficoltà, quali (ad esempio):
-carenza di liquidità: si verificano quando la banca non riesce a procedere alla raccolta dei fondi sui
mercati finanziari o a cedere i propri attivi a prezzi di mercato;
-perdite rilevanti: sono tali se la banca non riesce a farvi fronte con gli utili accumulati in periodi
precedenti o altre riserve o con operazioni di ricapitalizzazioni.
L’impresa bancaria è un’impresa (e quindi per tale motivo vi è già una deroga alla disciplina di diritto comune, che
La specialità dell'impresa bancaria regola i rapporti fra privati) ed anche un’impresa speciale. Nell’esercizio dell’impresa bancaria vengono in
considerazione interessi generali ulteriori rispetto a quelli rilevanti in una qualunque impresa (per quanto di
rilevanti dimensioni). Anche la disciplina della crisi dell’impresa bancaria è speciale.
Tale specialità si evince non solo dall’analisi della disciplina delle procedure di gestione della crisi
tradizionalmente individuate nel sistema su cui hanno inciso le riforme (: A.S. per le crisi reversibili; e L.C.A per
le crisi irreversibili), ma anche dal quadro normativo delineatosi all’esito dell’intervento comunitario.
In Europa si prevede che la gestione delle crisi delle banche di maggiore rilievo sia affidata ad una nuova agenzia
La struttura del Comitato per la risoluzione europea indipendente: il Comitato per la risoluzione (il Comitato). Sul piano della struttura, il Comitato è
composto da:
-un presidente;
-quattro membri esecutivi, nominati con procedura selettiva aperta, in cui sono coinvolti Commissione e
Parlamento europeo;
La Bce e la Commissione europea nominano ciascuna un proprio rappresentante, che partecipa come
osservatore ai lavori del Comitato.
Il regolamento n. 1024/2013 stabilisce un Meccanismo di vigilanza unico (Mvu) per le banche dell'area
La struttura del meccanismo di vigilanza unico fra i paesi dell'euro, aperto agli altri Stati membri che intendono aderirvi con accordi di cooperazione rafforzata (opt-in). Il
dell'area dell'euro Mvu è un sistema di vigilanza di cui fanno parte istituzioni europee e nazionali già esistenti. Il sistema prevede un
accentramento delle competenze affidando un ruolo preminente alla Bce. Tale scelta si giustifica per il fatto che
la Bce è un'istituzione con una reputazione consolidata sui mercati finanziari. In forza del disposto dell’art. 127,
par. 6, TFUE, il Consiglio europeo possa affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle
politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie.
La tipizzazione dei prodotti bancari La Banca d'Italia gode del potere di tipizzare i prodotti bancari. L'art. 117 t.u.b., comma 8, riconosce alla Banca
d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi abbiano un contenuto tipico determinato. La Banca
d'Italia ha usato tale potere per tipizzare il “conto corrente semplice”: un contratto designato sulla base delle
esigenze del consumatore che consente di usufruire, verso il pagamento di un canone annuo fisso, di un
rapporto di conto corrente che prevede un numero determinato di operazioni.
Nel nuovo impianto normativo, appare quindi evidente che è stata ritenuta prioritaria l’esigenza di tutelare i
La tutela dei contribuenti nella crisi dell'impresa contribuenti rispetto a quella dei creditori dell’intermediario. La protezione di questi ultimi (: creditori
bancaria dell’intermediario) è quindi affidata alle regole dei mercati mobiliari sulla tutela degli investitori. Il sistema
prevede soltanto una (limitata) forma di compensazione degli interessi di azionisti e creditori delle banche
nell’ipotesi in cui abbiano subito perdite maggiori di quelle che avrebbero sopportato nell’ambito delle procedure
di liquidazione ordinarie d’insolvenza. E vi è anche una graduazione nella tutela accordata ai creditori: 1) in
posizione privilegiata vi sono i crediti dei depositanti fino a 100.000 euro (c.d. depositor preference); 2)i depositi
oltre la soglia di 100.000 euro devono essere preferiti ali altri creditori nella gerarchia delle passività stabilita
dalle procedure di gestione della crisi.
Vi è una graduazione nella tutela accordata ai creditori: 1)in posizione privilegiata vi sono i crediti dei depositanti
La tutela dei creditori nella crisi dell'impresa fino a 100.000 euro (c.d. depositor preference); 2)i depositi oltre la soglia di 100.000 euro devono essere preferiti
bancaria ali altri creditori nella gerarchia delle passività stabilita dalle procedure di gestione della crisi.
La tutela riconosciuta ai depositanti non deve essere interpretata come una mera forma di tutela dei
La tutela dei depositanti nella crisi dell'impresa bancaria creditori. Il problema non è quello della protezione dei singoli: il problema è generale. Si tratta di evitare, a fronte
della diffusione di notizie sulla crisi di una banca a rimborsare i propri debiti, la “corsa al ritiro” delle somme
depositate. Ed appare quasi superfluo evidenziare che “la corsa al ritiro” potrebbe indurre una crisi irreversibile
non solo per la banca in difficoltà, ma anche per altri intermediari (v. le precedenti lezioni sulle crisi del 2007 e
del 2009). L’impresa bancaria è un’impresa (e quindi per tale motivo vi è già una deroga alla disciplina di diritto
comune, che regola i rapporti fra privati) ed anche un’impresa speciale. Nell’esercizio dell’impresa bancaria
vengono in considerazione interessi generali ulteriori rispetto a quelli rilevanti in una qualunque impresa (per
quanto di rilevanti dimensioni). In base alle superiori ragioni, si spiegano i motivi per cui: - l’ordinamento
italiano (al pari di altri sistemi) ha fatto ricorso allo strumento del salvataggio pubblico per gestire la crisi delle
banche; -vi è una disciplina speciale che deroga a quella di diritto comune della crisi d’impresa.
Ad oggi le segnalazioni di vigilanza statistica (Financial reporting – Finrep) e prudenziali (Common reporting –
La trasmissione delle informazioni dopo il Corep) sono oggetto di armonizzazione (reg. UE 680/2012). L'Abe ha emanato specifici Implementing
2013 technical standards (Its) che concedono margini di intervento nella richiesta di informazioni alle autorità
nazionali. La Bce ha disciplinato le segnalazioni relative alle informazioni finanziarie delle banche nell'ambito del
Mvu con il reg. 2015/534. Il Finrep ed il Corep rappresentano una parte delle informazioni che gli intermediari
vigilati inviano alle autorità di vigilanza, gli Its consento agli Stati membri la facoltà di richiedere le informazioni
previste utilizzando la soluzione informatica ritenuta opportuna
La vigilanza consolidata si fonda sull'esigenza di adeguare i controlli pubblici al concreto assetto organizzativo
La vigilanza consolidata prescelto dalla banche. Molti intermediari bancari adottano il modello del gruppo in forma piramidale. Il
principale vantaggio presentato dal gruppo è costituito dallo sfruttamento dell'effetto di leverage: l'ammontare
del capitale investito dal soggetto di vertice della piramide è una frazione del capitale complessivo facente
capo alle società appartenenti al gruppo e gestite come una sola impresa. La vigilanza consolidata consente alle
autorità il controllo sulla complessiva attività svolta dal gruppo cui fanno capo le singole componenti dell'impresa
bancaria
Le norme europee prevedono alcuni criteri per l'individuazione dell'autorità competente all'esercizio
La vigilanza in caso di capogruppo con sede dell'autorità di vigilanza consolidata (consolidating supervisor) (art. 111 dir. 2013/36/UE) nel caso in cui la
all'estero capogruppo e le altre società del gruppo abbiano la sede in paese diversi dell'Unione:
- Se la capogruppo è una banca, la vigilanza spetta all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione,
- Se la capogruppo è una società di partecipazione finanziaria che controlla più banche in paesi diversi,
la vigilanza consolidata spetta all'autorità di vigilanza dove è insediata la capogruppo e almeno una banca,
- Se la capogruppo non si trova nello stesso Stato membro di una banca del gruppo, la vigilanza consolidata
spetta all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla banca più grande.
Se il ruolo di consolidating supervisor spetta alle autorità di un paese che partecipa al Mvu, allora la vigilanza del
“gruppo consolidato significativo” spetta alla Bce
La vigilanza ispettiva Le ispezioni sono controlli effettuati dai funzionari dell'attività di vigilanza presso le sedi della banca, in genere
presso la direzione generale. Consentono di valutare in modo diretto gli aspetti della gestione, che non sono
facilmente valutabili attraverso i controlli basati sulle informazioni ricevute dagli intermediari. Le ispezioni
generali e le ispezioni effettuate in caso di squilibri rilevanti sono preparate dagli ispettori in collaborazione con
gli uffici che svolgono la vigilanza informativa. Le verifiche ispettive servono a controllare l'esattezza dei dati
inviati dagli intermediari agli organi di vigilanza
La vigilanza supplementare nel sistema La dir. 2002/87/CE si occupa dei gruppi finanziari di cui fanno parte imprese bancarie, finanziarie ed
dell'UE assicurative, gruppi in cui è prevalente la composizione finanziarie ma sono presenti anche un'impresa di
assicurazione, una banca o un'impresa di investimento e sia l'attività assicurativa che quella bancaria sono
significative. Tale direttiva prevede l'introduzione di strumenti di vigilanza supplementare per colmare le
lacune esistenti nelle legislazioni prudenziali di settore e per far fronte ai rischi prudenziali aggiuntivi derivanti
dalla creazioni di un gruppo intersettoriale. Responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza
prudenziale supplementare è l'autorit&a