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GLI STRUMENTI DIVIGILANZA PRUDENZIALI.
La disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale è contenuta nel:
1.Capital requirement Iv, composto dalla direttiva 2013/36/UE
2.Regolamento Ue n. 575/2013
Con tali provvedimenti sono stati trasposti in Europa e nell’ordinamento italiano le regole dell’accordo di Basilea 3. Il sistema è completato dai
tecnica standards emanati dalla commissione europea su propostadell’Abe.
In Italia le norme europee sono state recepite con le modifiche al t.u.b. apportate con il d.l. 12 maggio 2015 n. 72e con la circolare della banca
d’Italia n. 285/2013, questa contiene le norme di recepimento della direttiva e rinvia al regolamento UE 575/2013 per la disciplina dei principali
istituti di vigilanza.
Nel 2014 il quadro delle regole di vigilanza prudenziale è cambiato profondamente per adeguare il nostro ordinamento agli standard
regolamentari di basilea 3 . Prima dell’emanazione della circolare n 285/2013 la disciplina prudenziale era contenuta nella circolare n. 263 del 27
discembre 2006e prima ancora nella circolare 299/1999.
La direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 e il regolamento ue n. 575/2013 del 26 giugno 2013 recepiscono gli standard definiti dal comitato di
basilea per la vi vigilanza bancaria.
La struttura dela vigilanza prudenziale delineata in questa circolare, è basata su 3 pilastri.
1 pilastro: ha rivisto i requisiti patrimoniali introdotti nel 1987 con l’accordo di basilea I, per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e
finanziaria ( di credito, di controparte di mercato e operativi), in particolare si è provveduto ad accrescere sia la qualità sia il livello minimo
regolamentare del patrimonio di vigilanza nell’ambito di un quadro complessivo di maggiore armonizzazione degli aggregati patrimoniali. Inoltre è
stata prevista l’introduzione di un limite alla leva finanziaria( incluse le esposizioni fuori bilancio) per contenere la crescita della leva a livello di
sistema
2 pilastro: ha previsto l’obbligo per le banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e
prospettica rimettendo all’autorità di vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati da adottare, ove la situazione lo
richieda, le opportune misure correttive.
3 pilastro: ha introdotto obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche
generali dei relativi sistemi di gestione e controllo, al fine di rafforzare il controllo del mercato sull’attività delle banche.
Le modalità di esercizio dello Srep
. L’autorità di vigilanza monitora con continuità la gestione dell’impresa, effettuando una valutazione sulla sostenibilità, sul piano patrimoniale e
organizzativo dei rischi della banca. Il Sistema i vigilanza , supervisory review and evaluation process ( SREP) segue standard stabiliti con
basilea II e aggiornati con Basilea III, viene condotto al fine di accertare che le banche di dotino di presidi patrimoniali e organizzativi appropriati
rispetto ai rischi assunti e a formulare un giudizio complessivo sulle banche.
Le modalità di esercizio dello Srep sono illustrate nelle disposizioni di vigilanza prudenziale( circ. 285/2013)e in un documento che delinea
principi e linee guida per l’attività di vigilanza redatto per stabilire un insieme di riferimento organico per garantire la coerenza di comportamenti
da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio delle funzioni ( circ. 269/2008). La valutazione si sviluppa in due fasi:
-l’analisi delle esposizioni ai rischi rilevanti assunti e dei presidi organizzativi predisposti per la gestione,
-la determinazione eventuale delle misure correttive commisurate al tipo e alla gravità delle anomalie rilevate.
Vigilanza e organo di controllo interno
Il t.u.b. disciplina alcune particolari fonti di informazione dell’autorità di vigilanza sulla gestione della banca. L’ordinamento bancario prevede un
legame tra l’operato dell’organo interno della società e l’attività di vigilanza. L’intero collegio sindacale e gli organi di controllo interno analoghi al
collegio sindacale per le società che adottano modelli di governo societario alternativi a quello tradizionale sono soggetti a tale legame. Secondo
l’art.52 , comma 1 t.u.b., l’organo societario di controllo interno ha l’obbligo di informare la Banca d’Italia di tutti i fatti di cui venga a conoscenza
nell’esercizio dei propri compiti che possano costituire un’irregolarità nella gestione delle banche.
Irregolarità: non solo violazioni di legge ma anche scelte gestionali assunte in violazione dei principi di diligenza professionale definiti nelle
disposizioni di vigilanza.
L’art 52 del t.u.b.
Secondo l’art.52 , comma 1 t.u.b., l’organo societario di controllo interno ha l’obbligo di informare la Banca d’Italia di tutti i fatti di cui venga a
conoscenza nell’esercizio dei propri compiti che possano costituire un’irregolarità nella gestione delle banche. Irregolarità: non solo violazioni di
legge ma anche scelte gestionali assunte in violazione dei principi di diligenza professionale definiti nelle disposizioni di vigilanza. Con le
modifiche del t.u.b. del giugno 2015, attuative della direttiva 2013//26/UE sono state introdotte due nuove disposizioni, l’art. 52-bis, e l’art. 52-ter.
L’art 52 –bis prevede l’obbligo della banca di dotarsi di procedure che garantiscono la riservatezza e la protezione del personale della banca che
effettua segnalazione di atti o fatti che possono costituire violazione di norme disciplinanti l’attività bancaria.
In sintesi l’art. 52 t.u.b dispone la tempestiva comunicazione alla banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti che possano costituire una irregolarità nella
gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria . Tale obbligo di informazione nei confronti della banca d’italia
grava sul collegio sindacale della banca ovvero sull’organo che svolge la funzione di controllo in base al sistema di amministrazione e controllo
adottato. Analogo obbligo di informazione grava sul soggetto che esercita attività di revisione contabile presso le banche e sui soggetti che
esercitano compiti di controllo presso società che controllano le banche o che sono da esse controllate.
Le comunicazioni all’organo di controllo
Il soggetto che si occupa della revisione legale dei conti ha particolari obblighi di comunicazione sin dalla riforma del diritto societario del 2003.
Tale soggetto deve comunicare atti e fatti che possono costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria e quelli che
possono pregiudicare la continuità aziendale o comportare un giudizio negativo, con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un
bilancio. Con le modifiche del t.u.b. del giugno 2015, attuative della direttiva 2013//26/UE sono state introdotte due nuove disposizioni, l’art. 52-
bis, e l’art. 52-ter. L’art 52 –bis prevede l’obbligo della banca di dotarsi di procedure che garantiscono la riservatezza e la protezione del
personale della banca che effettua segnalazione di atti o fatti che possono costituire violazione di norme disciplinanti l’attività bancaria.
L’art.53-ter stabilisce che la banca d’Italia rivede le segnalazioni di irregolarità da parte del personale delle banche che può usare solo
nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza.
/La disciplina del bilancio delle banche
La disciplina del bilancio delle banche ( d.lgs. 87/1992 e 38/02) prevede poteri della Banca d’Italia in materia di forme tecniche, migliorando così
la qualità dell’informazione che le banche producono per il mercato e informativa per l’autorità di vigilanza. Le informazioni che devono essere
comunicate riguardano:
-adeguatezza patrimoniale;
-esposizione ai rischi e alle caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla gestione dei rischi. Sussistono
inoltre nuove obblighi di disclosure con frequenza annuale oer le banche.
I controlli macroprudenziali
L’analisi macro-prudenziale pè l’attività di analisi che mira in via preventiva ad individuare situazioni di vulnerabilità nel sistema finanziario che
possono avere conseguenze importanti sulle attività degli intermediari o sulla solvibilità degli stessi. Tale analisi è affidata al comitato europeo
per il rischi sistemico ( Cers) e al financial stability board ( FBS) anche la banca d’italia dedica una parte della vigilanza informativa ed analisi e
valutazioni di carattere macro-prudenziale. Le prove di stress: costituiscono un esercizio standard dei programmi di valutazione del grado di
solidità dei sistemi finanziari. Sono condotte dal Fondo monetario internazionale e mirano a fornire una valutazione prospettica della solidità del
sistema. I controlli e l’applicazione di strumenti macro-prudenziali restano nella competenza delle autorità nazionali. Dieci giorni prima di adottare
la decisione l’autorità interessata notifica la sua intenzione alla Bce e tiene in considerazione le ragione della stessa prima di procedere con la
decisione.
Gli interventi dell’autorità di vigilanza
Lo srep serve ad identificare in maniera tempestiva l’esigenza di adottare misure correttive, l’autorità di vigilanza può chiedere alla banca di
effettuare una pluralità di interventi ( art,104 dir. 2013/36/UE e art. 16 reg. UE 1024/2013)
Ad esempio : - richieste di rafforzamento patrimoniale della banca ; provvedimenti di early intervention.
In seguito all’entrata in vigore del capital requirement IV, il novero delle misure correttive è aumentato, tali norme sono state trasposte in Italia
nell’art. 53-bis, comma 1, lett. D T.U.B. L’adozione dei provvedimenti non segue immediatamente la definizione dello srep. Infatti le autorità di
vigilanza procedono ad instaurare una fase di dialogo con la banca nella quale discutono la situazione della stessa, le criticità emerse e le
possibili misure correttive
La Srep della Bce
La conduzione dello Srep da parte della Bce segue gli stessi principi generali dello Srep affidato alla banca d’italia. La conduzione dello SREP è
affidata a gruppi di vigilanza congiunti ( joint supervisory teams) a cui partecipa anche personale delle autorità di vigilanza nazionali. Per ogni
banca significativa è istituito un JST con a capo un funzionario della Bce di un paese diverso da quello di origine della banca. Secondo la guida
alla vigilanza bancaria emanata dalla Bce lo Srep si basa su:
-un sistema di analisi dei rischi
-una revisione complessiva del