Domande per diritto ambientale
Nozione giuridica di ambiente
Il termine ambiente non ha, nel mondo del diritto, una definizione accettata, poiché è un concetto molto vasto e complesso. Un tentativo a livello internazionale di delineare il concetto è dato dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla responsabilità civile di Lugano nel ’93, qui si afferma che compongono la nozione di ambiente, le risorse naturali (acqua, suolo, aria, flora, fauna) e le interazioni fra le stesse, i beni facenti parte del patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio.
La Corte Internazionale di Giustizia ha affermato nel ’96 che la nozione di ambiente comprende, oltre allo spazio vivibile, anche la qualità della vita e la salute degli esseri umani. A livello comunitario nella direttiva 2011/92 dell’UE nel delineare l’ambiente vengono menzionati più fattori: popolazione e salute umana, biodiversità con particolare attenzione agli habitat protetti, territorio, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali e paesaggio, nonché l’interazione fra essi. A livello nazionale la Corte Costituzionale ha affermato che l’ambiente, oltre ad essere un valore costituzionale, è un diritto fondamentale della persona e un interesse fondamentale della collettività.
Strumenti giuridici tradizionali
Strumenti facenti riferimento al modello di command and control: provvedimenti di regolamentazione di attività, supportati da un impianto repressivo (controlli e sanzioni) ed eventualmente preceduti da atti a carattere generale (piani e programmi).
Principio di sviluppo sostenibile
Il Rapporto Brundtland del 1987 definisce lo sviluppo sostenibile come quello che soddisfa i bisogni della generazione corrente senza compromettere la possibilità, per le generazioni future, di soddisfare a loro volta i loro bisogni. L’uso equo e sostenibile delle risorse comporta un limite al diritto allo sfruttamento delle proprie risorse riconosciuto agli stati. Il rapporto è tra generazioni, non tra stati. Deve essere considerato anche come criterio di risoluzione delle questioni ambientali che riguardano attività umane.
Principi ambientali specifici
Si fa riferimento al principio di precauzione, al principio di prevenzione, al principio di correzione alla fonte e al principio di “chi inquina paga”.
Principio di precauzione
La mancanza di conoscenze scientifiche certe non può costituire la ragione per negare o ritardare l’adozione di misure efficaci. Tale principio, legato con il principio di prevenzione, è applicabile in carenza di conoscenze scientifiche certe, ma in presenza di un elevato rischio di danni rilevanti. Questo principio risente della continua evoluzione del progresso scientifico, ci sono peraltro una serie di parametri da rispettare in sede interpretativa ed applicativa, facendo riferimento all’entità dei danni temuti, al grado di certezza, e alle misure adottabili.
Principio di prevenzione
Principio cardine del diritto dell’ambiente, sintetizzato in “Prevenire è meglio che curare”. In materia ambientale infatti, occorre intervenire prima che siano causati dei danni. Questo non solo perché i danni ambientali, una volta verificati, non sono sempre riparabili, ma anche perché l’attività di ripristino dei danni è molto più onerosa di quella di prevenzione.
Principio di correzione alla fonte
Se non si è riusciti a prevenire i danni, occorre intervenire e correggerli, per ripristinare prima possibile lo status originario, intervenendo in primo luogo sulla fonte dei danni; inoltre, i costi degli interventi di ripristino e di risarcimento dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti. È chiaro insomma che la correzione dei danni significa intervenire sulle fonti produttive d’inquinamento.
Principio "chi inquina paga"
Volto ad affermare che il consumo delle risorse naturali e fenomeni d’inquinamento richiedono costi che devono gravare sui soggetti che utilizzano dette risorse o che svolgono attività di rilevante impatto sull’ambiente. Un altro scopo di questo principio è quello di ridurre attività incidenti negativamente sull’ambiente e invece, incentivare le scelte e i comportamenti ambientalmente rispettosi.
Legge n. 115 del 2015 sulla coesistenza
La direttiva 2015/412 del Parlamento e del Consiglio Europeo, che modifica la direttiva del 2001/18, conferisce ai singoli stati membri la possibilità di adottare misure che limitano in tutto il territorio o in parte di esso, la coltivazione di un OGM, o di un gruppo di OGM in fase di autorizzazione o già autorizzati. L’articolo 26 quater della direttiva 2015/412 è stato trasposto nell’ordinamento nazionale con la legge n. 115/2015, grazie alla quale le autorità hanno trasmesso alla Commissione Europea le richieste di adeguamento dell’ambito geografico delle domande di autorizzazione già concesse o in via di concessione al fine di escludere il territorio italiano dalla loro coltivazione.
Definizione di OGM e MOGM
Un OGM, organismo geneticamente modificato, è un organismo il cui materiale genetico è stato alterato in una maniera che non può avvenire naturalmente. Si ottiene lo stesso organismo di partenza, nel cui corredo genetico si inserisce un gene dell’organismo donante, per cui è anche detto transgenico.
I MOGM sono microrganismi geneticamente modificati.
Imprenditore agricolo e ittico
- Si definisce imprenditore agricolo colui che esercita una tra queste attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento.
- Si definisce imprenditore ittico colui che esercita un’attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, e le attività a queste connesse.
I programmi d'azione
- I. 1973-1977 (6-9 paesi)
- II. 1978-1982
- III. 1983-1987
- IV. 1988-1992
- V. 1993-1999
- VI. 2002-2010
- VII. 2010 in poi
Cos'è un programma d'azione? Non sono atti normativi vincolanti; sono linee programmatiche della Comunità che definiscono gli obiettivi da raggiungere in un tempo prefissato con direttive e regolamenti.
I. Enuncia i principi generali per la politica comunitaria dell’ambiente: prevenzione; chi inquina paga; compatibilità con lo sviluppo economico; definisce gli obiettivi, e le azioni per raggiungerli.
II. In continuità con il primo; si afferma il principio “meglio prevenire che curare” e si pone l’attenzione sulla questione tra politica ambientale e costi. Si afferma che la politica ambientale è opportunità di sviluppo e di incremento dell’occupazione.
III. Mentre i primi programmi mirano alla riduzione dell’inquinamento, questo è incentrato nell’attuazione di una politica di prevenzione. Si definisce anche una politica strutturale nel sistema di gestione delle risorse disponibili; per la prima volta il Parlamento prevede nel proprio bilancio somme destinate all’ambiente. Si crea anche un programma di educazione e sensibilizzazione in materia ambientale.
IV. Due novità: adozione dell’Atto Unico Europeo (1987), nel titolo 16°, dedicato all’ambiente, viene attribuito il potere di intervenire in maniera ambientale alla UE. C’è la necessità di interpretazione con altre politiche comunitarie; Direttiva Via: centralità dell’ambiente nel processo di pianificazione del territorio. Con il trattato di Maastricht si parla di crescita sostenibile.
V. Trattato di Maastricht = ambiente diventa oggetto di una specifica politica comunitaria, inserendosi in un quadro giuridico più definito. Con questo programma si adotta un approccio orizzontale che considera tutte le possibili fonti di inquinamento e cerca di favorire la collaborazione di cittadini, istituzioni e imprese secondo la corresponsabilità e la responsabilità condivisa; utilizzo di strumenti volti all’ecosostenibilità e strumenti di mercato.
VI. “Il nostro futuro la nostra scelta”; qui è in gioco la sopravvivenza stessa del pianeta. L’allargamento dell’UE a 27 stati pone problemi di disomogeneità tra stati nuovi e vecchi. Le aree di intervento sono individuate nel cambiamento climatico, nella qualità della vita, biodiversità, gestione delle risorse e dei rifiuti.
VII. Adottato nel 2013, valevole fino al 2020, ma con visione fino al 2050. “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”.
- Realizzare un’economia intelligente basata sulla conoscenza e l’innovazione, sostenibile e inclusiva, cioè garantita da un alto tasso di occupazione, grazie ad una politica di coesione economico-sociale.
- Migliorare e conservare il capitale dell’UE
- Trasformare l’UE in economia a bassa emissione di carbonio
- Garantire il consumatore, il cittadino.
- Investimenti a favore delle politiche ambientali
- Migliorare le basi scientifiche, favorendo la ricerca.
Atti atipici, libro verde e bianco e atti normativi vincolanti
Atti normativi giuridicamente vincolanti delle istituzioni europee:
- Regolamenti: fonti generali, immediatamente applicabili e vincolanti per tutti gli stati membri e i loro cittadini, poiché non richiedono nessuna normativa di trasposizione nazionale. A differenza delle direttive, i regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi.
- Direttive: atti normativi finalizzati al raggiungimento di un determinato obiettivo; richiedono una trasposizione della normativa nazionale e sono vincolanti soltanto in relazione al risultato da raggiungere.
- Decisioni: atti individuali che non hanno carattere normativo, ma sono vincolanti.
Libro verde
Documento a scopo prevalentemente informativo prodotto dalla Commissione Europea che rappresenta la presa d’atto di un problema comunitario. Destinato ai soggetti interessati che potranno intervenire nelle fasi di consultazione e discussione, con lo scopo di attivare un dibattito e di raccogliere opinioni e idee.
Libro bianco
Documento successivo al Libro Verde che ha uno scopo maggiormente propositivo; in esso sono riportate le proposte d’azione dell’UE in merito ad uno specifico settore ed hanno dunque un ruolo maggiormente operativo.
VAS
Valutazione Ambientale Strategica - richiama il principio dello sviluppo sostenibile. Valuta le ricadute ambientali di un programma come previsto dalla direttiva 42/2001 a livello dell’UE e a livello nazionale il d.lgs. 152/2006. La prima finalità è la tutela dell’ambiente in relazione alla necessità di favorire un’attività economica, quindi lo sviluppo. La direttiva prevede una valutazione ambientale per tutti i piani e programmi in fase preliminare, preparatoria, ed è obbligatoria, ad eccezione di quei programmi destinati a piccole aree e a livello locale.
Un altro aspetto fondamentale è la consultazione ed informazione al pubblico che deve essere sempre garantita in relazione alle conclusioni prese in merito. Principio di trasparenza e informazione al pubblico!
Fasi:
- Verifica assoggettabilità - autorità competente dichiara se il piano/progetto debba essere assoggettato a VAS
- Redazione rapporto ambientale - riportati gli effetti significativi sull’ambiente in fase applicativa, le alternative e altre informazioni riguardo al programma
- Consultazione - previsto un deposito degli atti per favorire la consultazione pubblica
- Valutazione rapporto ambientale - emesso un parere motivato che può portare alla revisione del piano o del programma, avendo la VAS una funzione non solo di controllo preventivo, ma anche conformativa
- Decisione autorità competente - pubblicata nella Gazzetta ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Regione
- Monitoraggio
VIA
Valutazione Impatto Ambientale - progetto. Procedimento che accerta la compatibilità ambientale e valuta gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: flora, fauna, aria, acqua, clima, patrimonio culturale e interazioni fra questi. A differenza della VAS, la VIA influenza l’attività amministrativa di carattere puntuale. La VIA consiste quindi nella descrizione e valutazione degli effetti di un progetto che può essere tanto pubblico quanto privato, su una serie di fattori ambientali, ed è autonoma rispetto ad ulteriori valutazioni svolte nell’ambito delle discipline di settore.
Fasi:
- Verifica assoggettabilità/screening - proponente effettua la trasmissione di progetto preliminare e studio preliminare ambientale, pubblicando il relativo avviso, all’autorità competente
- Consultazione preventiva/scoping - autorità competenti possono definire la portata delle informazioni da trasmettere, il livello di dettaglio, e le metodologie da adottare per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale (sistema collaborativo che dovrebbe ridurre perdite di tempo)
- Valutazione impatto ambientale - contenuto essenziale determinato dalla legge, viene allegata una sintesi
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