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Ricerca della prova
La ricerca della prova caturisce dal fatto che in primo luogo vi è l'onere della prova a carico del pm ex art. 326cpp, cioè convincere il giudice della reità dell'imputato, e spetta all'imputato l'onere di ricercare sia quelle prove che possono convincere il giudice della non credibilità della fonte o dell'inattendibilità degli elementi a carico, sia quelle tendenti a dimostrare che i fatti sono svolti – l'ammissione del mezzo di diversamente ex art. 327bis cpp.
Ammissione della prova: la prova dev'essere richiesta al giudice esse hanno l'onere di introdurre dalle parti ex art. 190cpp; il singolo mezzo di prova e lo adempiono chiedendo ad esempio l'esame di un testimone o l'acquisizione di un documento, c.d. onere formale della prova. Il giudice ammette la prova in la prova dev'essere cioè deve dimostrare l'esistenza base a 4 criteri: ex art. 190.1cpp, pertinente, del fatto storico.
enunciato nell'imputazione o di uno dei fatti indicati nell'art. 187Cpp, es. la credibilità di un testimone; non dev'essere vietata dalla legge, ad esempio una perizia criminologica, che è vietata ex art. 220.2cpp; non dev'essere superflua, cioè non deve tendere ad acquisire il medesimo risultato conoscitivo che si aspetta da una pluralità di mezzi di prova; dev'essere l'accertamento, per cui il suo probabile risultato dev'essere rilevante, ossia utile e idoneo a dimostrare l'esistenza del fatto da provare. Ad esempio la prova che è pertinente, potrebbe non fornire alcun elemento idoneo a ricostruire la dinamica dei fatti né la responsabilità dell'indagato per cui non è rilevante. Questi criteri (rilevanza e non superfluità) sono validi anche se non vi è certezza, è sufficiente la non manifesta irrilevanza o superfluità ex art. 190.1cpp. Il giudice deveprovvedere sulla richiesta di ammissione, senza ritardo concioè deve motivare l’eventuale rigetto della richiesta senza laordinanza ex art. 190.1cpp, possibilità di riservarsi di decidere successivamente, perché le parti hanno il diritto di affrontarel’istruzione dibattimentale avendo ben chiaro il quadro probatorio di cui possono disporre. Il codice prevede espressamente il diritto alla prova contraria, (garantito dalla costituzione ex art.111.3) cioè ammessi i mezzi di prova richiesti dall’accusa, l’imputato ha diritto all’ammissionedelle prove indicata a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico ex art. 495.2cpped il medesimo diritto spetta al pm in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituentidella prova che ha peroggetto delle prove a discarico; la parte avversa ha diritto all’ammissioneoggetto lo stesso fatto ed è finalizzata a dimostrare che non è avvenuto o chesi è verificato con una differente modalità; la dimostrazione contraria può avvenire anche con un mezzo di prova differente; la prova contraria sarà sempre pertinente. Il diritto ad ottenere la prova di tipo dichiarativo è stato limitato per impedire la c.d. usura delle fonti di prova, cioè evitare che il dichiarante debba presentarsi a più udienze in vari processi e vada incontro inutilmente a rischi di intimidazione o di sicurezza per la sua persona. Tale diritto è stato limitato in tre ipotesi ex quando l'imputazione ha ad oggetto i delitti di associazione mafiosa o art. 190bis cpp, assimilati; quando l'imputazione ha ad oggetto alcuni reati in materia di violenza sessuale e di pedofilia, se l'esame riguarda un testimone minore di 18 anni; in ogni caso in cui l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. La limitazione comporta che se la persona cheUna parte vuole sentire in dibattimento abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio, o acquisite da altro procedimento ex art.238cpp, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o se il giudice o una delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze; perché l'esame sia rinnovato in dibattimento occorre che le parti richiedano di sentire il dichiarante su fatti diversi o anche sugli stessi sempre che si prospettino specifiche esigenze. Infine il giudice (?iniziativa probatoria?), di regola, non può introdurre un mezzo di prova d'ufficio (forse separazione poteri all'interno del processo); ex art. 190.2cpp, è la legge a cui le prove sono ammesse d'ufficio, ad esempio in dibattimento stabilire i casi eccezionali – quando la prova sia assolutamente necessaria ex art. 507cpp. ASSUNZIONE DELLA PROVA avviene, se si tratta di
dall'articolo 499 del codice di procedura penale. L'esame incrociato è considerato il metodo migliore per valutare se il dichiarante risponde in modo veritiero. Attraverso il controesame è possibile mettere alla prova l'affidabilità della dichiarazione. Si ritiene credibile un dichiarante che riesce a resistere alle provocazioni e alle contestazioni che gli vengono poste attraverso le domande. Se fosse il giudice a partecipare attivamente al controesame, cercherebbe solo conferme alla tesi che ha accettato. Per questo motivo, il codice attribuisce al presidente il potere di porre domande solo dopo che le parti hanno concluso l'esame incrociato.dal giudice le parti possono riprendere l'esame, per ex art. 506.2cpp; cui il giudice ha una funzione di mero chiarimento di punti trattati dalle parti in modo non completo. Ex art. 188cpp, non possono essere utilizzati, neanche col consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare stesso divieto per l'interrogatorio dell'indagato ex la capacità di ricordare o di valutare i fatti, art. 64.2cpp, ciò a tutela della libertà morale del dichiarante. Col termine "acquisizione" il codice intende in senso stretto, indicare l'ammissione della prova precostituita, cioè formata fuori del procedimento o prima del dibattimento, es. art. 234cpp, acquisizione di scritti o documenti, mentre intende in senso lato, ricomprendere anche l'ammissione e l'assunzione della prova non precostituita quale è la dichiarazione. VALUTAZIONE DELLA PROVA leLe parti hanno il potere di argomentare sugli elementi di prova, ciò avviene al momento della discussione finale nel dibattimento in cui le parti illustrano le proprie conclusioni; a ciò corrisponde il dovere del giudice di dare una valutazione logica dell'elemento di prova raccolto, ex art. 192.1cpp, valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, e cioè delle regole di esperienza e delle leggi scientifiche che ha utilizzato. Libero convincimento il giudice è libero di convincersi e al tempo stesso è obbligato a motivare razionalmente in relazione all'attendibilità degli elementi di prova ed alla credibilità delle fonti, nonché in merito alla idoneità di una massima di esperienza o di una legge scientifica all'inferenza sulla quale si basano le ricostruzioni dell'accusa o della difesa; quindi sostenere valutazione razionale, conforme a canoni della logica e
Aderente alle risultanze processuali, infine il tutto deve trovare riscontro nella motivazione della sentenza, sottoponibile al controllo dell'appello e del ricorso per cassazione. Nel processo civile infine non esiste la prova legale, ad esempio anche la confessione può essere ritenuta dal giudice non attendibile perché contrastante con l'utilizzare a con altre prove assunte.
IL PROCEDIMENTO PROBATORIO ritroso le leggi scientifiche e le massime di esperienza per formulare la migliore delle ipotesi, per poi applicare il tentativo di smentita, cioè formulata un'ipotesi che ricostruisce lo fatti, il procedimento che segue l'investigatore è tenere presente due eventi, esvolgimento dei un terzo inizialmente non preso in considerazione, cioè si verifica l'evento A, a questo segue l'evento B, a ritroso se si verifica l'evento B vuol dire che si è verificato l'evento A, ma dato che l'evento B
Potrebbe essere causato da eventi diversi da A, per cui si prende in considerazione anche un evento C che si verifica quando si verifica l'evento A; se non si è verificato l'evento C allora non si è verificato l'evento A; esempio: quando piove, causa A, la strada è bagnata, evento B; oggi la strada non è bagnata quindi non è piovuto; ma se domani la strada appare bagnata non è detto che sia piovuto, perché può essere bagnata per altre cause; per escludere queste ultime, occorre tenere presente che, quando piove, risultano bagnati anche il terreno ed i giardini circostanti alla strada, evento C, per cui se è bagnata la strada, ma non i giardini circostanti, la legge scientifica "pioggia" risulta smentita in concreto. Attenzione però che la legge scientifica, anche nella migliore delle ipotesi in cui il ragionamento a ritroso abbia funzionato, permette solo di collegare un evento ad una
presumibile causa, ma non può accertare l'esistenza di tutti i fatti che si vogliono provare; ad esempio le impronte digitali non provano che chi ha toccato l'oggetto ha anche commesso il fatto, può darsi l'abbia solo toccato, quindi la legge scientifica andrebbe accompagnata sempre da una massima di esperienza. - 27.2 cost. L'imputato non è considerato colpevole PRESUNZIONE DI INNOCENZA ex art. sino alla condanna definitiva; tale assunto porta con sé la regola di trattamento, cioè non anticipare la pena, e la regola probatoria, cioè l'onere della prova ricade sulla parte che sostiene la reità dell'imputato cui segue la controprova tesa a screditare l'accusa, nella credibilità e attendibilità; ciò confermato dall'art. 6 par. 2 CEDU, ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata, così
Va interpretato l'assunto costituzionale. Poi vanno distinti l'onere formale della prova, cioè quando la parte ottiene l'assunzione dell'