Domande frequenti procedura penale
Introduzione
Il diritto penale ha efficacia erga omnes e tipizza quali fatti configurano una fattispecie di reato e dispone sanzioni per l’autore del reato. Il diritto processuale penale è rivolto ai soggetti del processo, quindi giudice, al p.m. e agli altri soggetti del procedimento, e in alcuni casi ha efficacia erga omnes, ad esempio norme relative al denunciante e al testimone. Inoltre, regola l’attività del giudice e delle parti ed è strumento per il giudice per accertare la responsabilità di chi ha commesso un determinato reato/i. Il processo penale deve perseguire contemporaneamente la funzione di tutelare la società contro la delinquenza e di difendere l’accusato dal pericolo di una condanna ingiusta. Tale coordinamento si presenta difficoltoso al punto che è inevitabile che il legislatore si trovi a scegliere se accettare il rischio di condannare un innocente o accettare il rischio di assolvere un colpevole. Ciò cambia in base al sistema processuale più idoneo ad accertare i fatti; sulla base di corsi e ricorsi storici, ciò ruota intorno al regime politico, ad esempio tra uno di tipo garantista e uno di tipo totalitario.
La distinzione tra modello processuale inquisitorio ed accusatorio ha assunto il nuovo significato di criterio di scelta politica per valutare l’accettabilità delle norme che devono regolare il processo penale. In linea generale e non astratta, il sistema processuale inquisitorio è quello in cui il giudice si attiva d’ufficio per perseguire i reati ed acquisirne le prove; il sistema processuale accusatorio si differenzia dal fatto che il giudice si attiva su richiesta delle parti, che hanno il potere di iniziativa e disponibilità delle prove. L'unica certezza distintiva che si ha tra i due tipi di processi è che quello inquisitorio si basa sul segreto e sulla scrittura mentre quello accusatorio sul contraddittorio e sull’oralità.
La maggior parte degli ordinamenti dell’Europa continentale è di tipo misto, ma grazie alla distinzione teorica si intende se nel singolo ordinamento prevalgano gli elementi inquisitori o accusatori, anche se non è sufficiente attuare l’oralità se si vuole predisporre un processo accusatorio, perché è importante tenere presente anche tutta la fase che precede il giudizio. Summa divisio è che il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità, mentre quello accusatorio sul principio dialettico. Nel primo caso, ricadono nella persona dell’inquisitore poteri di iniziativa del processo e della formazione della prova, di conseguenza l’offeso e l’imputato sono oggetti del giudizio.
Nel processo inquisitorio il giudice inquisitore non è indipendente e ciò è “un bene” perché la sua vicinanza al potere politico significa che la sua decisione sarà più aderente al vero, o quanto meno alla verità di Stato. E quindi le principali caratteristiche del processo inquisitorio sono: l’iniziativa d’ufficio, l’iniziativa probatoria d’ufficio, il segreto, la scrittura, nessun limite all’ammissibilità delle prove (è importante il risultato e non il metodo, tant’è che si è passati per vari tipi di tortura per raggiungere la confessione, quale regina delle prove), la presunzione di reità, carcerazione preventiva, molteplicità delle impugnazioni.
Caratteristiche del processo accusatorio
Il processo accusatorio è retto da principio opposto a quello di autorità ossia quello dialettico; interessi antagonisti muovono il processo e il giudice indipendente ed imparziale, decide sulla base di prove prodotte dall’accusa e dalla difesa. Le caratteristiche essenziali del processo accusatorio, che tra l’altro fanno sì che il potere del giudice non sfoci in abuso sono:
- Iniziativa di parte (per rendere efficiente un sistema garantista, l’iniziativa è riservata ad un organo pubblico)
- Iniziativa probatoria di parte (ripartita tra tutti i soggetti del processo, cosicché nessuno possa abusarne)
- Contraddittorio
- Oralità
- Limiti di ammissibilità delle prove (nel processo accusatorio sarà rilevante il metodo con cui si è ottenuta la prova)
- Presunzione di innocenza (l’accusa deve convincere il giudice alla reità dell’imputato, provandola “al di là di ogni ragionevole dubbio”)
- Limiti alla custodia cautelare (cioè la sanzione penale non può essere anticipata in via provvisoria, al massimo una misura cautelare nei limiti degli elementi che la costituiscono)
- Limiti alle impugnazioni (l’impugnazione nel sistema accusatorio ha più lo scopo di controllare se sono stati rispettati in primo grado i diritti delle parti)
Tale modello accusatorio è c.d. puro, e porta con sé sì molti vantaggi e pro rispetto al sistema inquisitorio, ma anche un’eccessiva combattività, che se non regolata opportunatamente, rischia di giungere fino al linciaggio del testimone; inoltre il giudice non riesce ad effettuare un efficace controllo nei momenti anteriori al dibattimento a causa degli ampi poteri di cui gode l’accusa pubblica (polizia e p.m.).
Esistono varie versioni del sistema accusatorio, tra cui anche il nostro ordinamento, che dopo aver accolto nell’88 un modello accusatorio di tipo quasi puro, ha dovuto apportare a più riprese modifiche che hanno posto rimedio ai profili che apparivano non soddisfacenti. Il temperamento del sistema inquisitorio con quello accusatorio si è avuto con gli ordinamenti accolti dagli Stati assoluti del ‘600, da tener presente la storia di rivoluzione subita dalla Francia all’inizio della Rivoluzione nel 1789; le leggi rivoluzionarie successive hanno introdotto correzioni e modifiche che contemperavano i due sistemi, fino a che con il codice napoleonico del 1808 è stato elaborato un sistema “misto”.
Il codice è stato preso a modello dal pensiero liberale ed è stato introdotto in Italia ed in quasi tutti gli altri Stati dell’Europa continentale nel corso dell’800. In Italia, il sistema misto è rimasto in vigore fino al 24 ottobre 1989. L'indagine storica serve a spiegare i meccanismi processuali fin dall’unificazione (1865) e per comprendere le ragioni che hanno imposto il cambiamento, operato dal cpp del 1988, che ha recepito un sistema prevalentemente accusatorio.
Il codice di procedura penale francese entrato in vigore nel 1811, predisposto per i reati più gravi, fu definito il sistema processuale misto per eccellenza: la fase istruttoria, anteriore al dibattimento, era prevalentemente inquisitoria ma temperata in aspetti fondamentali da istituti del sistema accusatorio (l’assunzione delle prove era affidata al giudice, quale organo separato dal potere esecutivo, capace di opporsi al p.m., che non aveva poteri coercitivi se non in flagranza di reato) e la fase del dibattimento era prevalentemente accusatoria salvo alcuni temperamenti in senso inquisitorio, ad esempio le domande ai testimoni erano rivolte dal presidente, quale giudice togato, e i verbali degli atti compiuti prima del dibattimento potevano essere letti e su di essi la giuria popolare poteva fondare la sua decisione.
Sistema misto
Il sistema misto era caratterizzato anche da un principio, sia pure non perfezionato, di separazione delle funzioni tra accusa e giudizio. Sistema misto comunque criticato perché ad esempio non si può assumere una prova senza, al contempo, valutarla, venendo così meno la distinzione tra la fase istruttoria e il dibattimento. Il difetto del sistema misto napoleonico sta nel non aver assicurato il principio di separazione delle fasi. Il sistema misto è accettabile a patto che funzionino i controlli politici, tipici della separazione dei poteri. In Italia, precisamente in Piemonte, il 1° maggio 1848 entrò in vigore il nuovo codice di procedura penale, che accoglieva il modello napoleonico. Nel 1859 venne promulgato un nuovo codice basato sempre sul sistema misto; tale codice, con alcune modifiche, fu esteso nel 1865 al Regno d’Italia.
Nel 1892 una commissione fu incaricata di redigere il progetto di un nuovo codice. Il primo cpp italiano vide la luce nel 1913; pur conservando il sistema misto, esso innovava rispetto al modello napoleonico, in quanto riconosceva ampi diritti all’accusato già nel corso dell’istruttoria, ad esempio il difensore dell’imputato poteva prendere visione dei verbali degli atti anche dell’interrogatorio dell’imputato, ma non poteva assistere; in sostanza, nel corso dell’istruzione restavano segrete solo le testimonianze. Nel dibattimento, per i reati più gravi ossia i crimini, fu introdotta la giuria popolare.
Con Mussolini iniziò la soppressione del sistema liberale. Questi attribuì al governo il potere di nominare tutti i membri del consiglio superiore della magistratura, prima invece eletti dai magistrati. Si procedette alla riforma dei codici; quello di procedura penale fu promulgato nel 1930 insieme al nuovo cp; entrarono in vigore nel 1931. Il diritto di difesa fu eliminato nella fase istruttoria, che tornò ad essere totalmente segreta; il pm, dipendente del potere esecutivo, ottenne gli stessi poteri coercitivi che erano esercitati dal giudice istruttore. Il sistema così delineato appariva formalmente misto ma inquisitorio nella sostanza. Fu abolita la giuria popolare introducendo la corte d’assise, composta da due giudici togati e da cinque cittadini.
Nel sistema misto l’istruzione è prevalentemente inquisitoria, perché è segreta e condotta da un giudice, anche se accoglie alcuni caratteri del sistema accusatorio; il dibattimento è prevalentemente accusatorio perché è fondato sul contraddittorio tra le parti, ma accoglie alcuni caratteri del sistema inquisitorio. In particolare, l’istruzione è svolta dal giudice istruttore; è diversa dall’inquisizione in quanto sono presenti dei temperamenti, quali, l’istruzione inizia dopo che il pm ha fatto formale richiesta al giudice istruttore; l’istruzione termina dopo che il pm ha chiesto il proscioglimento o il rinvio a giudizio; è garantito all’imputato il controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio. La fase del dibattimento è prevalentemente accusatoria, ma è temperata da principi quali le domande ai testimoni sono rivolte dal presidente della corte; gli atti compiuti in segreto prima del dibattimento possono, sia pure eccezionalmente, essere letti e su di essi può essere fondata la decisione.
I principi del processo penale
Giusto processo e fondamenti costituzionali. Terzietà e imparzialità del giudice: non appena fu liberata una parte del territorio nazionale, il Governo Badoglio limitò i poteri della polizia in modo insindacabile. Il r.d.l. 511/1946 sulle guarentigie della magistratura restituì l’inamovibilità dei giudici e riconobbe alla magistratura nel suo complesso quella indipendenza dal governo alla quale era pervenuta faticosamente al termine del periodo liberale: tutti i membri del consiglio superiore della magistratura erano eletti dai magistrati.
L'assemblea costituente ha innanzitutto dato per scontato che alcuni principi fondamentali, ad es. la pubblicità del dibattimento penale, costituissero ormai una conquista consolidata e, pertanto, non necessitassero di espressa previsione nella Costituzione. Alcuni orientamenti ideologici hanno contribuito ad elaborare la Carta fondamentale: all’orientamento liberale si devono le norme costituzionali che introducono la separazione dei poteri dello Stato e le disposizioni che stabiliscono la separazione delle funzioni nel processo penale, ossia il diritto di difesa, proclamato inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ex art. 24.2 Cost., l’azione penale spettante al pm ex art. 112 Cost., il principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25.1 Cost. (vedi pagina 16); sostanzialmente, le attività relative al processo penale devono spettare ad organi distinti.
All'orientamento personalistico si ricollegano le norme che riconoscono i diritti inviolabili della persona umana ex art. 2 Cost. Inoltre a tale orientamento si deve la presunzione di innocenza, affermata ex art. 27.2 sia pure con formula non limpida, che voleva salvare la legittimità della custodia cautelare applicabile in pendenza del processo penale ex art. 13.2 Cost.
Infine, l’orientamento solidaristico, consacrato negli artt. 2 e 3 Cost. Si possono a esso ricondurre tutte le norme che tendono a rimuovere gli ostacoli di carattere economico che impediscono l’eguaglianza sostanziale, cioè l’art. 24.3 Cost., per cui sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; l’art. 24.4 Cost., per cui la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari; l’art. 112 Cost., che nel porre come obbligatoria l’azione penale vuole garantire che l’iniziativa del processo prescinda dalle condizioni economiche svantaggiate della persona offesa dal reato.
Inoltre a tale orientamento si devono anche gli obblighi che la legge processuale impone al testimone, al denunciante ed al cittadino chiamato a svolgere le funzioni di giudice popolare; sotto quest’ultimo profilo, l’art. 102.3 Cost., dispone che la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. Una corrente opinione ha sostenuto che la Costituzione non recherebbe alcuna indicazione in favore del sistema accusatorio, anzi non sceglie affatto. Pertanto dalla Costituzione non deriverebbe alcun vincolo che imponga al legislatore di attuare il principio del contraddittorio; ma si possono invece individuare quelle fondamentali garanzie che appartengono al sistema accusatorio, ad es. la presunzione di innocenza o la separazione delle funzioni di accusa, di difesa e di giudizio.
Da quando nel 1956 la Corte costituzionale ha iniziato ad esaminare il cpp del 1930, sono intervenute più di novanta declaratorie di illegittimità di norme ricollegate al sistema inquisitorio. Pertanto quella corrente opinione non appare fondata. La questione può ritenersi risolta con l’introduzione dei principi del giusto processo. La Corte costituzionale, sin dall’inizio ha “imposto” al legislatore di adeguare ai principi costituzionali le norme che più direttamente si ispiravano alle scelte inquisitorie. La L. 517/1955 ha modificato oltre 130 articoli del codice del 1930, è stata ripristinata la partecipazione del difensore nell’istruzione, e ad es., è stato reintrodotto l’istituto della scarcerazione automatica per decorrenza dei termini. Altre modifiche sono intervenute grazie a numerose leggi; le innovazioni più incisive sono derivate dalle sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato incostituzionali più di 100 disposizioni. L'effetto complessivo è stato quello di pervenire ad un sistema misto di tipo prevalentemente accusatorio.
Successivamente si è sempre tentato di operare una riforma della struttura del processo penale, tra cui la prima commissione parlamentare insediata a tale scopo fu quella presieduta da Carnelutti. Si susseguirono vari tentativi nel corso delle legislature fino alla legge delega del 1974. L'iter di tale legge delega fu interrotto per motivi storico-politici, trovandoci nella fase della lotta armata contro lo Stato e del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate rosse, non presentandosi più come ragionevole l’introduzione di un processo più garantista.
Nel 1980, col pentimento di centinaia di terroristi, il Guardasigilli (ministro della giustizia, forse Adolfo Sarti), presentò alla commissione giustizia della camera dei deputati un complesso di 40 emendamenti, che di fatto venivano a configurarsi come una nuova delega. Fu nominato un comitato ristretto, al quale si deve la svolta fondamentale. Il comitato ristretto configurò una nuova struttura processuale, che si basava sui principi del sistema accusatorio. La prova si sarebbe dovuta formare solo in dibattimento nel contraddittorio delle parti. Prima di tale momento non si sarebbe dovuta svolgere un’istruzione, bensì una fase di indagini preliminari, nella quale il pm doveva compiere investigazioni. Era eliminata la figura del giudice istruttore, al suo posto si prevedeva l’intervento, a fini di garanzia, di un giudice senza poteri di iniziativa probatoria.
Il 22 settembre 1988 il Governo ha approvato il testo del nuovo codice, che è stato pubblicato sulla G.U. del 24 ottobre 1988 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 1989. Il nuovo processo penale è fondato su 3 PRINCIPI FONDAMENTALI:
- Il principio della separazione delle funzioni
- Il principio della separazione delle fasi processuali
- Il principio della semplificazione del procedimento
Il principio della separazione delle funzioni processuali svolge ruolo di garanzia imponendo che il giudice abbia solo il compito di controllare l’assunzione delle prove e di decidere senza cumulare in sé poteri di iniziativa d’ufficio nella ricerca e nell’ammissione delle prove. Il pm ricerca le prove e non cumula in sé il potere di assumerle. Così impostato, nel processo è assicurata una maggiore dialettica tra accusa e difesa, regolata dal giudice che è in una posizione imparziale, perché il suo compito non è quello di indagare ma di decidere sulla base delle richieste formulate dalle parti; al termine della fase del giudizio egli deve valutare se l’accusa ha eliminato ogni ragionevole dubbio sulla reità dell’imputato. Il principio della separazione delle fasi processuali tutela alcuni valori del sistema accusatorio, regolando lo svolgimento ordinario del procedimento nel susseguirsi delle indagini preliminari (svolte dal pm), l’udienza preliminare e il dibattimento.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Domande multiple procedura penale
-
Procedura penale - Domande
-
Procedura penale - Domande
-
Domande Procedura penale - parte 1