Domande di polizia giudiziaria
Stato e le sue funzioni
Lo Stato è l’ente, originario (il suo potere non deriva da nessuno) e sovrano, destinato a garantire le condizioni fondamentali e indispensabili perché, sul suo territorio, i rapporti tra i singoli si svolgano in modo ordinato e si dirigano allo sviluppo ed al benessere dell’intera collettività.
Le funzioni fondamentali dello Stato sono:
- La funzione legislativa: lo Stato detta delle regole di condotta (norme) che vietano atti socialmente dannosi e spronano invece ad operare in senso vantaggioso.
- La funzione amministrativa: lo Stato pone in essere un complesso di attività dirette a realizzare i fini concreti che ha assegnato a se stesso (di conservazione dell’ordine pubblico interno e della sicurezza esterna; di finanza pubblica; di cura del benessere morale e materiale della collettività).
- La funzione giurisdizionale: lo Stato assicura l’osservanza delle norme che ha emanato con l’esercizio della funzione legislativa.
Elementi per il raggiungimento delle finalità dello Stato
Per raggiungere le sue finalità, lo Stato fissa delle norme che impongono o vietano certe condotte, assicura l’osservanza delle norme creando appositi organi (giudici) che hanno la funzione, all’esito di un’ordinata sequenza di atti (processo), di dichiarare se nel caso specifico, la norma è stata violata, nonché di conseguenza, di infliggere e fare applicare anche ricorrendo all’uso della forza le sanzioni che dalla stessa norma violata sono previste in caso di sua infrazione.
Lo Stato provvede che un complesso di organi si collochi sul territorio e svolga attività per prevenire il verificarsi di simili fatti criminosi e che un complesso di organi (giudici) reprima coattivamente i fatti che, malgrado l’attività di prevenzione svolta, si sono verificati, e, all’esito di un processo, infligga agli autori dei fatti stessi la sanzione prevista dalla norma che vieta quel tipo di condotta.
Il diritto e le norme giuridiche
Il diritto è il complesso delle norme emanate per il raggiungimento delle finalità dello Stato.
Le norme giuridiche sono tutte le norme che costituiscono il diritto dello Stato.
Caratteristiche delle norme giuridiche
Le norme giuridiche si distinguono dalle altre (morali, religiose, etiche) perché sono sanzionate; lo Stato ne assicura l’osservanza consentendone l’attuazione anche contro la volontà dei soggetti cui esse si rivolgono e prevedendo conseguenze sfavorevoli a carico di chi le trasgredisce.
Tipi di sanzione
La sanzione prevista può essere di diverso tipo a seconda della gravità della violazione e dei beni e degli interessi che la norma tutela. Fra i tipi di sanzione si distinguono quelle civili come il risarcimento del danno, quelle disciplinari come la censura, la sospensione dall’impiego. Le sanzioni penali sono le più drastiche perché possono consistere nella punizione personale del trasgressore. Si pensi ad esempio, all’ergastolo o alla reclusione; tali sanzioni limitano i diritti di libertà ed altri diritti della persona.
Il reato
Il reato è qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione penale. Per stabilire se un fatto illecito è un reato o una infrazione amministrativa o un semplice illecito civile occorre guardare al tipo di sanzione per esso prevista.
Differenze tra sanzioni penali
Le sanzioni penali si distinguono in detentive (ergastolo, reclusione, arresto, pene) e pecuniarie (multa, ammenda).
Classificazione dei reati
A seconda della diversa pena per essi rispettivamente stabilita, i reati si suddividono in delitti e contravvenzioni. I delitti sono i reati per i quali sono stabilite le pene dell’ergastolo, della reclusione o della multa. Le contravvenzioni sono i reati ritenuti più lievi e per esse sono stabilite le pene dell’arresto o dell’ammenda. È comune l’uso del termine contravvenzione per indicare le semplici infrazioni amministrative e del termine multa per indicare la sanzione pecuniaria imposta a seguito di infrazioni amministrative. Allo stesso modo, anche il termine delitto è talora usato in senso improprio, come sinonimo di omicidio. L’omicidio è invece solo uno dei delitti previsti dalle leggi penali.
Il diritto penale
Il diritto penale può definirsi il complesso delle norme che sanziona con la pena fatti dannosi o pericolosi di particolare gravità denominati reati.
La pena
La pena è la più drastica e intimidatoria delle sanzioni, essa può essere inflitta solo dallo Stato e solo all’esito di un rigoroso procedimento affidato all’autorità giudiziaria e quindi particolarmente garantito.
Il procedimento penale
Il procedimento penale è il meccanismo giuridico attraverso il quale gli organi giudiziari pervengono attraverso vari momenti e varie fasi all’accertamento di un reato, positivo o negativo che sia, e all’applicazione al caso concreto della norma che viene stabilito essere stata violata.
Caratteristiche del procedimento penale
Il procedimento penale prevede il compimento di atti da parte dei vari soggetti (la polizia giudiziaria, il pubblico ministero, l’imputato, il difensore) e si articola in vari momenti e varie fasi come quella delle indagini preliminari, del giudizio di primo grado, dell’appello. Sia l’individuazione dei soggetti del procedimento penale sia l’individuazione e la disciplina dei loro compiti e funzioni sono regolate da norme che si denominano processuali penali e che sono collocate nel codice di procedura penale e in altre disposizioni ad esso complementari.
La polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria è un soggetto del procedimento penale e partecipa con gli altri soggetti (e in specie con gli altri soggetti pubblici del procedimento, con il pubblico ministero e il giudice) a stabilire se un fatto concreto che è stato commesso costituisce reato, chi ne è responsabile e quale pena merita. La sua attività si colloca dopo la commissione di un fatto illecito che può costituire reato. La funzione della polizia giudiziaria è diretta all’accertamento e alla repressione di un reato che è stato commesso ed alla ricerca del colpevole per assicurarlo alla giustizia.
Delitti e contravvenzioni
Sono delitti quelli puniti con l’ergastolo, reclusione, multa; sono contravvenzioni quelli per i quali sono stabilite le pene dell’arresto o dell’ammenda.
Differenza tra arresto e reclusione
La reclusione e l’arresto sono pene detentive temporanee, l’ergastolo, previsto per i soli delitti, è pena detentiva perpetua; la multa e l’ammenda sono invece pene pecuniarie. Le pene della reclusione e dell’arresto si differenziano fra di loro perché la prima ha una estensione da quindici giorni a ventiquattro anni ed il secondo quella da cinque giorni a tre anni; i limiti che non possono mai essere oltrepassati senza che una espressa disposizione di legge lo permetta. Tali pene, inoltre, si differenziano perché vengono espiate in istituti diversi, denominati, rispettivamente, “case di arresto” e “case di reclusione”.
Differenza tra multa e ammenda
Le pene della multa e dell’ammenda, consistenti, entrambe, nell’obbligo di pagare una somma di denaro, si differenziano, invece, fra di loro perché la prima (multa) consiste nel pagamento, allo Stato, di una somma da lire diecimila a diecimilioni; mentre per la seconda (ammenda) i limiti sono da lire quattromila a due milioni. Tali limiti possono essere superati solo nei casi previsti dalla legge.
Distinzione tra delitti e contravvenzioni
La distinzione fra i delitti e le contravvenzioni è importante sotto diversi profili e in particolare, come si vedrà, sotto quello relativo all’elemento soggettivo del reato. Le contravvenzioni sono reati meno gravi dei delitti ed ai quali conseguono conseguenze meno afflittive (il condannato per una contravvenzione, non può ad esempio, perdere la potestà di genitore o essere interdetto alla possibilità di ricoprire un pubblico ufficio: pene accessorie che, invece possono conseguire a carico di un condannato per delitto. È poi da notare che mentre le contravvenzioni sono tutte perseguibili d’ufficio, per la perseguibilità di alcuni delitti è necessaria la querela della persona offesa.
Cause che escludono l’imputabilità
Le cause che escludono l’imputabilità sono:
- La minore età: implica che non sono imputabili i minori degli anni 14. Coloro che hanno compiuto i 14 anni ma non i 18 sono imputabili solo se il giudice accerta, caso per caso e volta per volta, la maturità del minore.
- Il vizio di mente: implica che non è imputabile chi, al momento del fatto, era totalmente infermo di mente e cioè affetto da una malattia (non necessariamente mentale) idonea a provocare disturbi mentali di tale intensità da escludere la capacità di intendere o quella di volere. Gli stati emotivi e passionali non equivalgono a malattia.
- L’intossicazione da alcool (ubriachezza) e da sostanze stupefacenti può determinare la non imputabilità solo se è accidentale o cronica. Se, invece, è volontaria, abituale o preordinata, non esenta da pena.
La gran parte delle cause che escludono la imputabilità possono anche diminuirla soltanto. In tali casi, l’autore del reato viene punito, ma la pena è diminuita.
Elementi essenziali o costitutivi del reato
Per elementi essenziali del reato (o costitutivi) si intendono quelli senza i quali il reato non può sussistere. Essi sono rappresentati dall’elemento oggettivo e da quello soggettivo.
Elemento oggettivo del reato
Per l’elemento oggettivo si intende:
- Condotta: che consiste in un comportamento dell’uomo e che può assumere due forme: quella dell’azione che è comportamento attivo con il quale un soggetto trasgredisce il divieto contenuto nella norma penale, quella dell’omissione che è il comportamento diverso e contrario da quello che la norma comandava di tenere.
- Evento: che consiste nell’effetto e cioè nel risultato della condotta.
- Rapporto di causalità: che consiste nel legame che deve intercorrere fra la condotta e l’evento: nel senso che questo deve essere conseguenza della prima. Il rapporto di causalità non è escluso dal fatto che l’evento sia stato determinato, oltre che dalla condotta del reo, anche da altre cause, salvo che si tratti di ulteriori cause sopravvenute, di carattere eccezionale e imprevedibile, che per l’esclusiva forza propria, sono state idonee a cagionare l’evento.
Elemento soggettivo del reato
Per elemento soggettivo si intende:
- Nesso psichico: e cioè nella coscienza e volontà della azione od omissione. Solo quando la condotta è sorretta dalla coscienza e volontà essa può considerarsi “propria” dell’autore ed essergli posta a carico.
- In un rapporto tra la volontà del soggetto e l’evento, nel senso che: l’evento è dal soggetto preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione: in tal caso il reato è doloso. Il dolo viene distinto in generico (quando è sufficiente, per la punizione, che l’autore voglia l’evento, senza che abbia alcuna rilevanza il motivo per cui compie il fatto) e specifico (quando, invece, la legge prevede che un fatto può essere punito solo se è compiuto per un determinato scopo, anche se questo non viene realizzato).
La strage “in senso tecnico” non è infatti l’uccisione violenta di un gran numero di persone, ma solo la condotta posta in essere per mettere in pericolo la vita di un numero indeterminato di persone. Essa sussiste, perciò, anche se la morte delle persone non avviene. Se avviene, il reato è però punito con l’ergastolo anziché con la reclusione.
Come può essere un evento
L’evento, anche se preveduto, non è voluto dal soggetto, ma si verifica a causa dell’imprudenza, negligenza, imperizia (insufficiente preparazione a compiere una certa attività) o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (e cioè di prescrizioni dettate dall’autorità). Quando l’evento si verifica per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplina, si parla di colpa specifica; negli altri casi di colpa generica.
L’evento, preveduto, è voluto dal soggetto è meno grave di quello che poi si verifica per effetto della condotta. In tal caso il reato è preterintenzionale. Ad esempio, Tizio vuole semplicemente colpire con uno schiaffo una persona e quindi cagionarle solo una sensazione di dolore ma costui, per sottrarsi a tale azione, si ritrae e, cadendo a terra, muore: l’omicidio è preterintenzionale.
Forme di manifestazione del reato
I reati possono manifestarsi in forme diverse che riguardano principalmente:
- La gravità del reato: alcune circostanze del fatto possono renderlo più grave o, all’inverso, attenuarne la “gravità tipica” (un omicidio è più grave se commesso ai danni del genitore; meno grave se, ad esempio, commesso in stato d’ira conseguente all’altrui provocazione).
- Il grado di realizzazione del fatto: la condotta dell’autore può realizzare completamente il reato o risolversi nel solo tentativo di commetterlo.
- Il numero di coloro che commettono il fatto: il soggetto può agire da solo ovvero con altri (in concorso, cioè, con altre persone): come nella rapina commessa da più persone o nell’omicidio su “commissione” che prevede almeno un “mandante” e un “sicario”.
Circostanze del reato
Le circostanze costituiscono degli elementi accidentali esse determinano una maggiore o minore gravità del reato e quindi una modificazione della pena per esso stabilita. Le circostanze si dividono in aggravanti e attenuanti a seconda che importino un aumento o una diminuzione di regola fino a un terzo della pena prevista per il reato.
Altre categorie di circostanze
Altre categorie di circostanze sono le circostanze comuni e speciali. Sono comuni le circostanze, aggravanti e attenuanti, che si possono verificare in un numero indeterminato di reati: ad esempio per le aggravanti, aver agito per futili motivi o aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso e, per le attenuanti, aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale o l’aver risarcito il danno. Sono speciali le circostanze che la legge prevede per un singolo reato o per un gruppo circoscritto di reati. Le circostanze comuni determinano un aumento o una diminuzione pari a un terzo della pena, quelle speciali invece, importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo. In certi casi, al verificarsi di una circostanza, la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria prevista per il reato. Le circostanze attenuanti sono valutate a favore dell’autore del reato anche se egli ne ignorava l’esistenza ed anche se le riteneva insussistenti; quelle aggravanti, sono valutate a carico dell’autore del reato solo quando egli ne conosceva l’esistenza o la ignorava per colpa.
Soggetto attivo del reato
Si intende il suo autore. L’autore di un reato è punibile quando, al momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni. La maggior parte dei reati può essere commessa da qualunque persona una parte dei reati, però, può essere commessa solo da chi ha determinate qualità (reati propri: come il peculato, art. 314 c.p., autore del quale può essere solo il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio).
Concorso di persone nel reato
Quando un reato è commesso da più persone quando esse forniscono consapevolmente un contributo rilevante alla sua realizzazione.
Tipologie di concorso in un reato
Il concorso può essere materiale si pensi, a due persone che incendiano insieme un bosco perché una fornisce la benzina e l’altra lo incendia, o morale si pensi a Tizio che dà incarico a Caio di incendiare il natante: anche Tizio risponde dell’incendio perché ha determinato o istigato Caio alla commissione del fatto. Può verificarsi anche la cooperazione nel delitto colposo, quando ciascuno dei soggetti sa di partecipare alla condotta di altri che, insieme alla sua, produce l’evento si pensi a Tizio e a Caio, entrambi non esperti, che costruiscono un impianto elettrico difettoso dal quale si sviluppa poi un incendio.
Soggetto passivo e danneggiato
Per soggetto passivo del reato o persona offesa si intende colui che è titolare dell’interesse protetto dalla norma penale ad esempio, nel furto soggetto passivo è il derubato. Per danneggiato dal reato si intende colui al quale il reato ha prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale ad esempio, sofferenze fisiche o morali. Normalmente nel furto il danneggiato coincide con il soggetto passivo, ma in certi casi le due posizioni sono distinte si pensi, all’omicidio dove soggetto passivo è il deceduto, mentre danneggiati sono i suoi prossimi congiunti.
Oggetto giuridico e oggetto materiale del reato
Per oggetto giuridico del reato si intende l’interesse che la norma penale intende proteggere. Nel codice penale, i reati sono classificati in base all’oggetto giuridico che tutelano, come ad esempio la vita, la proprietà, la libertà personale.
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