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DOMANDE ESSENZIALI

NULLITA’ E ANNULLABILITA’

  • La nullità di un contratto determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza ma presuppone che l’atto esista come dato storico. Il contratto è nullo: quando è contrario a norme imperative; quando difetta di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325 c.c., cioè l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma, se prescritta sotto pena di nullità; quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi (art. 1345 c.c.); quando l’oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.); quando tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.)) La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.). Ma la nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione
  • L’annullabilità è invece un’anomalia di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido ma nel momento della sua conclusione , ma questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l’azione di annullamento. Casi di annullabilità: Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (ad es. perché minorenne o perché al momento in cui gli atti sono stati compiuti era, anche transitoriamente, incapace di intendere o di volere, art. 1425 c.c.); il contratto è annullabile se il consenso fu dato per errore quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428 c.c.); il contratto è annullabile se il consenso fu estorto con violenza, anche se esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.); il contratto è annullabile se il consenso fu carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il suo consenso (art. 1439 c.c.). L’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Solo l’incapacità del condannato in stato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decore dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.

ELEMENTI ESSENZIALI E ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

Il contratto deve contenere degli elementi essenziali e può anche contenere degli elementi accidentali ; la mancanza anche di uno solo di questi requisiti genera nullità del contratto.

  • Gli elementi essenziali fanno riferimento a :
    • Accordo delle parti (consenso). Art. 1325, indica l’accordo tra le parti come requisito essenziale contraatti infatti nel caso in cui il procedimento di formazione della volontà non si sia svolto liberamente, la volontà è viziata e l’atto quindi è annullabile. La dichiarazione si dice ricettizia quando deve essere conosciuta dal destinatario per produrre i suoi effetti ; in mancanza della volontà il contratto è nullo

Causa:

Art 1325 (no 2), viene indicata tra i requisiti essenziali del contratto poiché la configurabilità stessa della presenza di una causa lecita. Il principio di causalità negoziale, imponendo agli atti negoziali che siano causali conferma che in mancanza o illiceità della causa il contratto è nullo. È la funzione economico-sociale del contratto (l'obiettivo).

Oggetto:

Art 1325 (no 3), indicato tra i requisiti essenziali del contratto esso fa riferimento al contenuto del contratto sia esso l'oggetto di una obbligazione o l'elemento dell'atto. I suoi requisiti previsti nell’Art 1346, sono: liceità, ovvero non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, possibilità ovvero deve trattarsi di qualcosa che esiste o che può venire ad esistenza e determinatezza cioè quando viene determinata quantità e qualità.

Forma:

Art 1325 (no 4), indica in senso lato, il veicolo mediante l'assetto di interessi risulta essere oggettivamente riconoscibile e in senso stretto il documento nel quale risulta la manifestazione della volontà. Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà della forma, ma in alcuni casi può essere richiesta una forma determinata affinché il contratto sia valido. Si distinguono diverse forme: ad substantiam, che condizionano la validità stessa del negozio; ad probationem, che incide sul rispetto della prescrizione legale; forma solenne, in cui la forma scritta è il presupposto per la loro trascrizione.

  • Gli elementi Accidental fanno riferimento a degli elementi non essenziali, con la funzione di rispondere a specifiche esigenze della vita di scambio, i più diffusi sono:
    1. Condizione, è un evento futuro e incerto si suddivide in: condizione sospensiva, in cui gli effetti del contratto si producono solo al verificarsi dell’evento; condizione risolutiva, in cui gli effetti del contratto si producono immediatamente ma verranno meno al verificarsi dell’evento.
    2. Termine, si identificano le clausole definiscono la durata nel tempo del rapporto contrattuale.
    3. Modo, o onere, il quale condiziona il contratto poiché obbliga un soggetto all'esecuzione di una determinata attività per beneficiare degli effetti del contratto. Rientrano fra gli elementi accidentali anche le clausole vessatorie che le parti decidono di approvi allo scopo di precisarne o modificarne il contenuto. Ne sono un es: la clausola penale con cui stabiliscono ex ante, quanto dovrà essere pagato, a titolo penale, se il debitore dovesse rendersi inadempiente e la caparra che può essere:
      • confermatoria: prassi di consegnare all'altra parte, al momento della conclusione del contratto, una somma di denaro o una quantità di cose fungibili, a titolo di acconto sul prezzo dovuto.
      • penitenziale: quindi chi recede perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuto.

Rescissione e Risoluzione del contratto

  • La Rescissione del contratto può chiedersi per anomalie verificatesi al momento della conclusione del contratto che si rifanno:
  • Stato di pericolo, previsto dall'art. 1447 del codice civile. Si tratta dell'ipotesi di contratto concluso in stato di pericolo. La norma consente alla parte che ha assunto un'obbligazione contrattuale di richiedere giudizialmente rescissione se le condizioni del contratto siano ingiuste e l'iniquità sia stata determinata dalla necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Nel pronunciare la rescissione, il giudice, se lo ritiene opportuno, può assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata; per esperire l'azione di rescissione devono sussistere due condizioni, la prima è data dallo stato di pericolo in cui versava uno dei contraenti o altra persona al momento della stipula e la seconda è l'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere;
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Publisher
A.A. 2017-2018
10 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mirkonumero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e diritto dei consumi e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Mezzasoma Lorenzo.