DOMANDE ESSENZIALI
NULLITA' E ANNULLABILITA'
La nullità di un contratto determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza ma presuppone che l'atto esista come dato storico. Il contratto è nullo: quando è contrario a norme imperative; quando difetta di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c., cioè l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma, se prescritta sotto pena di nullità; quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi (art. 1345 c.c.); quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.); in tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.)
- La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.). Ma la nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione
L'annullabilità è invece un'anomalia di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido ma nel momento della sua conclusione, ma questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l'azione di annullamento. Casi di annullabilità: Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare es. perché minorenne o perché al momento in cui gli atti sono stati compiuti era, anche transitoriamente, incapace di intendere o di volere, art. 1425 c.c.); il contratto è annullabile se il consenso fu dato per errore quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 c.c.); il contratto è annullabile se il consenso fu estorto con violenza, anche se esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.); il contratto è annullabile se il consenso fu carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il suo consenso (art. 1439 c.c.).
- L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Solo l'incapacità del condannato in stato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decore dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.
ELEMENTI ESSENZIALI E ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
Il contratto deve contenere degli elementi essenziali e può anche contenere degli elementi accidentali ; la mancanza anche di uno solo di questi requisiti genera nullità del contratto.
- Gli elementi essenziali fanno riferimento a:
- Accordo delle parti (consenso): Art. 1325 , indica l'accordo tra le parti come requisito essenziale del contratto infatti nel caso in cui il procedimento di formazione della volontà non si sia svolto liberamente, la volontà è viziata e l'atto quindi è annullabile. La dichiarazione si dice viziata quando essa avrebbe essere conosciuta dal destinatario per produrre i suoi effetti ; in mancanza della volontà il contratto è nullo .
DOMANDE ESSENZIALI
NULLITÀ E ANNULLABILITÀ
La nullità di un contratto determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza ma presuppone che l’atto esista come dato storico. Il contratto è nullo: quando è contrario a norme imperative; quando difetta di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325 c.c., cioè l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma, se prescritta sotto pena di nullità; quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi (art. 1345 c.c.); quando l’oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.); in tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.)
- La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.). Ma la nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interes
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