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[SI VEDA LA RISPOSTA 8) RELATIVA ALL’ATTO DI SCISSIONE]
BILANCI STRAORDINARI | Domande di Teoria 9
10) La fiscalità diretta nell’ambito dell’operazione di cessione di azienda da parte
dell’imprenditore individuale.
Le operazioni di cessione di azienda implicano un’interruzione della continuità operativa
(soluzione di continuità). Mentre sul piano civilistico le stesse sono considerate operazioni
realizzative, fiscalmente ai sensi dell’art.176 TUIR, esse risultano neutre. Si crea pertanto un
doppio binario sul piano civile e fiscale. Questo doppio binario si riflette sulla modalità di
rappresentazione contabile delle operazioni stesse, per le quali è previsto un regime contabile a
saldi chiusi, in cui il conferita rio subentra nelle posizioni originali con una posizione che si crea ex
novo.
Sul piano delle imposte dirette, la cessione origina in capo al cedente il conseguimento di un
provento o di un onere straordinario, qualificabile rispettivamente come plusvalenza o
minusvalenza. (ex art.86 TUIR). Anche ai fini tributari l’azienda è pertanto considerata come un
bene unico e, anche ripartendo il prezzo di cessione ad ogni elemento patrimoniale, la plusvalenza
è unica e deriva dalla somma algebrica fra plus e minusvalori analiticamente quantificabili. L’art.86
del TUIR prevede che la plusvalenza da cessione d’azienda concorra a formare il reddito
dell’esercizio stesso nel quale essa è stata realizzata. Viene inoltre data la possibilità di rateizzare
tale plusvalenza in quote costanti nell’esercizio di realizzazione e nei successivi, ma non oltre il
quarto. È pertanto possibile spalmare tale provento al massimo in 5 anni, conseguendo una
diluzione del carico fiscale e quindi un risparmio in termini finanziari, la compensazione della parte
rinviata con eventuali perdite future e, per i soci di società di persone e di srl che hanno optato per
il regime di trasparenza fiscale, l’applicazione di aliquote inferiori in ragione della progressività
dell’imposizione fiscale sulle persone fisiche.
Per rateizzare la plusvalenza vi sono alcuni vincoli, in particolare:
Le quote di riparto devono essere costanti.
La scelta deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio in cui la
plusvalenza è stata conseguita ed è irrevocabile.
L’azienda quale complesso di beni (non considerati singolarmente) deve essere posseduta
da almeno 3 anni solari.
L’imprenditore non ha optato per la tassazione separata
È necessario proseguire l’attività di impresa. Se questa cessasse non si avrebbe infatti più
reddito di impresa in cui collocare le residue quote di imponibile rateizzate.
L’eventuale minusvalenza concorre invece alla formazione del reddito imponibile dell’esercizio in
cui è realizzata.
Come accennato in uno dei punti precedenti, è inoltre possibile per l’imprenditore optare per la
tassazione separata della plusvalenza. Tale alternativa è percorribile se l’azienda è posseduta da
almeno 5 anni e, come anticipato, preclude la possibilità di rateizzare il provento. Infine tale
possibilità è propria solo dell’imprenditore individuale, e non per le società, previa richiesta nella
dichiarazione dei redditi dell’esercizio in cui la plusvalenza sarebbe stata imputata.
BILANCI STRAORDINARI | Domande di Teoria 10
11) Gli effetti della trasformazione societaria e la successione nei diritti, negli obblighi e nei
rapporti, anche processuali, nell’ambito della medesima operazione.
Sia che si tratti di trasformazione progressiva (artt.2500 ter – 2500 quinquies c.c.) che di
trasformazione regressiva ( art. 2500 sexies c.c.) l’operazione comporta la successione nei diritti,
negli obblighi e nei rapporti facenti capo alla società originaria.
Ogni istituto giuridico , forma, nasce ed è predisposta per diverse fasi, accompagnando strategie di
sviluppo/ riduzione societaria i funzione della fase di vita stessa. Le motivazioni alla base di tale
operazione potrebbero essere fiscali, giuridiche, previdenziali, extraeconomiche.
La trasformazione si sostanzia pertanto in un cambio di veste giuridica eventualmente
accompagnata da una modifica dello scopo finale dell’ente.
Si tratta pertanto di un’operazione che coinvolge un solo soggetto e che nasce come operazione
volontaria. Vi sono però condizioni che comportano una scelta obbliga per le società tra la
trasformazione e la messa in liquidazione.
Il codice civile non definisce l’operazione di trasformazione, esprimendone l’insita continuità
sostanziale, alla luce della teoria modificativa. Non si ha pertanto la cessazione di un ente e la
nascita di un altro.
Come prescritto dall’ar.2550, si richiede la forma dell’atto pubblico con le indicazioni proprie
dell’atto costitutivo. Eseguito l’ultimo adempimento pubblicitario richiesto, la trasformazione
produce i suoi effetti e si ha pertanto il cambiamento della veste giuridica della società oggetto di
trasformazione.
Inoltre, come prescritto dall’art.2500 bis, ai fini di dare stabilità ai rapporti giuridici degli enti con i
terzi, non è possibile ripristinare lo status quo dopo l’iscrizione. Non è infatti possibile pronunciare
l’invalidità dell’operazione e gli eventuali vizi procedurali vengono sanati. Il socio che si ritenesse
danneggiato potrebbe solamente chiedere il risarcimento del danno patito.. Gli interessi del
sistema vengono pertanto anteposti a quelli di soci e terzi.
BILANCI STRAORDINARI | Domande di Teoria 11
12) La cessione di azienda: i profili contabili nella prospettiva del soggetto cedente e del
soggetto cessionario, quando essi siano entrambi società di capitali.
L’operazione di cessione è regolamentata nel codice civile dagli articoli 2556 e ss. ed al contrario
delle altre operazioni straordinarie analizzate durante il corso, la cessione è caratterizzata
dall’esercizio di un ampio potere contrattuale tra le parti durante tutto l’iter attuativo.
Nell’operazione di cessione partecipano due soggetti il cedente e il cessionario, il cedente è il
soggetto che attraverso l’operazione di cessione decide di vendere un ramo di azienda o l’intera
azienda da lui posseduta (il venditore), il cessionario è il soggetto che si impegna all’acquisto e la
sua controprestazione consiste del pagamento di un prezzo (solitamente) in denaro.
Per quanto riguarda gli aspetti contabili relativi all’operazione di cessione tra due società di
capitali, è opportuno in primo luogo analizzare la posizione del cedente. la prima rilevazione che il
cedente deve effettuare riguarda le scritture di assestamento relativamente alle sole voci oggetto
di cessione e quindi ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dovrà rilevare la quota di
ammortamento di periodo, il debito per TFR relativamente ai dipendenti trasferiti, ratei e risconti
attivi e passivi. Il cedente , successivamente, dovrà procedere a stornare dalla propria contabilità
tutte le voci attive e passive di patrimonio che verranno trasferite al cessionario a seguito
dell’operazione di cessione, e in contropartita rileverà un credito nei confronti dell’acquirente.
Contestualmente alla rilevazione sopra evidenziata il cedente dovrà procedere alla determinazione
dell’eventuale differenziale – positivo o negativo – frutto del confronto tra il patrimonio netto
contabile ceduto e il prezzo di cessione pattuito tra le parti. Nel caso in cui tale differenza si
positiva il cedente rileverà il contabilità una plusvalenza da cessione e il caso contrario una
minusvalenza. Sia la plusvalenza che la minusvalenza sono voci che concorreranno alla
determinazione del reddito imponibile della società cedente sul quale verrà calcolata l’aliquota
IRES, ed entrambe saranno esenti a livello IRAP.
Per quanto riguarda le scritture in PD del cessionario, egli in primo luogo deve procedere ad
inserire all’interno della propria contabilità i valori oggetto di cessione e contestualmente
evidenziare il debito nei confronti del cessionario. Similmente a quanto accade per il cedente
anche il cessionario deve rilevare nella propria contabilità l’eventuale differenza tra il valore
contabile oggetto di cessione e il prezzo da lui pagato.
Nel caso in cui il prezzo pagato sia superiore al valore contabile dei beni oggetto di cessione
questo differenziale positivo dovrà essere imputato in aumento o riduzione di specifiche voci
dell’attivo o del passivo (dove è possibile), e l’eventuale residuo potrà essere imputato ad
avviamento.
In relazione al badwill esso dovrà essere imputato nella voce B3 dello SP ed se ad esempio si
evidenzia un badwill di 1000 e si ipotizza contestualmente all’inscrizione del badwill a fondo che
questi minori ricavi si avranno nei prossimi 5 anni ogni anno per i successivi 5 si dovrà effettuale
tale scrittura: BadWill @ altri ricavi e proventi 200
BILANCI STRAORDINARI | Domande di Teoria 12
13) Fiscalità diretta nell’operazione di fusione societaria.
L’operazione di fusione è una operazione fiscalmente neutrale e come tale non fa sorgere
elementi positivi o negativi fiscalmente rilevanti. A seguito dell’operazione di fusione le società
partecipanti non dovranno neanche procedere all’emissione di fatture, ricevute o documenti
fiscalmente rilevante e procedere alla loro registrazione.
Essendo l’operazione di fusione fiscalmente irrilevante ciò comporta che in presenza di disavanzi
da annullamento e da concambio affrancati in aumento di attività patrimoniali (solo imm,
materiali e immateriali compreso l’avviamento), tali variazioni non sono riconosciute fiscalmente e
quindi ci determina la presenza del cd doppio binario civile e fiscale. Al fine di rendere fiscalmente
rilevanti queste variazioni il legislatore ha introdotto la possibilità di pagare un imposta sostitutiva.
L’imposta sostituiva in oggetto è una imposta proporzionale a scaglioni progressivi rispettivamente
di:
12% valori inferiori a 5 milioni
14 % valori da 5 milioni a 10 milioni
16% valori superiori a 10 milioni
Attraverso il pagamento dell’imposta così determinata sarà possibile vedersi riconosciuti i
maggiori valori anche a livello fiscale. L’opzione qui individuata è esercitabile da parte della società
incorporante o risultante nella propria dichiarazione dei redditi nell’anno in cui è avvenuta
l’operazione o nel periodo fiscale successivo. Relativamente alle quote di ammortamento dei beni
oggetto di imposta sostituiva esse saranno fiscalmente rilevanti dal perio