Il progetto di scissione
Definizione: ruolo, contenuto sostanziale e disciplina formale
La scissione è un’operazione che comporta la separazione del patrimonio e dei rapporti giuridici di una realtà aziendale. Il progetto di scissione è il cuore dell’operazione stessa. In esso sono contenuti gli elementi identificatori e morfologici dell’operazione di scissione. Esso è disciplinato dall’art 2506bis del cc, che ne dettaglia il contenuto minimo. Come il progetto di fusione, anche il progetto di scissione è un documento a firma congiunta da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione, inoltre è uguale per ognuna di esse. Il progetto è redatto dagli organi amministrativi e deve contenere 8 punti obbligatori.
- Tipo, denominazione o ragione sociale, sede delle società partecipanti. Nella passi si inseriscono anche il codice fiscale, il numero di iscrizione al REA e al registro delle imprese.
- Atto costitutivo delle società beneficiarie, più le eventuali modifiche a quello delle società beneficiarie già esistenti. La giurisprudenza e la dottrina intendono in realtà lo statuto. Questo è fondamentale poiché racchiude le informazioni necessarie a regolamentare gli aspetti organizzativi della nuova compagine sociale. Se la società beneficiaria è di nuova costituzione, lo statuto è congelato fino all’iscrizione dell’atto di fusione. Se la beneficiaria è già esistente, allora si fa riferimento al suo statuto più le eventuali modifiche funzionali dell’operazione di scissione. Tali modifiche prenderanno valore nel momento in cui si completerà l’operazione di scissione. Se le modifiche non sono funzionali, allora saranno approvate in sede di assemblea dei soci.
- Rapporto di concambio o cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro. Tale rapporto è essenziale poiché permette di rispettare l’equilibrio economico e patrimoniale dell’operazione stessa. Infatti garantisce la neutralità sostanziale. Nella scissione si parla di rapporto di cambio “in senso stretto” quando le beneficiarie sono già esistenti. Altrimenti è detto rapporto di assegnazione. Il valore economico delle beneficiarie è uguale al valore economico degli elementi patrimoniali assegnati. Per questo la loro quantificazione deve avvenire secondo la logica di cessione.
- Modalità di assegnazione delle azioni o quote. Indicazione delle modalità tecniche ed operative con le quali avviene la materiale assegnazione delle azioni o quote con cambiate.
- Data a decorrere dalla quale tali azioni o quote parteciperanno agli utili. Praticamente si inserisce la data di efficacia reddituale.
- Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla scissione sono imputate al bilancio delle beneficiarie. Bisogna inserire anche la data di efficacia contabile. Tali operazioni possono essere anche quelle ante scissioni.
- Come nel progetto di fusione, bisogna fare riferimento al TUIR, in particolare l’art 173 parla di una data di decorrenza degli effetti fiscali.
- Il trattamento riservato a particolari categorie di azioni.
- Gli eventuali vantaggi riservati a coloro a cui compete l’amministrazione delle società partecipanti. Eventuali indennizzi o remunerazioni a favore degli organi amministrativi per il loro lavoro svolto.
- Inoltre nel progetto di scissione, deve essere presente l’analitica descrizione degli elementi patrimoniali assegnati da assegnare a ciascuna beneficiaria.
Se esistono elementi di ambiguità di imputazione degli elementi attivi e/o passivi, la norma detta la soluzione. Per quanto riguarda gli elementi attivi, nel caso di scissione parziale, essi rimangono in capo alla società scissa, mentre è prevista una responsabilità solidale tra la scissa e le beneficiarie per gli elementi passivi. Tale responsabilità è limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato a ciascuna delle beneficiarie. Infine nel progetto di scissione deve essere indicato se la distribuzione delle azioni quote ai soci avviene secondo il principio di proporzionalità. Se non avviene secondo proporzione, è data facoltà ai soci dissenzienti la possibilità di recesso.
Bilanci straordinari | Domande di teoria
Perizia di stima da S.n.c. a S.r.l.
Il passaggio da una SNC a una SRL è possibile grazie all’operazione di trasformazione. In questo caso si tratta di una trasformazione omogenea progressiva, poiché comporta il passaggio da un’autonomia patrimoniale imperfetta ad una perfetta, è necessario che sia compiuta una perizia di stima al fine di garantire l’effettività e la consistenza del patrimonio della società che si trasforma al fine di evitare fenomeni di annacquamento del capitale netto. Quindi tale perizia è redatta a garanzia dei terzi. Essendo la società risultante dalla trasformazione una SRL, l’esperto può essere nominato dalla società stessa. Tuttavia egli deve conoscere la materia e inoltre deve essere iscritto all’albo dei revisori legali. Inoltre al perito è posta in capo la responsabilità prevista dall’art 64 del codice di procedura civile, ovvero la responsabilità civile e penale in caso di falsa perizia o interpretazione. Il perito dovrà valutare gli elementi dell’attivo e del passivo a valori attuali. Tali valori però devono essere intesi come valori correnti, con un’ottica di cessione. I metodi per valutare il capitale economico sono 4: patrimoniale, reddituale, finanziario, misto. Tuttavia solo il metodo patrimoniale consente il rispetto della normativa, infatti esso consiste nella riespressione a valori correnti degli elementi patrimoniali che compongono il capitale di un’attività di impresa. Inoltre esclude dal patrimonio quegli elementi intangibili che rappresentano beni immateriali non tutelati, ovvero non soggetti ad esecuzione forzata. Per quanto riguarda l’avviamento, se autogenerato, non rientra nel capitale, mentre quello acquisito a titolo oneroso la sua inclusione è oggetto di pareri contrastanti in dottrina. La perizia di stima deve essere allegata all’atto di trasformazione e depositata presso il registro delle imprese, subendone la pubblicità.
La fiscalità diretta e indiretta nell'ambito delle operazioni di trasformazione societaria omogenea
Nelle trasformazioni omogenee progressive la norma di riferimento è l’art 170 del TUIR. Innanzitutto bisogna evidenziare che si passa da un regime di tassazione per trasparenza ad uno in capo alla società stessa creando così un’interruzione. Ovvero per il periodo antecedente alla data di efficacia reale della trasformazione, si ha un periodo d’imposta. Alla fine di tale periodo bisogna redigere un conto economico assestato, per individuare il reddito imponibile, individuando il carico fiscale irpef da imputare ai soci. Si crea così un doppio binario (un periodo civile e due d’imposta). L’art 170 del Tuir inoltre sancisce la neutralità dell’operazione di trasformazione e ribadisce la necessità di redazione di un conto economico assestato ai fini fiscali. Nel caso di trasformazioni omogenee regressive si prevede anche in questo caso un doppio periodo. Un primo periodo d’imposta Ires, un secondo periodo d’imposta Irpef. Anche in questo caso l’art 170 del TUIR prevede la predisposizione di un CE ai fini fiscali.
La retrodatazione reddituale, contabile e fiscale nell'ambito delle operazioni di fusione e di scissione societaria
Nel caso di operazioni di fusione, la norma 172 del TUIR, valida anche ai fini civilistici, permette la retrodatazione. Tale retrodatazione tuttavia non può essere antecedente all’ultima data di chiusura dell’esercizio. La retrodatazione consiste nel fatto che dal punto di vista economico-sostanziale la società incorporata è considerata parte integrante dell’incorporante, mentre sul piano civile è considerata autonoma nei confronti dei terzi. Quando c’è la retrodatazione degli effetti contabili, l’incorporata si limita a predisporre una situazione finanziaria senza la regolamentazione della competenza economica, poiché non è un periodo autonomo di imposta, ma è considerato un periodo frazionato dell’incorporante. Questa situazione poi verrà trasferita all’incorporante, sono trasferiti gli elementi patrimoniali e anche gli elementi economici di reddito. Dal punto di vista fiscale non c’è nessun adempimento da parte dell’incorporata, poiché se non c’è periodo autonomo d’esercizio, non c’è neanche periodo autonomo di imposta. Quindi si assiste ad una semplificazione degli adempimenti, semplificazione che sarebbe massima anche con la retrodatazione degli effetti reddituali, permettendo ai soci di partecipare agli utili anche prima della data di efficacia reale.
Per quanto riguarda le operazione di scissione, l’art 173 del TUIR permette la retrodatazione degli effetti interni, tuttavia la limita ai soli casi di scissione totale, quando i periodi di imposta della scissa e della beneficiaria sono coincidenti. Nella prassi quindi è poco utilizzata in quanto non comporta semplificazione degli adempimenti.
La procedura di scissione societaria
Le fasi che la compongono, i relativi documenti ed adempimenti ai sensi del codice civile
La procedura di scissione societaria è regolamentata nelle modalità e nei tempi dal codice civile. Essa ricalca la procedura dell’operazione di fusione. Infatti è composta da 3 fasi ognuna delle quali comporta una documentazione diversa e sono consequenziali. La prima è la fase progettuale. Documento cuore di tale fase è il progetto di scissione, nel quale sono identificati gli elementi morfologici e identificatori dell’operazione di scissione. Tale documento è destinato ai soci, infatti in esso è presente il rapporto di concambio, che garantisce la neutralità sostanziale. Allegato al progetto di scissione, si trovano 3 documenti: Il primo è la situazione patrimoniale, che è un documento quantitativo. Esso è un vero bilancio composto da SP, CE, nota RF. Può essere sostituito dal bilancio d’esercizio se non si è chiuso ad una data antecedente 6 mesi dalla data di deposito/pubblicazione. Il secondo documento è la relazione dell’organo amministrativo che deve spiegare e giustificare la struttura dell’operazione, i motivi e gli obiettivi dell’operazione. I criteri utilizzati, compreso anche l’iter, per determinare il rapporto di concambio. Inoltre deve anche illustrare i criteri di distribuzione e il valore effettivo del patrimonio netto a ciascuna beneficiaria e di quello eventualmente rimasto alla scissa. Terzo documento è la relazione degli esperti, che deve approvare la congruità del rapporto di concambio. Tali documenti possono essere non redatti con il consenso unanime dei soci. Inoltre se esistenti insieme al progetto e agli ultimi 3 bilanci devono essere depositati, entro 30 gg prima dell’assemblea deliberativa, nella sede della società.
La seconda fase è quella deliberativa. Trattandosi di un’operazione straordinaria la decisione va presa in sede di assemblea straordinaria con il relativo quorum. L’atto di delibera è atto pubblico, pertanto predisposto davanti un notaio. Inoltre deve essere iscritto entro 30 giorni dalla delibera nel registro delle imprese insieme al progetto di scissione e suoi allegati e agli ultimi 3 bilanci, cosicché queste informazioni siano conosciute anche da terzi. La registrazione ha efficacia costitutiva. Una volta depositato quindi il processo di scissione non può più essere interrotto, a meno che non ci siano modifiche sostanziali alle condizioni ambientali e gestionali delle società partecipanti. I soci possono apportare modifiche al progetto, ma esse non possono modificare elementi che incidono sui terzi. Se i soci non approvano il progetto, l’iter si interrompe. Dal deposito dell’atto deliberativo è dato un periodo di 60gg entro i quali i creditori possono opporsi all’operazione di scissione. L’opposizione deve essere chiaramente espressa. Tale tempo può essere ridotto se si chiede il consenso in forma scritta dei creditori, se si pagano quelli che non hanno dato il consenso, se si deposita presso una banca la somma corrispondente alle opposizioni, se la verifica della congruità del rapporto di concambio è eseguita da un’unica società di revisione, che assicura che la situazione patrimoniale non richieda garanzie per i terzi. Nel termine dei 60 gg possono opporsi anche gli obbligazionisti salvo che l’operazione di scissione è stata approvata dalla loro assemblea. Se tali obbligazionisti detengono obbligazioni convertibili deve essere data la possibilità di scegliere se attuare la loro conversione o no. L’ultima fase è la fase attrattiva. L’atto di scissione è redatto in forma pubblicata e sottoscritto congiuntamente dagli amministratori delle società partecipanti, esso ricalca il progetto di scissione. Con l’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese sono risanati gli eventuali vizi. Non è possibile revocare lo stato di scissione, ma rimane salvo il diritto al risarcimento a colui che è stato fatto un danno. È fatto il divieto di assegnazioni di azioni o quote in presenza di rapporti partecipativi, la partecipazione deve essere annullata. Sono previste delle semplificazioni all’iter procedurale. In caso di società partecipate al 100% o al 90% possono non essere redatti alcuni documenti (come la relazione degli organi amministrativi e degli esperti) inoltre anche se il legislatore non lo rinvia, la dottrina ritiene che si possano ridurre i tempi come previsto per le fusioni.
La successione nei crediti, debiti e nei contratti nell’operazione di cessione di azienda
I crediti ceduti producono effetti verso terzi dall’iscrizione nel registro delle imprese. Il debitore ceduto è comunque liberato se paga in buona fede l’alienante. Il passaggio è un effetto automatico, occorre invece esplicitare se si vuole escludere parzialmente o totalmente. L’art.1260, disciplina generale in tema di cessione di crediti, prevede che affinché la cessione abbia effetto nei confronti del debitore ceduto, è necessario che lo stesso l’abbia accettata o gli sia stata notificata. In caso contrario il trasferimento seppur valido, opera solo nei rapporti interni tra cedente e cessionario. Nel caso di cessione d’azienda, invece, il trasferimento ha effetto nei confronti del debitore ceduto in seguito ad un mero adempimento di pubblicità legale, cioè l’iscrizione nel registro delle imprese, a prescindere dal fatto che questi ne abbia avuto effettiva conoscenza (salvo che egli paghi in buona fede l’alienante).
Per i debiti, l’art.2560 prevede che l’alienante non sia liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al fallimento, salvo consenso dei creditori, anche parziale. Il legislatore si pone l’obiettivo di tutela del terzo che ha prestato credito ad un soggetto facendo affidamento alle sue qualità personali, patrimoniali e reddituali. Il secondo comma prevede che risponde dei suddetti debiti anche l’acquirente se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Ciò significa che l’acquirente risponde di detti debiti sia che se li accolli in sede negoziale a fronte di una riduzione della valutazione complessiva.
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