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[SI VEDA LA RISPOSTA 8) RELATIVA ALL’ATTO DI SCISSIONE]

BILANCI STRAORDINARI | Domande di Teoria 9

10) La fiscalità diretta nell’ambito dell’operazione di cessione di azienda da parte

dell’imprenditore individuale.

Le operazioni di cessione di azienda implicano un’interruzione della continuità operativa

(soluzione di continuità). Mentre sul piano civilistico le stesse sono considerate operazioni

realizzative, fiscalmente ai sensi dell’art.176 TUIR, esse risultano neutre. Si crea pertanto un

doppio binario sul piano civile e fiscale. Questo doppio binario si riflette sulla modalità di

rappresentazione contabile delle operazioni stesse, per le quali è previsto un regime contabile a

saldi chiusi, in cui il conferita rio subentra nelle posizioni originali con una posizione che si crea ex

novo.

Sul piano delle imposte dirette, la cessione origina in capo al cedente il conseguimento di un

provento o di un onere straordinario, qualificabile rispettivamente come plusvalenza o

minusvalenza. (ex art.86 TUIR). Anche ai fini tributari l’azienda è pertanto considerata come un

bene unico e, anche ripartendo il prezzo di cessione ad ogni elemento patrimoniale, la plusvalenza

è unica e deriva dalla somma algebrica fra plus e minusvalori analiticamente quantificabili. L’art.86

del TUIR prevede che la plusvalenza da cessione d’azienda concorra a formare il reddito

dell’esercizio stesso nel quale essa è stata realizzata. Viene inoltre data la possibilità di rateizzare

tale plusvalenza in quote costanti nell’esercizio di realizzazione e nei successivi, ma non oltre il

quarto. È pertanto possibile spalmare tale provento al massimo in 5 anni, conseguendo una

diluzione del carico fiscale e quindi un risparmio in termini finanziari, la compensazione della parte

rinviata con eventuali perdite future e, per i soci di società di persone e di srl che hanno optato per

il regime di trasparenza fiscale, l’applicazione di aliquote inferiori in ragione della progressività

dell’imposizione fiscale sulle persone fisiche.

Per rateizzare la plusvalenza vi sono alcuni vincoli, in particolare:

 Le quote di riparto devono essere costanti.

 La scelta deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio in cui la

plusvalenza è stata conseguita ed è irrevocabile.

 L’azienda quale complesso di beni (non considerati singolarmente) deve essere posseduta

da almeno 3 anni solari.

 L’imprenditore non ha optato per la tassazione separata

 È necessario proseguire l’attività di impresa. Se questa cessasse non si avrebbe infatti più

reddito di impresa in cui collocare le residue quote di imponibile rateizzate.

L’eventuale minusvalenza concorre invece alla formazione del reddito imponibile dell’esercizio in

cui è realizzata.

Come accennato in uno dei punti precedenti, è inoltre possibile per l’imprenditore optare per la

tassazione separata della plusvalenza. Tale alternativa è percorribile se l’azienda è posseduta da

almeno 5 anni e, come anticipato, preclude la possibilità di rateizzare il provento. Infine tale

possibilità è propria solo dell’imprenditore individuale, e non per le società, previa richiesta nella

dichiarazione dei redditi dell’esercizio in cui la plusvalenza sarebbe stata imputata.

BILANCI STRAORDINARI | Domande di Teoria 10

11) Gli effetti della trasformazione societaria e la successione nei diritti, negli obblighi e nei

rapporti, anche processuali, nell’ambito della medesima operazione.

Sia che si tratti di trasformazione progressiva (artt.2500 ter – 2500 quinquies c.c.) che di

trasformazione regressiva ( art. 2500 sexies c.c.) l’operazione comporta la successione nei diritti,

negli obblighi e nei rapporti facenti capo alla società originaria.

Ogni istituto giuridico , forma, nasce ed è predisposta per diverse fasi, accompagnando strategie di

sviluppo/ riduzione societaria i funzione della fase di vita stessa. Le motivazioni alla base di tale

operazione potrebbero essere fiscali, giuridiche, previdenziali, extraeconomiche.

La trasformazione si sostanzia pertanto in un cambio di veste giuridica eventualmente

accompagnata da una modifica dello scopo finale dell’ente.

Si tratta pertanto di un’operazione che coinvolge un solo soggetto e che nasce come operazione

volontaria. Vi sono però condizioni che comportano una scelta obbliga per le società tra la

trasformazione e la messa in liquidazione.

Il codice civile non definisce l’operazione di trasformazione, esprimendone l’insita continuità

sostanziale, alla luce della teoria modificativa. Non si ha pertanto la cessazione di un ente e la

nascita di un altro.

Come prescritto dall’ar.2550, si richiede la forma dell’atto pubblico con le indicazioni proprie

dell’atto costitutivo. Eseguito l’ultimo adempimento pubblicitario richiesto, la trasformazione

produce i suoi effetti e si ha pertanto il cambiamento della veste giuridica della società oggetto di

trasformazione.

Inoltre, come prescritto dall’art.2500 bis, ai fini di dare stabilità ai rapporti giuridici degli enti con i

terzi, non è possibile ripristinare lo status quo dopo l’iscrizione. Non è infatti possibile pronunciare

l’invalidità dell’operazione e gli eventuali vizi procedurali vengono sanati. Il socio che si ritenesse

danneggiato potrebbe solamente chiedere il risarcimento del danno patito.. Gli interessi del

sistema vengono pertanto anteposti a quelli di soci e terzi.

BILANCI STRAORDINARI | Domande di Teoria 11

12) La cessione di azienda: i profili contabili nella prospettiva del soggetto cedente e del

soggetto cessionario, quando essi siano entrambi società di capitali.

L’operazione di cessione è regolamentata nel codice civile dagli articoli 2556 e ss. ed al contrario

delle altre operazioni straordinarie analizzate durante il corso, la cessione è caratterizzata

dall’esercizio di un ampio potere contrattuale tra le parti durante tutto l’iter attuativo.

Nell’operazione di cessione partecipano due soggetti il cedente e il cessionario, il cedente è il

soggetto che attraverso l’operazione di cessione decide di vendere un ramo di azienda o l’intera

azienda da lui posseduta (il venditore), il cessionario è il soggetto che si impegna all’acquisto e la

sua controprestazione consiste del pagamento di un prezzo (solitamente) in denaro.

Per quanto riguarda gli aspetti contabili relativi all’operazione di cessione tra due società di

capitali, è opportuno in primo luogo analizzare la posizione del cedente. la prima rilevazione che il

cedente deve effettuare riguarda le scritture di assestamento relativamente alle sole voci oggetto

di cessione e quindi ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dovrà rilevare la quota di

ammortamento di periodo, il debito per TFR relativamente ai dipendenti trasferiti, ratei e risconti

attivi e passivi. Il cedente , successivamente, dovrà procedere a stornare dalla propria contabilità

tutte le voci attive e passive di patrimonio che verranno trasferite al cessionario a seguito

dell’operazione di cessione, e in contropartita rileverà un credito nei confronti dell’acquirente.

Contestualmente alla rilevazione sopra evidenziata il cedente dovrà procedere alla determinazione

dell’eventuale differenziale – positivo o negativo – frutto del confronto tra il patrimonio netto

contabile ceduto e il prezzo di cessione pattuito tra le parti. Nel caso in cui tale differenza si

positiva il cedente rileverà il contabilità una plusvalenza da cessione e il caso contrario una

minusvalenza. Sia la plusvalenza che la minusvalenza sono voci che concorreranno alla

determinazione del reddito imponibile della società cedente sul quale verrà calcolata l’aliquota

IRES, ed entrambe saranno esenti a livello IRAP.

Per quanto riguarda le scritture in PD del cessionario, egli in primo luogo deve procedere ad

inserire all’interno della propria contabilità i valori oggetto di cessione e contestualmente

evidenziare il debito nei confronti del cessionario. Similmente a quanto accade per il cedente

anche il cessionario deve rilevare nella propria contabilità l’eventuale differenza tra il valore

contabile oggetto di cessione e il prezzo da lui pagato.

Nel caso in cui il prezzo pagato sia superiore al valore contabile dei beni oggetto di cessione

questo differenziale positivo dovrà essere imputato in aumento o riduzione di specifiche voci

dell’attivo o del passivo (dove è possibile), e l’eventuale residuo potrà essere imputato ad

avviamento.

In relazione al badwill esso dovrà essere imputato nella voce B3 dello SP ed se ad esempio si

evidenzia un badwill di 1000 e si ipotizza contestualmente all’inscrizione del badwill a fondo che

questi minori ricavi si avranno nei prossimi 5 anni ogni anno per i successivi 5 si dovrà effettuale

tale scrittura: BadWill @ altri ricavi e proventi 200

BILANCI STRAORDINARI | Domande di Teoria 12

13) Fiscalità diretta nell’operazione di fusione societaria.

L’operazione di fusione è una operazione fiscalmente neutrale e come tale non fa sorgere

elementi positivi o negativi fiscalmente rilevanti. A seguito dell’operazione di fusione le società

partecipanti non dovranno neanche procedere all’emissione di fatture, ricevute o documenti

fiscalmente rilevante e procedere alla loro registrazione.

Essendo l’operazione di fusione fiscalmente irrilevante ciò comporta che in presenza di disavanzi

da annullamento e da concambio affrancati in aumento di attività patrimoniali (solo imm,

materiali e immateriali compreso l’avviamento), tali variazioni non sono riconosciute fiscalmente e

quindi ci determina la presenza del cd doppio binario civile e fiscale. Al fine di rendere fiscalmente

rilevanti queste variazioni il legislatore ha introdotto la possibilità di pagare un imposta sostitutiva.

L’imposta sostituiva in oggetto è una imposta proporzionale a scaglioni progressivi rispettivamente

di:

12% valori inferiori a 5 milioni

14 % valori da 5 milioni a 10 milioni

16% valori superiori a 10 milioni

Attraverso il pagamento dell’imposta così determinata sarà possibile vedersi riconosciuti i

maggiori valori anche a livello fiscale. L’opzione qui individuata è esercitabile da parte della società

incorporante o risultante nella propria dichiarazione dei redditi nell’anno in cui è avvenuta

l’operazione o nel periodo fiscale successivo. Relativamente alle quote di ammortamento dei beni

oggetto di imposta sostituiva esse saranno fiscalmente rilevanti dal perio

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolo.imola93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Valutazione d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Petrolati Patrizia.