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CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO SOCIALE
Il capitale sociale è un’entità numerica rappresentativa dell’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci nel
momento in cui hanno decido di costituire una società. Il capitale sociale esprime l’ammontare del valore in denaro dei
conferimenti come risulta da valutazione compiuta nell’atto costitutivo. Il capitale sociale ha diverse funzioni. Ha una
funzione vincolistica-produttivistica al fine di mantenere la stabile destinazione economica, una funzione di garanzia
patrimoniale supplementare, una funzione organizzativa in quanto serve per accertare gli utili quando le attività sono
superiori alle passività incrementate del capitale sociale nominale e per accertare le perdite qualora le attività fossero
inferiori. Svolge infine una funzione di indicazione della solidità patrimoniale. Il capitale sociale è iscritto tra le passività
in quanto è indisponibile. Non rappresenta una vera passività in quanto è formato dai conferimenti dei soci. E’ una
garanzia.
Il patrimonio sociale esprime l’insieme di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla società. Dal patrimonio
sociale è possibile determinare il patrimonio netto. Inizialmente coincide con il capitale sociale ma poi si modifica
seguito di accertamenti periodici (annuali). Il patrimonio netto che risulta dal bilancio, quindi la differenza positiva tra
attività e passività, prende il nome di attivo patrimoniale.
L’attivo patrimoniale ha funzione di garanzia nei confronti dei creditori, una garanzia generica che vale nei confronti di
tutti i creditori, una garanzia principale nelle società di persone perché i soci restano e sono illimitatamente responsabili,
risponde prima la società con il suo patrimonio e se non è sufficiente si intaccano le risorse dei soci.
La funzione del capitale sociale è diversa da quella del patrimonio anche se in via subordinata si affianca alla garanzia
patrimoniale nei confronti di terzi. Anche il capitale sociale ha funzione di garanzia e indica la bontà dell’idea
imprenditoriale quando si va a richiedere i finanziamenti. È la base per misurare i diritti sociali sia di tipo patrimoniale, gli
utili, sia di tipo amministrativo, i diritti di voto.
LE AZIONI
Le azioni rappresentano la partecipazione in società e permettono al soggetto che le possiede di ottenere la
qualifica di socio. Comporta per esso l’ottenimento di diritti, poteri e doveri. L’azione è un titolo di credito
nominativo. Le azioni devono avere quattro requisiti: indivisibilità, inscindibilità, uguaglianza e trasferibilità.
L’assegnazione delle azioni può essere proporzionale al conferimento, non proporzionale, proporzionale ma
con diritto non proporzionali.
Il valore nominale è la frazione di capitale sociale costituito da una azione, è un valore che non cambia in
funzione della situazione patrimoniale della società a meno che non venga fatta una delibera di modifica
dell’atto costitutivo. Il valore nominale non coincide necessariamente con il valore di emissione in quanto il
valore di emissione può essere superiore, inferiori o pari. Si parla di emissione sopra la pari, sotto la pari o
alla pari.
Il valore di emissione è il prezzo richiesto dagli azionisti societari al momento della costituzione della
società, oppure rappresenta il valore al quale sono offerte le azioni in caso di aumento di capitale sociale.
Per valore di scambio o mercato si intende il prezzo al quale le azioni vengono effettivamente scambiate. E’
un valore che contiene le informazioni che riguardano il bilancio ma anche tutte le informazioni conosciute
sulle prospettive future dell’azienda.
Il valore di bilancio è il valore del patrimonio netto per il numero di azioni.
Esistono diverse tipologie di azioni: le azioni correlate, le aioni di mero godimento, le azioni a favore dei
prestatori di lavoro, le azioni privilegiate, le azioni postergate nelle perdite, le azioni a voto limitato o
escluso, le azioni riscattabili.
Le azioni correlate sono azioni fornite di diritti patrimoniali correlati all’andamento di un determinato
settore o di un ramo dell’attività. Lo statuto stabilisce i metodi di individuazione dei costi e di imputazione
dei ricavi, i criteri di rendicontazioni, i diritti attribuiti a tali azioni, condizioni e modalità di conversione.
Le azioni di godimento vengono attribuite ai soci a seguito di una riduzione volontaria del capitale sociale.
Le azioni di godimento sono subordinate alle azioni non rimborsate per quanto riguarda la distribuzione
degli utili e del patrimonio sociale residuo.
Le azioni a favore dei prestatori di lavoro sono azioni che vengono emesse a fronte di un aumento di
capitale sociale finanziato da una percentuale degli utili della società. Deve essere la previsione statutaria.
Le stock option sono una particolare forma di remunerazione riservata agli amministratori a fronte delle
performance societarie raggiunte. Sono strumenti pericolosi in quanto incentivano l’ottica di breve periodo.
Devono tenere conto dei rischi assunti, del capitale, della liquidità necessaria per svolgere le attività
intraprese e devono essere disposte in modo da incentivare un’ottica di lungo periodo.
Le azioni postergate nelle perdite sono azioni che vengono dopo tutte le altre categorie di azioni, in caso di
riduzione del capitale sociale sono le ultime ad essere annullate e in caso di liquidazione sono le prime ad
essere soddisfatte.
Le azioni privilegiate sono quelle azioni che prevedono un privilegio nel rimborso del capitale o nella
ripartizione degli utili.
Le azioni a voto limitato o escluso sono azioni che solitamente ottengono un privilegio e sono limitate sotto
un altro aspetto. Si suddividono in azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto per argomenti,
azioni con diritto di voto al verificarsi di certe condizioni, azioni con diritto di voto a scalare.
Le azioni possono liberamente circolare secondo le norme dei titoli di crediti e in alcuni casi secondo quelle
che riguardano la cessione del contratto. Si può vietare il trasferimento delle azioni ma per un periodo non
superiore a 5 anni. La società non può assumere partecipazioni in altre imprese se questo non è in linea con
l’oggetto sociale e tende a modificarlo. Le azioni sono poste nell’attivo del bilancio ma nel passivo deve
essere iscritta una riserva di pari importo.
L’INVALIDITA’ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI
Le delibere dell’assemblea possono essere annullabili o nulle. Sono annullabili nel momento in cui si
pongono in contratto con la legge o con quanto stabilito dallo statuto sociale.
Le delibere sono nulle quando c’è la mancanza della convocazione dell’assemblea, la mancanza del verbale
e quando vi è illiceità e impossibilità dell’oggetto sociale.
Per quanto riguarda l’annullabilità sono i soggetti legittimati possono provvedere all’impugnazione e tali
soggetti sono i soci assenti, dissenziente, astenuti, gli amministratori, il consiglio di sorveglianza, il collegio
sindacale, Consob, coloro che hanno diritto di voto in assemblea.
Nelle grandi società l’impugnazione può essere fatta dall’uno per mille del capitale sociale nelle società
chiuse e dal 5% del capitale sociale nelle società aperte.
L’impugnazione deve avvenire entro 90 giorni dalla data della deliberazione. Se è soggetta a iscrizione o
deposito entro 3 mesi.
La delibera può essere sanata rimuovendo la causa di annullabilità e di ciò si occupa il giudice che pone le
spese a carico delle società e stabilisce eventualmente il risarcimento del danno. La delibera deve essere
impugnata con un atto di citazione nel tribunale del luogo dove ha sede la società. Il giudice può
sospendere la delibera qualora ravvisi che sia necessario. Nel caso in cui la delibera venga impugnata dagli
amministratori viene nominato un curatore che si pone tra loro e la società.
L’annullamento ha effetto nei confronti di tutti, non pregiudica i diritti acquisiti da terzi in buona fede,
obbliga gli amministratori a seguire i comportamenti conseguenti.
La nullità può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse o può essere rilevata dal giudice d’ufficio.
Deve essere impugnata entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle adunanze o dal deposti o
dall’iscrizione.
Non ha limite di tempo nel caos riguardi modifiche dell’oggetto sociale in attività impossibili o illecite.
LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori hanno una responsabilità per colpa che può essere di natura contrattuale o
extracontrattuale. La responsabilità è contrattuale quando deriva dalla violazione del contratto tra società e
amministratori e quando viene violata la diligenza riconosciuta in base alla natura dell’incarico. La
responsabilità è extracontrattuale quando deriva dal verificarsi di un danno per fatto illecito.
L’amministratore è responsabile nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi.
Gli amministratori hanno anche una responsabilità solidale, ciò vale a dire che sono responsabili per fatto
proprio e la responsabilità non si estende a coloro che sono esenti da colpa. Si estende tuttavia agli
amministratori che non siano sufficiente informati.
La responsabilità ha diverse configurazioni in base alle funzioni degli amministratori. Nei confronti della
società gli amministratori hanno una responsabilità contrattuale derivante dall’inadempimento e dalla
violazione degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto. La società deve provare l’inadempimento, il
danno ed il nesso causale tra inadempimento e danno.
Nei confronti dei terzi l’amministratore è responsabile per i danni cagionati ed è in tal caso obbligato al
risarcimento del danno. Il terzo deve provare il fatto illecito, il danno, il nesso causale tra fatto illecito e
danno.
L’azione sociale di responsabilità può essere esperita nei confronti degli amministratori dalla società, dal
collegio sindacale con la maggioranza dei 2/3 e dal consiglio di sorveglianza a maggioranza. L’azione di
responsabilità si prescrive dopo cinque anni dalla cessazione dell’amministratore.
L’azione di responsabilità comporta la revoca d’ufficio se decisa con voto favorevole di almeno 1/5 del
capitale sociale o se assunta dalla maggioranza dei 2/3 del consiglio di sorveglianza. Può comportare la
rinuncia o la transazione se acconsentono 1/5 del C.S. o 1/40 nelle società aperte.
LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA (S.P.A.)
L’assemblea deve esse