Imprenditore
Quali sono i caratteri dell’attività imprenditoriale?
L’articolo 2082 definisce come imprenditore: "colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi". Da questa definizione è possibile ricavare quelli che sono i caratteri che deve possedere l’attività imprenditoriale e l’imprenditore in generale:
- Esercizio di un’attività economica: intesa come una serie di atti coordinati e finalizzati non solo come produzione ma anche scambio di beni e servizi, deve essere attività che crea ricchezza.
- Organizzazione: attraverso l’organizzazione dei fattori produttivi capitale e lavoro.
- Professionalità: intesa come continuità e non occasionalità degli atti posti in essere dall’imprenditore (questo non implica che l’attività non possa avere interruzioni).
- Fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.
Lo scopo di lucro è un requisito essenziale nell’attività d’impresa?
È discusso se lo scopo di lucro sia un requisito essenziale per l’attività d’impresa. Nella normalità dei casi, almeno per le attività imprenditoriali private, l’attività produttiva viene svolta per ottenere un profitto. Ciò però non ha rilievo determinante nella disciplina dell’impresa per la quale requisito necessario non è lo scopo di lucro (ricavi eccedenti i costi) ma bensì l’obiettiva economicità della gestione (potenziale rimuneratività dell’attività intraprese).
Si può considerare imprenditore un gioielliere che gestisce da solo e senza alcun dipendente la sua gioielleria?
Il gioielliere che gestisce da solo senza alcun dipendente la sua gioielleria non può essere identificato come imprenditore. Questo perché per esserci impresa è necessario seppur minimo un coefficiente di organizzazione di fattori produttivi anche diversi dal lavoro personale (di lavoro altrui o capitale) in mancanza dei quali ci sarà solo lavoro autonomo e non imprenditoriale. Quindi è l’assenza di organizzazione del lavoro che non configura il gioielliere come imprenditore ma bensì come prestatore di opera manuale.
Il gestore di uno stabilimento balneare, visto che svolge attività non continua, può considerarsi imprenditore?
Al contrario, il gestore di uno stabilimento balneare può essere considerato imprenditore. Questo perché il requisito di continuità e non occasionalità dell’attività posta in essere dall’individuo (requisito della professionalità) non implica necessariamente che l’attività sia svolta senza interruzioni. Infatti, vengono considerati imprenditori anche gli esercenti di attività prettamente stagionali (anche impianti sciistici) che possono funzionare soltanto in determinati periodi dell’anno.
In quali casi può essere considerata svolta professionalmente l’attività economica di colui che realizza un unico affare?
Un’attività economica di colui che realizza un unico affare può essere considerata svolta professionalmente quando questa attività economica si protragga nel tempo e richiede l’impiego di un’adeguata organizzazione di mezzi, come nel caso della costruzione di un unico edificio e vendita successiva degli appartamenti. Non è invece considerato professionale e quindi non imprenditoriale l’attività economica di colui che svolge un unico affare una tantum ovvero che offre un bene o un servizio in modo occasionale e non continuativo (servizio di trasporto organizzato solo una volta).
Cosa sancisce l’art 2238 in tema di professioni intellettuali?
Nella realtà economica esistono delle figure professionali (i liberi professionisti come artisti, inventori) per i quali è esplicitamente esclusa la qualificazione di imprenditore. L’art 2238 dispone che solo se l’esercizio della professione costituisce l’elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa allora solamente il libero professionista può ricevere la qualifica di imprenditore. Quindi affinché i liberi professionisti possano assumere lo status giuridico d’imprenditore è necessario che la professione intellettuale sia esplicitata nell’ambito di un’altra attività qualificabile come d’impresa.
Chi è l’imprenditore per conto proprio?
L’imprenditore per conto proprio è l’individuo che svolge la sua attività d’impresa senza destinare la sua produzione al mercato. All’imprenditore per conto proprio non viene conferita la qualità di imprenditore dalla disciplina poiché, secondo alcuni, viene meno il requisito della professionalità, per altri il requisito dell’economicità. (Non è imprenditore il coltivatore del fondo per il sostentamento suo e della sua famiglia, né il costruttore di un appartamento per uso proprio.)
Quali sono le diverse teorie e definizioni date in dottrina relativamente all’impresa?
Nella normativa codicistica manca un’autonoma definizione di impresa. Il vuoto lasciato dall’imprenditore ha dato origine a una moltitudine di teorie e definizioni fornite dalla dottrina, tra le quali l’impresa sarebbe un’istituzione caratterizzata dal rapporto di gerarchia che sussiste tra imprenditore e i restanti membri oppure l’impresa si identificherebbe con l’azienda. La dottrina dominante tuttavia fornisce la definizione di impresa partendo dalla nozione di imprenditore e quindi “impresa è l’attività economica organizzata ed esercitata professionalmente dall’imprenditore al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.
Categorie di imprenditori
Cosa s’intende per attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali?
In base all’art 2135 possono individuarsi due categorie di attività agricole, le attività agricole essenziali e le attività agricole per connessione. Chi svolge queste attività con i requisiti di imprenditore (art 2082) viene definito imprenditore agricolo. La coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali sono attività agricole essenziali. A queste devono essere aggiunte le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso a carattere vegetale o animale. Per attività di coltivazione del fondo s’intendono anche le coltivazioni in serra o vivai purché effettuate su fondi di proprietà o locati, la floricoltura, la coltivazione dei funghi ed anche le coltivazioni fuori terra (idroponiche e aereoponiche di frutta e ortaggi). Per attività di selvicoltura s’intendono tutti i procedimenti di estrazione dei prodotti del bosco connessi alla coltivazione dello stesso. Per allevamento di animali si intende l’allevamento di animali di qualsiasi tipo e genere superando la vecchia giurisdizione che prevedeva attività agricola di allevamento solo quella con collegamento funzionale con il fondo (allevamento di bestiame, batteria ecc).
Quali sono le attività agricole connesse?
La qualifica di imprenditore agricolo è concessa anche a chi presenta i requisiti dell’art 2082 e svolga attività agricole per connessione. Queste attività sono tutte quelle attività connesse alle attività agricole essenziali (coltivazione fondo, selvicoltura, e allevamento di animali). S’intendono attività connesse le attività dirette alla: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali e le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale (agriturismo). La connessione deve operare sul piano soggettivo: deve esserci identità tra l’esercente di attività agricola essenziale e l’esercente di attività agricola per connessione (non è imprenditore agricolo chi trasforma e vende il vino dell’uva di un altro). Le attività connesse non devono prevalere per rilievo economico sull’attività agricola essenziale. La nuova riforma sull’agricoltura ha reso imprenditore agricolo anche le attività di filiera in agricoltura (insieme di aziende che concorrono alla fornitura di un bene).
Qual è la definizione di imprenditore agricolo professionale?
La figura dell’imprenditore agricolo è stata rivisitata, ridefinendone i contorni. L’imprenditore agricolo diviene professionale e ottiene il riconoscimento di numerose agevolazioni. Viene definito imprenditore agricolo professionale “l’individuo in possesso di conoscenze e competenze professionali che dedica alle attività agricole direttamente o in qualità di socio di una società di persone o cooperativa o amministratore di società di capitali almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.”
Quali soggetti rientrano nella definizione di imprenditore commerciale?
Sono imprenditori commerciali e quindi sottoposti alla relativa disciplina coloro che presentano i requisiti art 2082 e che:
- Non esercitano attività agricola (criterio negativo).
- Svolgano una delle seguenti attività (criterio positivo):
- Attività industriale: diretta alla produzione beni e servizi che non siano agricoli.
- Attività di intermediazione: nella circolazione dei beni non connessi ad attività agricole.
- Attività di trasporto: per terra, acqua o aria.
- Attività bancaria o assicurativa.
- Attività ausiliarie: delle precedenti e che agevolano l’esercizio di tali attività o siano complementari.
Quali attività rientrano nell’ambito dell’impresa civile?
Parte della dottrina individua una terza categoria d’impresa (che non apparterrebbe quindi a quella commerciale o agricola), questa è l’impresa civile. A tale categoria apparterrebbero le:
- Attività di produzione non industriali: imprese di caccia e pesca, imprese pubblici spettacoli ovvero le imprese dove manca il processo industriale di trasformazione chimica dei fattori produttivi.
- Attività di scambio non intermediatrici: imprese che non implicano l’acquisto di beni da rivendere (società finanziarie).
Sempre secondo questa dottrina, l’imprenditore civile non essendo né commerciale né agricolo è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore e non a quello specifico per gli imprenditori commerciali. Tuttavia, altre discipline ritengono inammissibile tale distinzione poiché la dicotomia impresa commerciale-agricola esaurisce ogni tipologia di impresa esistente nella realtà.
Quali soggetti appartengono alla categoria di piccoli imprenditori e quali sono gli elementi necessari affinché si abbia impresa di piccole dimensioni?
In base al criterio della dimensione assunta dall’attività esercitata, si è soliti contrapporre il grande imprenditore con il piccolo imprenditore. Il piccolo imprenditore non è soggetto (insieme all’imprenditore agricolo) allo statuto dell’imprenditore commerciale, pertanto deve iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese ai soli fini di certificazione anagrafica e pubblicità della notizia. Non è inoltre obbligato alla tenuta delle scritture contabili. Sono considerati piccoli imprenditori i soggetti:
- Coltivatori diretti del fondo.
- Gli artigiani.
- Piccoli commercianti.
- Coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o componenti familiari.
Per avere un’impresa di piccole dimensioni sono necessari due principali elementi:
- L’imprenditore presti il proprio lavoro all’interno dell’impresa.
- Il lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari prevalga sia rispetto ad eventuali prestazioni lavorative sia all’organizzazione di beni capitali (il criterio di valutazione in questo caso è qualitativo-funzionale ovvero si valuta la posizione effettiva dell’imprenditore all’interno dell’impresa).
Il piccolo imprenditore non è soggetto al fallimento.
Quali elementi contraddistinguono l’impresa artigiana?
L’artigiano è la tipica figura di piccolo imprenditore. Con la legge quadro sull’artigianato si è riconosciuta e fornita la definizione di impresa artigiana. Nello specifico, l’impresa per essere distinta come artigiana deve prevedere:
- Il ruolo preponderante dell’artigiano (con impiego di personale dipendente nei limiti fissati per i vari settori produttivi e a condizione che essi operino sotto la direzione diretta dell’artigiano).
- Un processo produttivo non del tutto meccanicizzato.
L’impresa artigiana può essere anche conferita sotto forma di società: cooperativa, in nome collettivo, in accomandita semplice e unipersonale, purché la maggior parte dei soci svolga in prevalenza lavoro personale. La nozione di impresa artigiana mal si concilia con quella di piccolo imprenditore. L’impresa artigiana infatti può assumere dimensioni notevoli sia dal punto di vista dei dipendenti che degli investimenti di capitale (tantomeno non è specificato che il lavoro dell’artigiano o dei componenti della famiglia debba prevalere sul lavoro degli altri). La legge quindi preclude la possibilità di ricondurre l’impresa artigiana nell’alveolo della definizione generale di piccolo imprenditore, potendo invece esserci artigiani con la qualifica di imprenditore commerciale. Infine, l’impresa artigiana è soggetta alle procedure concorsuali e al fallimento.
Attraverso quali modalità lo stato e gli altri enti pubblici possono esercitare attività d’impresa?
Anche lo stato e gli altri enti pubblici possono esercitare attività d’impresa ma solo nelle seguenti modalità:
- Attraverso imprese organo: dove l’esercizio dell’attività imprenditoriale ha funzione secondaria ed accessoria rispetto alle finalità istituzionali (azienda autonoma monopoli di stato).
- Attraverso enti di diritto pubblico (enti pubblici economici): che hanno per oggetto principale l’attività imprenditoriale come ENI, ENEL, IRI, INA (con obbligo di iscrizione nel registro e di tenuta delle scritture contabili ma esonerati dal fallimento e dalle procedure concorsuali minori).
- Attraverso istituti privatistici (società a partecipazione statale): imprese dove lo stato è il maggior azionista o anche unico azionista. Le imprese rimangono soggette al diritto privato e in quanto esercenti di attività imprenditoriale obbligate alla normativa specifica dell’impresa commerciale.
Quali diritti sono riconosciuti ai membri del nucleo familiare che lavorano nell’impresa familiare?
L’art 230 (riforma del diritto della famiglia) introduce e delinea un nuovo modello di attività imprenditoriale: l’impresa familiare ovvero l’impresa agricola o commerciale in cui collaborano in modo continuativo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo (famiglia nucleare). La disciplina appare finalizzata alla protezione dei membri più deboli della famiglia per intervenire in situazioni di sfruttamento del lavoro altrui in cui chi è sfruttato opera in stato di inferiorità o di acquiescenza. Questa tutela giuridica si sostanzia soprattutto nel riconoscimento di una serie di diritti ai membri del nucleo familiare:
- Diritti patrimoniali:
- Diritto al mantenimento secondo le condizioni della famiglia.
- Diritto alla partecipazione degli utili.
- Diritto di prelazione all’azienda in caso di trasferimento o di divisione ereditaria.
- Diritti sul piano gestorio:
- Diritto di voto.
- Decisioni devono essere prese a maggioranza dei familiari presenti nell’impresa.
Cosa è l’impresa sociale e quale disciplina è per essa prevista?
La qualifica di impresa sociale è riconosciuta a tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale. L’impresa sociale è caratterizzata dall’assenza di scopo di lucro e dal perseguimento di finalità di interesse generale. È soggetta ad una particolare disciplina che può essere riassunta come:
- L’impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico da iscriversi nel registro delle imprese in cui è specificato il carattere sociale e l’assenza dello scopo di lucro.
- L’impegno operativo deve orientarsi verso specifici settori come: assistenza sanitaria e sociale, educazione, la formazione, l’istruzione, tutela dell’ambiente.
- La maggioranza delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alle organizzazioni e nel caso di imprese sociali particolarmente grandi è prevista la nomina di sindaci.
- La responsabilità delle obbligazioni contratte dall’impresa ricade interamente sul patrimonio della società qualora esso sia maggiore di 20.000€. Qualora il patrimonio diminuisca di un terzo, delle obbligazioni risponderanno direttamente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’azienda.
- In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale...
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