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Domande esame di diritto costituzionale

Atti aventi forza di legge

La Costituzione prevede la possibilità per il Governo di emanare atti normativi con forza di legge (articoli 76 e 77), attribuzione che si giustifica con lo stretto rapporto di fiducia che lega Governo e Parlamento; l’organo legislativo (il Parlamento) non abbandona l’esercizio delle proprie funzioni poiché controlla comunque l’attività dell’esecutivo (il Governo) attraverso una legge detta di delegazione nell’ipotesi dell’articolo 76, mentre nell’ipotesi dell’articolo 77 il controllo si concreta in un momento successivo nella legge di conversione.

Il Governo può svolgere la funzione legislativa a seguito di una legge di delegazione che indica i principi e i criteri direttivi, il tempo e gli oggetti definiti dal Parlamento; l’articolo 76 pone limiti al Governo in quanto risulta vincolato al rispetto della delega parlamentare ma anche al legislatore ordinario poiché la legge delega non sarebbe valida se non contenesse gli elementi di cui sopra. Il decreto legislativo emanato risulterebbe incostituzionale se si discostasse dai principi della legge delega, se vi si conforma ma i principi sono incostituzionali, in presenza di una delega invalida perché carente degli elementi sopra citati.

Con la legge delega il Parlamento non si spoglia delle proprie funzioni e infatti può revocare il potere che conferisce al Governo in ogni momento; inoltre il potere delegato è inferiore a quello legislativo perché è vincolato al rispetto della Costituzione e della legge delega.

La potestà normativa del Governo trova disciplina nella legge 400/1988 che stabilisce che “i decreti legislativi adottati dal Governo sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di decreto legislativo e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione; il secondo comma impone che l’emanazione del decreto avvenga entro il termine fissato dalla legge delega e sia trasmesso al Presidente almeno 20 giorni prima.

Il terzo e il quarto comma affrontano il problema delle deleghe frazionate e delle deleghe ultrabiennali, ammettendole purché vengano rispettati determinati vincoli (obbligo per il Governo di chiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati).

Il Governo, sotto la sua responsabilità, può emanare provvedimenti provvisori con forza di legge, senza delega parlamentare solo in casi straordinari di necessità e urgenza; questi provvedimenti sono legittimati da un fatto eccezionale in relazione al quale bisogna agire con urgenza (per cui l’intervento parlamentare avviene solo successivamente all’emanazione).

Sempre secondo la legge 400/1988 questi provvedimenti vanno presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di decreto legge e con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie che ne giustificano l’adozione.

Sono previsti limiti di materia che condizionano la possibilità per il Governo di ricorrere alla decretazione d’urgenza: conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76, provvedere nelle materie indicate dall’articolo 72.4, rinnovare decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge, regolare rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi che non riguardano il procedimento.

I decreti legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo (limiti di natura strutturale); i decreti legge si caratterizzano per la precarietà del loro disposto e perdono efficacia sin da subito se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Si è radicata la prassi di reiterare i decreti legge non convertiti determinandosi così lo snaturamento dell’istituto; la legislazione ordinaria ha vietato di rinnovare le disposizioni di decreti legge ai quali sia stata negata la conversione con il voto di una delle due Camere. La Corte costituzionale ha censurato questa prassi sin dagli anni ’80 ma ha assunto una posizione inequivoca con la sentenza 360/1996.

Vi sono poi altri atti legislativi del Governo: il governo può emanare decreti sulla base di poteri che gli derivano (articolo 78) dalla delibera parlamentare dello stato di guerra; l’articolo 78 fa presumere che i poteri indicati siano di natura legislativa ma si discute sulla loro riconducibilità alla decretazione d’urgenza (sono comunque poteri necessari in quanto devono fronteggiare l’emergenza bellica).

I decreti di attuazione degli statuti speciali: gli statuti delle Regioni a statuto speciale sono adottati con legge costituzionale e di norma, la legge di approvazione prevede l’emanazione di decreti che diano attuazione agli statuti e la cui approvazione è preceduta dalle proposte e dai pareri di una commissione composta dai rappresentanti dello Stato e della Regione interessata.

Il Consiglio Superiore della Magistratura o CSM

Il CSM è un organo preposto istituzionalmente, deputato alla salvaguardia dei principi di autonomia e indipendenza; in base alla disciplina vigente è composto da 3 membri di diritto ossia il Presidente della Repubblica, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione e da 24 membri elettivi nominati per quattro anni e non immediatamente rieleggibili.

Questi 24 membri sono eletti per 1/3 dal Parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di servizio; per 2/3 sono eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alla magistratura.

Per i membri eletti vale il divieto finché sono in carica, di iscriversi agli albi professionali e di far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale; l’elezione da parte dei magistrati deve avvenire con voto personale, diretto e segreto.

Nella prima seduta di insediamento il CSM elegge tra i membri laici il vice Presidente che svolgerà funzioni vicarie e insieme al primo Presidente e al Procuratore generale forma il comitato di presidenza.

Il CSM è articolato in diverse commissioni: l’eterogenea composizione dell’organo garantisce maggiore democraticità e correttezza nell’assunzione delle decisioni. La legge 195/1958 riconosce ai membri dell’organo l’immunità ovvero essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Le delibere del CSM sono approvate a maggioranza dei voti con la partecipazione di almeno 15 componenti e sono rese esecutive con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro della giustizia.

L’articolo 105 attribuisce al CSM le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati e quindi tutti i profili che riguardano la carriera del magistrato rientrano nelle competenze dell’organo; la norma costituzionale pone una riserva di legge in quanto le attribuzioni sopra citate vanno esercitate in conformità con la legge.

Gli articoli 106 e 107 ricordano altre competenze come la designazione per la nomina di magistrati di Cassazione, la dispensa, la sospensione e il trasferimento di sede o funzione di un magistrato per motivi disciplinari, la formulazione di pareri al Ministro di giustizia.

Il Ministro della Giustizia è l’organo politicamente idoneo a presiedere alle relazioni tra Governo e apparati amministrativi relativi alla giustizia; per evitare che il Ministro possa influenzare la Magistratura e limitarne i poteri, la Costituzione dispone che spettano al Ministero della Giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e la facoltà di promuovere l’azione disciplinare. Inoltre il Ministro può chiedere al CSM pareri sui disegni di legge sull’ordinamento giudiziario e può formulare osservazioni in ordine ai provvedimenti del CSM sullo status dei magistrati.

La Magistratura

La Magistratura è un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è garanzia di questo l’articolo 101 della Costituzione, in base al quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Questo rappresenta per i giudici indipendenza da possibili forme di condizionamento da parte di altri poteri dello Stato e limite all’esercizio dei poteri di altri organi.

L’articolo 25 sancisce che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” ovvero garantisce l’imparzialità del giudice competente a decidere la controversia insorta; l’individuazione dell’ufficio giudicante legittimato a procedere avviene mediante ricorso a criteri fissati anteriormente per legge, ed è esclusa l’ipotesi di assegnazione di una causa a un giudice individuato in un momento successivo al verificarsi dei fatti che pongono in essere la controversia.

Il nostro ordinamento costituzionale organizza il sistema giudiziario attraverso la ripartizione delle competenze tra magistratura ordinaria, civile e penale e quella speciale ovvero amministrativa, contabile e militare; con l’eccezione del riconoscimento di tali giudici speciali, non possono esserne creati di nuovi né tantomeno giudici straordinari creati ad hoc, ma solo sezioni specializzate all’interno dei tribunali ordinari.

La controfirma ministeriale

Dall’assenza di funzioni di indirizzo politico deriva il capo al Presidente della Repubblica, l’estraneità dai compiti di governo e la conseguente esenzione da forme dirette di responsabilità politica; egli non può essere chiamato a rispondere del proprio operato tranne nei casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione (che la dottrina classifica non come responsabilità politica ma penale).

Esiste una responsabilità politica diffusa che è naturale conseguenza del ruolo presidenziale e che si concreta nella possibilità che l’opinione pubblica formuli giudizi critici nei confronti del Presidente; l’irresponsabilità politica si traduce nella necessità che altri si assumano la responsabilità degli atti presidenziali e per questo viene disposto l’istituto della controfirma ministeriale prescritto dall’articolo 89, secondo cui “nessun atto del Presidente è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità (nel caso di atti legislativi è necessaria anche la controfirma del Presidente del Consiglio).

Nel caso di atti sostanzialmente governativi la controfirma equivale ad un’assunzione piena di responsabilità politica per il contenuto dell’atto che è riconducibile alla volontà di un altro organo mentre nel caso di atti sostanzialmente complessi alla cui deliberazione hanno concorso sia la volontà presidenziale sia quella di un altro organo costituzionale, la controfirma ha la funzione di attestare la condivisione del contenuto della decisione.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher panduyo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mezzetti Luca.
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