Estratto del documento

Il carattere di inviolabilità assume un preciso significato giuridico poiché ai diritti inviolabili sono

tradizionalmente riconosciute le caratteristiche di assolutezza, inalienabilità, imprescrittibilità,

irrinunciabilità e indisponibilità e i diritti inviolabili non sono revisionabili nemmeno con procedura

aggravata di cui all’articolo 138. Molti definiscono la libertà personale come diritto soggettivo

perfetto sia nei confronti dei privati che nei confronti dei poteri pubblici.

Al comma 2 si precisa che non è ammessa alcuna forma di detenzione, ispezione o perquisizione né

altre restrizioni della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli

casi e modi previsti dalla legge. L’articolo 13 ha un carattere aperto poiché la formula “qualsiasi

altra restrizione” consente di includere qualsiasi attività che limiti la disponibilità del proprio corpo

ed è una norma invocabile quando non è possibile invocarne una più specifica.

Ci troviamo di fronte ad una riserva assoluta di legge, in quanto solo la legge può stabilire i casi in

cui si fa luogo a una compressione delle libertà personali; ci troviamo di fronte a una riserva di

giurisdizione in quanto solo l’autorità giudiziaria può, con proprio atto motivato, disporre un

intervento che limiti la libertà personale (la giustificazione dell’atto è motivata dalla volontà di

controllo sulla legittimità del provvedimento adottato).

L’articolo 13.3 prevede che in casi straordinari di necessità e urgenza l’autorità di pubblica

sicurezza possa adottare provvedimenti restrittivi e provvisori che devono comunque essere

comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e se questa non li convalido entro 48 ore, restano

privi di effetto; si tratta dei casi di flagranza di reato che consentono l’arresto immediato.

Spetta sempre alla legge definire i limiti massimi della custodia cautelare (si fa riferimento al codice

di procedura penale) ma in ogni caso anche tali misure sono assistite da garanzie che si rifanno al

modello dell’articolo 13 e sono: riserva di legge secondo cui le libertà della persona possono essere

limitate con misure cautelari solo a norma delle disposizione dell’articolo 272 del codice penale;

riserva di giurisdizione in forza del quale sull’applicazione e sulla revoca delle misure cautelari

provvede il giudice che procede in precedenza con le indagini preliminari; le modalità di esecuzione

delle misure devono salvaguardare i diritti della persona.

10 – La libertà di associazione (articolo 18, 39, 49)

L’articolo 18.1 riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per

fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale; sono proibite le associazioni segrete e quelle

che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Al diritto di associarsi si aggiunge quello di non associarsi cioè di non aderire ad un’associazione

(vi sono casi in cui c’è obbligo di preventiva associazione per esempio agli ordini professionali);

l’articolo 18 pone alla libertà di associazione tre limiti espressi: è vietata la costituzione di

associazioni che perseguono fini il cui conseguimento è vietato dalla legge penale; sono proibite le

associazioni segrete ovvero quelle che occultano la loro esistenza tenendo segrete le loro finalità e

rendendo irriconoscibili i soci, che interferiscono sul lavoro degli organi costituzionali o delle

amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici; sono vietate le associazioni che perseguono fini di

ordine politico mediante organizzazioni di tipo militare (il divieto non riguarda la finalità politica o

l’organizzazione di carattere militare ma la congiunzione tra questi due elementi quindi i fini

politici possono essere perseguiti solo da quelle associazioni cioè i partiti, vincolati dall’articolo 49

al rispetto del metodo democratico).

Deroga al principio della libertà di associazione è la XII disposizione transitoria e finale che vieta la

riorganizzazione del partito fascista.

La libertà di associazione sindacale è garantita dall’articolo 39 secondo cui questa organizzazione è

libera anche se sono previste restrizioni per gli appartenenti alle forze armate: soltanto i sindacati

aventi uno statuto a base democratica possono essere registrati e solo la registrazione conferisce a

queste associazioni la personalità giuridica; solo i sindacati registrati possono stipulare contratti

collettivi di lavoro con efficacia erga omnes.

Della libertà di associazione politica si occupa l’articolo 49, a norma del quale tutti i cittadini hanno

diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la

politica nazionale; l’articolo 98.3 specifica in negativo che la legge può stabilire limitazioni al

diritto d’iscriversi ai partiti politici per magistrati, militari e agenti di polizia. I partiti non

determinano particolari conseguenze sotto il profilo giuridico in quanto si configurano come

semplici associazioni non riconosciute di natura privatistica che non prevedono registrazione e

quindi alcuna ingerenza pubblica.

Quando si parla di metodo democratico, si fa riferimento al divieto di usare la violenza o

l’istigazione alla violenza contro gli avversari e più in generale ogni condotta che contrasti con il

concetto di democrazia incentrata sul libero confronto politico (nel 1993 referendum abrogativo che

chiedeva abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti).

11 – Le competenze della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 134, giudica sulle controversie relative alla legittimità

costituzionale delle leggi e degli atti aventi valore di legge, dello Stato e delle Regioni; giudica sui

conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra i poteri delle

Regioni; giudica sulle accuse mosse nei confronti del Presidente della Repubblica e giudica

sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell’articolo 75.

12 – Il controllo di legittimità costituzionale

Il sistema italiano di controllo di costituzionalità delle leggi è misto, nel senso che combina due

modelli di giustizia definiti puri: quello statunitense e quello austriaco.

Il nostro sistema di giustizia costituzionale si definisce accentrato in quanto è presente un organo

preposto al controllo di costituzionalità che è la Corte Costituzionale; occorre dare conto comunque

alla presenza di elementi di diffusione, ossia ipotesi in cui ogni giudice diventa titolare del potere di

verifica di legittimità costituzionale: è il caso dei giudici comuni che possono disapplicare leggi o

atti aventi forza di legge che contrastino con le fonti comunitarie.

La Corte Costituzionale esercita il controllo di costituzionalità se viene sollevata questione di

legittimità costituzionale da parte di un giudice a quo o dalle parti nel corso di un processo che

rimane in sospeso fin quando non si pronuncia il giudice costituzionale (ricorso in via incidentale).

La possibilità di rivolgersi alla Corte in via diretta, ossia senza necessità che vi sia un caso

pendente, spetta allo Stato per impugnare una legge di una Regione e alla Regione per impugnare la

legge dello Stato o di un’altra Regione; stessa cosa è prevista per i rappresentanti del Consiglio

regionale di Trento e Bolzano, nei confronti di leggi regionali o provinciali, per i motivi e secondo

le procedure previste all’articolo 55 dello Statuto del Trentino Alto Adige.

Il controllo di costituzionalità si presenta come successivo ossia posteriore alla promulgazione

dell’atto, al suo perfezionamento, alla sua pubblicazione ed entrata in vigore; il controllo è detto

preventivo quando si configura come una fase del procedimento di formazione dell’atto.

Il nostro ordinamento conosce una sola ipotesi di controllo preventivo che ricorre quando il

Governo impugna uno Statuto regionale, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione (come chiarito

dalla sentenza 304/2002, la pubblicazione assume valore solo notiziole)

13 – La legittimità costituzionale delle norme

Per legittimità costituzionale si intende la conformità alla Costituzione delle leggi e degli atti aventi

forza di legge, dello Stato e delle Regioni.

Il controllo di legittimità costituzionale è effettuato dalla Corte Costituzionale e tale tipo di

controllo presuppone la presenza di un ordinamento giuridico a costituzione rigida, che pone la

Costituzione su un grado superiore alle leggi nel sistema delle fonti del diritto.

Se la Costituzione fosse flessibile, ossia posta allo stesso livello delle leggi, un atto avente forza di

legge in contrasto con essa si limiterebbe ad abrogarne le parti contrastanti, secondo il meccanismo

generale della successione delle leggi nel tempo (la legge successiva abroga la precedente).

Invece, in presenza di una Costituzione rigida, la legge (o l'atto avente forza di legge) in contrasto

con una norma costituzionale si considera invalida, più precisamente affetta da illegittimità

costituzionale o incostituzionalità sotto il profilo formale o sotto il profilo sostanziale.

14 – Principio di uguaglianza formale e sostanziale

Per uguaglianza formale si intende l’uguaglianza di tutti davanti alla legge e questo concetto è

espresso all’articolo 3.1; per uguaglianza formale si intendono due concetti: la legge è uguale per

tutti; la legge non deve operare discriminazioni di razza, sesso, religione, opinioni politiche,

condizioni personali e sociali.

Le leggi che dovessero operare delle discriminazioni di questo tipo potrebbero essere portate a

giudizio della Corte Costituzionale.

Per uguaglianza sostanziale si intende che le leggi, oltre ad essere uguali per tutti, devono prevedere

parti speciali a favore delle categorie più deboli; l’articolo 3.2 non promette l’effettiva uguaglianza

di tutti i cittadini sul piano economico e sociale ma impegna la Repubblica a rimuovere ostacoli di

ordine economico e sociale e ad intervenire attivamente per fornire ai soggetti più deboli i mezzi per

esercitare effettivamente i propri diritti.

15 – Procedimento di formazione delle leggi

Il procedimento legislativo si articola in 3 distinte fasi: la fase introduttiva; la fase costitutiva; la

fase integrativa dell’efficacia.

La fase introduttiva inizia con la presentazione da parte dei soggetti titolari del potere di iniziativa

legislativa di un progetto di legge alle Camere: l’iniziativa legislativa compete al Governo, le cui

proposte vengono definite disegni di legge e la cui pres

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher panduyo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mezzetti Luca.
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