METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVA D’AZIENDA
FINALITA’ DEL BILANCIO
Rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria di
un’impresa.
QUADRO NORMATIVO
Le normative applicabili variano in base alla tipologia d’azienda.
Leggi nazionali: Codice Civile (c.c.) – Articoli 2423/2425 per società di capitale; Art. 2426 per
società di persone. Il codice civile stabilisce le regole generali
Principi contabili:
- Nazionali (che hanno una funzione interpretativa) – OIC
- Internazionali (funzione integrativa) – IAS e IFRS
Il bilancio consolidato è il bilancio che viene redatto (obbligatoriamente) da parte dei gruppi di
imprese, sono dunque escluse le imprese individuali, le associazioni e le fondazioni.
CONTENUTO DEL BILANCIO
Stato patrimoniale – Fotografia patrimoniale di un’azienda in un dato momento, si divide in attivo e
passivo.
Conto economico – In riferimento ad un dato periodo temporale (a differenza dello SP, che invece
è solo una fotografia di un certo momento), si divide in costi e ricavi.
Nota integrativa – Dettaglia alcuni contenuti delle voci e/o riporta informazioni circa i criteri di
valutazione adottati.
Rendiconto finanziario (dal 2016) – Mostra i movimenti e la mutazione finanziaria avvenuta
dall’inizio alla fine dell’anno.
Relazione sulla gestione – è un documento informativo sull’andamento della gestione e sulla
situazione della società, redatto dagli amministratori, che deve essere allegato al bilancio (di fatto
si dice che non ne fa parte, ma lo correda). La relazione deve indicare i settori in cui l’azienda ha
operato, con riferimento ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Il decreto legislativo 139 (18 Ago 2015) ha apportato delle modifiche:
1) La struttura del bilancio si espande, aggiungendo anche il rendiconto finanziario
2) Alcune modifiche dei contenuti di CE, SP e NI
3) Graduazione obblighi informativi: ovvero sussistono obblighi differenti per le varie imprese,
in base alla grandezza (le microimprese, ad esempio, non sono tenute a redigere la NI).
Il codice civile definisce:
1) La clausola generale CLAUSOL
I principi di redazione (postulati del bilancio) PRINCIPI DI REDAZIONE
Struttura e contenuto STRUTTURA E Criteri
di valutazione CRITERI DI VALUTAZIONE
CLAUSOLAGENERALE (art. 2423)
Comma I: Gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio composto da…
Comma II: Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in maniera veritiera
e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell’esercizio.
1) Chiarezza: il bilancio deve essere comprensibile e trasparente sia nelle modalità di
formazione sia nel processo di rappresentazione.
- Rispetto degli schemi e dell’ordine delle voci
- Divieto di raggruppamento di voci e di compensazioni di poste
- Eventuali adattamenti delle voci
- Eventuale introduzione di poste aggiuntive
2) Rappresentazione Veritiera: Nel momento in cui si debba ricorrere all’utilizzo di stime e
congetture, è necessario usare criteri valutativi che rappresentino risultati conformi alla
realtà.
3) Rappresentazione Corretta:
- Correttezza aritmetica
- Correttezza economica
- Rispetto delle regole, delle leggi e PP.CC. (principi contabili).
- Comunicazione non deviante
Comma III: Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari,
necessarie a tale scopo.
Comma IV: Se, in casi eccezionali, l’applicazione delle disposizioni degli articoli seguenti, risulti
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non dovrà essere
applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla
rappresentazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente
al valore recuperato.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Regolamentati dall’articolo 2423 bis
1) Prudenza (comma I, punti 1, 2, 4) Si possono mostrare in bilancio gli utili, solo se
realizzati, viceversa, rischi e perdite anche se presunte ed anche dopo la chiusura del
bilancio. Questo perché bisogna dare una garanzia ai terzi sull’utile.
2) Continuità e funzione economica dell’elemento considerato (comma I, punto 1) ipotesi di
continuazione dell’attività ed idea dell’impresa in normale funzionamento.
3) Competenza economica (comma I, punti 3, 4) Questo principio vuole definire la
competenza economica rispetto ad un dato esercizio; appunto, stabilisce che, se un
ricavo/costo faccia parte di un esercizio, contribuisca a formare il reddito d’esercizio.
- I ricavi sono di competenza dell’esercizio in cui avvengono le operazioni di cessione dei
beni o dei servizi. Ci sono due condizioni:
a) Il processo produttivo di quel bene/servizio è stato completato
b) Deve essere avvenuto lo scambio (se merce: spedita; se servizio: reso e fatturabile)
- I costi sono di competenza dell’esercizio in cui avvengono le operazioni di impiego dei
fattori produttivi correlati ai ricavi. La correlazione può essere:
a) Associazione diretta (provigioni di vendita)
b) Riparazione razionale sistematica (ammortamenti)
c) Costi legati al tempo
d) Imputazioni del costo per il venir meno dell’utilità economica.
Indipendentemente da:
a) Variazione debiti/crediti generati da costi/ricavi.
b) Avvenuto incasso o pagamento.
4) Competenza e prudenza (comma I, punto 4) imputazioni di rischi e perdite (costi) di
competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. In questo caso, è
necessario distinguere due diverse situazioni/esempi, al fine di specificare quali costi
andranno rilevati e quali no:
a) Venuta a conoscenza di rischi/perdite di competenza dell’esercizio già chiuso: Vanno
rilevati
b) Fatti che si manifestano dopo la chiusura del bilancio: Non vanno rilevati (fanno parte
del nuovo esercizio), ma se importanti anche sulla passata gestione, vanno segnati in
nota integrativa.
5) Valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nelle voci (comma I, punto 1, 5)
Per evitare valutazioni cumulative con il rischio che alcune perdite presunte siano
compensate da utili presunti che non vanno rilevati.
6) Continuità dei criteri di valutazione (comma I, punto 6 e comma II) Non possono essere
usati differenti criteri di valutazione in esercizi differenti, perché si ha un’esigenza di
comparabilità e neutralità. Tuttavia esistono delle deroghe per casi eccezionali.
PRINCIPIO CONTABILE OIC 11
Postulati:
- Utilità del bilancio e completezza delle informazioni
- Prevalenza della sostanza sulla forma
- Comprensibilità
- Neutralità
- Prudenza
- Periodicità misurazione
- Comparabilità
- Omogeneità
- Costanza dei principi e dei criteri
- Competenza
- Significatività e rilevanza dei fatti economici
- Costo come criterio base di valutazione
- Conformità del procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili
- Funzione informativa e completezza della N.I.
- Verificabilità delle informazioni
1) Prevalenza della sostanza sulla forma: identificare la sostanza economica dell’operazione,
anche considerando operazioni correlate e correlabili. Se ciò non si rivela possibile, è
necessario fornire le informazioni adeguate in N.I
Due esempi:
a) Pronti contro termine: Soggetto A (disposto a finanziare), Soggetto B (necessita
finanziamento). Allora B da dei titoli ad A, che di conseguenza da soldi per 100 a B.
Dopo un tot di tempo, A restituirà i titoli a B, che a sua volta dovrà riconsegnare i 100
maggiorati dalla prestabilita quota d’interessi. Formalmente, si tratta di due operazioni
distinte e separate, ma sostanzialmente si tratta di una stessa operazione di
finanziamento.
b) Leasing finanziario: Formalmente si tratta di una semplice locazione, ma
sostanzialmente è un acquisto con rateizzazione del pagamento. In questa fattispecie,
si hanno due metodi di approccio all’operazione: Quello patrimoniale, dove la società di
leasing rimane proprietaria del bene (rimanendo appunto iscritto nel proprio SP),
mentre l’altra parte avrà solamente dei costi da iscrivere nel CE; Quello finanziario,
dove la proprietà passa immediatamente della parte che beneficia il bene, entrando a
concorrere alla formazione dello SP (le informazioni specificanti la tipologia
dell’operazione, saranno iscritte in NI).
2) Neutralità: Nelle stime e nelle previsioni, colui che le compie, deve sempre ricercare
imparzialità, ragionevolezza, oculatezza, onestà, etc., evitando politiche di livellamento dei
redditi ed influenza delle norme fiscali.
3) Significatività e rilevanza dei fatti economici: Questo principio, richiede di mostrare al
redattore di bilancio, di mostrare solo i dati significativi e rilevanti per il bilancio e sul
processo decisionale. Infatti, si specifica che sono ammessi errori, semplificazioni,
arrotondamenti, purché non siano rilevanti.
4) Costo come criterio base per la valutazione di bilancio: Si utilizza il costo (e non, ad
esempio, il fair value), perché limita la discrezionalità, è di facile applicazione e non è
inderogabile.
NORME FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE E IMPOSTE
Le società di capitali pagano le seguenti imposte sul reddito:
- IRAP Imposta regionale sulle attività produttive: con un’aliquota pari al 3,9%. La si applica
alla differenza tra il valore della produzione e costi di produzione (A – B).
- IRES Imposta sul reddito della società: si applica al reddito imponibile.
L’aliquota dell’IRES è pari al 27,5% e si applica al reddito imponibile (Ricavi tassabili –
Costi deducibili).
DISCIPLINA CIVILISTICA DISCIPLINA FISCALE
PRINCIPI FISCALI PER DETERMINARE IL REDDITO IMPONIBILE
1) Competenza (Art. 109 TUIR)
2) Certezza ed obiettiva determinabilità dell’ammontare (Art. 109 TUIR)
3) Imputazione ricavi (Art. 109 TUIR)
4) Imputazione costi (Art. 109 TUIR)
5) Inerenza
TUIR
Il TUIR è il “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”.
Articolo 109:
- Comma I: “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi di reddito, concorrono a
formare il reddito dell’esercizio di competenza (In effetti è uguale al principio di competenza
civilistico salvo tre deroghe: 1) Ricavi non tassabili; 2) Costi indeducibili; 3) Ricavi/Costi
rilevanti per altri esercizi). Tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell’esercizio non sia ancora accertata l’esistenza o determinabile l’ammontare, si iscrivono
all’esercizio in cui si verificano tali condizioni”. In buona sostanza si arriva ad una
imputazione dei ricavi anche se non imputati al CE, e ad un’imputazione dei costi solo se
imputati al CE rischio di dipendenza rovesciata.
- Comma V: Dice che:
a) Bisogna dedurre i costi correlati ai ricavi tassabili o esclusi.
b) Sono indeducibili i costi non inerenti ai ricavi tassabili o a quelli
esclusi.
c) Deducibilità parziale dei costi indifferentemente inerenti alle varie
tipologie di ricavo (tassabili, esenti, esclusi).
ESEMPI DI DIFFERENZE TRE NORME (CIVILISTICA, FISCALE)
Civilistico Fiscale
1-Ammortamento dei Valutazione vita utile e criterio - Ammortamento deducibile
beni materiali di ammortamento - Calcolo a partire dall’entrata
in funzione del bene
- Nella misura massima dei
coefficienti di amm. stabiliti
con decreto ministeriale.
2-Plusvalenze Tassate o interamente nell’esercizio
patrimoniali (come in cui insorgono (ad esempio
cessione nell’anno in cui viene ceduta
immobilizzazioni) l’immobilizzazione), oppure tassate
a quote costanti in 5 anni.
3-Compenso Prevale il principio di Il compenso è deducibile nell’anno
amministratori (esempio: competenza, dunque il in cui l’amministratore viene pagato
delibero la cifra del compenso verrà riconosciuto (2015)
compenso nel 2014, ma nell’anno della delibera (2014)
pago nel 2015) e dunque il costo del
compenso sarà dedotto in tale
anno.
4-Svalutazione crediti I crediti sono riportati al - La svalutazione dei crediti è
presumibile valore di realizzo. deducibile per un valore
Dunque i crediti risulteranno massimo del 0,5% del valore
essere al netto delle nominale dei crediti
svalutazioni. commerciali
- Non è ammessa ulteriore
svalutazione dei crediti
qualora il fondo svalutazione
crediti avesse raggiunto il
La perdita su crediti è in 5% del valore nominale dei
ogni caso deducibile crediti.
qualora il cliente
venisse dichiarato fallito
nell’esercizio.
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
- Chi li adotta?
Obbligo per:
a) Società quotate
b) Società con strumenti finanziari diffusi
c) Banche, SIM, SGR
d) Enti finanziari vigilati
e) Assicurazioni
Facoltativi per le altre.
Sono escluse le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
- Chi li definisce?
a) IASB (organismo internazionale con maggioranza componenziale anglosassone)
b) IAS
c) IFRS (dal 2001)
d) Documenti interpretativi SIC, IFRIC
Nell’UE i PCI sono omologati con un regolamento che vincola gli stati membri.
- Struttura
1) Framework Descrive le finalità, cita gli assunti fondamentali, caratteristiche qualitative
delle informazioni contabili. È il quadro concettuale di riferimento per la redazione di
bilancio secondo i PP.CC. internazionali.
2) IAS 1, IAS 7 Il primo (IAS 1) descrive: a) la struttura del bilancio; b) la maniera in cui va
presentato il bilancio; c) il contenuto del bilancio. Il secondo (IAS 7) parla del rendiconto
finanziario.
3) IAS/IFRS specifici Rilevazione minusvalenze e informative su operazioni specifiche.
- Differenze dai PP.CC. nazionali
1) Struttura del bilancio nei PCI.
- SP
- CE
- Prospetti dei movimenti del patrimonio netto
- Rendiconto finanziario
- Note al bilancio
NON ci sono prospetti obbligatori.
2) Valori accolti nel bilancio:
a) Costo (come rimanenze magazzino)
b) Fair value corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata in una libera
transazione tra parti consapevoli e disponibili oppure il valore a cui una passività
può essere estinta.
POSTE DI BILANCIO CRITERIO DI CRITERIO DI
VALUTAZIONE VALUTAZIONE
PRINCIPALE ALTERNATIVO
Immobilizzazioni Costo Fair value
materiali
Imm. Immateriali con Costo Fair value
unità definita
Investimenti immobiliari Fair value Costo
Partecipazioni in Costo Fair value
controllate
Partecipazioni in altre Fair value Costo
Alcuni esempi di diverso trattamento contabile
PP.CC. NAZIONALI PP.CC. INTERNAZIONALI
Leasing finanziario affrontato con metodo Leasing finanziario con metodo
patrimoniale finanziario
Immobilizzazioni immateriali accezione più ampia Immobilizzazioni immateriali
accezione più ristretta
(specifiche condizioni)
Avviamento solo a titolo oneroso. Si considera Avviamento ha una vita
come un’immobilizzazione immateriale indefinita (annualmente
(ammortizzata in 5 anni). impairment test)
TFR iscritto per importo pari all’importo da pagare TFR esposto al valore attuale
alla data di chiusura del bilancio se tutti i delle indennità future
dipendenti cessassero la loro attività
RELAZIONE SULLA GESTIONE (Art. 2428 c.c.)
La nota sulla gestione, come già accennato, non fa propriamente parte del bilancio, ma lo correda.
Mostra al lettore la situazione globale della società, dell’andamento e del risultato economico;
anche i costi, i ricavi e gli investimenti, i principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta
vanno descritti solo quelli con impatto rilevante ed ad alta probabilità; i rischi possono essere di
due nature: a) rischi interni come le perdite di personale qualificato, danneggiamenti fabbricati
ecc.; b) rischi esterni che sono i rischi tipicamente derivanti dal Mercato in cui opera e
dall’ambiente economico esterno. Inoltre la relazione sulla gestione, tra l’altro, contiene delle
informazioni riguardanti la posizione della società nell’ambiente in cui opera. Per spiegare, invece,
l’attività specifica della società, vengono utilizzati indicatori finanziari e non finanziari.
Le finalità sono quelle di complemento ed integrazione delle info di bilancio.
INDICATORI FINANZIARI (derivano dalla INDICATORI NON FINANZIARI
contabilità generale) Possono riguardare:
- Attività dell’azienda
a) Indici di produttività
b) Numero di reclami, scarti, interventi
di garanzia
c) Quote di mercato, numero di clienti
fedeli
- Personale
a) Tasso di turnover del personale
b) Sicurezza nel lavoro
- Ambiente
a) Materiali utilizzati
b) Consumi energici, idrici, elettrici,
ecc.
c) Rifiuti prodotti, ecc.
Trend temporali Posizionamento sul mercato
Risultati parziali Costumer satisfaction
Indici di bilancio (ROI, ROE, ROA, EBIT) Efficacia processi produttivi
Innovazioni
RENDICONTO FINANZIARIO
Ricostruisce i movimenti che spiegano la variazione delle disponibilità liquide (cassa, banca c/c,
assegni). FONTI (+) IMPIEGHI (-)
GESTIONE - Incasso ricavi - Pagamento
REDDITUALE/OPERATIVA/CORREN acquisto merci
- Incasso fitti attivi
TE - Pagamento
acquisto servizi
- Stipendi
- Affitti passivi
GESTIONE INVESTIMENTI - Vendita - Acquisto
obbligazioni obbligazioni
- Vendita - A
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