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METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVA D’AZIENDA

FINALITA’ DEL BILANCIO

Rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria di

un’impresa.

QUADRO NORMATIVO

Le normative applicabili variano in base alla tipologia d’azienda.

Leggi nazionali: Codice Civile (c.c.) – Articoli 2423/2425 per società di capitale; Art. 2426 per

società di persone. Il codice civile stabilisce le regole generali

Principi contabili:

- Nazionali (che hanno una funzione interpretativa) – OIC

- Internazionali (funzione integrativa) – IAS e IFRS

Il bilancio consolidato è il bilancio che viene redatto (obbligatoriamente) da parte dei gruppi di

imprese, sono dunque escluse le imprese individuali, le associazioni e le fondazioni.

CONTENUTO DEL BILANCIO

Stato patrimoniale – Fotografia patrimoniale di un’azienda in un dato momento, si divide in attivo e

passivo.

Conto economico – In riferimento ad un dato periodo temporale (a differenza dello SP, che invece

è solo una fotografia di un certo momento), si divide in costi e ricavi.

Nota integrativa – Dettaglia alcuni contenuti delle voci e/o riporta informazioni circa i criteri di

valutazione adottati.

Rendiconto finanziario (dal 2016) – Mostra i movimenti e la mutazione finanziaria avvenuta

dall’inizio alla fine dell’anno.

Relazione sulla gestione – è un documento informativo sull’andamento della gestione e sulla

situazione della società, redatto dagli amministratori, che deve essere allegato al bilancio (di fatto

si dice che non ne fa parte, ma lo correda). La relazione deve indicare i settori in cui l’azienda ha

operato, con riferimento ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Il decreto legislativo 139 (18 Ago 2015) ha apportato delle modifiche:

1) La struttura del bilancio si espande, aggiungendo anche il rendiconto finanziario

2) Alcune modifiche dei contenuti di CE, SP e NI

3) Graduazione obblighi informativi: ovvero sussistono obblighi differenti per le varie imprese,

in base alla grandezza (le microimprese, ad esempio, non sono tenute a redigere la NI).

Il codice civile definisce:

1) La clausola generale CLAUSOL

I principi di redazione (postulati del bilancio) PRINCIPI DI REDAZIONE

Struttura e contenuto STRUTTURA E Criteri

di valutazione CRITERI DI VALUTAZIONE

CLAUSOLAGENERALE (art. 2423)

Comma I: Gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio composto da…

Comma II: Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in maniera veritiera

e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico

dell’esercizio.

1) Chiarezza: il bilancio deve essere comprensibile e trasparente sia nelle modalità di

formazione sia nel processo di rappresentazione.

- Rispetto degli schemi e dell’ordine delle voci

- Divieto di raggruppamento di voci e di compensazioni di poste

- Eventuali adattamenti delle voci

- Eventuale introduzione di poste aggiuntive

2) Rappresentazione Veritiera: Nel momento in cui si debba ricorrere all’utilizzo di stime e

congetture, è necessario usare criteri valutativi che rappresentino risultati conformi alla

realtà.

3) Rappresentazione Corretta:

- Correttezza aritmetica

- Correttezza economica

- Rispetto delle regole, delle leggi e PP.CC. (principi contabili).

- Comunicazione non deviante

Comma III: Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a

dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari,

necessarie a tale scopo.

Comma IV: Se, in casi eccezionali, l’applicazione delle disposizioni degli articoli seguenti, risulti

incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non dovrà essere

applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla

rappresentazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti

dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente

al valore recuperato.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Regolamentati dall’articolo 2423 bis

1) Prudenza (comma I, punti 1, 2, 4) Si possono mostrare in bilancio gli utili, solo se

realizzati, viceversa, rischi e perdite anche se presunte ed anche dopo la chiusura del

bilancio. Questo perché bisogna dare una garanzia ai terzi sull’utile.

2) Continuità e funzione economica dell’elemento considerato (comma I, punto 1) ipotesi di

continuazione dell’attività ed idea dell’impresa in normale funzionamento.

3) Competenza economica (comma I, punti 3, 4) Questo principio vuole definire la

competenza economica rispetto ad un dato esercizio; appunto, stabilisce che, se un

ricavo/costo faccia parte di un esercizio, contribuisca a formare il reddito d’esercizio.

- I ricavi sono di competenza dell’esercizio in cui avvengono le operazioni di cessione dei

beni o dei servizi. Ci sono due condizioni:

a) Il processo produttivo di quel bene/servizio è stato completato

b) Deve essere avvenuto lo scambio (se merce: spedita; se servizio: reso e fatturabile)

- I costi sono di competenza dell’esercizio in cui avvengono le operazioni di impiego dei

fattori produttivi correlati ai ricavi. La correlazione può essere:

a) Associazione diretta (provigioni di vendita)

b) Riparazione razionale sistematica (ammortamenti)

c) Costi legati al tempo

d) Imputazioni del costo per il venir meno dell’utilità economica.

Indipendentemente da:

a) Variazione debiti/crediti generati da costi/ricavi.

b) Avvenuto incasso o pagamento.

4) Competenza e prudenza (comma I, punto 4) imputazioni di rischi e perdite (costi) di

competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. In questo caso, è

necessario distinguere due diverse situazioni/esempi, al fine di specificare quali costi

andranno rilevati e quali no:

a) Venuta a conoscenza di rischi/perdite di competenza dell’esercizio già chiuso: Vanno

rilevati

b) Fatti che si manifestano dopo la chiusura del bilancio: Non vanno rilevati (fanno parte

del nuovo esercizio), ma se importanti anche sulla passata gestione, vanno segnati in

nota integrativa.

5) Valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nelle voci (comma I, punto 1, 5)

Per evitare valutazioni cumulative con il rischio che alcune perdite presunte siano

compensate da utili presunti che non vanno rilevati.

6) Continuità dei criteri di valutazione (comma I, punto 6 e comma II) Non possono essere

usati differenti criteri di valutazione in esercizi differenti, perché si ha un’esigenza di

comparabilità e neutralità. Tuttavia esistono delle deroghe per casi eccezionali.

PRINCIPIO CONTABILE OIC 11

Postulati:

- Utilità del bilancio e completezza delle informazioni

- Prevalenza della sostanza sulla forma

- Comprensibilità

- Neutralità

- Prudenza

- Periodicità misurazione

- Comparabilità

- Omogeneità

- Costanza dei principi e dei criteri

- Competenza

- Significatività e rilevanza dei fatti economici

- Costo come criterio base di valutazione

- Conformità del procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili

- Funzione informativa e completezza della N.I.

- Verificabilità delle informazioni

1) Prevalenza della sostanza sulla forma: identificare la sostanza economica dell’operazione,

anche considerando operazioni correlate e correlabili. Se ciò non si rivela possibile, è

necessario fornire le informazioni adeguate in N.I

Due esempi:

a) Pronti contro termine: Soggetto A (disposto a finanziare), Soggetto B (necessita

finanziamento). Allora B da dei titoli ad A, che di conseguenza da soldi per 100 a B.

Dopo un tot di tempo, A restituirà i titoli a B, che a sua volta dovrà riconsegnare i 100

maggiorati dalla prestabilita quota d’interessi. Formalmente, si tratta di due operazioni

distinte e separate, ma sostanzialmente si tratta di una stessa operazione di

finanziamento.

b) Leasing finanziario: Formalmente si tratta di una semplice locazione, ma

sostanzialmente è un acquisto con rateizzazione del pagamento. In questa fattispecie,

si hanno due metodi di approccio all’operazione: Quello patrimoniale, dove la società di

leasing rimane proprietaria del bene (rimanendo appunto iscritto nel proprio SP),

mentre l’altra parte avrà solamente dei costi da iscrivere nel CE; Quello finanziario,

dove la proprietà passa immediatamente della parte che beneficia il bene, entrando a

concorrere alla formazione dello SP (le informazioni specificanti la tipologia

dell’operazione, saranno iscritte in NI).

2) Neutralità: Nelle stime e nelle previsioni, colui che le compie, deve sempre ricercare

imparzialità, ragionevolezza, oculatezza, onestà, etc., evitando politiche di livellamento dei

redditi ed influenza delle norme fiscali.

3) Significatività e rilevanza dei fatti economici: Questo principio, richiede di mostrare al

redattore di bilancio, di mostrare solo i dati significativi e rilevanti per il bilancio e sul

processo decisionale. Infatti, si specifica che sono ammessi errori, semplificazioni,

arrotondamenti, purché non siano rilevanti.

4) Costo come criterio base per la valutazione di bilancio: Si utilizza il costo (e non, ad

esempio, il fair value), perché limita la discrezionalità, è di facile applicazione e non è

inderogabile.

NORME FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE E IMPOSTE

Le società di capitali pagano le seguenti imposte sul reddito:

- IRAP Imposta regionale sulle attività produttive: con un’aliquota pari al 3,9%. La si applica

alla differenza tra il valore della produzione e costi di produzione (A – B).

- IRES Imposta sul reddito della società: si applica al reddito imponibile.

L’aliquota dell’IRES è pari al 27,5% e si applica al reddito imponibile (Ricavi tassabili –

Costi deducibili).

DISCIPLINA CIVILISTICA DISCIPLINA FISCALE

PRINCIPI FISCALI PER DETERMINARE IL REDDITO IMPONIBILE

1) Competenza (Art. 109 TUIR)

2) Certezza ed obiettiva determinabilità dell’ammontare (Art. 109 TUIR)

3) Imputazione ricavi (Art. 109 TUIR)

4) Imputazione costi (Art. 109 TUIR)

5) Inerenza

TUIR

Il TUIR è il “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”.

Articolo 109:

- Comma I: “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi di reddito, concorrono a

formare il reddito dell’esercizio di competenza (In effetti è uguale al principio di competenza

civilistico salvo tre deroghe: 1) Ricavi non tassabili; 2) Costi indeducibili; 3) Ricavi/Costi

rilevanti per altri esercizi). Tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui

nell’esercizio non sia ancora accertata l’esistenza o determinabile l’ammontare, si iscrivono

all’esercizio in cui si verificano tali condizioni”. In buona sostanza si arriva ad una

imputazione dei ricavi anche se non imputati al CE, e ad un’imputazione dei costi solo se

imputati al CE rischio di dipendenza rovesciata.

- Comma V: Dice che:

a) Bisogna dedurre i costi correlati ai ricavi tassabili o esclusi.

b) Sono indeducibili i costi non inerenti ai ricavi tassabili o a quelli

esclusi.

c) Deducibilità parziale dei costi indifferentemente inerenti alle varie

tipologie di ricavo (tassabili, esenti, esclusi).

ESEMPI DI DIFFERENZE TRE NORME (CIVILISTICA, FISCALE)

Civilistico Fiscale

1-Ammortamento dei Valutazione vita utile e criterio - Ammortamento deducibile

beni materiali di ammortamento - Calcolo a partire dall’entrata

in funzione del bene

- Nella misura massima dei

coefficienti di amm. stabiliti

con decreto ministeriale.

2-Plusvalenze Tassate o interamente nell’esercizio

patrimoniali (come in cui insorgono (ad esempio

cessione nell’anno in cui viene ceduta

immobilizzazioni) l’immobilizzazione), oppure tassate

a quote costanti in 5 anni.

3-Compenso Prevale il principio di Il compenso è deducibile nell’anno

amministratori (esempio: competenza, dunque il in cui l’amministratore viene pagato

delibero la cifra del compenso verrà riconosciuto (2015)

compenso nel 2014, ma nell’anno della delibera (2014)

pago nel 2015) e dunque il costo del

compenso sarà dedotto in tale

anno.

4-Svalutazione crediti I crediti sono riportati al - La svalutazione dei crediti è

presumibile valore di realizzo. deducibile per un valore

Dunque i crediti risulteranno massimo del 0,5% del valore

essere al netto delle nominale dei crediti

svalutazioni. commerciali

- Non è ammessa ulteriore

svalutazione dei crediti

qualora il fondo svalutazione

crediti avesse raggiunto il

La perdita su crediti è in 5% del valore nominale dei

ogni caso deducibile crediti.

qualora il cliente

venisse dichiarato fallito

nell’esercizio.

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

- Chi li adotta?

Obbligo per:

a) Società quotate

b) Società con strumenti finanziari diffusi

c) Banche, SIM, SGR

d) Enti finanziari vigilati

e) Assicurazioni

Facoltativi per le altre.

Sono escluse le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

- Chi li definisce?

a) IASB (organismo internazionale con maggioranza componenziale anglosassone)

b) IAS

c) IFRS (dal 2001)

d) Documenti interpretativi SIC, IFRIC

Nell’UE i PCI sono omologati con un regolamento che vincola gli stati membri.

- Struttura

1) Framework Descrive le finalità, cita gli assunti fondamentali, caratteristiche qualitative

delle informazioni contabili. È il quadro concettuale di riferimento per la redazione di

bilancio secondo i PP.CC. internazionali.

2) IAS 1, IAS 7 Il primo (IAS 1) descrive: a) la struttura del bilancio; b) la maniera in cui va

presentato il bilancio; c) il contenuto del bilancio. Il secondo (IAS 7) parla del rendiconto

finanziario.

3) IAS/IFRS specifici Rilevazione minusvalenze e informative su operazioni specifiche.

- Differenze dai PP.CC. nazionali

1) Struttura del bilancio nei PCI.

- SP

- CE

- Prospetti dei movimenti del patrimonio netto

- Rendiconto finanziario

- Note al bilancio

NON ci sono prospetti obbligatori.

2) Valori accolti nel bilancio:

a) Costo (come rimanenze magazzino)

b) Fair value corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata in una libera

transazione tra parti consapevoli e disponibili oppure il valore a cui una passività

può essere estinta.

POSTE DI BILANCIO CRITERIO DI CRITERIO DI

VALUTAZIONE VALUTAZIONE

PRINCIPALE ALTERNATIVO

Immobilizzazioni Costo Fair value

materiali

Imm. Immateriali con Costo Fair value

unità definita

Investimenti immobiliari Fair value Costo

Partecipazioni in Costo Fair value

controllate

Partecipazioni in altre Fair value Costo

Alcuni esempi di diverso trattamento contabile

PP.CC. NAZIONALI PP.CC. INTERNAZIONALI

Leasing finanziario affrontato con metodo Leasing finanziario con metodo

patrimoniale finanziario

Immobilizzazioni immateriali accezione più ampia Immobilizzazioni immateriali

accezione più ristretta

(specifiche condizioni)

Avviamento solo a titolo oneroso. Si considera Avviamento ha una vita

come un’immobilizzazione immateriale indefinita (annualmente

(ammortizzata in 5 anni). impairment test)

TFR iscritto per importo pari all’importo da pagare TFR esposto al valore attuale

alla data di chiusura del bilancio se tutti i delle indennità future

dipendenti cessassero la loro attività

RELAZIONE SULLA GESTIONE (Art. 2428 c.c.)

La nota sulla gestione, come già accennato, non fa propriamente parte del bilancio, ma lo correda.

Mostra al lettore la situazione globale della società, dell’andamento e del risultato economico;

anche i costi, i ricavi e gli investimenti, i principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta

vanno descritti solo quelli con impatto rilevante ed ad alta probabilità; i rischi possono essere di

due nature: a) rischi interni come le perdite di personale qualificato, danneggiamenti fabbricati

ecc.; b) rischi esterni che sono i rischi tipicamente derivanti dal Mercato in cui opera e

dall’ambiente economico esterno. Inoltre la relazione sulla gestione, tra l’altro, contiene delle

informazioni riguardanti la posizione della società nell’ambiente in cui opera. Per spiegare, invece,

l’attività specifica della società, vengono utilizzati indicatori finanziari e non finanziari.

Le finalità sono quelle di complemento ed integrazione delle info di bilancio.

INDICATORI FINANZIARI (derivano dalla INDICATORI NON FINANZIARI

contabilità generale) Possono riguardare:

- Attività dell’azienda

a) Indici di produttività

b) Numero di reclami, scarti, interventi

di garanzia

c) Quote di mercato, numero di clienti

fedeli

- Personale

a) Tasso di turnover del personale

b) Sicurezza nel lavoro

- Ambiente

a) Materiali utilizzati

b) Consumi energici, idrici, elettrici,

ecc.

c) Rifiuti prodotti, ecc.

Trend temporali Posizionamento sul mercato

Risultati parziali Costumer satisfaction

Indici di bilancio (ROI, ROE, ROA, EBIT) Efficacia processi produttivi

Innovazioni

RENDICONTO FINANZIARIO

Ricostruisce i movimenti che spiegano la variazione delle disponibilità liquide (cassa, banca c/c,

assegni). FONTI (+) IMPIEGHI (-)

GESTIONE - Incasso ricavi - Pagamento

REDDITUALE/OPERATIVA/CORREN acquisto merci

- Incasso fitti attivi

TE - Pagamento

acquisto servizi

- Stipendi

- Affitti passivi

GESTIONE INVESTIMENTI - Vendita - Acquisto

obbligazioni obbligazioni

- Vendita - A

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alefiorino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Grumo Marco.
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