Estratto del documento

Metodologie e determinazioni quantitativa d'azienda

Finalità del bilancio

Rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria di un'impresa.

Quadro normativo

Le normative applicabili variano in base alla tipologia d'azienda. Leggi nazionali: Codice Civile (c.c.) – Articoli 2423/2425 per società di capitale; Art. 2426 per società di persone. Il codice civile stabilisce le regole generali.

Principi contabili:

  • Nazionali (che hanno una funzione interpretativa) – OIC
  • Internazionali (funzione integrativa) – IAS e IFRS

Il bilancio consolidato è il bilancio che viene redatto (obbligatoriamente) da parte dei gruppi di imprese, sono dunque escluse le imprese individuali, le associazioni e le fondazioni.

Contenuto del bilancio

Stato patrimoniale – Fotografia patrimoniale di un’azienda in un dato momento, si divide in attivo e passivo.

Conto economico – In riferimento ad un dato periodo temporale (a differenza dello SP, che invece è solo una fotografia di un certo momento), si divide in costi e ricavi.

Nota integrativa – Dettaglia alcuni contenuti delle voci e/o riporta informazioni circa i criteri di valutazione adottati.

Rendiconto finanziario (dal 2016) – Mostra i movimenti e la mutazione finanziaria avvenuta dall’inizio alla fine dell’anno.

Relazione sulla gestione – È un documento informativo sull’andamento della gestione e sulla situazione della società, redatto dagli amministratori, che deve essere allegato al bilancio (di fatto si dice che non ne fa parte, ma lo correda). La relazione deve indicare i settori in cui l’azienda ha operato, con riferimento ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Modifiche del decreto legislativo 139 (18 ago 2015)

  • La struttura del bilancio si espande, aggiungendo anche il rendiconto finanziario.
  • Alcune modifiche dei contenuti di CE, SP e NI.
  • Graduazione obblighi informativi: ovvero sussistono obblighi differenti per le varie imprese, in base alla grandezza (le microimprese, ad esempio, non sono tenute a redigere la NI).

Codice civile: clausola generale

La clausola generale (art. 2423) stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio composto da...

Comma II: Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

  • Chiarezza: il bilancio deve essere comprensibile e trasparente sia nelle modalità di formazione sia nel processo di rappresentazione.
    • Rispetto degli schemi e dell’ordine delle voci
    • Divieto di raggruppamento di voci e di compensazioni di poste
    • Eventuali adattamenti delle voci
    • Eventuale introduzione di poste aggiuntive
  • Rappresentazione veritiera: Nel momento in cui si debba ricorrere all’utilizzo di stime e congetture, è necessario usare criteri valutativi che rappresentino risultati conformi alla realtà.
  • Rappresentazione corretta:
    • Correttezza aritmetica
    • Correttezza economica
    • Rispetto delle regole, delle leggi e PP.CC. (principi contabili)
    • Comunicazione non deviante

Comma III: Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari, necessarie a tale scopo.

Comma IV: Se, in casi eccezionali, l’applicazione delle disposizioni degli articoli seguenti risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non dovrà essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Principi di redazione

Regolamentati dall’articolo 2423 bis:

  1. Prudenza (comma I, punti 1, 2, 4) – Si possono mostrare in bilancio gli utili solo se realizzati; viceversa, rischi e perdite anche se presunte ed anche dopo la chiusura del bilancio. Questo perché bisogna dare una garanzia ai terzi sull’utile.
  2. Continuità e funzione economica dell’elemento considerato (comma I, punto 1) – ipotesi di continuazione dell’attività ed idea dell’impresa in normale funzionamento.
  3. Competenza economica (comma I, punti 3, 4) – Questo principio vuole definire la competenza economica rispetto ad un dato esercizio; appunto, stabilisce che, se un ricavo/costo faccia parte di un esercizio, contribuisca a formare il reddito d’esercizio.
    • I ricavi sono di competenza dell’esercizio in cui avvengono le operazioni di cessione dei beni o dei servizi. Ci sono due condizioni:
      • Il processo produttivo di quel bene/servizio è stato completato.
      • Deve essere avvenuto lo scambio (se merce: spedita; se servizio: reso e fatturabile).
    • I costi sono di competenza dell’esercizio in cui avvengono le operazioni di impiego dei fattori produttivi correlati ai ricavi. La correlazione può essere:
      • Associazione diretta (provigioni di vendita)
      • Riparazione razionale sistematica (ammortamenti)
      • Costi legati al tempo
      • Imputazioni del costo per il venir meno dell’utilità economica
  4. Competenza e prudenza (comma I, punto 4) – Imputazioni di rischi e perdite (costi) di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. In questo caso, è necessario distinguere due diverse situazioni/esempi, al fine di specificare quali costi andranno rilevati e quali no:
    • Venuta a conoscenza di rischi/perdite di competenza dell’esercizio già chiuso: Vanno rilevati
    • Fatti che si manifestano dopo la chiusura del bilancio: Non vanno rilevati (fanno parte del nuovo esercizio), ma se importanti anche sulla passata gestione, vanno segnati in nota integrativa.
  5. Valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nelle voci (comma I, punto 1, 5) – Per evitare valutazioni cumulative con il rischio che alcune perdite presunte siano compensate da utili presunti che non vanno rilevati.
  6. Continuità dei criteri di valutazione (comma I, punto 6 e comma II) – Non possono essere usati differenti criteri di valutazione in esercizi differenti, perché si ha un’esigenza di comparabilità e neutralità. Tuttavia esistono delle deroghe per casi eccezionali.

Principio contabile OIC 11

Postulati:

  • Utilità del bilancio e completezza delle informazioni
  • Prevalenza della sostanza sulla forma
  • Comprensibilità
  • Neutralità
  • Prudenza
  • Periodicità misurazione
  • Comparabilità
  • Omogeneità
  • Costanza dei principi e dei criteri
  • Competenza
  • Significatività e rilevanza dei fatti economici
  • Costo come criterio base di valutazione
  • Conformità del procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili
  • Funzione informativa e completezza della N.I.
  • Verificabilità delle informazioni

Prevalenza della sostanza sulla forma: identificare la sostanza economica dell’operazione, anche considerando operazioni correlate e correlabili. Se ciò non si rivela possibile, è necessario fornire le informazioni adeguate in N.I.

Due esempi:

  • Pronti contro termine: Soggetto A (disposto a finanziare), Soggetto B (necessita finanziamento). Allora B da dei titoli ad A, che di conseguenza da soldi per 100 a B. Dopo un tot di tempo, A restituirà i titoli a B, che a sua volta dovrà riconsegnare i 100 maggiorati dalla prestabilita quota d’interessi. Formalmente, si tratta di due operazioni distinte e separate, ma sostanzialmente si tratta di una stessa operazione di finanziamento.
  • Leasing finanziario: Formalmente si tratta di una semplice locazione, ma sostanzialmente è un acquisto con rateizzazione del pagamento. In questa fattispecie, si hanno due metodi di approccio all’operazione: Quello patrimoniale, dove la società di leasing rimane proprietaria del bene (rimanendo appunto iscritto nel proprio SP), mentre l’altra parte avrà solamente dei costi da iscrivere nel CE; Quello finanziario, dove la proprietà passa immediatamente della parte che beneficia il bene, entrando a concorrere alla formazione dello SP (le informazioni specificanti la tipologia dell’operazione, saranno iscritte in NI).

Neutralità: Nelle stime e nelle previsioni, colui che le compie, deve sempre ricercare imparzialità, ragionevolezza, oculatezza, onestà, etc., evitando politiche di livellamento dei redditi ed influenza delle norme fiscali.

Significatività e rilevanza dei fatti economici: Questo principio richiede di mostrare al redattore di bilancio, di mostrare solo i dati significativi e rilevanti per il bilancio e sul processo decisionale. Infatti, si specifica che sono ammessi errori, semplificazioni, arrotondamenti, purché non siano rilevanti.

Costo come criterio base per la valutazione di bilancio: Si utilizza il costo (e non, ad esempio, il fair value), perché limita la discrezionalità, è di facile applicazione e non è inderogabile.

Norme fiscali per la determinazione del reddito imponibile e imposte

Le società di capitali pagano le seguenti imposte sul reddito:

  • IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive: con un’aliquota pari al 3,9%. La si applica alla differenza tra il valore della produzione e costi di produzione (A – B).
  • IRES – Imposta sul reddito della società: si applica al reddito imponibile. L’aliquota dell’IRES è pari al 27,5% e si applica al reddito imponibile (Ricavi tassabili – Costi deducibili).

Disciplina civilistica e disciplina fiscale

Principi fiscali per determinare il reddito imponibile:

  1. Competenza (Art. 109 TUIR)
  2. Certezza ed obiettiva determinabilità dell’ammontare (Art. 109 TUIR)
  3. Imputazione ricavi (Art. 109 TUIR)
  4. Imputazione costi (Art. 109 TUIR)
  5. Inerenza

TUIR

Il TUIR è il “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”.

Articolo 109:

  • Comma I: “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi di reddito, concorrono a formare il reddito dell’esercizio di competenza (In effetti è uguale al principio di competenza civilistico salvo tre deroghe: 1) Ricavi non tassabili; 2) Costi indeducibili; 3) Ricavi/Costi rilevanti per altri esercizi). Tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio non sia ancora accertata l’esistenza o determinabile l’ammontare, si iscrivono all’esercizio in cui si verificano tali condizioni.” In buona sostanza si arriva ad una imputazione dei ricavi anche se non imputati al CE, e ad un’imputazione dei costi solo se imputati al CE – rischio di dipendenza rovesciata.
  • Comma V: Dice che:
    • Bisogna dedurre i costi correlati ai ricavi tassabili o esclusi.
    • Sono indeducibili i costi non inerenti ai ricavi tassabili o a quelli esclusi.
    • Deducibilità parziale dei costi indifferentemente inerenti alle varie tipologie di ricavo (tassabili, esenti, esclusi).

Esempi di differenze tra norme (civilistica, fiscale)

Civilistico Fiscale
Ammortamento dei beni materiali – Valutazione vita utile e criterio di ammortamento Ammortamento deducibile – Calcolo a partire dall’entrata in funzione del bene – Nella misura massima dei coefficienti di amm. stabiliti con decreto ministeriale.
Plusvalenze patrimoniali (come cessione immobilizzazioni) – Tassate o interamente nell’esercizio in cui insorgono (ad esempio nell’anno in cui viene ceduta l’immobilizzazione), oppure tassate a quote costanti in 5 anni.
Compenso amministratori (esempio: delibero la cifra del compenso nel 2014, ma pago nel 2015) – Prevale il principio di competenza, dunque il compenso verrà riconosciuto nell’anno della delibera (2014) e dunque il costo del compenso sarà dedotto in tale anno. Il compenso è deducibile nell’anno in cui l’amministratore viene pagato (2015).
Svalutazione crediti – I crediti sono riportati al presumibile valore di realizzo. Dunque i crediti risulteranno essere al netto delle svalutazioni. La svalutazione dei crediti è deducibile per un valore massimo del 0,5% del valore nominale dei crediti commerciali – Non è ammessa ulteriore svalutazione dei crediti qualora il fondo svalutazione crediti avesse raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti. La perdita su crediti è in ogni caso deducibile qualora il cliente venisse dichiarato fallito nell’esercizio.

Principi contabili internazionali

Chi li adotta? Obbligo per:

  • Società quotate
  • Società con strumenti finanziari diffusi
  • Banche, SIM, SGR
  • Enti finanziari vigilati
  • Assicurazioni

Facoltativi per le altre. Sono escluse le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Chi li definisce?

  • IASB (organismo internazionale con maggioranza componenziale anglosassone)
  • IAS
  • IFRS (dal 2001)
  • Documenti interpretativi SIC, IFRIC

Nell’UE i PCI sono omologati con un regolamento che vincola gli stati membri.

Struttura

  1. Framework – Descrive le finalità, cita gli assunti fondamentali, caratteristiche qualitative delle informazioni contabili. È il quadro concettuale di riferimento per la redazione di bilancio secondo i PP.CC. internazionali.
  2. IAS 1, IAS 7 – Il primo (IAS 1) descrive:
    • la struttura del bilancio;
    • la maniera in cui va presentato il bilancio;
    • il contenuto del bilancio.
    Il secondo (IAS 7) parla del rendiconto finanziario.
  3. IAS/IFRS specifici – Rilevazione minusvalenze e informative su operazioni specifiche.

Differenze dai PP.CC. nazionali

  • Struttura del bilancio nei PCI.
    • SP
    • CE
    • Prospetti dei movimenti del patrimonio netto
    • Rendiconto finanziario
    • Note al bilancio
    NON ci sono prospetti obbligatori.
  • Valori accolti nel bilancio:
    • Costo (come rimanenze magazzino)
    • Fair value – corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili oppure il valore a cui una passività può essere estinta.

Poste di bilancio

Criterio di valutazione principale Criterio di valutazione alternativo
Immobilizzazioni materiali Costo Fair value
Imm. Immateriali con unità definita Costo Fair value
Investimenti immobiliari Fair value Costo
Partecipazioni in controllate Costo Fair value
Partecipazioni in altre Fair value Costo

Esempi di diverso trattamento contabile

PP.CC. Nazionali PP.CC. Internazionali
Leasing finanziario affrontato con metodo patrimoniale Leasing finanziario con metodo finanziario
Immobilizzazioni immateriali – accezione più ampia (specifiche condizioni) Immobilizzazioni immateriali – accezione più ristretta
Avviamento – solo a titolo oneroso. Si considera come un’immobilizzazione immateriale (ammortizzata in 5 anni). Avviamento – ha una vita indefinita (annualmente impairment test)
TFR – iscritto per importo pari all’importo da pagare alla data di chiusura del bilancio se tutti i dipendenti cessassero la loro attività. TFR – esposto al valore attuale delle indennità future

Relazione sulla gestione (Art. 2428 c.c.)

La nota sulla gestione, come già accennato, non fa propriamente parte del bilancio, ma lo correda. Mostra al lettore la situazione globale della società, dell’andamento e del risultato economico; anche i costi, i ricavi e gli investimenti, i principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta – vanno descritti solo quelli con impatto rilevante ed ad alta probabilità; i rischi possono essere di due nature:

  • Rischi interni – come le perdite di personale qualificato, danneggiamenti fabbricati ecc.
  • Rischi esterni – che sono i rischi tipicamente derivanti dal Mercato in cui opera ed all’ambiente economico esterno.

Inoltre, la relazione sulla gestione, tra l’altro, contiene delle informazioni riguardanti la posizione della società nell’ambiente in cui opera. Per spiegare l’attività specifica della società, vengono utilizzati indicatori finanziari e non finanziari. Le finalità sono quelle di complemento ed integrazione delle info di bilancio.

Indicatori finanziari e non finanziari

Indicatori finanziari Indicatori non finanziari
Derivano dalla contabilità generale Possono riguardare: attività dell’azienda
  • Indici di produttività
  • Numero di reclami, scarti, interventi di garanzia
  • Quote di mercato, numero di clienti fedeli
  • Trend temporali
  • Risultati parziali
  • Indici di bilancio (ROI, ROE, ROA, EBIT)
Personale
  • Tasso di turnover del personale
  • Sicurezza nel lavoro
Posizionamento sul mercato
Ambiente
  • Materiali utilizzati
  • Consumi energici, idrici, elettrici, ecc.
  • Rifiuti prodotti, ecc.
Costumer satisfaction
Efficacia processi produttivi
Innovazioni

Rendiconto finanziario

Ricostruisce i movimenti che spiegano la variazione delle disponibilità liquide (cassa, banca c/c, assegni).

Fonti (+) e impieghi (-)

  • Gestione reddituale/operativa/corrente
    • Incasso ricavi
    • Pagamento acquisto merci
    • Incasso fitti attivi
    • Pagamento acquisto servizi
    • Stipendi
    • Affitti passivi
  • Gestione investimenti
    • Vendita obbligazioni
    • Acquisto obbligazioni
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alefiorino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Grumo Marco.
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