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Collegate sono invece tutte quelle società in cui una società del gruppo detiene nell’assemblea

ordinaria della collegata 1/5 dei voti (1/10 se le azioni sono quotate sul mercato).

Ai sensi del D.Lgs 127/1991 nr.25, i soggetti obbligati a redigere il Bilancio Consolidato sono le

società di capitali che controllano almeno un’impresa; Enti Pubblici che hanno come oggetto

esclusivo o principale un’attività commerciale e che controllano almeno una società di capitali;

Società cooperative e Mutue Assicuratrici che controllano almeno una società di capitali. Sono

esonerate invece anche se di capitali, le Società di Persone, Associazioni e fondazioni, Imprese

individuali e quelle che hanno un numero del gruppo ridotto (<250).

8) Il candidato illustri le modalità di valutazione nel bilancio d’esercizio delle rimanenze

di prodotti finiti dal punto di vista del Codice Civile, dei principi contabili nazionali e

della norma fiscale.

CODICE CIVILE: Le Rimanenze di prodotti finiti rientrano nella categoria di “Rimanenze di

magazzino” iscritti ai sensi dell’articolo 2424 in SPA CI. Ai sensi dell’articolo 2425, saranno

iscritte nella voce A2 (variazione rimanenze prodotti finiti). Queste non sono altro che valori

economici comuni a più attività che riguardano processi produttivi iniziati e non conclusi in un

esercizio che avranno compimento nel periodo successivo. L’articolo 2426, stabilisce che le

Rimanenze di prodotti finiti, rientranti nella categoria di beni non fungibili, sono valutate al loro

costo d’acquisto o produzione, calcolato al loro valore desumibile di mercato, se minore. Se

vengono meno i motivi però tale valore non potrà essere mantenuto nei successivi esercizi ed è

per questo che in tal caso prevale il principio della prudenza su quello della competenza.

PCN: L’OIC 13 prevede che i beni rientranti nella categoria di Rimanenze, devono essere

rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento di rischi e benefici connessi

all’acquisto. Il trasferimento solitamente avviene nella stessa data del passaggio di proprietà; se

le due date non dovessero coincidere, si prenderà in considerazione quella del trasferimento dei

Rischi/Benefici. Le Rimanenze di prodotti finiti rientrano nella categoria dei Beni non fungibili e

saranno valutate al Costo di Produzione. Tale Criterio comprende tutti i costi direttamente

imputabili (MOD), comprende costi indiretti come la manutenzione, spese per utenze,

ammortamenti; sono escluse le spese Generali e amministrative e i costi di distribuzione.

Il Codice Civile stabilisce che le Rimanenze siano valutate al minore tra costo di produzione e il

valore di realizzazione desumibile di mercato.

L’OIC 13, stabilisce che per i Prodotti Finiti, il valore di realizzazione è determinato dal

presumibile prezzo netto di vendita del bene sul mercato. Per i beni Fungibili invece, si prevede

la possibilità di usare metodologie convenzionali per la valutazione:

- Il Costo Medio Ponderato prevede che le Rimanenze siano valutate in base alla media

aritmetica ponderata tra i diversi prezzi d’acquisto e quelli corrispondenti che risultano

dall’investimento iniziale.

- LIFO si ipotizza che le materie o merci entrate per ultime siano le prime ad essere prelevate. Il

Lifo può essere continuo se ad ogni variazione di magazzino questo si aggiorna; a Scatti se le

Rimanenze Finali sono valutate senza tener conto delle variazioni delle singole entrate o uscite di

beni, intervenute nel periodo in considerazione.

- FIFO convenzionalmente si considerano venduti o consumati i beni entrati per primi. Con tale

metodo gli scarichi sono valorizzati al prezzo delle partite acquistate per prime fino al loro

esaurimento; le scorte sono valutate invece al prezzo corrente.

NORMA FISCALE: L’articolo 92 TUIR stabilisce che le variazioni delle rimanenze

concorrono a formare reddito se alla produzione o scambio di tali beni è diretta l’attività

d’impresa e dei beni mobili esclusi quelli strumentali. Inoltre, il valore rilevante ai fini fiscali è il

minore tra il costo e il valore normale medio risultante nell’ultimo mese dell’esercizio.

9) Il candidato illustri le modalità di valutazione nel bilancio d’esercizio delle rimanenze

di materie prime dal punto di vista del Codice Civile, dei principi contabili nazionali e

della norma fiscale.

CODICE CIVILE: Le Rimanenze di materie prime rientrano nella categoria di “Rimanenze di

magazzino” iscritti ai sensi dell’articolo 2424 in SPA CI. Ai sensi dell’articolo 2425, saranno

iscritte nella voce B11 (variazione rimanenze materie prime, sussidiarie).

Queste non sono altro che valori economici comuni a più attività che riguardano processi

produttivi iniziati e non conclusi in un esercizio che avranno compimento nel periodo

successivo.

L’articolo 2426, stabilisce che le Rimanenze di materie prime, rientranti nella categoria di beni

non fungibili, sono valutate al loro costo d’acquisto calcolato al loro valore desumibile di

mercato, se minore. Se vengono meno i motivi però tale valore non potrà essere mantenuto nei

successivi esercizi ed è per questo che in tal caso prevale il principio della prudenza su quello

della competenza.

PCN: L’OIC 13 prevede che i beni rientranti nella categoria di Rimanenze, devono essere

rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento di rischi e benefici connessi

all’acquisto. Il trasferimento solitamente avviene nella stessa data del passaggio di proprietà; se

le due date non dovessero coincidere, si prenderà in considerazione quella del trasferimento dei

Rischi/Benefici. Le Rimanenze di materie prime rientranti nella categoria dei Beni non fungibili

saranno valutate al Costo di Acquisto. Tale Criterio è costituito dal prezzo negoziato per ottenere

i beni. Sono compresi oneri accessori ed è al netto di sconti, abbuoni, premi passivi.

Il Codice Civile stabilisce che le Rimanenze siano valutate al minore tra costo di produzione e il

valore di realizzazione desumibile di mercato.

Per i beni Fungibili invece, si prevede la possibilità di usare metodologie convenzionali per la

valutazione:

- Il Costo Medio Ponderato prevede che le Rimanenze siano valutate in base alla media

aritmetica ponderata tra i diversi prezzi d’acquisto e quelli corrispondenti che risultano

dall’investimento iniziale.

- LIFO si ipotizza che le materie o merci entrate per ultime siano le prime ad essere prelevate. Il

Lifo può essere continuo se ad ogni variazione di magazzino questo si aggiorna; a Scatti se le

Rimanenze Finali sono valutate senza tener conto delle variazioni delle singole entrate o uscite di

beni, intervenute nel periodo in considerazione.

- FIFO convenzionalmente si considerano venduti o consumati i beni entrati per primi. Con tale

metodo gli scarichi sono valorizzati al prezzo delle partite acquistate per prime fino al loro

esaurimento; le scorte sono valutate invece al prezzo corrente.

NORMA FISCALE: L’articolo 92 TUIR stabilisce che le variazioni delle rimanenze

concorrono a formare reddito se alla produzione o scambio di tali beni è diretta l’attività

d’impresa e dei beni mobili esclusi quelli strumentali. Inoltre, il valore rilevante ai fini fiscali è il

minore tra il costo e il valore normale medio risultante nell’ultimo mese dell’esercizio.

10) Il candidato illustri le modalità di valutazione nel bilancio d’esercizio dei lavori

(pluriennali) in corso su ordinazione dal punto di vista del Codice Civile, dei principi

contabili nazionali e della norma fiscale.

CODICE CIVILE: Per Lavori in Corso su ordinazione si intende un contratto di esecuzione che

investe per un periodo superiore ai 12 mesi. L’articolo 2424 del codice prevede l’iscrizione dei

LCO tra l’attivo in C.I.3. (attivo circolante, rimanenze, LCO), nel passivo nella voce B.4. invece

andranno accantonati tutti i costi sostenuti dopo la chiusura della commessa.

Ai sensi dell’articolo 2425, i LCO saranno iscritti nella voce A.3. Per quanto riguarda i criteri di

valutazione, l’articolo 2426 prevede che i LCO siano valutati secondo il Criterio della

Commessa (valutati al costo) o secondo il Criterio della Percentuale di completamento (valutati

sulla base del corrispettivo contrattuale).

PCN: L’OIC 23 da come definizione dei Lavori in Corso su ordinazione “tutti quei contratti di

durata ultrannuale commissionati che dovranno essere eseguite dalla società secondo tecniche

specifiche richieste dal committente”. La durata va dall’inizio dell’esecuzione fino al

completamento della commessa determinato nel contratto.

Anche l’OIC 23 prevede come criteri di valutazione la Percentuale di Completamento o della

Commessa Completata. Il Metodo della Percentuale di Completamento prevede che il Margine

della commessa venga rilevato secondo il principio di competenza lungo il periodo di

realizzazione dell’opera. Con tale metodo, il Margine non verrà imputato completamente al

termine dell’esecuzione ma caricato in proporzione allo Stato avanzamento Lavori (SAL).

Questo criterio può essere applicato solo se il contratto risulta vincolante, le opere sono

identificabili, si ha stima attendibile del SAL. Qualora non dovessero verificarsi queste

condizioni, bisognerà utilizzare il Criterio della Commessa completata. Con questo criterio, la

contabilizzazione del ricavo in corso di formazione sarà effettuata al termine dei lavori. In tal

caso gli acconti, le fatture provvisorie, saranno Debiti verso il committente e non Ricavi.

Prevale il principio della Prudenza su quello della competenza.

NORMA FISCALE: L’articolo 93 TUIR prevede che le Variazioni delle Rimanenze per LCO

concorrono a formare reddito; per la parte coperta da SAL la valutazione si basa sui corrispettivi

liquidati; i corrispettivi liquidati sono compresi tra ricavi e non rimanenze. Ogni opera dovrà

essere inserita nella Dichiarazione dei redditi.

11) Il candidato illustri le modalità di rappresentazione e di valutazione nel bilancio

d’esercizio delle partecipazioni in controllate e collegate, dal punto di vista del codice

civile, dei principi contabili e della norma fiscale.

CODICE CIVILE: Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono investimenti

duraturi che consentono all’impresa di influire sulla gestione dell’impresa di cui detengono le

partecipazioni. Nello SP, ai sensi dell’articolo 2424, sono iscritte nella voce BIII se sono a lungo

termine, sono iscritte nella voce CIII se consentono all’impresa di avere un rendimento a breve

termine tramite un rapido smobilizzo.

Ai sensi dell’articolo 2425, Utili e Perdite saranno iscritte rispettivamente nella voce C15

(proventi) o C17 (oneri interessi).

La s

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
10 pagine
5 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ilaria.26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sottoriva Claudio.