vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Collegate sono invece tutte quelle società in cui una società del gruppo detiene nell’assemblea
ordinaria della collegata 1/5 dei voti (1/10 se le azioni sono quotate sul mercato).
Ai sensi del D.Lgs 127/1991 nr.25, i soggetti obbligati a redigere il Bilancio Consolidato sono le
società di capitali che controllano almeno un’impresa; Enti Pubblici che hanno come oggetto
esclusivo o principale un’attività commerciale e che controllano almeno una società di capitali;
Società cooperative e Mutue Assicuratrici che controllano almeno una società di capitali. Sono
esonerate invece anche se di capitali, le Società di Persone, Associazioni e fondazioni, Imprese
individuali e quelle che hanno un numero del gruppo ridotto (<250).
8) Il candidato illustri le modalità di valutazione nel bilancio d’esercizio delle rimanenze
di prodotti finiti dal punto di vista del Codice Civile, dei principi contabili nazionali e
della norma fiscale.
CODICE CIVILE: Le Rimanenze di prodotti finiti rientrano nella categoria di “Rimanenze di
magazzino” iscritti ai sensi dell’articolo 2424 in SPA CI. Ai sensi dell’articolo 2425, saranno
iscritte nella voce A2 (variazione rimanenze prodotti finiti). Queste non sono altro che valori
economici comuni a più attività che riguardano processi produttivi iniziati e non conclusi in un
esercizio che avranno compimento nel periodo successivo. L’articolo 2426, stabilisce che le
Rimanenze di prodotti finiti, rientranti nella categoria di beni non fungibili, sono valutate al loro
costo d’acquisto o produzione, calcolato al loro valore desumibile di mercato, se minore. Se
vengono meno i motivi però tale valore non potrà essere mantenuto nei successivi esercizi ed è
per questo che in tal caso prevale il principio della prudenza su quello della competenza.
PCN: L’OIC 13 prevede che i beni rientranti nella categoria di Rimanenze, devono essere
rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento di rischi e benefici connessi
all’acquisto. Il trasferimento solitamente avviene nella stessa data del passaggio di proprietà; se
le due date non dovessero coincidere, si prenderà in considerazione quella del trasferimento dei
Rischi/Benefici. Le Rimanenze di prodotti finiti rientrano nella categoria dei Beni non fungibili e
saranno valutate al Costo di Produzione. Tale Criterio comprende tutti i costi direttamente
imputabili (MOD), comprende costi indiretti come la manutenzione, spese per utenze,
ammortamenti; sono escluse le spese Generali e amministrative e i costi di distribuzione.
Il Codice Civile stabilisce che le Rimanenze siano valutate al minore tra costo di produzione e il
valore di realizzazione desumibile di mercato.
L’OIC 13, stabilisce che per i Prodotti Finiti, il valore di realizzazione è determinato dal
presumibile prezzo netto di vendita del bene sul mercato. Per i beni Fungibili invece, si prevede
la possibilità di usare metodologie convenzionali per la valutazione:
- Il Costo Medio Ponderato prevede che le Rimanenze siano valutate in base alla media
aritmetica ponderata tra i diversi prezzi d’acquisto e quelli corrispondenti che risultano
dall’investimento iniziale.
- LIFO si ipotizza che le materie o merci entrate per ultime siano le prime ad essere prelevate. Il
Lifo può essere continuo se ad ogni variazione di magazzino questo si aggiorna; a Scatti se le
Rimanenze Finali sono valutate senza tener conto delle variazioni delle singole entrate o uscite di
beni, intervenute nel periodo in considerazione.
- FIFO convenzionalmente si considerano venduti o consumati i beni entrati per primi. Con tale
metodo gli scarichi sono valorizzati al prezzo delle partite acquistate per prime fino al loro
esaurimento; le scorte sono valutate invece al prezzo corrente.
NORMA FISCALE: L’articolo 92 TUIR stabilisce che le variazioni delle rimanenze
concorrono a formare reddito se alla produzione o scambio di tali beni è diretta l’attività
d’impresa e dei beni mobili esclusi quelli strumentali. Inoltre, il valore rilevante ai fini fiscali è il
minore tra il costo e il valore normale medio risultante nell’ultimo mese dell’esercizio.
9) Il candidato illustri le modalità di valutazione nel bilancio d’esercizio delle rimanenze
di materie prime dal punto di vista del Codice Civile, dei principi contabili nazionali e
della norma fiscale.
CODICE CIVILE: Le Rimanenze di materie prime rientrano nella categoria di “Rimanenze di
magazzino” iscritti ai sensi dell’articolo 2424 in SPA CI. Ai sensi dell’articolo 2425, saranno
iscritte nella voce B11 (variazione rimanenze materie prime, sussidiarie).
Queste non sono altro che valori economici comuni a più attività che riguardano processi
produttivi iniziati e non conclusi in un esercizio che avranno compimento nel periodo
successivo.
L’articolo 2426, stabilisce che le Rimanenze di materie prime, rientranti nella categoria di beni
non fungibili, sono valutate al loro costo d’acquisto calcolato al loro valore desumibile di
mercato, se minore. Se vengono meno i motivi però tale valore non potrà essere mantenuto nei
successivi esercizi ed è per questo che in tal caso prevale il principio della prudenza su quello
della competenza.
PCN: L’OIC 13 prevede che i beni rientranti nella categoria di Rimanenze, devono essere
rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento di rischi e benefici connessi
all’acquisto. Il trasferimento solitamente avviene nella stessa data del passaggio di proprietà; se
le due date non dovessero coincidere, si prenderà in considerazione quella del trasferimento dei
Rischi/Benefici. Le Rimanenze di materie prime rientranti nella categoria dei Beni non fungibili
saranno valutate al Costo di Acquisto. Tale Criterio è costituito dal prezzo negoziato per ottenere
i beni. Sono compresi oneri accessori ed è al netto di sconti, abbuoni, premi passivi.
Il Codice Civile stabilisce che le Rimanenze siano valutate al minore tra costo di produzione e il
valore di realizzazione desumibile di mercato.
Per i beni Fungibili invece, si prevede la possibilità di usare metodologie convenzionali per la
valutazione:
- Il Costo Medio Ponderato prevede che le Rimanenze siano valutate in base alla media
aritmetica ponderata tra i diversi prezzi d’acquisto e quelli corrispondenti che risultano
dall’investimento iniziale.
- LIFO si ipotizza che le materie o merci entrate per ultime siano le prime ad essere prelevate. Il
Lifo può essere continuo se ad ogni variazione di magazzino questo si aggiorna; a Scatti se le
Rimanenze Finali sono valutate senza tener conto delle variazioni delle singole entrate o uscite di
beni, intervenute nel periodo in considerazione.
- FIFO convenzionalmente si considerano venduti o consumati i beni entrati per primi. Con tale
metodo gli scarichi sono valorizzati al prezzo delle partite acquistate per prime fino al loro
esaurimento; le scorte sono valutate invece al prezzo corrente.
NORMA FISCALE: L’articolo 92 TUIR stabilisce che le variazioni delle rimanenze
concorrono a formare reddito se alla produzione o scambio di tali beni è diretta l’attività
d’impresa e dei beni mobili esclusi quelli strumentali. Inoltre, il valore rilevante ai fini fiscali è il
minore tra il costo e il valore normale medio risultante nell’ultimo mese dell’esercizio.
10) Il candidato illustri le modalità di valutazione nel bilancio d’esercizio dei lavori
(pluriennali) in corso su ordinazione dal punto di vista del Codice Civile, dei principi
contabili nazionali e della norma fiscale.
CODICE CIVILE: Per Lavori in Corso su ordinazione si intende un contratto di esecuzione che
investe per un periodo superiore ai 12 mesi. L’articolo 2424 del codice prevede l’iscrizione dei
LCO tra l’attivo in C.I.3. (attivo circolante, rimanenze, LCO), nel passivo nella voce B.4. invece
andranno accantonati tutti i costi sostenuti dopo la chiusura della commessa.
Ai sensi dell’articolo 2425, i LCO saranno iscritti nella voce A.3. Per quanto riguarda i criteri di
valutazione, l’articolo 2426 prevede che i LCO siano valutati secondo il Criterio della
Commessa (valutati al costo) o secondo il Criterio della Percentuale di completamento (valutati
sulla base del corrispettivo contrattuale).
PCN: L’OIC 23 da come definizione dei Lavori in Corso su ordinazione “tutti quei contratti di
durata ultrannuale commissionati che dovranno essere eseguite dalla società secondo tecniche
specifiche richieste dal committente”. La durata va dall’inizio dell’esecuzione fino al
completamento della commessa determinato nel contratto.
Anche l’OIC 23 prevede come criteri di valutazione la Percentuale di Completamento o della
Commessa Completata. Il Metodo della Percentuale di Completamento prevede che il Margine
della commessa venga rilevato secondo il principio di competenza lungo il periodo di
realizzazione dell’opera. Con tale metodo, il Margine non verrà imputato completamente al
termine dell’esecuzione ma caricato in proporzione allo Stato avanzamento Lavori (SAL).
Questo criterio può essere applicato solo se il contratto risulta vincolante, le opere sono
identificabili, si ha stima attendibile del SAL. Qualora non dovessero verificarsi queste
condizioni, bisognerà utilizzare il Criterio della Commessa completata. Con questo criterio, la
contabilizzazione del ricavo in corso di formazione sarà effettuata al termine dei lavori. In tal
caso gli acconti, le fatture provvisorie, saranno Debiti verso il committente e non Ricavi.
Prevale il principio della Prudenza su quello della competenza.
NORMA FISCALE: L’articolo 93 TUIR prevede che le Variazioni delle Rimanenze per LCO
concorrono a formare reddito; per la parte coperta da SAL la valutazione si basa sui corrispettivi
liquidati; i corrispettivi liquidati sono compresi tra ricavi e non rimanenze. Ogni opera dovrà
essere inserita nella Dichiarazione dei redditi.
11) Il candidato illustri le modalità di rappresentazione e di valutazione nel bilancio
d’esercizio delle partecipazioni in controllate e collegate, dal punto di vista del codice
civile, dei principi contabili e della norma fiscale.
CODICE CIVILE: Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono investimenti
duraturi che consentono all’impresa di influire sulla gestione dell’impresa di cui detengono le
partecipazioni. Nello SP, ai sensi dell’articolo 2424, sono iscritte nella voce BIII se sono a lungo
termine, sono iscritte nella voce CIII se consentono all’impresa di avere un rendimento a breve
termine tramite un rapido smobilizzo.
Ai sensi dell’articolo 2425, Utili e Perdite saranno iscritte rispettivamente nella voce C15
(proventi) o C17 (oneri interessi).
La s