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DOMANDE INFORMATICA MEDICA

CHE COSA SONO I LEA? CHI LI DEFINISCE? CHI LI IMPLEMENTA?

I LEA ( livelli essenziali di assistenza) sono l'insieme delle prestazioni che vengono garantite dal

Servizio Sanitario Nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione della spesa, perché presentano

per specifiche condizioni cliniche, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di

salute, individuale o collettiva, a fronte delle risorse impiegate. Pertanto sono esclusi dai LEA tutti i

servizi, tutte le attività e le prestazioni che non rispondono a necessità assistenziali, le prestazioni di

efficacia non dimostrabile o che sono usate in maniera inappropriata rispetto alle condizioni

cliniche del paziente e tutte le prestazioni che, a parità di beneficio, hanno un impiego di risorse

maggiore ( ossia un costo maggiore). Lo stato definisce i livelli minimi dei servizi che devono

essere garantiti ai cittadini su tutto il territorio. Lo stato inoltre ha il compito di garantire alle regioni

i finanziamenti e i fondi necessari e sufficienti a garantire i LEA. Le regioni poi hanno la

responsabilità diretta di fornire i LEA, eventualmente anche impiegando risorse proprie e possono

anche andare oltre i livelli minimi richiesti. I LEA comprendono tre livelli principali: prevenzione

collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alla collettività e

ai singoli( ad esempio i programmi vaccinali, la tutela della salute sul luogo di lavoro, l'igiene

urbana e veterinaria e la sicurezza alimentare), assistenza distrettuale, ossia le attività e i servizi

sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio ( come assistenza sanitaria di base, emergenza sanitaria

e assistenza farmaceutica) ed infine assistenza ospedaliera ( che comprende diversi servizi tra cui

day hospital, ricovero ordinario, day surgery, pronto soccorso). La verifica del mantenimento e

dell'erogazione dei LEA avviene attraverso una valutazione secondo gli indicatori della griglia

LEA, che sono annualmente aggiornati da un gruppo di esperti ( infatti si parla di griglia flessibile).

La griglia LEA si compone di 35 indicatori che valutano la qualità dei servizi erogati nei vari livelli

in cui sono articolati i LEA. La valutazione permette di mettere in evidenza i punti di forza e di

debolezza dell'assistenza sanitaria per le singole realtà regionali; consente inoltre una crescente

visibilità mediatica che permette di determinare il livello di performance dei servizi sanitari

regionali raggiunto da ogni singola regione. Ad ogni parametro della griglia LEA viene associato un

punteggio attraverso uno specifico algoritmo e ad ogni indicatore viene assegnato un diverso peso.

La certificazione degli adempimenti avviene mediante la documentazione richiesta alle regioni

tramite un questionario, integrata con informazioni già presenti al ministero della salute. Alla

certificazione partecipano attivamente i membri del Comitato LEA che stabiliscono la metodologia

da seguire e i criteri di adempienza o inadempienza delle Regioni. Il comitato LEA si compone di 4

rappresentanti del Ministero della Salute, 2 rappresentanti del ministero dell'economia, 1

rappresentante del dipartimento per gli affari regionali, 7 rappresentanti delle regioni. Il lavoro

istruttorio avviene negli uffici del Ministero, viene poi esaminato e convalidato dai membri del

comitato LEA e la certificazione finale avviene con un confronto diretto con i rappresentanti delle

regioni. Il punteggio della griglia LEA varia tra 200 e 160( che è il livello minimo accettabile). Il

patrimonio informativo alla base della verifica degli adempimenti dei LEA è reso disponibile da

Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) . Il NSIS ha l'obbiettivo di rendere disponibile, a

livello regionale e nazionale, un patrimonio di dati, regole e metodologie per misurare la qualità,

l'efficienza, l’appropriatezza e il costo dei servizi sanitari, per monitorare i LEA e valutare la spesa

sanitaria. Per ottimizzare il sistema è quindi necessaria una costante verifica tra i servizi erogati e le

risorse impiegate: serve quindi una raccolta sistematica dei dati che determina a sua volta una

necessaria informatizzazione del processo (ePrescription, certificati telematici, FSE). Attraverso la

crescente interconnessione tra i sistemi informativi sarà possibile migliorare l'organizzazione e la

qualità dei livelli minimi di assistenza. Sia il NSIS che il FSE sono strumenti a supporto

dell'assistenza erogata al paziente nel suo passaggio attraverso le diverse strutture assistenziali. In

particolare il NSIS è uno strumento di governo del SSN che ha come scopo il monitoraggio dei

LEA e della coerenza tra servizi erogati e costi. Il FSE invece è uno strumento a supporto della cura

Con il decreto legge del 7 dicembre 2016 sono state proposte nuove procedure per

l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi con l'obbiettivo di migliorare i sistemi

informativi e statistici della sanità, analizzare i livelli di assistenza e monitorare la qualità delle

attività sanitarie. Un punto fondamentale è l'anonimizzazione del dato e l'adozione di misure di

sicurezza per garantire confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati trattati.

COS'E' IL FSE? IN PARTCOLARE SPEIGARE BREVEMENTE LE SEZIONI DI CUI E'

• COMPOSTO, CHI PUO' INSERIRE LE INFORMAZIONI E/O IN OCCASIONE DI

QUALI EVENTI, CHI PUO' ACCEDERE AL FSE. // CHE INFORMAZIONI CONTIENE

E IN CHE MODO?

Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e

socio-sanitario, generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito. Lo scopo

principale del FSE è quello di agevolare l’assistenza al paziente, facilitando la condivisione di

informazioni tra le varie competenze professionali e creando una base informativa consistente. Il

Fse copre l'intera vita del paziente e viene alimentato in maniera continuativa dai soggetti che

prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale(SSN) che nell'ambito sei

servizi socio-sanitari regionali. Il Fse è organizzato in due sezioni principali: nucleo minimo ( che

contiene referti, lettere di dimissione, verbali di pronto soccorso... e in cui è anche presente il

profilo sanitario sintetico), e altri documenti( in cui vi sono cartelle cliniche, piani terapeutici e il

taccuino del cittadino).

In particolare il profilo sanitario sintetico è un documento informatico sanitario che riassume la

storia clinica passata del paziente e la sua situazione corrente. Ha lo scopo di facilitare

l'inquadramento del paziente e di garantire continuità assistenziale. E' unico e non ha un destinatario

preciso( non è specializzato); viene redatto dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera

scelta.

Il taccuino personale del cittadino è invece un documento contente informazioni aggiuntive, ad

esempio familiarità con determinate patologie, documenti non ufficiali o informazioni personali del

cittadino. E' compilato dall'assistito.

Al Fse può accedere ovviamente il cittadino e altri utenti( fino ad un massimo di 5) che sono stati

delegati a condividere l'accesso a documenti specifici e altre funzionalità. I professionisti che hanno

accesso al FSE devono essere prima autorizzati tramite un'apposita funzione( consenso alla

consultazione del FSE). Ogni operazione e ogni accesso sono registrati e monitorati e sono pertanto

visibili sul FSE.

CHE COS'E' LA CARTELLA CLINICA? QUALI SONO LE SUE FUNZIONI? CHE

• DIFFERENZA C'E' TRA CARTELLA CLNICA ELETTRONICA E CARTACEA?

Un cartella clinica è il documento ufficiale e legalmente riconosciuto per la raccolta funzionale e

organica dei documenti riguardanti la storia clinica dell’assistito. Le sue principali funzioni sono:

Fornire una base informativa per attuare delle scelte assistenziali razionali e per garantire

1. continuità di cura al paziente documentando il quadro clinico, il percorso e i risultati

conseguiti nel corso della cura.

2. È un mezzo di comunicazione tra gli attori che nel tempo sono responsabili dell'assistenza del

malato, che possono così assicurare cure continuative.

3. Favorire e facilitare l’integrazione tra le competenze multi-disciplinari che intervengono nel

corso del processo diagnostico-terapeutico in modo da avere un quadro informativo completo e

organico.

4. Consentire la tracciabilità delle attività svolte, in termini di responsabilità delle

azioni intraprese dal personale sanitario, cronologia e modalità di esecuzione delle stesse.

5.Una volta terminato un episodio di cura, è una fonte informativa a lungo termine per la ricerca

clinico-scientifica, per il monitoraggio epidemiologico della popolazione, per la formazione degli

operatori, per esigenze amministrative, gestionali, finanziarie e per studi valutativi sull’assistenza.

6. È un atto pubblico di fede privilegiata, ha quindi valore legale e tutela i diritti e gli

interessi sia del paziente sia dell’azienda che eroga assistenza.

Esistono due tipi di cartella clinica: la cartella clinica di ricovero e quella ambulatoriale. La cartella

clinica di ricovero è il fascicolo in cui si raccolgono i dati anamnestici riguardanti il paziente

ricoverato e quelli giornalieri sul decorso della malattia: essa contiene quindi informazioni

sufficienti ad identificare il paziente, supportare la diagnosi, giustificare il trattamento e le terapie e

documentare il decorso. La cartella clinica ambulatoriale invece è il fascicolo in cui sono registrate

le informazioni relative all'insieme degli episodi ambulatoriali afferenti ad un determinato percorso

( ad esempio inquadramento, diagnosi, consigli e terapie prescritte e documentazione

amministrativa).La cartella clinica elettronica (CCE o EHR Electronic Health Record) non è la

semplice scansione della cartella clinica cartacea (non è la sua versione digitalizzata!), ma è un vero

e proprio sistema informatico e in quanto tale consente una gestione integrata delle informazioni,

tempestività, automazione e semplificazione. La CCE consente di raccogliere i dati inerenti il

percorso clinico del paziente e deve essere necessariamente integrata con il Sistema informativo

dell'azienda socio sanitaria e con il SISS(sistema informativo socio sanitario) per poter alimentare il

FSE. Favorisce inoltre l'integrazione tra i professionisti, la digitalizzazione dei flussi informativi e

l'automazione dei flussi operativi.

COSA SI INTENDE PER SICUREZZA E PRIVACY NEL CONTESTO DELLA CCE?

I sistemi informativi socio sanitari e i sistemi informativi delle cartelle cliniche si inquadrano in

un contesto di infrastrutture ICT (Information and Communication Technology). Sicurezza e

Privacy sono regolamentate da leggi che si concentrano principalmente sulle seguenti variabili:

Identity Management; si intendono i sistemi integrati di procedure, criteri e

1.

tecnologie che permettono alle organizzazioni di controllare e facilitare agli utenti l’accesso

ad applicazioni e dati critici , proteggendo i dati personali da accessi non autorizzati.

2. Riservatezza: si intende la capacità del sistema di ridurre fino a annullare il

rischio di accesso da parte di persone o sistemi non autorizzati.

3. Integrità: nel contesto della sicurezza informatica, si intende la protezione dei dati e delle

informazioni da eventuali modifiche di contenuto, accidentali o effettuate da terze parti. Su questo

tema si inseriscono anche la firma digitale e la conservazione poiché entrambe garantiscono

autenticità, non ripudiabilità e opponibilità a terzi dei documenti firmati digitalmente.

4. Disponibilità, si intende la prevenzione dell’indisponibilità del dato al

momento della sua richiesta. In questo contesto si inserisce anche il Business Continuity

cioè la capacità dell’azienda di gestire il proprio business anche a fronte di eventi

catastrofici.

UNO DEI REQUISITI DELLA CCE E' LA GESTIONE DEL CONSENSO INFORMATO.

• ELENCARE LE 4 TIPOLOGIE PRINCIPALI DI AUTORIZZAZIONI. IL CONSENSO

INFORMATO PUO' ESSERE RICHIESTO PIU' DI UNA VOLTA DURANTE IL

PERCORSO CLINICO. ELENCARE DEI SERIVIZI INFORMATICI/AUTOMATICI

ASSOCIATI A UNA CCE CHE SONO A SUPPORTO DI TALE PROCEDURA

Le autorizzazioni si distinguono in 4 categorie:

autorizzazione del paziente al trattamento dei dati, noto anche come Codice della privacy,

1. che viene firmato sempre

consenso specifico per trattamento terapeutico

2. consenso specifico per intervento specialistico invasivo o a rischio; il medico ha il dovere di

3. spiegare benefici e rischi degli interventi così da permettere al paziente di prendere una

decisione consapevole

consenso specifico per la partecipazione a sperimentazioni cliniche.

4.

Poiché i consensi sono richiesti più volte durante il percorso clinico sono disponibili dei servizi

automatici ed informatici a supporto di questa procedura: ad esempio nella funzionalità minima

richiesta rientra la check list, contenente i documenti di consenso da firmare, integrata con un

sistema di reminder per avvisare il paziente nel caso in cui manchino dei consensi prima di

procedere. Inoltre il sistema deve poter relazionare il tipo di consenso alla tipologia di attività

prescritta dal medico curante e deve permettere inoltre la revisione dei documenti e il loro

inserimento in maniera automatica. Un livello più complesso prevede un sistema di alert che avvisi

l'utente oppure l'uso della firma elettronica tramite CRS.

DEFINIRE LA CCE, ELENCARE GLI ASPETTI INERENTI ALLA SUA

• IMPLEMENTAZIONE IN UN SISTEMA INFORMATIVO OSPEDALIERO E GLI

ASPETTI CHE LA DIFFERENZIANO DA QUELLA CARTACEA

La cartella clinica elettronica ( CCE) è definita come un sistema informatico, ottimizzato per l'uso

del personale clinico e di assistenza. La cce ha come scopo quello di potenziare la gestione delle

informazioni, garantendo tempestività nel reperimento dei dati e automazione. L'obiettivo sarebbe

quello di creare un ambiente di lavoro che consenta di ridurre al minimo gli errori umani, i rischi

clinici, gli sprechi ed i costi. La cce non è la versione digitalizzata della cartella clinica cartacea ma

è parte di un sistema informatico e consente l'accesso al percorso clinico del paziente. Infatti si

favorisce l'integrazione delle informazioni tra professionisti, la digitalizzazione dei flussi

informativi e l'automazione dei flussi operativi. Essa deve necessariamente essere integrata con il

sistema informativo dell'azienda sanitaria e con il sistema informativo socio sanitario (SISS). La cce

deve essere realizzata su un'unica piattaforma tecnologica ed estesa a livello aziendale: possono

esistere diversi approcci di implementazione, ad esempio implementazione verticale a singolo

servizio operativo o implementazione orizzontale per modulo funzionale. Come già accennato la

cce deve integrarsi necessariamente con il sistema informativo ospedaliero e questo prevede:

integrazione con i servizi di identificazione dell'assistito ( gestione delle anagrafi dei pazienti in

modo integrato con la Nuova anagrafe Reginale(NAR), con l'anagrafe aziendale e con l'anagrafe

locale della cartella clinica), integrazione con il FSE ( deve essere prevista la pubblicazione e la

produzione dei documenti clinici elettronici nel SISS), integrazione con i servizi di gestione delle

prescrizioni ( devono essere previste le modalità per la creazione e la fruizione delle prescrizioni in

forma elettronica ( eprescription)), integrazione con i servizi di firma (devono essere previste le

modalità per l'uso della firma da parte degli operatori per la gestione dei documenti clinici e le

modalità per l'uso della firma elettronica da parte del cittadino attraverso la sua CRS).

COSA SI INTENDE PER CHIUSURA DI UNA CARTELLA CLINICA DI RICOVERO E

• DA QUALI DOCUEMNTI E' COMPOSTA?

Quando il ricovero di un paziente termina, viene formalizzato con la lettera di dimissione, la cui

stesura può iniziare già qualche giorno prima. La chiusura della CCE di ricovero è un atto formale

diverso dalla lettera di dimissione e coincide con la constatazione della completezza del fascicolo,

la firma del primario medico dirigente di struttura (o suo delegato autorizzato) e l'invio in archivio

(conservazione sostitutiva).

I documenti informatici che compongono la chiusura di una CCE di ricovero sono:

Dati e documenti riferiti o riferibili all’episodio oggetto della CCE di ricovero quali

1.

documenti provenienti da altri dipartimenti (visite di pre-ricovero...), docum

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher a.marti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Informatica medica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Milano o del prof Ferrario Manuela.
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