Domande d'esame ragioneria
Trattamento contabile delle partecipazioni
Il candidato illustri il trattamento contabile che il Codice Civile riserva alle partecipazioni. Il Codice Civile prevede, all’art. 2424, che nell’attivo dello Stato Patrimoniale siano separatamente classificate partecipazioni, titoli e azioni proprie, a seconda che tali voci costituiscano o meno per l’impresa immobilizzazioni finanziarie. Le partecipazioni possono far parte o del Capitale Circolante o delle Immobilizzazioni Finanziarie. Le prime sono valutate al costo calcolato secondo l’art. 2426.1, o al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore (art. 2426.9). Tale valore non può essere mantenuto in Bilancio negli esercizi successivi se sono venuti meno i presupposti necessari.
Le seconde si dividono in due categorie. Se fanno parte delle Immobilizzazioni Finanziarie in Società non Controllate o non Collegate sono valutate al costo, mentre se appartengono alle Immobilizzazioni Finanziarie in Società Controllate o Collegate possono essere valutate alternativamente o al costo o con il metodo del Patrimonio Netto (Equity Method). Quest’ultimo consiste nel valutare le Partecipazioni per un importo pari alla frazione di Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese stesse, detratti dividendi e rettifiche (art. 2426.4). Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta secondo il metodo del Patrimonio Netto, il costo d’acquisto superiore al valore risultante dalla valutazione tramite Equity Method può essere iscritto nell’attivo, purché siano esplicate le ragioni nella Nota Integrativa. Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall’applicazione dell’Equity Method vanno iscritte in una riserva non distribuibile.
Recuperabilità dei costi nella logica del rinvio
Il candidato illustri i criteri per verificare la recuperabilità dei costi nella logica del Rinvio dei Costi. Un costo è rinviabile al futuro se si prevede che esso possa essere direttamente e indirettamente coperto da ricavi futuri. La verifica della Recuperabilità dei Costi può essere condotta con due diversi procedimenti: Metodo Sintetico e Metodo Analitico.
Con il Metodo Sintetico la verifica considera tutto il complesso dei costi che si ritiene di dover rinviare al futuro, in sostanza evidenzia la capacità dei futuri esercizi di “sostenere”, di “assorbire” una certa massa di costi. In caso i ricavi siano maggiori dei costi la verifica darà esito positivo e sarà possibile rinviare tutti i costi. In caso contrario, se i costi fossero maggiori dei ricavi, la verifica negativa non permetterebbe il rinvio dei costi. Tale risultato mette in luce i limiti di questo metodo poiché non rende possibile effettuare analisi e verificare quale singolo investimento sia stato fallimentare.
Con il Metodo Analitico, al contrario, si dividono i costi in due categorie: costi a recupero diretto e costi a recupero indiretto, analizzando singolarmente la rinviabilità di ciascun costo. Per i primi si intendono tutti quei beni vendibili senza effettuare trasformazioni (Acquisto e successiva Vendita della medesima cosa), mentre per i secondi vanno intesi tutti quei costi sostenuti per l’acquisto dei fattori produttivi (diversi beni utilizzati insieme per attuare il processo produttivo e far sì che si ottengano altri beni) che trovano il loro recupero nella vendita (si acquistano dei beni e, a seguito della loro utilizzazione/trasformazione se ne vendono degli altri).
Condizione necessaria per la rinviabilità è il rispetto di vincoli, quali il pareggio contabile e, in particolare, l’equilibrio economico, il quale evidenzia la congrua remunerazione del capitale.
Competenza dei costi e dei ricavi
Il candidato illustri gli approcci teoricamente perseguibili nella definizione della competenza dei costi e dei ricavi. Al problema della competenza dei costi e dei ricavi vengono date, di regola, due diverse impostazioni. La prima vede il reddito solo nella sua essenza di complesso fenomeno economico, mentre la seconda lo vede tipicamente nel quadro del “bilancio ordinario d’esercizio”.
In più, in tema di formulazione dei giudizi di competenza dei costi e dei ricavi o in tema di criteri di valutazione per determinare il reddito d’esercizio, sono state individuate due diverse logiche: la logica del Rinvio dei Costi e quella dell’Anticipazione dei Ricavi. Nella prima la correlazione tra costi e ricavi viene stabilita assumendo che competano all’esercizio i soli ricavi conseguiti nel medesimo, mentre vi competono i costi sostenuti durante l’esercizio in corso, aumentati dei costi trasferiti dagli esercizi precedenti e ridotti di quelli rinviati agli esercizi futuri. Nella seconda la correlazione tra costi e ricavi viene stabilita assumendo che competano all’esercizio tutti i costi e i ricavi in esso sostenuti e conseguiti, integrati con i ricavi previsti negli esercizi futuri e ridotti degli eventuali costi futuri. Il problema della competenza economica di costi e ricavi sorge perché alla chiusura dell’esercizio le aziende, ad eccezione di situazioni-limite, hanno delle operazioni in corso non ancora concluse.
Trattamento contabile delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione
Il candidato illustri il trattamento contabile che il Codice Civile riserva alle rimanenze di lavori in corso su ordinazione, illustrando anche con opportuni esempi la differenza tra i metodi potenzialmente impiegabili. Le rimanenze di lavori in corso su ordinazione sono lavori su commessa di durata pluriennale. La contabilizzazione di queste rimanenze può avvenire applicando due metodi: metodo del costo e metodo dei corrispettivi contrattuali ragionevolmente maturati (2426.11).
In base al metodo del costo, l’utile derivante dalla commessa è totalmente imputato all’esercizio in cui vengono completati i lavori. Nell’altro metodo, invece, l’utile viene “ripartito” e imputato a tutti i periodi amministrativi di durata della commessa. Al fine di individuare i corrispettivi maturati occorre valutare l’andamento del progetto secondo le specifiche contrattuali.
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