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Domande d’esame Ragioneria
1) Il candidato illustri il trattamento contabile che il Codice Civile riserva
alle partecipazioni.
Il Codice Civile prevede, all’art. 2424, che nell’attivo dello Stato Patrimoniale
siano separatamente classificate partecipazioni, titoli e azioni proprie, a
seconda che tali voci costituiscano o meno per l’impresa immobilizzazioni
finanziarie.
Le partecipazioni possono far parte o del Capitale Circolante o delle
Immobilizzazioni Finanziarie. Le prime sono valutate al costo calcolato
secondo l’art. 2426.1, o al valore di realizzazione desumibile dall’andamento
del mercato, se minore (art. 2426.9). Tale valore non può essere mantenuto
in Bilancio negli esercizi successivi se sono venuti meno i presupposti
necessari.
Le seconde si dividono in due categorie. Se fanno parte delle
Immobilizzazioni Finanziarie in Società non Controllate o non Collegate sono
valutate al costo, mentre se appartengono alle Immobilizzazioni Finanziarie in
Società Controllate o Collegate possono essere valutate alternativamente o
al costo o con il metodo del Patrimonio Netto (Equity Method).
Quest’ultimo consiste nel valutare le Partecipazioni per un importo pari alla
frazione di Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese
stesse, detratti dividendi e rettifiche (art. 2426.4). Quando la partecipazione è
iscritta per la prima volta secondo il metodo del Patrimonio Netto, il costo
d’acquisto superiore al valore risultante dalla valutazione tramite Equity
Method può essere iscritto nell’attivo, purchè siano esplicate le ragioni nella
Nota Integrativa. Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti
dall’applicazione dell’Equity Method vanno iscritte in una riserva non
distribuibile.
2) Il candidato illustri i criteri per verificare la recuperabilità dei costi
nella logica del Rinvio dei Costi.
Un costo è rinviabile al futuro se si prevede che esso possa essere
direttamente e indirettamente coperto da ricavi futuri. La verifica della
Recuperabilità dei Costi può essere condotta con due diversi procedimenti:
Metodo Sintetico e Metodo Analitico.
Con il Metodo Sintetico la verifica considera tutto il complesso dei costi che si
ritiene di dover rinviare al futuro, in sostanza evidenzia la capacità dei futuri
esercizi di “sostenere”, di “assorbire” una certa massa di costi. In caso i ricavi
siano maggiori dei costi la verifica darà esito positivo e sarà possibile rinviare
tutti i costi. In caso contrario, se i costi fossero maggiori dei ricavi, la verifica
negativa non permetterebbe il rinvio dei costo. Tale risultato mette in luce i
limiti di questo metodo poiché non rende possibile effettuare analisi e
verificare quale singolo investimento sia stato fallimentare.
Con il Metodo Analitico, al contrario, si dividono i costi in due categorie: costi
a recupero diretto e costi a recupero indiretto, analizzando singolarmente la
rinviabilità di ciascun costo.
Per i primi si intendono tutti quei beni vendibili senza effettuare trasformazioni
(Acquisto e successiva Vendita della medesima cosa), mentre per i secondi
vanno intesi tutti quei costi sostenuti per l’acquisto dei fattori produttivi (diversi
beni utilizzati insieme per attuare il processo produttivo e far sì che si
ottengano altri beni) che trovano il loro recupero nella vendita (si acquistano
dei beni e, a seguito della loro utilizzazione/trasformazione se ne vendono
degli altri).
Condizione necessaria per la rinviabilità è il rispetto di vincoli, quali il pareggio
contabile e, in particolare, l’equilibrio economico, il quale evidenzia la congrua
remunerazione del capitale.
3) Il candidato illustri gli approcci teoricamente perseguibili nella
definizione della competenza dei costi e dei ricavi.
Al problema della competenza dei costi e dei ricavi vengono date, di regola,
due diverse impostazioni. La prima vede il reddito solo nella sua essenza di
complesso fenomeno economico, mentre la seconda lo vede tipicamente nel
quadro del “bilancio ordinario d’esercizio”.
In più, in tema di formulazione dei giudizi di competenza dei costi e dei ricavi
o in tema di criteri di valutazione per determinare il reddito d’esercizio, sono
state individuate due diverse logiche: la logica del Rinvio dei Costi e quella
dell’Anticipazione dei Ricavi.
Nella prima la correlazione tra costi e ricavi viene stabilita assumendo che
competano all’esercizio i soli ricavi conseguiti nel medesimo, mentre vi
competono i costi sostenuti durante l’esercizio in corso, aumentati dei costi
trasferiti dagli esercizi precedenti e ridotti di quelli rinviati agli esercizi futuri.
Nella seconda la correlazione tra costi e ricavi viene stabilita assumendo che
competano all’esercizio tutti i costi e i ricavi in esso sostenuti e conseguiti,
integrati con i ricavi previsti negli esercizi futuri e ridotti degli eventuali costi
futuri.
Il problema della competenza economica di costi e ricavi sorge perché alla
chiusura dell’esercizio le aziende, ad eccezione di situazioni-limite, hanno
delle operazioni in corso non ancora concluse.
4) Il candidato illustri il trattamento contabile che il Codice Civile riserva
alle rimanenze di lavori in corso su ordinazione, illustrando anche con
opportuni esempi la differenza tra i metodi potenzialmente impiegabili.
Le rimanenze di lavori in corso su ordinazione sono lavori su commessa di
durata pluriennale. La contabilizzazione di queste rimanenze può avvenire
applicando due metodi: metodo del costo e metodo dei corrispettivi
contrattuali ragionevolmente maturati (2426.11).
In base al metodo del costo, l’utile derivante dalla commessa è totalmente
imputato all’esercizio in cui vengono completati i lavori. Nell’altro metodo,
invece, l’utile viene “ripartito” e imputato a tutti i periodi amministrativi di
durata della commessa.
Al fine di individuare i corrispettivi maturati occorre valutare la “percentuale di
completamento” della commessa utilizzando, per esempio, uno dei seguenti
criteri: metodo del costo sostenuto, numero delle ore lavorate, metodo delle
unità consegnate e altri.
Esempio:
Viene commissionata ad un’impresa edile la costruzione di due palazzine.
Metodo del costo: l’impresa incassa il corrispettivo della costruzione al
termine di entrambe le palazzine.
Metodo dei corrispettivi contrattuali ragionevolmente maturati: l’impresa
incassa la metà del prezzo della costruzione al termine di ciascuna palazzina.
5) Il candidato illustri l’art. 2423 del Codice Civile e commenti la portata
applicativa della deroga di cui al punto 4.
Gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio deve
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo “veritiero e
corretto” la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Se le informazioni non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta si devono fornire delle informazioni complementari.
In caso di applicazione della deroga (art. 2423.4) la nota integrativa deve
motivare la stessa e evidenziare l’influenza che essa ha sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Gli
eventuali utili derivanti dall’applicazione della deroga devono essere iscritti in
una riserva non distribuibile. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro ad
eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
La deroga consente di disapplicare i criteri illustrati nei articoli successivi nei
casi eccezionali in cui le disposizioni in essi contenuti contrastino con la
rappresentazione veritiera e corretta. Probabilmente tale deroga è volta a
rafforzare la portata applicativa di quest’ultima clausola generale, facendola
prevalere rispetto ai criteri specifici previsti dal Codice Civile, al fine di
ottenere un’immagine veritiera e corretta a livello sostanziale, non solo
formale.
Dovrà perciò trattarsi di casi veramente eccezionali nei quali le circostanze
abbiano modificato nettamente il valore del bene, rispetto a quello che esso
aveva al momento del sostenimento del costo. Un esempio chiaro potrebbe
essere rappresentato da un terreno non edificabile divenuto edificabile o dalla
scoperta di un pozzo di petrolio in un territorio di proprietà.
6) Il candidato illustri il trattamento contabile che il Codice Civile riserva
alle rimanenze.
Le rimanenze sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione o, se minore,
al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Tale minor
valore non può essere mantenuto nei bilanci degli esercizi successivi se
vengono meno i presupposti necessari. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione (art. 2426.9).
Nel caso si iscrivessero al costo d’acquisto, quest’ultimo può essere
calcolato applicando alcuni criteri come: costo medio ponderato, LIFO (Last
In, First Out) o FIFO (First In, First Out). Il primo viene calcolato sommando le
quantità di materie acquistate nel periodo moltiplicate per i rispettivi costi
d’acquisto, il tutto rapportato alla quantità totale acquistata.
Nel secondo si considerano come rimanenze le quantità (e i costi) dei prodotti
acquistati per primi (poi secondi, terzi, etc.) mentre nell’ultima si considerano
come rimanenze le quantità (e i costi) degli ultimi prodotti acquistati (poi dei
penultimi, terzultimi, etc.).
In caso ci sia una tendenza di costo d’acquisto crescente, il LIFO produrrà il
risultato più basso e il FIFO il più alto. In caso contrario, quindi di tendenza
decrescente, il LIFO produrrà il risultato più alto e il FIFO il più basso (il costo
medio ponderato si troverà sempre tra i due, in ogni caso).
7) Il candidato illustri le configurazioni di reddito e di capitale che
emergono dall’applicazione delle regole del Codice Civile.
Nella logica del rinvio dei costi il Patrimonio è una mero derivato del reddito e
non ha nessuna valenza informativa. Non rappresenta nessun tipo di valore
attribuibile all’impresa. L’unica informazione che possiamo ricavare da questa
grandezza è, nel caso di redazione sotto il vincolo del pareggio economico,
che il Patrimonio Netto è almeno congruamente remunerato negli esercizi
successivi e costituisce il valore soglia minima al di sotto del quale il valore
economico dell’impresa non può scendere.
Il reddito che emerge da questa logica è prudente, perché si rilevano i soli
utili relativi a