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Domande d’esame Ragioneria

1) Il candidato illustri il trattamento contabile che il Codice Civile riserva

alle partecipazioni.

Il Codice Civile prevede, all’art. 2424, che nell’attivo dello Stato Patrimoniale

siano separatamente classificate partecipazioni, titoli e azioni proprie, a

seconda che tali voci costituiscano o meno per l’impresa immobilizzazioni

finanziarie.

Le partecipazioni possono far parte o del Capitale Circolante o delle

Immobilizzazioni Finanziarie. Le prime sono valutate al costo calcolato

secondo l’art. 2426.1, o al valore di realizzazione desumibile dall’andamento

del mercato, se minore (art. 2426.9). Tale valore non può essere mantenuto

in Bilancio negli esercizi successivi se sono venuti meno i presupposti

necessari.

Le seconde si dividono in due categorie. Se fanno parte delle

Immobilizzazioni Finanziarie in Società non Controllate o non Collegate sono

valutate al costo, mentre se appartengono alle Immobilizzazioni Finanziarie in

Società Controllate o Collegate possono essere valutate alternativamente o

al costo o con il metodo del Patrimonio Netto (Equity Method).

Quest’ultimo consiste nel valutare le Partecipazioni per un importo pari alla

frazione di Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese

stesse, detratti dividendi e rettifiche (art. 2426.4). Quando la partecipazione è

iscritta per la prima volta secondo il metodo del Patrimonio Netto, il costo

d’acquisto superiore al valore risultante dalla valutazione tramite Equity

Method può essere iscritto nell’attivo, purchè siano esplicate le ragioni nella

Nota Integrativa. Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti

dall’applicazione dell’Equity Method vanno iscritte in una riserva non

distribuibile.

2) Il candidato illustri i criteri per verificare la recuperabilità dei costi

nella logica del Rinvio dei Costi.

Un costo è rinviabile al futuro se si prevede che esso possa essere

direttamente e indirettamente coperto da ricavi futuri. La verifica della

Recuperabilità dei Costi può essere condotta con due diversi procedimenti:

Metodo Sintetico e Metodo Analitico.

Con il Metodo Sintetico la verifica considera tutto il complesso dei costi che si

ritiene di dover rinviare al futuro, in sostanza evidenzia la capacità dei futuri

esercizi di “sostenere”, di “assorbire” una certa massa di costi. In caso i ricavi

siano maggiori dei costi la verifica darà esito positivo e sarà possibile rinviare

tutti i costi. In caso contrario, se i costi fossero maggiori dei ricavi, la verifica

negativa non permetterebbe il rinvio dei costo. Tale risultato mette in luce i

limiti di questo metodo poiché non rende possibile effettuare analisi e

verificare quale singolo investimento sia stato fallimentare.

Con il Metodo Analitico, al contrario, si dividono i costi in due categorie: costi

a recupero diretto e costi a recupero indiretto, analizzando singolarmente la

rinviabilità di ciascun costo.

Per i primi si intendono tutti quei beni vendibili senza effettuare trasformazioni

(Acquisto e successiva Vendita della medesima cosa), mentre per i secondi

vanno intesi tutti quei costi sostenuti per l’acquisto dei fattori produttivi (diversi

beni utilizzati insieme per attuare il processo produttivo e far sì che si

ottengano altri beni) che trovano il loro recupero nella vendita (si acquistano

dei beni e, a seguito della loro utilizzazione/trasformazione se ne vendono

degli altri).

Condizione necessaria per la rinviabilità è il rispetto di vincoli, quali il pareggio

contabile e, in particolare, l’equilibrio economico, il quale evidenzia la congrua

remunerazione del capitale.

3) Il candidato illustri gli approcci teoricamente perseguibili nella

definizione della competenza dei costi e dei ricavi.

Al problema della competenza dei costi e dei ricavi vengono date, di regola,

due diverse impostazioni. La prima vede il reddito solo nella sua essenza di

complesso fenomeno economico, mentre la seconda lo vede tipicamente nel

quadro del “bilancio ordinario d’esercizio”.

In più, in tema di formulazione dei giudizi di competenza dei costi e dei ricavi

o in tema di criteri di valutazione per determinare il reddito d’esercizio, sono

state individuate due diverse logiche: la logica del Rinvio dei Costi e quella

dell’Anticipazione dei Ricavi.

Nella prima la correlazione tra costi e ricavi viene stabilita assumendo che

competano all’esercizio i soli ricavi conseguiti nel medesimo, mentre vi

competono i costi sostenuti durante l’esercizio in corso, aumentati dei costi

trasferiti dagli esercizi precedenti e ridotti di quelli rinviati agli esercizi futuri.

Nella seconda la correlazione tra costi e ricavi viene stabilita assumendo che

competano all’esercizio tutti i costi e i ricavi in esso sostenuti e conseguiti,

integrati con i ricavi previsti negli esercizi futuri e ridotti degli eventuali costi

futuri.

Il problema della competenza economica di costi e ricavi sorge perché alla

chiusura dell’esercizio le aziende, ad eccezione di situazioni-limite, hanno

delle operazioni in corso non ancora concluse.

4) Il candidato illustri il trattamento contabile che il Codice Civile riserva

alle rimanenze di lavori in corso su ordinazione, illustrando anche con

opportuni esempi la differenza tra i metodi potenzialmente impiegabili.

Le rimanenze di lavori in corso su ordinazione sono lavori su commessa di

durata pluriennale. La contabilizzazione di queste rimanenze può avvenire

applicando due metodi: metodo del costo e metodo dei corrispettivi

contrattuali ragionevolmente maturati (2426.11).

In base al metodo del costo, l’utile derivante dalla commessa è totalmente

imputato all’esercizio in cui vengono completati i lavori. Nell’altro metodo,

invece, l’utile viene “ripartito” e imputato a tutti i periodi amministrativi di

durata della commessa.

Al fine di individuare i corrispettivi maturati occorre valutare la “percentuale di

completamento” della commessa utilizzando, per esempio, uno dei seguenti

criteri: metodo del costo sostenuto, numero delle ore lavorate, metodo delle

unità consegnate e altri.

Esempio:

Viene commissionata ad un’impresa edile la costruzione di due palazzine.

Metodo del costo: l’impresa incassa il corrispettivo della costruzione al

termine di entrambe le palazzine.

Metodo dei corrispettivi contrattuali ragionevolmente maturati: l’impresa

incassa la metà del prezzo della costruzione al termine di ciascuna palazzina.

5) Il candidato illustri l’art. 2423 del Codice Civile e commenti la portata

applicativa della deroga di cui al punto 4.

Gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio costituito dallo Stato

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio deve

essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo “veritiero e

corretto” la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Se le informazioni non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera

e corretta si devono fornire delle informazioni complementari.

In caso di applicazione della deroga (art. 2423.4) la nota integrativa deve

motivare la stessa e evidenziare l’influenza che essa ha sulla

rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Gli

eventuali utili derivanti dall’applicazione della deroga devono essere iscritti in

una riserva non distribuibile. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro ad

eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

La deroga consente di disapplicare i criteri illustrati nei articoli successivi nei

casi eccezionali in cui le disposizioni in essi contenuti contrastino con la

rappresentazione veritiera e corretta. Probabilmente tale deroga è volta a

rafforzare la portata applicativa di quest’ultima clausola generale, facendola

prevalere rispetto ai criteri specifici previsti dal Codice Civile, al fine di

ottenere un’immagine veritiera e corretta a livello sostanziale, non solo

formale.

Dovrà perciò trattarsi di casi veramente eccezionali nei quali le circostanze

abbiano modificato nettamente il valore del bene, rispetto a quello che esso

aveva al momento del sostenimento del costo. Un esempio chiaro potrebbe

essere rappresentato da un terreno non edificabile divenuto edificabile o dalla

scoperta di un pozzo di petrolio in un territorio di proprietà.

6) Il candidato illustri il trattamento contabile che il Codice Civile riserva

alle rimanenze.

Le rimanenze sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione o, se minore,

al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Tale minor

valore non può essere mantenuto nei bilanci degli esercizi successivi se

vengono meno i presupposti necessari. I costi di distribuzione non possono

essere computati nel costo di produzione (art. 2426.9).

Nel caso si iscrivessero al costo d’acquisto, quest’ultimo può essere

calcolato applicando alcuni criteri come: costo medio ponderato, LIFO (Last

In, First Out) o FIFO (First In, First Out). Il primo viene calcolato sommando le

quantità di materie acquistate nel periodo moltiplicate per i rispettivi costi

d’acquisto, il tutto rapportato alla quantità totale acquistata.

Nel secondo si considerano come rimanenze le quantità (e i costi) dei prodotti

acquistati per primi (poi secondi, terzi, etc.) mentre nell’ultima si considerano

come rimanenze le quantità (e i costi) degli ultimi prodotti acquistati (poi dei

penultimi, terzultimi, etc.).

In caso ci sia una tendenza di costo d’acquisto crescente, il LIFO produrrà il

risultato più basso e il FIFO il più alto. In caso contrario, quindi di tendenza

decrescente, il LIFO produrrà il risultato più alto e il FIFO il più basso (il costo

medio ponderato si troverà sempre tra i due, in ogni caso).

7) Il candidato illustri le configurazioni di reddito e di capitale che

emergono dall’applicazione delle regole del Codice Civile.

Nella logica del rinvio dei costi il Patrimonio è una mero derivato del reddito e

non ha nessuna valenza informativa. Non rappresenta nessun tipo di valore

attribuibile all’impresa. L’unica informazione che possiamo ricavare da questa

grandezza è, nel caso di redazione sotto il vincolo del pareggio economico,

che il Patrimonio Netto è almeno congruamente remunerato negli esercizi

successivi e costituisce il valore soglia minima al di sotto del quale il valore

economico dell’impresa non può scendere.

Il reddito che emerge da questa logica è prudente, perché si rilevano i soli

utili relativi a

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alessandro.Carattoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ragioneria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Sura Alessandro.