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Prof. Di Russo

Definire i servizi di interesse generale e i servizi di interesse economico generale ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 175/2016

  • Servizi di interesse generale: attività di produzione e fornitura di beni/servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale.
  • Servizi di interesse economico generale: servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

Indicare le condizioni che devono essere soddisfatte affinché si possa parlare di controllo congiunto su una persona giuridica di una amm. pubblica aggiudicatrice ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 175/2016

Amministrazioni aggiudicatrici: Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici, gli Organismi di diritto pubblico ecc. (comma 25). Enti aggiudicatori comprendono le medesime "amministrazioni aggiudicatrici" più "imprese pubbliche", nonché quei "soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi".

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • Gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti.
  • Tali amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica.
  • La persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Indicare i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata anche consortili (titolo X c.c.) o in forma di cooperativa (titolo VI c.c.).

  • La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.
  • SPA a controllo pubblico: l’atto costitutivo o lo statuto devono prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un revisore.
  • SRL a controllo pubblico.

Elencare le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 175/2016

Nel rispetto delle attività di produzione di beni/servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • Produzione di un servizio di interesse generale.
  • Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, e, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 50/2016.
  • Realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D.lgs. 50/2016, con un imprenditore privato selezionato con le modalità.
  • Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.
  • Servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliare, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

Il comma 3 prevede una deroga, cioè: al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili del patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche, in deroga all’oggetto sociale relativo allo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è possibile l’acquisizione di partecipazioni in società con oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

Descrivere il procedimento e le finalità proprie della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 del d.lgs. 175/2016

Il piano di razionalizzazione persegue l’obiettivo di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci locali. Fra gli strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell’obiettivo la norma cita:

  • L’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione.
  • La soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori.
  • La soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti.
  • L’eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche tramite l’istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni).
  • L’aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali.

Un ulteriore indirizzo è dato dal contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi anche attraverso il riassetto:

  • Degli organi amministrativi.
  • Degli organi di controllo societari.
  • Delle strutture aziendali, con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi della struttura aziendale.

Da un lato, quindi, la riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi, dall’altro lato l’utilizzo di processi di riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.

Quale modello di governance di un ente locale prevede un’unità di controllo delle partecipazioni? In cosa consiste e quali sono le funzioni di tale unità?

Ci sono 3 modelli di governance che l’Ente può adottare per svolgere le funzioni di indirizzo e controllo dei servizi esternalizzati: modello tradizionale, dipartimentale, holding.

Modello dipartimentale: esso prevede che l’ente istituisca al proprio interno una Unità di controllo delle partecipazioni (generalmente formata da: assessore delegato, segretario/direttore generale, responsabile del servizio economico-finanziario ecc.), ossia una unità organizzativa unica e specialistica preposta a creare e mantenere un collegamento stabile tra l’Ente e le aziende che gestiscono i servizi esternalizzati. L’unità svolge un ruolo di supporto per gli organi politici nella definizione degli obiettivi strategici dei servizi pubblici esternalizzati e, al tempo stesso, funge da riferimento costante per le aziende in fase di implementazione degli obiettivi individuati dall’ente locale. Tale modello ha il vantaggio di configurare un unico referente tecnico rispetto ai flussi informativi tra ente e società.

Indicare i compiti della struttura istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 175/2016

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze è stata individuata la struttura competente per il controllo, l’indirizzo e il monitoraggio del presente decreto 175/2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra:

  • La suddetta struttura e
  • Gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

Compiti della struttura competente per il controllo e il monitoraggio:

  • Fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto 175/2016 e del D.Lgs. n°333/2003.
  • Promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica.
  • Adottare le direttive sulla separazione contabile e verificare il loro rispetto e trasparenza.

Le amministrazioni pubbliche e le stesse società inviano alla Struttura (con modalità e nei termini stabiliti dalla stessa) le seguenti informazioni/documenti:

  • Segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto.
  • I bilanci e gli altri documenti obbligatori (art. 6 del presente decreto).

Da quanti componenti è costituito l’organo amministrativo di una società a controllo pubblico?

Composizione di norma è costituito da un amministratore unico. Con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi l’assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo (dualistico - monistico).

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art.5, comma 4, e alla struttura di cui all’art. 15. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all’articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a 5.

Scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico: le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Requisiti dei componenti: salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di:

  • Onorabilità
  • Professionalità
  • Autonomia

Stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 281/1997.

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

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