Domanda 1: Abuso di posizione dominante
L'abuso di posizione dominante viene disciplinato dall'art 102 TFUE e risulta essere vietato. Sostanzialmente l'abuso risulta essere incompatibile con il mercato interno e vietato nella misura in cui è pregiudizievole nel commercio tra Stati membri. Tali pratiche abusive possono riguardare l'imporre in modo diretto o indiretto i prezzi d'acquisto, oppure nel limitare la produzione o lo sviluppo a danno dei consumatori. Tale articolo vieta lo sfruttamento abusivo della posizione dominante, ma non la posizione dominante in quanto tale.
Possiamo dire che un'impresa potrebbe essere in posizione dominante perché più efficiente rispetto ad altre imprese, e non per questo dovrebbe essere punita. Tale posizione dominante è caratterizzata dalla presenza di determinati elementi che possono essere sia un elemento propedeutico essenziale, cioè la posizione dominante, sia un elemento vietato dalla normativa, quale lo sfruttamento abusivo della posizione.
Per accertare l'esistenza di una posizione dominante, occorre far riferimento al cosiddetto mercato rilevante (cioè la quota che detiene un'impresa all'interno del mercato). Alcune quote di mercato possono avere un valore assoluto e quindi costituiscono un elemento importante nel definire una posizione dominante; in tal caso ci si fa riferimento ad una quota pari al 90% (sentenza molto importante del tribunale di prima istanza del 1984 nella causa Tetra Pak II).
La soglia del 90% nel corso degli anni ha subito una sorta di "contrazione" in quanto, secondo la giurisprudenza, anche il detenere una quota del 50% costituisce la prova dell'esistenza di una posizione dominante. Tale posizione della giurisprudenza è stata molto criticata, ma tali critiche non distinguono sostanzialmente il concetto tra posizione dominante e quella rilevante. Quindi la regola generale prevede che se un'impresa detiene una quota di mercato che sia inferiore al 40%, allora di conseguenza è esclusa una posizione dominante.
Ciò può accadere quando il mercato è oligopolista (cioè quando ci sono poche imprese e il prezzo di mercato viene determinato dai loro comportamenti), oppure quando vi è l'esistenza di un potere di mercato paritario da parte sempre di poche imprese. Tali imprese che non hanno una posizione dominante, possono adottare dei comportamenti abusivi tra di loro. In tal caso la posizione dominante è detenuta in modo collettivo da più operatori economici e in tal caso si verifica un comportamento coordinato abusivo tra le imprese non dominanti. Di conseguenza il comportamento abusivo si pone come comportamento coordinato delle imprese.
Tale esistenza della posizione dominante presuppone il cosiddetto mercato rilevante (cioè il mercato nel quale opera l'impresa). Quindi se noi consideriamo un mercato piccolo, ci potrà essere una posizione dominante dell'impresa, mentre se il mercato è più grande tale posizione può non esserci (un esempio può riguardare un'impresa che ha una posizione dominante sul mercato delle pesche a sé stante, mentre può non avere tale posizione se noi consideriamo in generale il mercato della frutta).
Quindi la posizione dominante va misurata rispetto al mercato interno sia da un punto di vista geografico che del prodotto. Da un punto di vista geografico si tiene conto di quell'area dove le condizioni di concorrenza dei prodotti risultano essere omogenee rispetto ad aree in cui le condizioni di concorrenza sono diverse. Ciò che caratterizza tale mercato è la sostituibilità dell'offerta e risulta essere ristretta quando sono presenti quei fattori che vanno a limitare le domande del prodotto, come ad esempio le barriere all'entrata di un mercato o le caratteristiche del prodotto stesso.
Da un punto di vista del prodotto invece si tiene conto di quei prodotti che possono essere sostituiti dal consumatore con il prodotto dell'impresa. A differenza del mercato visto dal punto di vista geografico, in questo mercato il livello di sostituibilità riguarda l'elasticità della domanda con riferimento alle variazioni di prezzo. Una volta individuata in capo ad un’impresa la posizione dominante sul mercato sarà necessario se i suoi comportamenti costituiscano uno sfruttamento abusivo della posizione dominante.
Riguardo a ciò la commissione ha raggruppato 2 categorie di abusi: di sfruttamento e abusi escludenti. Gli abusi di sfruttamento si riferiscono a quei comportamenti che l'impresa opera nei confronti di clienti: ad esempio quando fissa i prezzi. Quelli escludenti si riferiscono a quei comportamenti che l'impresa opera nei confronti dei concorrenti, al fine di far uscire dal mercato il concorrente.
Nel 1989 il consiglio adottò il regolamento 4064, poi sostituito nel 2004 (riguardante le operazioni di concentrazione tra imprese), tengono conto delle fusioni tra due o più imprese o quando un'impresa detiene un controllo su un'altra impresa, e nel momento in cui non creano o non rafforzano una posizione dominante, dovranno essere dichiarate compatibili con il mercato comune. Le concentrazioni tra imprese europee devono essere "notificate" alla commissione, dove una volta che è stata ricevuta la notifica, si apre, entro 25 giorni, il procedimento di accertamento che deve poi concludersi entro 90 giorni. Dopo i 90 giorni l’operazione viene considerata compatibile. Dobbiamo precisare che la mancata notifica potrà essere sanzionata con pene pecuniarie fino al 10% del fatturato.
Domanda 2: Accordi internazionali
Secondo il disposto dell'art 47 del TUE sappiamo che l'Unione ha personalità giuridica. Questo sta a significare che la stessa potrà stipulare accordi con terzi Stati e con le varie organizzazioni internazionali. L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla soppressione delle restrizioni che riguardano gli scambi internazionali gli investimenti diretti. La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari.
Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione. Secondo il disposto dell'art 217 del TFUE, nel momento in cui l'unione conclude accordi con uno o più paesi, vi sono degli obblighi e dei diritti reciproci. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.
Precedentemente vi era l'applicazione del principio delle competenze di attribuzione, mentre successivamente si è sviluppato il principio del parallelismo delle competenze. Ciò ha permesso di essere "riconosciuta" una competenza alle istituzioni a stipulare accordi internazionali solo laddove avessero già esercitato la relativa competenza. In tal caso è stata "sviluppata" una sorta di competenza esterna e la cosiddetta clausola di flessibilità. Quest'ultima consente a determinate condizioni un’azione dell’Unione anche al di fuori di un’attribuzione specifica di competenza.
Il Trattato Ce art 308 prevedeva che, quando un’azione delle istituzioni risultava "necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il Trattato avesse previsti i poteri di azione a tal uopo richiesti", il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, poteva prendere le disposizioni del caso. Con il Trattato di Lisbona la clausola di flessibilità è ripresa nel TFUE, diventando così di applicazione nei settori di attività dell’attività dell’Unione.
L’art 352 ribadisce che, se un’azione dell’Unione appare necessaria per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Le disposizioni possono consistere in regolamenti, direttive o decisioni. La natura della competenza esterna dell'unione può essere sia esclusiva che concorrente. È esclusiva quando riguarda la conclusione di accordi internazionali e tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'unione.
Tra questi vi rientrano il mercato unico, la politica agricola comune (PAC) e la politica di coesione economica e sociale. Per quanto riguarda la competenza concorrente, vi rientrano la politica dell'ambiente, quella sanitaria e la tutela dei consumatori. La modalità di esercizio delle competenze dell'ue a stipulare accordi internazionali, "parte" dalla negoziazione dove il consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, va a designare il negoziatore e nomina un comitato speciale. La relativa firma viene autorizzata tramite la delibera del consiglio, a maggioranza qualificata o all'unanimità dove è richiesta.
Sulla stipulazione di altri accordi internazionali, il Parlamento UE è chiamato a formulare un parere prima della conclusione dell’accordo. La stessa unione potrà effettuare anche degli accordi misti che riguardano l'unione stessa e gli stati membri in particolari casi, e cioè quando vi è un incertezza sulle competenze tra l'UE e gli stati membri.
Per quanto riguarda invece gli accordi sulla PESC (politica estera di sicurezza comune), la competenza dell'Unione riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione. Il Consiglio elabora la PESC e prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo. Nei casi di una decisione rapida, l’alto rappresentante convoca, d’ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio entro un termine di 48 ore.
Domanda 3: Adesione dell'UE alla convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Come sappiamo prima del Trattato di Maastricht del 1992, non vi era alcun riferimento sui diritti fondamentali all'interno dei trattati europei, in quanto la stessa corte di giustizia nel 1969 dichiarò che i diritti fondamentali facevano parte dei principi generali del diritto comunitario. Lo stesso articolo 6 del TUE stabilisce che L’UE rispetta i diritti fondamentali in quanto sono garantiti dalla convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) e anche per ciò che riguarda le libertà fondamentali.
La CEDU è un organo istituzionale internazionale che è stata istituita nel 1959 dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali del 1950. Vi aderirono tutti i 47 membri del consiglio d’Europa. Essa ha sede a Strasburgo ma la Corte Europea non fa parte dell’UE. Tornando indietro nel tempo, la corte costituzionale tedesca a cui poi aderì anche l'Italia, sì pronunciò sul rapporto tra i diritti fondamentali e il principio del primato del diritto comunitario, e si stabilì nella sentenza Solange I il diritto di valutare se la legislazione comunitaria rispettasse tali diritti fondamentali, fino a quando la stessa comunità non si fosse dotata di un parlamento dotato di poteri legislativi.
Successivamente la sentenza Solange 1 venne "appiattita" in 2 sentenze successive: la sentenza Solange 2 e quella del 2000. In queste sentenze si stabilì che fino a quando la giurisprudenza della Corte di Giustizia avesse garantito una tutela efficace dei diritti fondamentali, essa avrebbe dichiarato irricevibili i ricorsi presentati dinnanzi ad essa contro gli atti dell'UE. La stessa corte europea dei diritti dell'uomo si pronunciò tramite una sentenza per ciò che riguardava una violazione del diritto di proprietà di un regolamento comunitario che riguardava uno Stato membro.
Di conseguenza a ciò si ritenne che lo Stato membro per dare applicazione ad un regolamento comunitario, avesse violato i diritti fondamentali. Un'altra importante tappa fu quella con cui il consiglio europeo di Colonia nel 1999 decise di adottare una carta dei diritti fondamentali tramite la partecipazione dei partecipanti del parlamento europeo, dei governi che si autonominarono Convenzione. Successivamente la carta dei diritti fondamentali venne approvata a Nizza nel 2000. La Carta di Nizza non venne inserita nei trattati e rimase solo un documento senza alcuna efficacia.
Successivamente nel 2004 tramite il trattato costituzionale ci fu il recepimento della carta nel testo del trattato e l'adesione dell'UE alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. La carta era articolata in 54 articoli e un preambolo dove gli articoli più importanti risultano essere l'art 52 e il 53. L'art 52 prevede una clausola secondo la quale eventuali restrizioni dei diritti e delle libertà devono essere previste dalla legge. Allo stesso tempo vi sono alcuni diritti che non possono essere limitati, come ad esempio il diritto al rispetto della dignità umana. Mentre l'art 53 prevede uno standard di tutela più protettivo quando lo stesso legislatore non abbia definito uno standard comune di tutela.
La cig (conferenza intergovernativa) insieme alla convenzione apportarono delle modifiche alla carta riguardanti la ripartizione delle competenze tra gli stati membri e l'Unione, venne "stabilito" l'accesso ai documenti delle istituzioni europee, ma i diritti delle minoranze rimasero fuori dalla Carta. Una volta che il trattato costituzionale del 2004 non entrò più in vigore, c'erano 2 questioni da risolvere: la prima è che alcuni Stati, tra cui il Regno Unito, ritennero che la Carta non poteva essere inserita nel trattato in quanto ledeva gli obblighi sociali per l'economia; mentre la seconda questione riguardava il fatto che altri Stati, tra cui l'Italia, affermavano la necessità che la carta fosse mantenuta nel trattato.
Ci fu una sorta di compromesso dove l'Unione riconobbe i diritti e le libertà e i principi che venivano sanciti nella carta dei diritti fondamentali. Tale carta ha l'obiettivo di delimitare i poteri delle istituzioni europee e comprende 3 categorie di diritti: la prima riguarda i diritti e le libertà che derivano dalle tradizioni comuni degli stati membri, poi contiene i diritti fondamentali che appartengono solo ai cittadini dell'Unione ed infine i diritti economici e sociali. La stessa carta modifica i diritti contenuti nella convenzione europea come l'art 1 che riguarda la dignità umana, il diritto d'asilo, l'integrità fisica e morale contenuta nell'art 3 della stessa carta.
Tali diritti contenuti nella carta sono dei diritti soggettivi dove le persone possono chiedere tutela dinanzi ad un'autorità giudiziaria, mentre i principi riguardano gli obiettivi che il legislatore europeo deve rispettare. Lo status giuridico della carta fu oggetto sia della dichiarazione di Nizza del 2000 sia della dichiarazione di Laeken del 2001 dove si precisò una riesaminata della carta stessa e la corte di Strasburgo venne riconosciuta come unica corte suprema nel campo dei diritti umani.
Domanda 4: Aiuti incompatibili con il mercato interno
Come sappiamo, risultano essere incompatibili con il mercato interno quegli aiuti che sono erogati a favore di certe imprese o per determinate produzioni nazionali (cosiddetto criterio selettivo), o quegli aiuti che vadano a falsificare o minacciare la concorrenza sia nel mercato nazionale che in quello comunitario, comportando così una situazione di vantaggio nei confronti di alcune imprese e situazioni di svantaggio nei confronti di altre imprese, oppure ci possono essere degli aiuti incompatibili quelli che vanno ad incidere sugli scambi tra Stati membri.
Possiamo dire che Il trattato pone una serie di limiti al potere degli Stati membri di regolamentare i fattori economici quando l’intervento pubblico potrebbe alterare la concorrenza sul mercato. Infatti gli Stati membri possono agevolare determinate imprese nazionali, adottando misure distorsive della concorrenza. Per evitare ciò, agli Stati membri vi è il divieto di concedere aiuti pubblici agli operatori economici. Tale principio è soggetto ad alcune deroghe che possono essere espressamente previste dalla normativa comunitaria, mentre altre sono rimesse alla valutazione della commissione o del consiglio caso per caso.
In alcuni casi ci sono delle forme di intervento, nei confronti di determinate imprese o settori di produzione, che possono essere consentiti, ad esempio la ricerca scientifica e tecnologica. L’art. 107 stabilisce il divieto di tutti gli aiuti pubblici, in quanto essi sono incompatibili con il mercato interno, nel momento in cui essi incidono sul mercato favorendo alcune imprese e "minacciano" la concorrenza. Riguardo a ciò i singoli non possono invocare dinanzi ai giudici nazionali l'applicazione dell'art 107 per contestare un aiuto. Sono invece esclusi dal divieto tutti quegli aiuti che sono compatibili ex legge, che vengono concessi a favore di soggetti che non esercitano attività economiche (es. università), oppure quegli aiuti che influiscono sulla concorrenza al di fuori dell'UE.
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