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DOMANDA 17: COMITATO DELLE REGIONI
Il comitato delle regioni si colloca nel seguente modo: al vertice abbiamo il consiglio europeo, immediatamente giù abbiamo il triangolo istituzionale europeo ovvero parlamento europeo, commissione europea e consiglio d'Europa che si occupano della funzione normativa e quindi legislativa. Il triangolo ha facoltà di gestire anche il comitato delle regioni. Il comitato ha funzioni consultive. In qualsiasi fase di una determinata decisione, il comitato può essere consultato o può esprimere un parere. L'esistenza del comitato ci impone una piccola riflessione su un concetto abbastanza preminente nella governance europea, ovvero la governance multilivello: la presa delle decisioni è multistrato, con livelli prima soprannazionali, poi nazionali e infine regionali. Il trattato di Lisbona ha cercato di attribuire ai vari livelli determinate competenze. Il TFUE, che compone il trattato di Lisbona, richiama all'articolo3 le competenze esclusive dell'Unione; al 4 abbiamo competenze concorrenti, al 6 quelle di sostegno. Ai sensi del principio di sussidiarietà, l'Unione deve intervenire solo se è in grado di agire nella maniera più efficace. Non è una rigida ripartizione delle competenze (tranne per l'articolo 3). Nel momento in cui ovviamente i livelli di governance vanno alla stessa velocità, è difficile che si manifesti un contenzioso. Già con il trattato di Roma, si evidenziava nel preambolo una necessità di attenzione particolare alle entità regionali; in un quadro così piccolo, visto che erano pochi Stati all'epoca, era una questione decisamente gestibile. Dopo i primi allargamenti, anche i diversi livelli di sviluppo che man mano andavano ad abbracciare lo sviluppo europeo, la questione diventava già più frastagliata non solo fra gli Stati, ma anche fra le regioni. Inizia dunque a nascere.L'importante politica di coesione, cioè quella politica che ha come obiettivo quella di portare le realtà regionali dei vari stati ai livelli quantomeno simili. Dall'81 all'85 nasce anche la carta europea delle autonomie locali, che nasce su ricorso del consiglio di Europa. Nella fase dei primi anni ottanta, l'ingresso di paesi come Grecia, Spagna e Portogallo, si manifestava maggiormente la necessità di rappresentanza locale. Nel 1986 con l'atto unico europeo, abbiamo la prima codifica di trattati che saranno poi da base al trattato di Maastricht e già prevedeva la nascita di un meccanismo di rappresentanza locale. La definitiva nascita del comitato delle regioni si ha dopo il trattato di Maastricht, quando si è deciso di dare una vera e propria istituzione che rappresentasse le regioni. Il comitato delle regioni si compone di 329 membri, attribuiti in base al numero di abitanti che ogni stato registra nel suo interno. I membri sono
Eletti per 5 anni, eletti solo se essi hanno già avuto un mandato di rappresentanza territoriale (membro di una giunta provinciale, di un consiglio comunale, ...). In Italia abbiamo 24 seggi ripartiti tra rappresentanti delle regioni (14), delle province (3) e dei comuni (11). Il comitato è composto da presidente, ufficio di presidenza, commissioni specializzate e delegazioni nazionali. L'attuale presidente è greco. Il presidente viene eletto ogni due anni e mezzo, che in genere vengono alternati dai due partiti di maggioranza del parlamento europeo, visto che la legislatura dura 5 anni. L'ufficio di presidenza è composto da 27 vice, dai presidenti dei gruppi politici del comitato delle regioni e da membri designati dalle delegazioni nazionali. Un altro organo importante è quello dell'assemblea plenaria, nel quale si riuniscono il presidente con i 329 membri del comitato; l'assemblea plenaria prende le decisioni finali, anche se la vera e
La propria fase di lavoro è data dalle commissioni. Ogni commissione si occupa di una serie di materie (riprendi slide 21 del comitato delle regioni). Ogni commissione si compone mediamente tra 70 e 100 componenti, quindi ogni membro del comitato delle regioni partecipa anche a più commissioni. Le delegazioni nazionali sono 27 senza GB, sono i membri delle regioni che appartengono ad un solo stato. Essi si riuniscono prima di ogni sessione plenaria. Nel comitato, le consultazioni possono avvenire in più fasi, in alcuni casi sono obbligatorie (sanità pubblica, istruzione, etc..), in altre facoltative; in ogni caso, non fornisce pareri vincolanti. Un particolare rilievo è il parere d'iniziativa, che permette di prendere spunto al comitato di proporre determinate discipline. In questo caso, il comitato delle regioni può esprimere in ogni caso un parere, dando un valore politico importante e anche una certa importanza al comitato stesso. Il comitato lavora
in base a tre punti principali: stesura, discussione e votazione. In primis, il presidente del comitato, per propria iniziativa o per fornire un parere richiesto, passa i documenti ricevuti alla commissione interessata. Poi viene nominato un relatore. Il relatore, insieme alla commissione, ma sempre sotto sua responsabilità, dovrà elaborare un parere, avendo la facoltà di promuovere tutte le attività opportune per elaborare una sua idea; dopodiché lo andrà a sottoporre alla sua commissione. Nel momento in cui espone la sua idea e il parere da adottare, non è detto che trovi un pieno appoggio dai membri della commissione; ognuno dei membri potrà presentare un emendamento ovvero una proposta di modifica ad un testo proposto da un organo collegiale. Nella fase di discussione degli emendamenti si segue proprio la linea descritta (prima del relatore, poi della commissione...). Il progetto di parere della commissione che compone il comitato delleregioni, sottopone il testo ai membri di tutto il comitato, i quali membri possono non trovarsi d'accordo e possono proporre degli emendamenti. Si passa da un membro a tutti i membri; essendo però la platea del comitato molto ampia, non si possono accettare tutti gli emendamenti: un emendamento per essere proposto deve avere almeno 6 membri del comitato oppure ci dovrà essere un gruppo politico, per cercare di snellire il tutto è per evitare la formulazione di una marea di emendamenti. Una volta passata la discussione, si arriva alla votazione che può essere unica, quindi si ha un voto congiunto, In blocco, cioè quando il relatore può prendere una serie di emendamenti e li fa votare in blocco o a parti separate, dando la possibilità di votare solo una parte dell'emendamento. Una volta finita questa fase, si va a votare l'intero progetto che se viene votato, finalmente passa.
DOMANDA 18: COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Europea è definita come l'esecutivo dell'UE, disciplinata dall'art. 13 TUE che la annovera tra le istituzioni dell'Unione e dall'art. 17 del TUE che ne stabilisce la composizione. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. La Commissione Europea è quindi, al contrario del Consiglio, un organo di individui e non di Stati. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità, e non accettano istruzioni da nessun governo (a differenza dell'Alto Rappresentante che invece agisce su mandato del Consiglio). La Commissione Europea ha sostituito nel luglio del 1967 l'alta autorità della CECA e le Commissioni CEE ed Euratom. La Commissione Europea è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il Presidente e l'Alto Rappresentante.
Il mandato è di 5 anni ed è rinnovabile. Il Trattato di Lisbona del 2009 ha previsto però che venga attuata una riduzione del numero in modo da arrivare ai 2/3 del numero degli Stati membri. Questa previsione è stata al centro di un acceso dibattito soprattutto nei lavori che hanno poi portato all'approvazione del Trattato di Lisbona e nonostante questa esplicita dell'art. 17 tale riduzione non sarà attuata sulla base della concessione fatta all'Islanda affinché ratificasse il Trattato di Lisbona (un primo referendum ebbe esito negativo e si decise quindi nell'ambito del Consiglio Europeo del dicembre 2008 di offrire all'Islanda alcune condizioni tra le quali quella di non diminuire il numero dei commissari). Un ruolo importante è ricoperto dal Presidente della Commissione. La responsabilità della nomina del Presidente e dei membri della Commissione spetta al Consiglio Europeo congiuntamente al Parlamento: ConsiglioEuropeo e Parlamento sono congiuntamente responsabili dell'intero processo. Il Consiglio Europeo propone al Parlamento un candidato alla carica di Presidente, proposta che deve essere approvata dal Parlamento con deliberazione a maggioranza dei membri che lo compongono; qualora il candidato non ottenga la maggioranza dal Parlamento, il Consiglio Europeo, con maggioranza qualificata, entro un mese designa un nuovo candidato che dovrà ottenere la maggioranza dal Parlamento. Una volta eletto il presidente, il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, procede all'individuazione dei membri che intende nominare. La Commissione viene formalmente nominata dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata e sottoposta al voto di approvazione da parte del Parlamento. Alla Commissione spetta l'esecuzione del Trattato e degli atti derivati, sotto profili del controllo sull'osservanza del diritto dell'Unione e dell'esecuzione in senso proprio.
vigilasull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni, dà esecuzione al bilancio e gestisce i vari programmi. Molto importante risulta essere "l'avvio" del processo di programmazione annuale e pluriennale dell'unione affinché si possa raggiungere gli accordi interistituzionali. Il potere di controllo esercitato dalla commissione riguarda la verifica dell'osservanza degli obblighi da parte degli stati membri. Nel momento in cui uno Stato risulta essere inadempiente agli obblighi, la commissione attiva diciamo 2 fasi: la prima è una fase precontenziosa con cui si invia una lettera di mora allo stato inadempiente con cui si contesta l'inosservanza delle norme. Lo stato inadempiente ha diritto di replica e la commissione emana un parere motivato e se lo Stato inadempiente continua nell'inadempienza si apre la seconda fase che è quella contenziosa. La fase contenziosa consiste in un azione da parte
della commissione dinnanzi alla corte di giustizia dell'UE per poter eseguire l'infrazione ne