Estratto del documento

Abactòres [vedi Abigeàtus]

Abdicàtio

Termine con cui si indicava genericamente la rinunzia volontaria, spontanea di un soggetto ad una carica oppure ad una funzione pubblica.

La storia del diritto romano ne ricorda due forme:

  • (—) del rex [vedi]: carica vitalizia a meno che lo stesso non decidesse di abdicare;
  • (—) dei magistrati: essi restavano in carica per la durata della stessa, sempre che non vi rinunciassero.

Abdicàtio tutèlæ [Rinuncia alla tutela]

Causa di estinzione della tutela impùberum testamentaria [vedi tutela]. Si concretava nella dichiarazione, solennemente resa innanzi a testimoni, con la quale il tùtor testamentarius [vedi] rinunciava all’incarico tutelare precedentemente assunto.

L’(—) scomparve nel corso del II sec. d.C. a seguito dell’estensione al tutor testamentarius dell’excusàtio tutelæ [vedi excusàtio tutòris], precedentemente prevista per il solo tutor dativus [vedi].

Ab epistulis [vedi Scrinia]

Abigeàtus [Abigeato]

Furto di bestiame. In origine, era considerato come delitto privato, affine al furto; nel periodo del Principato si manifestò la tendenza a perseguire extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem] gli autori di particolari fattispecie delittuose, prima lasciate alla reazione privata.

L’(—) fu, pertanto, considerato come delitto pubblico ed i ladri di bestiame (abactores) furono puniti con pene corporali.

Per l’(—), l’imperatore Adriano stabilì la damnàtio ad metalla [vedi] o la pena di morte: questo rigido regime sanzionatorio fu successivamente mitigato.

Ab intestàto [lett. “da chi non ha fatto testamento”; cfr. artt. 565-586 c.c.]

Espressione adoperata in relazione alla successione ereditaria c.d. legittima, quella, cioè, che ha luogo in mancanza di un testamento. In diritto romano [vedi successio ab intestato]. Nel diritto civile vigente la formula (—) viene usata in relazione ai casi in cui il de cùius [vedi] non abbia disposto dei suoi beni per testamento, o lo abbia fatto solo parzialmente.

Abòrtus [Aborto; cfr. artt. 1 ss., L. 22-5-1978, n. 194]

Delitto consistente nell’esplicazione di pratiche dirette a provocare un aborto (si pensi, ad esempio, alla somministrazione di filtri abortivi, c.d. pocula abortionis). L’(—) in epoca classica non fu considerato un reato, ma solo un atto immorale, che poteva autorizzare l’esercizio, nei confronti del pater familias [vedi] che avesse autorizzato la donna ad abortire, della nota censoria [vedi]. L’orientamento di gran lunga prevalente fu quello dell’irrilevanza iure civili dell’aborto in quanto praticato su un partus nondum editus e cioè su un essere non ancora divenuto soggetto giuridico. In età imperiale con un rescriptum [vedi constitutiones principum] furono gli imperatori Antonino Pio [vedi] e Settimio Severo [vedi] ad introdurre due sanzioni penali di aborto violento e la relegatio in insulam [vedi] con publicatio bonorum [vedi] nel caso di aborto provocato con filtri venefici (c.d. pocula abortionis).

La ratio lègis o iuris [vedi] dell’illiceità era da ritrovarsi nell’offesa al pater familias che era privato della possibilità di avere un erede. In età giustinianea l’(—) fu invece punito come delitto contro il nascituro, forse a causa delle influenze cristiane.

Abrogàtio [Abrogazione]

Di leggi

L’(—) di leggi espressa fu ignorata dal diritto romano che conobbe solo quella tacita, dovuta cioè al sopravvenire di una nuova legge disciplinante la medesima materia. Peraltro, i principi dettati dalla legge precedente potevano in ogni momento esser richiamati in vita (risultando la legge, pur desueta, egualmente vigente). In diritto romano vigeva, infatti, il principio secondo il quale ogni legge era destinata ad avere perpetua vigenza: una legge nuova non poteva abrogarne espressamente una vecchia, ma solo stabilire, attraverso una clausola caratteristica [vedi caput tralaticium de impunitate] che le violazioni della legge anteriore (causata dall’osservanza della legge nuova) restassero impunite. Nel vigente ordinamento la legge precedente può essere abrogata solo per espressa previsione di nuove normative, per effetto del referendum ex art. 75 Cost. e a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera della Corte costituzionale.

Di magistrati

Destituzione disposta in forza di leggi speciali, emanate di volta in volta per provvedere su casi concreti.

Absolùtio

Comportamento con il quale le parti di un negozio giuridico manifestavano la loro volontà di rendere operativo un documento redatto da un pubblico ufficiale (c.d. instrumèntum pùblice confèctum); trovò rilievo in diritto giustinianeo. Generalmente, l’(—) si concretizzava nella consegna del documento, da una parte all’altra.

Ab urbe còndita [lett. “dalla fondazione della città”]

Espressione che fa riferimento alla data di fondazione di Roma. Corrisponde al 21 aprile del 753 (o 754) a.C. [vedi Romolo].

Da quella data i Romani contavano gli anni.

Aburnio Valente

Giurista vissuto in periodo classico (nacque verso la fine del I sec. d.C.); fu esponente della scuola sabiniana [vedi]. Svolse la sua opera durante l’impero di Traiano ed Adriano, entrando forse a far parte del Consiglio di Antonino Pio. Tra le sue opere, si ricordano particolarmente i Libri VII fideicommissòrum, che furono inseriti nelle Pandette.

Acaia

Regione settentrionale del Peloponneso, appartenente alla odierna Grecia.

A seguito dell’occupazione romana, il termine (—) indicò la provincia creata dai Romani nel 146 a.C., dopo la distruzione di Corinto, e inizialmente congiunta alla Macedonia [vedi], da cui fu poi separata nel 27 a.C. da Augusto [vedi]. Nerone (58-68 d.C.) ne proclamò l’indipendenza, ma Vespasiano [vedi] nel 74 d.C. la riassoggettò a Roma. Al crollo dell’Impero Romano d’Occidente l’(—) passò sotto la giurisdizione definitiva di Bisanzio.

Acca Larentia [cd. Lupa]

Antica divinità romana. Secondo la leggenda essa era una procace fanciulla data in moglie da Ercole ad un ricco etrusco, Taruzio, che morendo le lasciò grandi ricchezze, poi donate da (—) al popolo romano. Quest’ultimo, in segno di gratitudine, le dedicò una festa il 23 dicembre. In seguito, questo nome fu attribuito alla moglie del pastore Faustolo che allattò Romolo e Remo e che per i suoi costumi licenziosi fu anche soprannominata la Lupa.

Accensi velati [Soldati di riserva vestiti]

Gli (—) erano i componenti della riserva militare e di solito appartenevano alle classi meno abbienti. Derivavano il soprannome di “velati” (cioè “solo vestiti”), dal fatto che andavano in guerra quasi disarmati, con l’intenzione di utilizzare, poi, le armi dei caduti.

Accensus (nei “comitia centuriata” [vedi]) [lett. “banditore”]

Il magistrato convocante, presi gli auspici favorevoli, ordinava all’(—) di convocare a raccolta il popolo a suon di tromba.

Trascorso il “trinundinum” [vedi] il popolo si riuniva all’alba nel campo Marzio ed assisteva al sacrificio: al termine della discussione generale, si ascoltava la “rogatio” [vedi] e poi si passava ai voti.

Acceptilàtio [Portare come ricevuta]

Modo di estinzione dell’obbligazione in diritto classico. Essa si concretizzava in una sorta di pagamento fittizio: il creditore dichiarava di aver ricevuto dal debitore la prestazione dovuta, estinguendo con ciò l’obbligazione anche a prescindere da un effettivo pagamento. L’istituto assunse ben presto anche la funzione di remissione del debito.

L’estinzione dell’obbligazione a seguito di (—) avveniva automaticamente, ìpso iùre [vedi]. L’(—) non poteva essere sottoposta a condizione.

Si riteneva ammissibile generalmente, in diritto classico, un’estinzione parziale dell’obbligazione (— parziale).

Nell’ambito dell’(—), occorre distinguere:

  • (—) verbis: era l’atto contrario della stipulàtio [vedi] e consisteva in uno scambio contestuale di dichiarazioni orali tra creditore e debitore, con il debitore che chiedeva all’altro se era soddisfatto, ed il creditore che rispondeva affermativamente;
  • (—) lìtteris: era l’atto contrario dell’expensilàtio [vedi] e consisteva nella registrazione da parte del creditore, nel libro-giornale delle entrate e delle uscite (che ogni pater familias teneva), del pagamento della somma dovuta.

L’obbligazione verbale poteva estinguersi soltanto con l’(—) verbis; la particolare semplicità di quest’ultima (che non richiedeva forme specifiche), indusse i Romani a farne uso frequente: a tal scopo, invalse la prassi di novare [vedi novatio] le obbligazioni non verbali in obbligazioni verbali, onde poterle successivamente estinguere attraverso l’(—) verbis (c.d. stipulàtio Aquiliana [vedi]).

Accèssio (diritti reali) [Accessione; cfr. artt. 934-938 c.c.; artt. 667, 959, 983, 2811 c.c.]

Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario; si verificava quando una cosa (considerata accessoria) si univa ad un’altra (considerata principale), in modo da costituire una cosa sola.

Il principio generale che regolò questi casi fu: “accessorium sequitur principale” [vedi].

Il proprietario della cosa principale (era considerata tale la cosa dotata di maggiore autonomia) acquistava la proprietà della cosa accessoria, o meglio conservava la proprietà della cosa principale anche dopo l’accrescimento di essa in virtù dell’unione con la cosa accessoria.

Il carattere di accessorietà di una cosa rispetto ad un’altra veniva desunto dal suo minor valore, od anche dalla sua minor rilevanza sociale.

La ratio lègis o iuris [vedi] dell’istituto va rinvenuta nell’esigenza di tutelare il dòminus [vedi] della res [vedi] di maggior valore economico-sociale, garantendogli l’automatico acquisto della proprietà della res di minor valore economico-sociale.

Si distinguevano due forme di (—):

  • Di cosa mobile a cosa mobile: di regola, comportava l’acquisto della cosa altrui da parte del proprietario della res di maggior valore economico, eccettuato il caso di (—) separabile [vedi àctio ad exhibèndum]. Vi rientravano la ferruminatio [vedi], la textura [vedi], la scriptura [vedi], la pictura [vedi] e la tinctura [vedi];
  • Di cosa mobile a cosa immobile: era retta dal principio “superficies solo cèdit”, in virtù del quale il proprietario del suolo acquistava tutto ciò che era sopra (es. piantagioni, costruzioni) o sotto (es. gallerie, radici) il suolo. Vi rientravano la satio [vedi], l’implantatio [vedi] e l’inædificatio.

Accessio (neg. giur.) [lett. “aggiunta”]

Uno degli elementi accidentali del negozio giuridico [vedi accidentàlia negòtii], secondo il giurista Paolo [vedi]. Consisteva nell’aggiunta di una persona o di una cosa al rapporto obbligatorio principale: ad es.: mihi aut Titio, oppure mihi decem aut hominem Stichum (e cioè: “sia data la prestazione a me oppure a Tizio”; “mi sarà data la somma di dieci monete, oppure lo schiavo Stico”).

Accessio possessiònis [Accessione nel possesso; cfr. art. 1146, 2° co., c.c.]

Istituto rilevante, in diritto romano, in tema di usucàpio [vedi]: in virtù di esso l’acquirente a titolo particolare (es. il compratore, il legatario) poteva sommare, ai fini del computo del tèmpus ad usucapiònem [vedi], il tempo del possesso maturato dal primo usucapiente (suo dante causa), al tempo del suo possesso.

L’(—) fu ammessa, come principio generale solo in diritto postclassico.

A tal fine, era rilevante, per la mediazione degli effetti propri dell’usucapione, la buona fede anche nel momento iniziale del possesso dell’avente causa.

Accessòrium sèquitur principale [La cosa accessoria segue la cosa principale]

Principio fondamentale che si applica in tema di accessione [vedi accèssio], secondo il quale il proprietario della cosa principale acquista anche la proprietà della cosa accessoria.

Nel diritto vigente, il principio trova numerose applicazioni, ad es. in tema di ipoteca (che si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni ed alle altre accessioni dell’immobile ipotecato; cfr. art. 2811 c.c.).

Accidentàlia negòtii [Elementi accidentali del negozio giuridico]

Elementi del negozio giuridico liberamente apponibili dalle parti nei limiti della loro facoltà di disporre.

Gli (—), non essenziali ai fini dell’esistenza del negozio giuridico, se in esso inseriti, ne diventano elementi imprescindibili; essi trovarono grande diffusione in diritto romano.

Venivano, in dottrina, suddivisi in due categorie, a seconda che influissero [vedi condìcio; dìes] o meno [vedi modus] sull’efficacia del negozio giuridico.

Il giurista Paolo [vedi] faceva rientrare tra gli (—) anche la c.d. accèssio [vedi].

Accìpere iudìcium

Dichiarazione con la quale il soggetto convenuto in giudizio, nell’ambito del processo formulare [vedi processo per formulas], dichiarava di accettare la regola di giudizio [vedi c.d. iudicium] (normalmente corrispondente ad una formula) dettata dal magistrato.

Accìpiens [Colui che riceve; cfr. artt. 1556-1558 c.c.]

Letteralmente, colui che riceve una o più res [vedi] determinate.

Il termine viene adoperato, nel diritto civile vigente, per indicare il soggetto che, avendo stipulato un contratto estimatorio (artt. 1556-1558 c.c.), riceve dalla controparte (il c.d. tràdens [vedi]) una quantità determinata di beni mobili, assumendo l’obbligazione di pagarne il prezzo, salva la facoltà (che caratterizza il contratto in esame) di restituire quanto non venduto o, comunque, utilizzato (si pensi, ad es., al rapporto che intercorre tra il giornalaio ed il fornitore di giornali).

La dottrina suole indicare come (—) il creditore in generale, anche nell’ipotesi in cui ricorre il pagamento dell’indebito ex art. 2033 c.c.

Accordi di Lucca

Così viene denominato il nuovo accordo raggiunto nel 56 a.C., pubblicamente e alla presenza di 200 senatori e numerosi magistrati, da Pompeo, Cesare e Crasso, in ordine alla divisione dei poteri costituzionali.

Con gli (—) i triumviri, confermando il precedente accordo (quello che aveva dato origine al primo triumvirato) stabilirono che:

  • Pompeo avrebbe ottenuto per il 55 a.C. il consolato e in seguito il comando delle truppe romane in Spagna;
  • Crasso, come Pompeo, avrebbe ottenuto il consolato nel 55 a.C. e successivamente il comando delle truppe in Siria, per la guerra contro i Parti;
  • Cesare avrebbe mantenuto le sue legioni, il cui comando sarebbe stato in seguito prorogato, consolidando così il proprio potere militare.

Accordi federativi (Foedera)

Conclusi tra i capi delle gentes e delle tribus all’atto dell’originaria aggregazione cittadina, costituirono il nucleo dell’ordinamento giuridico della civitas arcaica, insieme alle leges proclamate davanti ai comitia curiata ed ai mores maiorum.

La loro violazione era considerata dalla neonata comunità nefas [vedi], cioè proibita dagli dei. Al fine di placare l’ira di questi era consentito a qualunque cittadino di uccidere il responsabile della trasgressione.

Accordo dell’Ebro (222 a.C.)

Trattato col quale la Repubblica di Roma impose ad Asdrubale (rappresentante di Cartagine), che la sfera di influenza cartaginese non dovesse estendersi a nord dell’Ebro. Morto Asdrubale, Annibale [vedi] ignorò il trattato e conquistò Sagunto inducendo Roma a dichiarare una seconda guerra a Cartagine (218 a.C.).

Accusàtio suspècti tutòris [Accusa del tutore sospetto]

Procedimento penale di azione popolare offerto come rimedio dalle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] per la rimozione del tutore testamentario che avesse agito con dolo in danno del pupillus [vedi].

L’esercizio dell’(—) da parte di un qualsiasi cittadino, in qualità di defénsor pupílli (difensore del pupillo), comportava la nomina, da parte del magistrato, di un nuovo tutore e l’infamia [vedi] a carico del precedente.

In mancanza di dolo, e in presenza di sola inettitudine o negligenza del tutore, poteva essere esercitata la postulàtio suspècti tutòris [vedi], che comportava egualmente la rimozione del tutore, ma non era infamante.

In epoca giustinianea, l’(—) non si distinse più dalla semplice rimozione, ferma restando la sanzione dell’infamia per i soli casi di dolo, e poté essere promossa contro qualsiasi tutore.

A cognitionibus [vedi Scrinia]

Acquisto a non dòmino [lett. “da chi non è proprietario”; cfr. artt. 1153, 1155 c.c.]

Espressione adoperata, sia nel diritto romano che nel diritto civile vigente, per indicare l’acquisto del diritto di proprietà nei casi in cui il dante causa non sia in realtà proprietario (in diritto romano, dòminus ex iùre Quirìtium) della res [vedi] alienata.

In particolare, in diritto romano, l’acquirente a non dòmino diventava dòminus [vedi] della res col decorso del tèmpus ad usucàpiònem [vedi usucàpio]; nel frattempo, la sua posizione possessoria, nei confronti di eventuali interferenze di terzi, veniva tutelata attraverso l’àctio Publiciàna [vedi].

Acta diurna [Cose avvenute durante il giorno]

Costituirono il primo esempio di giornale nell’antica Roma.

Volut

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 601
Dizionario di diritto romano Pag. 1 Dizionario di diritto romano Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 601.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Dizionario di diritto romano Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 601.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Dizionario di diritto romano Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 601.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Dizionario di diritto romano Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 601.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Dizionario di diritto romano Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 601.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Dizionario di diritto romano Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 601.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Dizionario di diritto romano Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 601.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Dizionario di diritto romano Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 601.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Dizionario di diritto romano Pag. 41
1 su 601
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher conigliettorosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Liva Stefano.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community