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Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Si tratta di un istituto di natura eccezionale, volto a sopperire alle
carenze probatorie risultanti dal primo giudizio attraverso la riassunzione di prove già acquisite in primo
grado o l’assunzione di prove nuove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ovvero
preesistenti ma non assunte. Per tale motivo la legge indica come necessaria la presenza delle parti, che pur
possono restare assenti nell’ordinaria udienza camerale.
Rinuncia. Negozio abdicativo unilaterale, contenente la dichiarazione di volontà di non proporre querela
contro il responsabile del fatto. La rinuncia è la dichiarazione unilaterale di volontà diretta a produrre
l’estinzione o la perdita di un diritto del dichiarante.
Rinuncia a proporre querela. Negozio abdicativo unilaterale che si compie con la dichiarazione di volontà di
non proporre querela contro il responsabile del fatto. La rinuncia a proporre querela può essere fatta soltanto
dopo la commissione del reato; in caso contrario, infatti, diventerebbe una sorta di autorizzazione a
commettere il reato. Essa precede la presentazione della querela e comporta in radice l’estinzione del diritto
o facoltà di proporre querela impedendo la possibilità di inizio dell’azione penale.
Rinuncia agli atti del giudizio. Espressa dichiarazione di volontà, effettuata personalmente dall’attore od a
mezzo di procuratore speciale, di voler porre fine al processo, ed accettata dalle altre parti.
Ripristinazione, rinnovazione, riforma. Sono interventi relativi ad atti precedenti, che rispettivamente
consistono nella loro ricostruzione sulla base di altri atti o documenti da cui possono derivare; nel loro
rifacimento ex novo o nella modificazione di parte del loro contenuto.
Risarcimento del danno. Rappresenta la riparazione del pregiudizio arrecato dal reato per equivalente, cioè
mediante la corresponsione di una somma di denaro; esso opera nei casi in cui non sia più possibile o non
sia soddisfacente la restituzione. Il risarcimento del danno è la reintegrazione del patrimonio di un soggetto
pregiudicato in conseguenza di un comportamento tenuto, da un’altra persona in violazione di una regola di
condotta relativa ad un rapporto obbligatorio (illecito contrattuale) o del generale principio del neminem
laedere (illecito extracontrattuale). Ricomprende il danno emergente, cioè la perdita economica direttamente
subita, ed il lucro cessante, cioè la mancata acquisizione di possibili guadagni.
Riserva di giurisdizione. La riserva di giurisdizione è un principio giuridico che prevede che per la disciplina
di determinate materie, e soprattutto per decisioni che attengono alla restituzione della libertà dell’uomo,
possa intervenire solo ed esclusivamente l’Autorità Giudiziaria e non, per esempio, l’Autorità amministrativa,
che dovrà invece agire solo dopo il mandato del giudice.
Riservatezza. Si concretizza nel diritto a non veder pubblicizzati fatti appartenenti alla sfera personale,
privacy, se non abbiano una rilevanza sociale e pubblica.
Rissa. Violenta mischia con vie di fatto tra persone che compiano atti di violenza col duplice intento di
arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro.
Ritardare. Compimento tardivo dell’atto, cioè oltre il termine prescritto o comunque con rilevante dilazione
rispetto al momento in cui doveva essere eseguito.
Ritardo. Si verifica quando l’atto venga adottato oltre il termine previsto e sempre che lo stesso non possa,
comunque, produrre gli effetti cui è destinato. Si ha ritardo quando la denuncia è stata presentata dopo un
tale lasso di tempo dalla notizia del fatto da nuocere in modo rilevante agli interessi della giustizia.
Ritenere. Trattenere presso di sé la cosa offerta ed accettata. Ritenere significa anche trattenere presso di
sé il minore che già si trova per causa lecita nella sfera di disponibilità dell’agente.
Rito abbreviato. È uno dei riti alternativi previsti dal nuovo codice di procedura penale ed è caratterizzato dal
fatto che con esso si evita il dibattimento e la decisione viene presa allo stato degli atti.
Ritorsioni. Misure sfavorevoli, non contrarie al diritto internazionale, che lo Stato può adottare contro un altro
Stato od un suo cittadino per rispondere alla commissione di fatti analoghi provenienti da tale Stato straniero.
Ritrattazione. È la dichiarazione con la quale si riconosce errata e si smentisce una propria affermazione
precedente.
Riunione di processi. Indica una fase o momento nell’ambito di un grado di giudizio.
Riunioni. Adunate, preventivamente organizzate, di più persone, in un luogo ed ad un fine specificamente
determinati.
Rivelare. Far conoscere una notizia coperta da segreto a soggetti non destinati a conoscerla, in qualsiasi
modo, purchè non attraverso un comportamento omissivo integrandosi, in tal modo, l’ipotesi di agevolazione
colposa. Rivelare consiste nel portare a conoscenza di una o più persone determinate una certa notizia.
Rivelazione. Consiste nel rendere note, attraverso comunicazione o pubblicazione, le notizie a persone non
autorizzate a riceverle.
Rogatoria. Richiesta di assistenza giudiziaria funzionale allo svolgimento di attività, quali comunicazioni,
notificazioni di atti, ed attività di acquisizione probatoria. Le rogatorie differiscono dalle estradizioni perché le
prime concernono mere attività procedimentali, mentre le seconde la traditio in vinculis di imputati o
condannati. Anche la rogatoria, come l’estradizione, si distingue in attività o passiva per il nostro Stato, a
seconda che l’Italia sia lo Stato richiedente ovvero quello richiesto. La rogatoria trattata dall’articolo 723 del
codice di procedura penale è detta passiva poiché essa è rivolta da uno Stato estero al nostro Stato.
Rogatorie internazionali. Consistono in richieste all’autorità estera di attività investigative o probatorie.
Mentre l’estradizione mira ad assicurare allo Stato estero la disponibilità della persona fisica dell’imputato o
del condannato, con le rogatorie internazionali si ottiene la collaborazione tra Stati esteri al fine di ottenere lo
svolgimento di attività procedimentali quali le notifiche di atti, l’assunzione di mezzi di prova o l’acquisizione
di fonti di prova. Anche le rogatorie internazionali si distinguono in attive o passive a seconda se la richiesta
di collaborazione provenga rispettivamente da giudici italiano o stranieri.
Rumori. Sono suoni disordinati, intensi e prolungati.
Saccheggio. È il furto, spesso accompagnato da violenza, commesso da una pluralità di persone mediante
scorrerie, tale da turbare la tranquillità e la sicurezza della comunità.
Sanatoria. L’atto originariamente nullo diviene valido definitivamente, senza possibilità che l’invalidità possa
più essere dedotta.
Santa Sede. Con il nome di Santa Sede o Sede Apostolica, si intende, secondo il disposto del canone 361
del Nuovo Codice di diritto canonico, non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente
dalla natura della questione o dal Contesto, la Segreteria di Stato e gli altri organismi della Curia romana,
ossia il complesso dei dicasteri mediante i quali il Pontefice esercita il suo alto ufficio nel governo della
Chiesa Universale.
Sanzione. Sinonimo di pena; si sostanzia nella limitazione dei diritti del soggetto quale conseguenza della
violazione di un obbligo.
Sanzioni amministrative. Costituiscono la conseguenza di un illecito amministrativo, cioè di un
comportamento violativo di un obbligo imposto da una legge o da un provvedimento amministrativo. Si
distinguono dalla pena sia per il soggetto che le applica, la stessa Pubblica Amministrazione, sia per il
procedimento di irrogazione, sia infine per la qualità della sanzione che non può mai avere carattere
detentivo. Consistono nel pagamento di una somma di denaro ovvero possono avere contenuto diverso sia
di natura personale che reale.
Sanzioni sostitutive. La legge 689/81 prevede che, in talune ipotesi, il giudice, in caso di condanna, possa
commutare la pena detentiva da lui inflitta in altra sanzione non detentiva. Queste sono: la pena pecuniaria,
che sostituisce la detenzione fino a tre mesi; la libertà controllata, che sostituisce la detenzione fino a sei
mesi; la semidetenzione, che sostituisce la detenzione fino ad un anno. Ai sensi dell’articolo 62 del decreto
legislativo 274/2000, attributivo della competenza penale del giudice di pace, le sanzioni sostitutive previste
dagli articoli 53 e seguenti della legge 689/81 non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace. La
legge 689/81 prevede che in taluni casi il giudice, in caso di condanna, possa commutare la pena detentiva
irrogata in altra sanzione non detentiva. Sanzioni sostitutive sono la pena pecuniaria, la libertà controllata e
la semidetenzione. A norma degli articoli 53 e seguenti della legge 689/82 è prevista la possibilità per il
giudice di applicare sanzioni sostitutive in luogo della detenzione al condannato che non si trovi nelle
condizioni soggettive ostative indicate dall’articolo 59. In particolare, se il giudice ritiene di poter determinare
la durata della pena detentiva entro il limite di 2 anni può applicare la semidetenzione; qualora ritenga,
invece, di poterla mantenere entro il limite di un anno, applica la libertà controllata; quando, infine, ritiene di
doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla con la pena pecuniaria della specie
corrispondente. La sostituzione deve avvenire secondo i parametri fissati dalla legge, e cioè un giorno di
pena detentiva corrisponde ad un giorno di semidetenzione ed a due giorni di libertà controllata, mentre la
pena pecuniaria va calcolata nella misura di 38 euro per ogni giorno di pena detentiva.
Sbarramento. Si tratta delle opere che all’interno dei cantieri e, più spesso, nelle miniere, sono predisposte
per impedire l’allagamento di determinate zone in cui si svolgono i lavori.
Scalo. È il luogo attrezzato per il carico e lo scarico delle merci, nonché per la sosta e la manutenzione dei
veicoli terrestri, marittimi ed aerei.
Schiamazzi. Sono l’insieme di grida scomposte e clamorose.
Scommessa clandestina. Accordo fra due o più persone con il quale ciascuna si impegna a pagare una
determinata somma di denaro od a compiere una certa prestazione, se la sua opinione o la sua previsione
risulteranno sbagliate: nel caso dell’articolo 544 quater, la scommessa clandestina si concreta nel puntare
denaro in relazione a gare, vietate dalla legge, che abbiano come protagonist gli animali.
Scoperta. È la rivelazione di qualcosa di reale, prima ignota che arricchisca il patrimonio culturale.
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