DIRITTO DEL LAVORO
IL DIRITTO DEL LAVORO (in senso ampio) si suddivide in:
1. DIRITTO DEL RAPPORTO DI LAVORO (diritto del lavoro in senso stretto)
disciplina le obbligazioni nascenti dal contratto stipulato fra lavoratore e datore di lavoro e le tutele
individuali del lavoratore approntate dall’ordinamento.
2. DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI
disciplina la tutela collettiva del lavoratore, la costituzione, la struttura, l’attività delle associazioni
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, la contrattazione collettiva, l’esercizio del diritto
di sciopero.
3. DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
disciplina i diritti nascenti dalle assicurazioni sociali (pensionistica, infortuni sul lavoro e malattie,
invalidità, disoccupazione, ecc.).
PRINCIPIO DI INDEROGABILITA’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
Il diritto del rapporto di lavoro si discosta dal diritto civile, pur rimanendo in esso radicato, in ragione della
«disparità sostanziale» esistente tra datore e lavoratore sia sul mercato del lavoro che all’interno
dell’impresa. Disparità che mette in discussione il classico principio di «parità formale» tra contraenti nei
normali contratti civilistici (datore PARTE FORTE e lavoratore PARTE DEBOLE)
Il diritto del lavoro nasce come «diritto diseguale» e tende a cercare di portare un equilibrio nella
conclusione del contratto e nella conduzione del rapporto di lavoro, prefissando dei contenuti minimi
«tutelati» e sottratti alla «disponibilità» dei contraenti in quanto inderogabili
La debolezza del lavoratore deriva dal fatto che:
1. lo stipendio è (normalmente) fonte esclusiva di sostentamento per il lavoratore e per la sua famiglia
2. è soggetto al potere organizzativo-direttivo e disciplinare del datore
Da qui la volontà del legislatore di definire garanzie inderogabili da entrambe le parti
LA TUTELA GIURIDICA DEL LAVORO
➢ →
ART. 1 COST. «l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» il lavoro è fondamento
della carta costituzionale
➢ ART. 4 COST. «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto»
➢ ART. 35 COST. «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni»
➢ ART. 2060 C.C. «il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali,
tecniche e manuali» 1
LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Sono fonti del diritto (art. 1 disp. prel. cod. civ.):
• le Leggi, gli atti avente forza di legge (DL, DLgs) →
• Regolamenti (norme tecniche, esecutive, operative) DPR e DM, decreto interministeriale
→
• DPCM atto amministrativo che necessita di un provvedimento del parlamento che dichiara
emergenza nazionale. Tecnicamente non è una legge o atto avente forza di legge. Al pari delle
ordinanze, è un atto che impone ai cittadini un certo comportamento
→
• Norme Corporative (sostituite dai CCNL) norme elaborate dalle corporazioni delle arti e mestieri
istituite in epoca fascista
→
• gli Usi e consuetudini comportamenti leciti ripetuti perché sentiti come doverosi anche se non
disciplinati da alcuna norma
• Costituzione (art. 1, 3, 4, 35-41)
• Codice civile (in particolare, Libro V)
• Leggi Regionali (art. 117 co. 3 Cost. e Legge Cost. n. 3/2001: potestà legislativa concorrente in
materia di «tutela e sicurezza del lavoro»)
• Fonti sovranazionali (artt. 11 e 35, co. 3, Costituzione)
o Convenzioni O. I. L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro - ONU)
o Regolamenti europei (sono obbligatori e direttamente applicabili; modificano la legislazione
interna)
o Direttive C.E.E./U.E. (sono vincolanti per il risultato da raggiungere; devono essere recepite
con leggi dagli Stati membri)
IL CONTRATTO COLLETTIVO
Le norme relative al contratto collettivo di lavoro sostituiscono le norme riferite al contratto corporativo.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:
• art.39 Costituzione
L’organizzazione sindacale è libera e deve ottenere la personalità giuridica. Ai fini di tale
riconoscimento, è condizione necessaria che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce. problema
La mancata applicazione dell’articolo (non è stato fatto il riconoscimento) non ha permesso l’automatica
applicazione del contratto collettivo erga omnes (validità obbligatoria per tutti) con la conseguenza che
la sua applicazione è a discrezione del datore di lavoro
Il contratto collettivo si applica automaticamente se il datore è iscritto all’organizzazione datoriale che lo
ha prodotto congiuntamente col sindacato. Se questo non è avvenuto, il datore sarà libero di scegliere se
applicare o meno la contrattazione collettiva anche se rimane la possibilità per i lavoratori di richiedere
l’intervento del giudice che può obbligare il datore di lavoro ad applicarla qualora il trattamento economico
offerto sia inferiore a quello collettivo.
• artt. 2067-2081 c.c. (riferiti al contratto collettivo corporativo)
• art. 51 D.lgs. n. 81/2015 2
La contrattazione collettiva si sviluppa su 3 livelli:
1. CONTRATTO INTERCONFEDERALE NAZIONALE O TERRITORIALE
Definiscono le regole generali che interessano l’insieme dei lavoratori, indipendentemente dal
settore produttivo di appartenenza.
2. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI CATEGORIA (CCNL O CONTRATTO DI 1° LIVELLO)
Stabilisce le regole alle quali datori di lavoro e lavoratori sono obbligati in relazione alle categorie di
appartenenza (ex. CCNL settore metalmeccanico, energia, petrolio…)
3. CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE O AZIENDALE DI CATEGORIA (CCTL, CCAL o contratto di
2° livello)
I livelli “gerarchicamente superiori” di contrattazione collettiva (interconfederale e di primo livello)
definiscono (spesso) le forme e i limiti entro cui si svolge la contrattazione di livello “inferiore”
(interconfederale territoriale e di categoria territoriale e aziendale).
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI CATEGORIA (CCNL)
La contrattazione collettiva consiste nel processo di regolamentazione congiunta dei rapporti di lavoro
tra associazioni di categoria datoriale (es. Confindustria) e organizzazioni sindacali dei lavoratori
(es. CGIL, CISL, UIL).
L’ordinamento giuridico italiano individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Categoria (CCNL)
LA FONTE NORMATIVA attraverso la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
associazioni dei datori di lavoro definiscono di comune accordo le regole che disciplinano il
rapporto di lavoro alle quali devono conformarsi i contratti individuali di lavoro
Il CONTRATTO COLLETTIVO contiene al suo interno 2 parti:
▪ PARTE OBBLIGATORIA
Contiene le clausole pre-determinatrici del contratto stesso, disciplinando le relazioni tra i
soggetti firmatari dell’accordo stesso (sindacati e organiz datoriali)
(clausole di raffreddamento sindacale, regole scioperi, obblighi di informazione, …)
▪ PARTE NORMATIVA Stabilisce il trattamento economico e normativo minimo
IL CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI CATEGORIA (CCAL, CCTL - di 2 livello)
È l’accordo stipulato tra un singolo datore, eventualmente assistito dalla associazione di imprese alla quale
aderisce, e una rappresentanza dei suoi lavoratori.
In mancanza di una disciplina legale dei soggetti abilitati alla contrattazione vale, anche per la stipulazione
del CCAL, il principio secondo cui la rappresentanza dei lavoratori può essere costituita da una qualsiasi
coalizione di lavoratori, non necessariamente organizzata in modo stabile e formale.
La rappresentanza dei lavoratori deve tutelare l’interesse collettivo di tutto il personale (attuale e futuro)
dell’azienda o, comunque, di gruppi omogenei (singoli stabilimenti, reparti, unità o specifiche qualifiche). 3
IL RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Il perimetro e l’ambito di applicazione della contrattazione collettiva nazionale e aziendale
La legislazione giuslavoristica ha spesso rinviato la regolazione e operatività della disciplina di molti (e
controversi) istituti alla contrattazione collettiva di primo e/o secondo livello nella speranza che le parti
sociali riuscissero a trovare soluzioni condivise ed equilibrate e nella consapevolezza che, laddove tali
soluzioni non fossero state rintracciate, i “congegni giuridici” individuati avrebbero potuto rimanere “lettera
morta”.
Analizzando alcuni dei più significativi istituti normativi derogabili o integrabili dalla contrattazione
collettiva, pare che il legislatore più che dare maggior libertà alla contrattazione collettiva lo abbia fatto a
causa dell’opportunità e debolezza politica del legislatore.
SOSTEGNO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI PROSSIMITA’
ART. 8 D.L. N. 138/2011 CONV L. N. 148/2011
AMBITO: i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei
lavoratori o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese in
deroga alle disposizioni di legge con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali.
OBIETTIVO: maggiore occupazione; qualità dei contratti di lavoro; adozione di forme di partecipazione dei
lavoratori; emersione del lavoro irregolare; incrementi di competitività e di salario; gestione delle crisi
aziendali e occupazionali; investimenti; avvio di nuove attività.
OGGETTO DELLE INTESE: la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione
con riferimento:
• agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie
• alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
• ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà
negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
• alla disciplina dell'orario di lavoro;
• alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate
e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e
alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro (fatta eccezione per il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio).
LE TIPOLOGIE DI LAVORO
Le tipologie di lavoro disciplinate e tutelate dall’ordinamento giuridico sono:
→
A) SUBORDINATO art. 2094 c.c.
→
B) AUTONOMO art. 2222 c.c. (c. d’opera) – art. 2229 (c. d’opera professionale) – art. 409 c.p.c.
(co.co.co)
Coordinato e continuativo
Collaborazione →
C) GRATUITO/VOLONTARIATO D.lgs n. 117/2017 (Titolo III).
D) SOMMINISTRAZIONE (artt. 30-40 D.lgs. n. 81/2015)
Si compone di 2 contratti: →
Commerciale di agenzia tra agenzia e azienda che necessita di manodopera 4
→
Di lavoro subordinato consente all’agenzia di prestare il lavoratore assunto ad aziende
che ne hanno bisogno (forniscono manodopera)
E) LAVORO OCCASIONALE artt. 48-50 D.lgs. n. 81/2015 (abrogati dal D.L. n. 25/2017 convertito nella
legge n. 49/2017: utilizzo fino a fine 2017)
Entro i limiti stabiliti dalle norme, questa tipologia di lavoro è irrilevante se viene svolta con o senza
vincolo di subordinazione perché il pagamento avviene attraverso i buoni con limiti di utilizzo
(libretto famiglia; contratto di prestazione occasionale)
NON COSTITUISCONO RAPPORTO DI LAVORO (subordinato, autonomo o gratuito)
a. TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (STAGE)
L. n. 92/2012; Accordo Conferenza Stato-Regioni 24/01/2013 aggiornato e sostituito ad opera
dell’accordo della Conferenza Stato – Regioni del 25 maggio 2017 e Leggi Regionali
→
Stage curriculare L’attività di formazione avviene all’interno di un percorso di formazione
istituzionale (università o scuola)
→
Stage extracurriculare Sono stage che non si inseriscono all’interno di un percorso
istituzionale di formazione ma che devono rispettare le prescrizioni regionali (no all’interno
→
di scuole o università puramente privatistica la natura dello stage)
→
b. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO D.lgs. n. 77/2005; L. n. 107/2015
c. TIROCINI PER LA PRATICA PROFESSIONALE
A) IL LAVORO SUBORDINATO
Art. 2094 c.c. Prestatore di lavoro subordinato
«E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore/datore di lavoro»
L’articolo non definisce il contratto di lavoro subordinato ma il prestatore di lavoro. Questo perché la
disciplina non si fonda sulla regolazione di un contratto ma sulle caratteristiche del prestatore di lavoro
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL LAVORO SUBORDINATO
1. Contratto sinallagmatico (a prestazioni corrispettive)
2. Obbligazione di mezzi (non di risultato)
Il contratto fa sorgere un obbligo del lavoratore di prestare il proprio lavoro (non di raggiungere
un risultato)
3. Etero-organizzazione e etero-direzione
Il lavoratore è alle dipendenze e sotto il potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro
4. Previsione di una retribuzione
L’obbligo di subordinazione al datore ha come controprestazione la retribuzione 5
TIPOLOGIE DI LAVORO SUBORDINATO
➢ COMUNE/NORMALE/STANDARD a durata indeterminata (continuo, full-time)
(art. 1 D.lgs. n. 81/2015)
La forma comune di lavoro subordinato ha 3 caratteristiche fondamentali:
1) ha durata indeterminata
2) Prestazione continua
3) A tempo pieno/full-time.
Nel caso non siano presenti queste 3 caratteristiche, allora avremo forme flessibili di lavoro
subordinato
➢ FLESSIBILE →
a. A tempo parziale/part-time (artt. 4-12 D.lgs. n. 81/2015) può essere a tempo
indeterminato ma con un orario ridotto invece che pieno come nel caso della tipologia
comune →
b. A tempo determinato (artt. 19-29 D.lgs. n. 81/2015) con una scadenza rispetto
all’indeterminatezza della tipologia comune →
c. Intermittente (discontinuo) a chiamata (art. 13-18 D.lgs. n. 81/2015) lavoro discontinuo
rispetto alla continuità della tipologia comune di lavoro subordinato
➢ →
A CAUSA MISTA RETRIBUTIVO-FORMATIVA (artt. 41-47 D.lgs. n. 81/2015) APPRENDISTATO
Un contratto di apprendistato può essere relativo a: diploma di scuola dell’obbligo,
professionalizzante, per l’alta formazione (laurea o post-laurea)
INDICI DELLA SUBORDINAZIONE
Come faccio a capire se una prestazione di lavoro è o no con vincolo di subordinazione?
Ogni attività umana economicamente rilevante può essere svolta:
❑ in regime di subordinazione
❑ In regime di autonomia.
Dottrina e giurisprudenza hanno formulato degli indici di riferimento per comprendere a quale tipologia
normativa (subordinato o autonomo?) si può ricondurre una determinata fattispecie
➢ INDICI GENERALI
1. Obbligazione di mezzi (subordinato) o di risultato (autonomo)
2. Assenza (subordinato) o presenza (autonomo) del rischio economico organizzativo
3. Dichiarazione di volontà dei contraenti (nomen iuris scelto dalle parti per il contratto)
se il giudice ritiene, attraverso analisi, che gli indici preponderanti indicano una certa
fattispecie, il nome del contratto definito dalle parti non vale nulla
4. Tipo di interesse sotteso all’utilizzo della prestazione lavorativa
→
risolvere un problema istantaneo autonomo
→
interesse stabile subordinato
5. Assoggettamento o no al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro
6. modalità spaziali e temporali della prestazione (luogo e orario); 6
→
7. carattere personale della prestazione (= lavoro subordinato il dipendente è unico e non
può farsi sostituire da altri che non siano dipendenti dello stesso datore)
8. prestazione continuativa, istantanea o periodica
➢ INDICI SUSSIDIARI DI SUBORDINAZIONE
1. versamento dei contributi previdenziali da parte del datore
2. pagamento periodico del retribuzione/corrispettivo
3. utilizzo di mezzi e strumenti di lavoro del datore di lavoro
Per individuare una fattispecie di lavoro subordinato devono coesistere più indici pratici: trattasi, comunque,
di un giudizio di approssimazione che necessita di opportuni bilanciamenti.
Sentenza Cassazione 22929/2004
Ciò che consente la distinzione tra subordinato e autonomo è la seguente:
La SUBORDINAZIONE va intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo,
organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Potere che deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini
specifici oltre che nell’esercizio di un’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione delle prestazioni
lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste.
B) IL LAVORO AUTONOMO
Art. 2222 c.c. – Contratto d’opera
«Quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente, si applicano le norme di questo capo …»
Proprio per le caratteristiche del contratto d’opera (niente vincolo di subordinazione, lavoro
prevalentemente proprio, obbligazione di risultato, mancanza parziale o totale di condizione d’inferiorità
economica rispetto al datore), questa fattispecie di rapporto di lavoro no
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