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Il criterio delle deliberazioni e delle votazioni dei disegni di legge

La nuova maggioranza è indicata nell'articolo 107 del Regolamento del Senato (con modifica del 20 dicembre 2017):

  1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
  2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, dodici Senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero legale. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.
  3. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione.
altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata, ovvero la verifica del numero legale. Ai Senatori elettivi, ai Senatori di diritto e a vita, nonché ai Senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni. 3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti. Mozione di sfiducia: è un istituto tipico della forma di governo parlamentare o semipresidenziale e si tratta di un atto attraverso il quale il Parlamento manifesta di venir meno del rapporto fiduciario con il governo. In Italia nessun governo si è mai dimesso per un voto favorevole su mozione di sfiducia. Mozione di fiducia: atto col quale il Parlamento conferisce la fiducia a inizio legislatura.sfiducia: a differenza della mozione di sfiducia normalmente intesa, colpisce un singolo ministro e non è prevista in Costituzione, ma si ritrova nei regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Questione di fiducia tecnica: ha la funzione di ridurre i tempi del dibattito parlamentare per arrivare rapidamente al voto finale. La mozione di sfiducia ha le seguenti caratteristiche: - deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti di una camera; - non può essere discussa e votata prima dei "3 giorni di raffreddamento", che sono i primi 3 giorni dalla sua presentazione; - viene votata per appello nominale e maggioranza semplice. Mentre la mozione di fiducia deve essere firmata da almeno un deputato o senatore, la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei membri della camera. La mozione di fiducia viene accordata a un governo che deve entrare in carica; la mozione di sfiducia presuppone che il governo sia già in carica.Costituzione italiana: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La mozione di fiducia, una volta presentata, può essere votata; per la mozione di sfiducia devono decorrere alcuni giorni (periodo di raffreddamento), in cui si vuole lasciare un periodo di riflessione ai deputati e senatori al termine dei quali essi saranno più o meno sicuri di voler far cadere il governo. LA GOVERNANCE EUROPEA Il principio di bilanciamento istituzionale è uno dei principi cardine dell'UE, in cui si ha una pluralità di istituzioni che collaborano per l'esercizio di una stessa funzione. Per poter appartenere inizialmente alla comunità europea e successivamente all'unione, ciascun stato membro ha dovuto rinunciare ad una parte di sovranità trasferendola, appunto, alla comunità. Art. 1 della Costituzione italiana: l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 11 della Costituzione italiana: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Costituzione italiana: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La correlazione tra i due articoli indicati sopra sta nell'interpretazione sistematica di una legge.

A partire dagli anni '50 del secolo scorso, si sono susseguiti una serie di trattati (fonti originarie) che, inizialmente, hanno creato la comunità europea, che poi verrà sostituita con il trattato di Maastricht - firmato nel 1992, ma entrato in vigore del 1993 - dall'Unione Europea.

Il trattato di Maastricht:

  • ha posto le basi dell'unione economica monetaria → l'euro come moneta unica;
  • ha introdotto la
cittadinanza europea → che si acquisisce in via derivata (bisogna richiederla). In questo modo si può partecipare alle elezioni del Parlamento Europeo (sia tramite elettorato attivo, sia tramite elettorato passivo), poi, si può votare o essere votati alle elezioni comunali di uno stato appartenente all'Unione, se si è residenti; A partire dal 2000, l'Unione Europea è dotata di una carta dei diritti fondamentali, che non ha valore giuridico, ma meramente politico. Tale carta dei diritti fondamentali ha acquisito lo stesso valore dei trattati a partire dal 2009, grazie al trattato di Lisbona, che ha semplificato la struttura dell'Unione Europea. Tra le tante, il trattato di Lisbona ha fatto sì che tutti i precedenti trattati riguardanti l'UE, diventassero solamente due: - il trattato sull'Unione Europea → che si occupa dell'organizzazione; - il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea → che si occupa delle

Le istituzioni dell'Unione Europea sono:

  1. Il Parlamento Europeo, formato da membri e con sede a Strasburgo.
  2. La Commissione Europea, con sede a Bruxelles.
  3. Il Consiglio Europeo.
  4. Il Consiglio dei Ministri Europei.

Il Parlamento Europeo ha le seguenti caratteristiche:

  • È votato a suffragio universale diretto.
  • Non esiste una legge elettorale europea, ma ogni stato utilizza la propria (per esempio, l'Italia utilizza la formula proporzionale con sbarramento al 4%).
  • In sede di elezione non vi sono partiti trasversali europei; i gruppi parlamentari si formeranno dopo l'elezione dei vari membri.
  • Nel momento in cui i parlamentari sono eletti, questi devono scegliere il gruppo a cui appartenere e durano in carica 5 anni; anche in questo caso,
coloro che non faranno una scelta saranno inseriti nel gruppo misto (è solo qui che appaiono i gruppi trasversali). Ciascun gruppo appartenente al Parlamento deve poi indicare il proprio candidato per la carica da presidente della Commissione Europea (questo iter è stato introdotto per decisione del Parlamento europeo). Il presidente della Commissione Europea, però, viene scelto dal consiglio europeo e il Parlamento deve votarlo e approvarlo (ovviamente può anche succedere il contrario). È palese che il Consiglio Europeo sceglierà un esponente del partito di maggioranza e terrà conto anche del risultato che si è ottenuto nelle elezioni, ma non è obbligato a scegliere colui che è stato scelto come candidato dai vari gruppi (come è successo nelle elezioni del 2019). La Commissione Europea è formata da un presidente e da un commissario per ogni stato facente parte dell'unione europea. I commissari sono scelti.

D'accordo tra il presidente della Commissione e il Consiglio Europeo, tenendo conto anche dai suggerimenti che provengono dagli stati membri e dalle competenze professionali delle possibili scelte.

Una volta che sono eletti, i commissari hanno l'obbligo di agire in modo indipendente e non possono ricevere istruzioni dallo stato a cui appartengono.

I commissari non entrano subito nel fulcro del loro lavoro, ma devono superare delle audizioni. Quando la Commissione è formata, si deve recare dinanzi al Parlamento Europeo, dove i membri sono posti ad un'ulteriore ratifica. Se la commissione non viene accettata dal Parlamento, l'iter deve ricominciare da capo. Anche in questo caso, vi è un rapporto di fiducia.

Il Consiglio Europeo è un'istituzione (prima del trattato di Lisbona non lo era), formata da un presidente, dal presidente della commissione e dai capi di stato o dai capi di governo (dipende dalla forma di governo di ogni nazione) degli stati membri.

Il Consiglio Europeo è un organo intergovernativo dell'Unione Europea. Ha il compito di decidere l'indirizzo politico e gli obiettivi che l'Unione Europea dovrà perseguire. Non ha una funzione legislativa. Il Consiglio Europeo si riunisce in summit (solitamente quattro all'anno) e al termine ha il compito di riportarne le conclusioni. Il Presidente del Consiglio Europeo viene eletto a maggioranza qualificata, rimane in carica per due anni e mezzo e può essere rinnovato una volta.

Il consiglio o Consiglio dei Ministri, infine, ha un'anima intergovernativa ed è formato dai ministri competenti per materia di ogni stato membro dell'Unione Europea, in base alla tematica trattata (per esempio, se vi è un problema di immigrazione, saranno chiamati a Bruxelles tutti i ministri dell'interno dei vari stati). La presidenza ha durata di 6 mesi ed è affidata a turno ad ogni stato. Le decisioni sono prese a maggioranza qualificata del 55% degli stati.

membri che devono rappresentare almeno il 65% della popolazione.

Organo intergovernativo: organo formato da soggetti appartenenti a più stati, dove ognuno fa valere (generalmente), in primis, i propri interessi.

Nella formazione di un regolamento o di una direttiva europea, sono coinvolte le seguenti istituzioni:

  • l'iniziativa legislativa spetta a:
    • Commissione Europea;
    • in casi particolari, quando si tratta di politica monetaria, spetta alla BCE.
  • il procedimento di codecisione spetta a:
    • Consiglio dei Ministri → anima intergovernativa;
    • Parlamento Europeo → anima comunitaria.

ALTRE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

La BCE (Banca Centrale Europea) è un organo indipendente con personalità giuridica propria che ha sede a Francoforte ed ha la competenza esclusiva riguardo il campo della politica monetaria (in modo da portare alla stabilità dei prezzi). Il presidente viene eletto dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata.

dura incarica per 8 anni e non è rinnovabile. La Corte di Giustizia ha sede a Lussemburgo e controlla gli stati membri e
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher claudiomonaco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Maccabiani Nadia.