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Pubblicità
Dispensa redatta dal Prof. Marco Galdenzi ad uso degli studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Anno accademico 2007/2008
IL QUADRO NORMATIVO
In Italia il quadro normativo sulla pubblicità non ha una natura organica. La materia è infatti regolata da articoli "sparsi" nel codice civile e penale o da leggi connesse a materie specifiche.
Storicamente il problema della pubblicità è stato valutato in relazione alla concorrenza sleale più che in relazione all'informazione del consumatore (art. 2598 CC - concorrenza sleale, Direttiva UE N.55/97 - pubblicità comparativa).
Vi sono poi alcuni articoli del Codice Penale che reprimono determinati abusi pubblicitari come quelli sulle immagini oscene, sulla pubblica decenza, sulla moralità famigliare, sull'incolumità pubblica, ecc.
Nel corso degli anni sono stati adottati provvedimenti relativi a singoli settori spesso in attuazione di direttive CEE, e si
È passati da una situazione di carenza legislativa ad un sistema fitto di leggi talvolta in contrasto tra loro. Tra i settori dove la pubblicità è regolamentata in modo specifico ci sono: ad es. i prodotti alimentari, le acque minerali, le bevande alcoliche, i prodotti da fumo, i prodotti cosmetici e igienici, le operazioni finanziarie e immobiliari, i prodotti farmaceutici da banco, i prodotti di erboristeria, integratori alimentari e prodotti destinati ad un'alimentazione speciale, i prodotti medicinali OTC per uso umano (quelli che si possono acquistare senza ricetta medica), la pubblicità destinata ai minori e, come già accennato, la pubblicità comparativa. Con la legge 74 del 1992 l'Italia ha adottato una norma generale sulla pubblicità ingannevole che prende come riferimento anche gli interessi generali dei consumatori. Questa legge costituisce l'attuazione della direttiva CEE N. 450 del 1984. Secondo il dettato di questa legge,legge ci si riferisce al consumatore secondo un’accezionemolto ampia, comprensiva di tutti coloro cui la comunicazione è rivolta.Il concetto di pubblicità ingannevole introdotto dalla citata legge, necessiterebbe di essereapprofondito, in quanto l’attitudine all’inganno di un messaggio, varia in relazione al tipo diconsumatore che si assume come parametro di giudizio.Una tutela più pregnante dovrà pertanto essere rivolta verso quei soggetti che, date leproprie condizioni sociali, culturali e stato emotivo, possono essere più facilmente vittimeinconsapevoli di messaggi scorretti.
LE ISTITUZIONI
Diverse istituzioni contribuiscono a definire il quadro che regola la pubblicità.Il giudice ordinario interviene sulla base di norme distribuite nel codice civile e penale.Occorre osservare che l’intervento pratico del giudice ordinario è reso inefficace dai tempiprocessuali italiani. Questi tempi sono incompatibili con
quelli pubblicitari dove, ad esempio, una campagna televisiva si svolge spesso nel giro di un mese. Esiste poi l'Autorità per la Tutela della concorrenza e del Mercato che, in virtù della legge 74 del 1992, ha un'apposita sezione per il controllo della pubblicità ingannevole. Un apposito regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre, 1996) reca le norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole. L'Autorità interviene sulla base di segnalazioni di aziende concorrenti, organi istituzionali, associazioni di consumatori e semplici cittadini. Valutata la segnalazione viene avviata un'istruttoria, con interventi delle parti, e infine l'Autorità emette un giudizio e, nel caso la pubblicità sia giudicata ingannevole, ne sospende la pubblicazione. Le sentenze però, pur più rapide di quelle della giustizia ordinaria,richiedono quasi un anno di tempo e normalmente arrivano quando la campagna pubblicitaria è già finita o addirittura dimenticata. Infine esiste l'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria, un organismo promosso dagli operatori del settore pubblicitario che interviene sulla base di un codice di autodisciplina, il cui contenuto viene riportato di seguito (La documentazione riportata è tratta dal sito dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria – www.iap.it).IL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA
FINALITÀ E FUNZIONAMENTO
Finalità
Il Codice di autodisciplina pubblicitaria ha lo scopo di assicurare che la pubblicità, venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore. Il Codice assicura quindi che la pubblicità sia onesta, veritiera e corretta.
Sfera di applicazione
Il Codice di autodisciplina è vincolante per aziende che investono in pubblicità,
agenzie, consulenti pubblicitari, mezzi di diffusione della pubblicità, le loro concessionarie e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto di pubblicità.
Per meglio assicurare l'osservanza delle decisioni, gli organismi aderenti si impegnano a far sì che ogni soggetto ad essi associato inserisca nei propri contratti una speciale clausola di accettazione del Codice e delle decisioni del Giurì, nonché delle ingiunzioni del Comitato di controllo divenute definitive.
Le norme del Codice di autodisciplina sono accolte come da numerose Camere di Commercio, e sono usi e consuetudini commerciali state riconosciute anche da una sentenza della Corte di Cassazione come validi parametri di valutazione del principio della correttezza professionale in campo pubblicitario.
Prevenzione, primo obiettivo
La prima e basilare funzione di una norma è indubbiamente quella di prevenire.
più che direprimere. Ciò risulta tanto più rilevante nel caso dell'Autodisciplina, vale a dire di un sistema di regole volontariamente formulate da chi è chiamato ad applicarle. Pertanto può essere utile segnalare gli interventi repressivi operati in applicazione del Codice di autodisciplina, certamente di maggior peso risulta la funzione deterrente che i suoi principi e le sue norme esercitano. Rapidità d'intervento, fattore essenziale Il sistema autodisciplinare, nella necessità di bloccare al più presto i messaggi pubblicitari contrari alle norme del Codice, si è impegnato nel cercare di abbreviare al massimo i tempi dei propri interventi. Oggi il tempo necessario per l'intervento è mediamente di tre settimane, e ciò a fronte dei tre mesi per i provvedimenti amministrativi dell'Antitrust, di circa un anno degli arbitrati e degli anni dei processi civili. Per di più la pronunciaLa Giurì è definitiva: una limitazione accettata dagli stessi operatori pubblicitari proprio per accelerare la soluzione dei casi e avere nel contempo linee-guida utili per tutti i casi simili. La rapidità non ha nuociuto alla validità delle pronunce, che sono di alto livello, grazie a un collegio giudicante formato da esperti di profonda e specifica competenza, tutti esterni all'attività pubblicitaria e posti in condizione di giudicare con assoluta indipendenza e imparzialità.
Gli organi
Gli articoli dal 29 al 35 (Titolo III) del Codice definiscono composizione e funzionamento degli organi dell'autodisciplina.
Il Comitato di controllo:
- su segnalazione di consumatori, di loro associazioni, o direttamente in funzione del monitoraggio svolto dai componenti del Comitato medesimo e dalla Segreteria dell'Istituto, sottopone al Giurì la pubblicità ritenuta non conforme alle norme del Codice che tutelano il consumatore e la
pubblicità:
- può invitare in via preventiva a modificare la pubblicità che ritiene non conforme al Codice;
- emette ingiunzioni di desistenza nei confronti di pubblicità manifestamente contrarie e anorme del Codice;
- su richiesta della parte interessata, esprime in via preventiva il proprio parere su messaggi pubblicitari non ancora diffusi.
Il Giurì:
- esamina la pubblicità che gli viene sottoposta - dal Comitato o da aziende - e si pronuncia su di essa secondo il Codice, con decisione definitiva;
- se la decisione stabilisce che la pubblicità è contraria al Codice, ordina agli interessati di desistere immediatamente dalla sua diffusione; i mezzi pubblicitari sono impegnati a osservare la decisione;
- può ordinare la pubblicazione per estratto della sua decisione; in caso di inosservanza della decisione, il Giurì dispone che se ne dia notizia al pubblico.
TUTELA DELLE CREAZIONI
PUBBLICITARIE Gli articoli del Titolo V del Codice assicurano la protezione delle creazioni pubblicitarie: Progetti pubblicitari (art. 43); Avvisi di protezione (art. 44); Pubblicità svolta all'estero (art.45).- L'agenzia o il professionista che siano richiesti di presentare un progetto creativo, nell'ambito di una gara o di una consultazione plurima, possono depositarlo presso la Segreteria IAP, al fine di proteggerlo dall'imitazione nei 3 anni successivi al deposito.
- Gli annunci pre-emption effettuati a protezione di una futura campagna possono essere pubblicati e depositati secondo le modalità stabilite dall'IAP. La protezione dura 12 mesi per gli annunci stampa e 18 mesi per quelli audiovisivi.
- Gli utenti che vogliono tutelare la loro pubblicità già diffusa in altri paesi contro possibili imitazioni realizzate in Italia, possono depositare gli esemplari di tale pubblicità presso la Segreteria IAP. Il deposito
conferisce diritto di priorità per un periodo di 5 anni. (v. I servizidell'Istituto)
Tali norme hanno dato corpo a una consistente attività di salvaguardia che ha costituito unefficace deterrente a scorrettezze in questo campo. La riprova è data dal fatto che,malgrado l'elevato numero dei depositi sinora effettuati (oltre tremila), non si sono avutiricorsi da parte degli interessati.
5C HI PUÒ AGIRE
La legittimazione ad agire è uno degli aspetti qualificanti del Codice, il quale non ponelimitazioni all'assunzione dell'iniziativa, stabilendo all'art. 36 che "Chiunque ritenga disubire pregiudizio da attività pubblicitarie contrarie al Codice di Autodisciplina puòrichiedere l'intervento del Giurì nei confronti di chi, avendo accettato il Codice stesso inuna qualsiasi delle forme indicate nelle Norme Preliminari e Generali, abbia commesso leattività ritenute pregiudizievoli".
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