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DIRITTI DELLA PERSONA E DELLA PERSONALITÁ
Sono diritti soggettivi che attengono alla sfera dell’essere, esistere della persona fisica e dei rapporti sociali e quindi il modo in cui i soggetti giuridici comunicano e interagiscono tra di loro.
Il fondamento costituzionale dei diritti della persona e della personalità sta nell’ art. 2 Cost: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Si evidenzia subito una simmetria tra diritti e doveri. La norma parla di diritti inviolabili dell’uomo che vengono riconosciuti e garantiti. Si usa il termine RICONOSCIUTI e non attribuiti perché non si sta parlando di diritti che vengono creati dall’ordinamento e attribuiti da essi ad alcuni/tutti i soggetti, ma di diritti che
reputazione...), e dell’esistenza sociale. Alcuni di essi possono appartenere anche ad enti giuridici nonostante non abbiano un corpo.
Caratteristiche generali dei diritti della persona e della personalità:
- Assoluti: possono essere fatti valere nei confronti di chiunque e qualunque altro soggetto
- Non patrimoniali (ma con proiezioni patrimoniali): sono diritti che hanno contenuto misto e anche con valenza patrimoniale
- Indisponibili: non è possibile privarsene, ma possono costituire oggetto di negozi a contenuto patrimoniale, es. Il contratto con il testimonial pubblicitario, o non patrimoniale, ad es. Le disposizioni anticipate di trattamento).
- Imprescrittibili: la prescrizione, in questo caso estintiva, è quel fenomeno che fa sì che il mancato esercizio di un determinato per un determinato lasso di tempo conduca all’estinzione di un diritto. Quindi non è cosa possibile per questi diritti. Però si prescrivono i diritti
che possono originare da una violazione del diritto della persona/personalità e le azioni volte a farli valere.
I diritti della persona sono:
- Diritto alla vita
- Diritto alla salute
- Diritto all'integrità fisica
I diritti della personalità sono:
- Diritto al NOME: diritto all'uso del nome attribuito per legge e ad opporsi all'uso che altri ne faccia senza titolo (escludendo i casi di omonimia). Riguarda le persone fisiche. Per gli enti giuridici si parla di diritti sulla denominazione.
- Diritto ALL'IMMAGINE: diritto esclusivo alla pubblicazione delle proprie fattezze. Il diritto all'immagine e pubblicazione è regolato dall'art. 96-97 secondo cui il ritratto di una persona non può essere pubblicato o messo in commercio senza consenso di quella persona. Ci sono però delle eccezioni:
- Notorietà o ufficio pubblico coperto
- Necessità di giustizia o di polizia
- Scopi scientifici
didattici o culturali
Quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltosi in pubblico.
Poi ci sono due casi di divieti assoluti:
Il ritratto non può mai essere pubblicato/commercializzato senza consenso per fini pubblicitari (latamente intesi: qualsiasi attività di natura promozionale)
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta (salvo il caso dell'esercizio dei diritti di cronaca/critica/satira).
Diritto all'ONORE/REPUTAZIONE: diritto a non subire diminuzioni ingiustificate della considerazione sociale di cui si gode (ne godono anche gli enti giuridici). Il diritto all'onore/reputazione può entrare facilmente in tensione con altri diritti e libertà garantiti dalla costituzione. Questi sono:
Diritto di
utenti.occhidel pubblico (ne godono anche gli enti giuridici).
LEZIONE DEL 18/03
STRUMENTI DI TUTELA
Uno degli strumenti di somministrazione dei rimedi, per i diritti soggettivi in generale, è il processo civile (si svolge davanti a giudice civile). Questo è regolato da alcuni principi fondamentali: il primo e più importante è il principio della domanda: il giudice si pronuncia solo sulle domande delle parti e non oltre i limiti di esse. Le domande delle parti sono le tutelerichieste al giudice da coloro che sentono i loro i diritti lesi.
Gli strumenti di tutela, più nello specifico, dei diritti di persona e personalità: innanzitutto si deve considerare che la sentenza civile può avere tre grandi contenuti distinguendone tre tipologie:
- Sentenza dichiarativa: il giudice accerta che si siano verificati certi fatti che hanno portato a determinate conseguenze giuridiche.
- Sentenza costituiva: produce un effetto giuridico che in difetto non si
Sentenza: è un rimedio tipico dei diritti della personalità, e serve per rendere noto ai consociati che la sentenza è stata emessa. Così ripristinando in qualche modo quella lesione della verità che si era creata a causa dell'illecito. Infatti, il senso di questo rimedio è quello di ripristinare la verità.
Rettifica: è un istituto particolare. È previsto dalla legge nei casi delle informazioni tramite stampa e televisione, che consente di ottenere dal giudice un ordine, rivolto al direttore responsabile del quotidiano o tg, di pubblicare un testo (non quello della sentenza) di un comunicato preparato dal rettificante stesso (soggetto leso). Sempre con scopo ripristinatorio.
LEZIONE 24/03
DIRITTI REALI
Sono diritti che riguardano res (= cose).
Art. 810 del cod.civ. Definisce i beni: "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti".
Questo significa che rispetto alla totalità delle cose che
Esistono in natura, solo un sottoinsieme di essi, definito bene, può formare oggetto di diritto. Non tutte le cose sono beni. Quindi non tutte le cose possono costituire oggetto di diritti soggettivi. Questi limiti (ad es. Uno spazio pubblico che è di proprietà dello Stato) esistono per evitare che un soggetto vanti pretese di godimento esclusivo di questi beni.
Esiste una tassonomia dei beni, una classificazione che ha lo scopo di individuare le regole applicabili alla appropriazione (ovvero attribuzione di diritti soggettivi) sul bene e alla circolazione di questi di diritti, che appunto cambiano in base a questa classificazione.
Classificazione:
- Beni: partiamo con questa prima distinzione tra beni:
- Immobili: sono il suolo, gli edifici e tutto ciò che è stabilmente incorporato nel suolo (es. Piante).
- Mobili: tutto ciò che non sono i beni immobili.
- Mobili registrati: sono beni mobili la cui proprietà e circolazione sono soggette
Aspecifiche formule di pubblicità, ovvero trascrizione in pubblici registri. Es. Auto eimbarcazioni.
- Beni: altra distinzione tra beni:
- Materiali: tutto ciò che può essere toccato, perché hanno consistenza fisica e corporea.
- Immateriali: creazioni intellettuali e non tangibili ma che hanno valore economico e quindi possono costituire oggetto di pretesa esclusiva (es. Marchio o brevetto...). Questo per sua natura viene poi incorporato in un bene materiale ma mantenendo una esistenza giuridica distinta.
- Beni:
- Divisibili: bene che può essere diviso in più parti, ciascuna delle quali ha autonomo valore e può essere goduto separatamente dagli altri.
- Indivisibili: all'opposto del precedente, quindi il bene che non ha le caratteristiche di un bene divisibile.
- Beni:
- Consumabili: bene che può essere consumato come il cibo.
- Inconsumabili: bene che può essere goduto senza che ne venga meno.