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COSTITUZIONALI
Lo strumento usato in via pressoché esclusiva per cercare di sanzionare l'eventuale uso distorto dell'interpretazione autentica, è stato il giudizio di legittimità costituzionale - la sua applicazione ha determinato pochissime declaratorie di incostituzionalità sulla base dell'applicazione del principio di ragionevolezza, che è stato considerato rispettato ogniqualvolta il legislatore avesse posto in essere un atto di interpretazione coerente e razionale.
CAP VIII
Si parla di evasione fiscale quando il contribuente omette di versare l'imposta dovuta tramite la diretta violazione di norme fiscali e, conseguentemente, oppure versando un ammontare inferiore al dovuto: la differenza tra imposta dovuta e versata è quando evaso - l'evasione si riferisce anche a casi in cui il contribuente assume una condotta tesa alla realizzazione di situazioni fittizie per frodare il Fisco: la situazione apparente non coincide.
con la realtà fattuale - anche indicare costi inesistenti costituisce a tutti gli effetti un caso di evasione fiscale- l'evasione deve necessariamente concretizzarsi nella violazione di disposizioni fiscali e, in alcuni casi, in situazioni fittizie e fraudolente, che non coincidono con la reale volontà delle parti e sono finalizzate ad occultare o ridurre il reddito effettivo- l'ELUSIONE: o abuso del diritto, due concetti oggi sostanzialmente uniti: l'abuso del diritto non ha nulla a che vedere con situazioni fittizie o fraudolente e si caratterizza proprio perché le operazioni realizzate rispettano alla lettera le regole formali, e si realizzano anche nella realtà (a differenza di quelle simulate) - l'elusione quindi consiste in un comportamento del contribuente formalmente rispettoso delle norme ma essenzialmente mirato a permettergli il conseguimento di un risparmio di imposta tramite insiemi di operazioni estremamente complesse (opiù immediate) - ilcontribuente infatti deve raggiungere un certo obiettivo economico che richiede una certatassazione, ma piuttosto che scegliere la via ordinaria se ne sceglie una secondaria chepermetterebbe al contempo sia di realizzare l’obiettivo, sia di risparmiare l’imposta rispettoall’operazione diretta- LA DIFFERENZA CON L’EVASIONE E’ EVIDENTE: infatti, appena sopra, le operazioni realizzate sonostate effettivamente svolte e volute dai contraenti e si sono effettivamente realizzate- l’elusione e abuso del diritto si pone quindi in una posizione INTERMEDIA fra l’evasione e icomportamenti ordinari dei contribuenti (casi molti diffusi nella pianificazione fiscale, quindi tutticasi in cui il soggetto pianifica la realizzazione delle proprie operazioni cercando di ottenere ilminor carico possibile (rimane infatti obiettivo legittimo!): non si reprime la possibilità di sceglierel’opzione più conveniente, a patto
che questa non sia qualificata come un'operazione fiscale "aggressiva") >> ma è difficile stabilire i confini tra una tipologia e l'altra, per cui si creano problematiche: individuazione dei criteri di distinzione delle due, metodi per reprimere i casi di elusione (questi metodi non danno però chiare indicazioni di quali requisiti debbano ricorrere per trovarsi in presenza di casi di abuso) - la nozione di elusione può creare gravi incertezze per i contribuenti che potrebbero anche trovarsi "paralizzati" e non realizzare determinate cose per timore di contestazioni di abuso del diritto - per scongiurare ciò, la repressione dei fenomeni abusivi si attua mediante uso di norme speciali, dette antielusive, che al ricorrere di specifici requisiti permettano di "disconoscere" il risparmio fiscale ottenuto (le norme antielusive possono essere generali o speciali, a seconda della possibilità di utilizzarle peroperazioni astrattamente realizzabili o solo per alcune tassativamente indicate)- potevano essere disconosciuti dall'Amministrazioni i vantaggi fiscali quando derivanti da operazioni poste in essere 'senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta' - AI FINI CIVILISTICI però le operazioni rimanevano valide e non si annullavano (anche rispetto ai terzi) (contemperamento dei due valori: interesse fiscale e quello generale di certezza dei rapporti giuridici e dei traffici)- la norma rimaneva insoddisfacente in riferimento alla natura 'fraudolenta' della condotta elusiva, così il legislatore intervenne sostituendo la norma con una nuova (art.37bis) in cui si eliminava il riferimento alla frode della condotta, infatti per essere elusiva bastava che gli 'atti, fatti e negozi, anche collegati fra loro, fossero privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti
dalla legge (…)’ - INTRO DI GARANZIE PER IL CONTRIBUENTE: che veniva coinvolto dall’Amministrazione per sentire la sua opinione su ipotesi di contestazioni elusive che fossero spiccate (rimaneva però la connotazione ‘speciale’ della norma con indicazione delle specifiche operazioni), per questo la Corte di Cassazione ha aggirato ciò introducendo quello che essa stessa ha definito un principio generale di divieto dell’abuso del diritto (con fonte nel diritto europeo), con il quale reprimere le operazioni non indicate nell’art.37bis - questo altro principio portò alla formazione di un DUPLICE BINARIO (prefigurando distinzione impalpabile tra abuso e elusione e gravi incertezza interpretative) - nel 2014 tramite legge delega si unirono tramite introduzione nello statuto dell’art.10bis (disposizione antielusiva a carattere ‘generale’)- CARATTERI E STRUTTURA DELL’ART.10BIS: ‘disciplina dell’abusodel diritto o elusione fiscale’(riunificazione in unico istituto) OMOGENEITA’: carattere generale, tutte le possibili operazioniimmaginabili possono ricadere nell’ambito applicativo della norma ed essere considerate abusive -il NUCLEO DELL’ABUSO è individuato in ‘una o più operazioni prive di sostanza economica che,pure nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti’ -MANCANZA DI RISULTATO ECONOMICO (assenza di sostanza economica=inidoneitàdell’operazione complessivamente considerata a produrre ‘effetti significativi’ diversi da quellifiscali (indici di manza di sostanza economica: non coerenza e non conformità delle operazioni edell’uso degli strumenti giuridici) DELLE OPERAZIONI E DAL RISPETTO SOLO FORMALE DELLENORME FISCALI PERMETTENDO UN VANTAGGIO FISCALE (valore ottenibile tramite lacomparazione fra il carico fiscale dell’operazione attuataE quello dell'operazione 'elusa') CHE DEVE ESSERE ESSENZIALE (=scopo principale, può però anche non essere l'unico risultato dell'operazione abusiva), NONCHE' INDEBITO- il vantaggio fiscale è costituito dal beneficio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario - il carattere indebito deriva dall'aggiramento della ratio della norma elusa o delle regole generali dell'ordinamento - il vantaggio è indebito qualora sia ASISTEMATICO (necessaria è una ricostruzione dei principi e delle regole che disciplinano la singola imposta di riferimento) - l'aggiramento connota i fenomeni di elusione e questo richiede, per farvi fronte, un sistema normativo coerente internamente (principio 'esigente') - non si può neanche lasciare troppa libertà all'Amministrazione poiché si sfocerebbe in un esercizio di arbitrio.
sostanzialmente insindacabile-non si considerano abusive le operazioni:
- giustificate da valide ragioni extrafiscali,
- non marginali,
- anche di ordine organizzativo o gestionale,
- che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa oppure dell'attività professionale del contribuente
resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale
l'ordinamento non disconosce la libertà di iniziativa economica ed è ammesso perseguire il c.d. "LEGITTIMO RISPARMIO DI IMPOSTA"
all'Ufficio spetta la prova degli elementi strutturali dell'abuso, mentre al contribuente la possibilità di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali che diventano una sorta di prova liberatoria per questo, ossia di giustificazione da opporre per superare le
- contestazioni amministrative - si esclude la possibilità di rilevare d'ufficio la presenza di abuso del diritto (la valutazione è soggetta a subordinazione ad una specifica contestazione da parte dell'Amministrazione)
- l'abuso del diritto presenta ancora molti margini di incertezza: per questo si prevede la possibilità di presentare interpello così da conoscere in anticipo la posizione dell'Amministrazione finanziaria circa l'eventuale 'abusività' dell'operazione da esso pianificata
- i casi di simulazione non rientrano nell'abuso del diritto e anzi, costituiscono ipotesi di evasione
- le operazioni abusive non devono integrare fattispecie penalmente rilevanti e deve restare ferma la possibilità di applicazione delle sanzioni amministrative
- sussiste un obbligo di una 'richiesta di chiarimenti' che l'Amministrazione è tenuta ad inviare al contribuente prima