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La chiarezza e la trasparenza delle norme tributarie

Negli articoli iniziali nei quali si parlava di principi generali sulla chiarezza e trasparenza delle norme tributarie e sull'efficacia temporale delle norme tributarie, si stabiliva che la norma tributaria non può avere effetto retroattivo, a meno che non vengano emanate norme dello stesso rango di tipo interpretativo.

L'articolo 6 della Legge 212 del 2000, intitolato "Conoscenza degli atti e semplificazione", stabiliva che il rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e il Contribuente doveva essere sullo stesso piano, e che il Contribuente doveva essere informato e portato a conoscenza di tutti gli atti di emanazione dell'Amministrazione finanziaria che lo riguardavano.

È importante sottolineare che questo articolo ha un riflesso anche in campo processuale, dove l'ultimo inciso stabiliva che erano nulli tutti i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al presente comma.

Si riferiva...

al fatto che l'Amministrazione finanziaria dovesse prima di emanare un atto nei confronti del Contribuente, avvisarlo di quell'atto.* ESEMPIO: collegato al contenzioso tributario.

Nel contenzioso tributario, cioè la parte processuale, c'è un articolo molto importante che è l'art.19 del 546, che elenca tassativamente gli atti che possono essere impugnati.

Per tutti gli altri atti che possono essere impugnati, sussistono gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento.

Come si arriva ad avere l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento?

A seconda che noi stiamo parlando di avviso di accertamento, a monte ci sarà un altro atto che riguarderà il processo verbale di constatazione fatto dalla Guardia di finanza, un accesso o un'ispezione o una verifica fatta dall'Agenzia delle entrate.

Se prendiamo il processo verbale di constatazione fatto dalla Guardia di finanza, questa può solo compiti istruttori e non impositivi.

farà l'accesso di ispezione e poi come atto finale redigerà un processo verbale di constatazione, il c.d. PVC. Il Contribuente soggetto all'accesso di ispezione, avrà le sue garanzie. Questo processo verbale di constatazione non è fra gli atti impugnabili, per cui accade che il Contribuente che si vede fare un'ispezione dalla Guardia di Finanza, non potrà impugnare l'atto emesso dalla Guardia di Finanza stessa nel PVC, ma dovrà aspettare l'avviso di accertamento emanato poi dall'Agenzia delle Entrate per poter impugnare poi anche eventuali vizi del processo verbale di constatazione. Bisogna stare attenti perché l'art. 19 parla di atti che possono essere impugnati solo per vizi propri, a meno che non ci sia nel caso del PVC e dell'avviso di accertamento un vizio di notifica, nel quale il Contribuente non è stato messo a conoscenza dell'atto primario. È così anche per la

cartella di pagamento; nel senso che può scaturire o da un eventuale avviso di accertamento non impugnato e quindi inizierà a produrre i suoi effetti, e il primo effetto che fa l'avviso di accertamento non impugnato è che l'Agenzia delle entrate iscriverà a ruolo quell'avviso di accertamento e manderà l'iscrizione a ruolo al ConCessionario della riscossione, in questo caso la BPS riscossioni, la quale BPS riscossioni emetterà la cartella di pagamento nei confronti del Contribuente che era Soggetto all'avviso di accertamento.

ATTENTI: se io non impugno quell'avviso di accertamento quei vizi che io potevo far valere per quell'avviso di accertamento, non li potrò più far valere perché l'art.19 mi dice che gli atti possono essere impugnati solo per vizi propri. Quindi se io non impugno l'avviso di accertamento e aspetto la notifica della mia cartella, io potrò impugnare

quella cartella esclusivamente per i vizipropri della cartella, a MENO CHE, quell’avviso di accertamentoovviamente non sia stato portato a conoscenza del Contribuente, non sia statonotificato nei modi ai sensi dell’art.137 e ss del Codice di procedura civile equindi il Contribuente non era a conoscenza di quell’avviso di accertamentoed ecco che la cartella di pagamento potrò impugnarla oltre che per i vizipropri della cartella di pagamento anche per vizi originari contenutinell’avviso di accertamento.

L’articolo 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente mi dice che:“ sono nulli i provvedimenti emessi SENZA aver prima informato,comunicato il Contribuente degli atti che stavano per essere fatti nei suoiconfronti”.

E quindi oltre all’avviso di accertamento e la cartella di pagamento cosìdescritti,la cartella di pagamento può essere emanata anche a seguito di 2 controllimolto importanti in campo tributaio che sono:

L'ARTICOLO 36 bis e 36 ter del DPR 600 del 1973.

Nel diritto tributario esiste anche l'accertamento; due accertamenti molto importanti sono il 36 bis e 36 ter:

  1. 36 bis: accertamento sulla LIQUIDAZIONE delle dichiarazioni;
  2. 36 ter: accertamento FORMALE sulla dichiarazione.

1) 36 bis accertamento sulla LIQUIDAZIONE delle dichiarazioni

Il Contribuente oltre ad avere come obbligo quello di dover FARE LA DICHIARAZIONE, deve anche il Contribuente AUTOLIQUIDARE quelle che sono LE IMPOSTE derivanti dalla dichiarazione.

La dichiarazione:

La dichiarazione (dichiarazione che ha una natura dopo svariate vicissitudini, di dichiarazione di scienza), va presentata dalle persone fisiche e dalle Società, ovviamente con delle differenziazioni a seconda che noi siamo una persona fisica o Società.

Addirittura, a seconda che noi siamo una Società di persona o una Società di capitali;

TUTTE ENTRAMBE LE DICHIARAZIONI HANNO UN'UNICA DENOMINAZIONE CHE SI CHIAMANO "UNICO".

però sarà: "uno UNICO persone fisiche, uno UNICO Società di persone, una UNICO Società di capitali". Quando io presento la dichiarazione oltre che presentare la dichiarazione stessa, devo anche autoliquidare l'imposta che devo versare. Vuol dire che, dichiarerò che ho guadagnato 1000 e che devo versare nelle casse dell'Erario 30. Il 1° tipo di accertamento che l'Amministrazione finanziaria fa in automatico, in quanto la dichiarazione viene presentata ormai telematicamente, è L'ACCERTAMENTO 36 bis., cioè sulla liquidazione fatta da me nella dichiarazione. Quindi l'Amministrazione finanziaria non farà altro che controllare che io abbia liquidato le imposte che io stesso ho dichiarato nella mia dichiarazione UNICO. Quindi art. 36 bis, accertamento sulle liquidazioni delle dichiarazioni, perché l'Amministrazione finanziaria andrà a controllare che quello che io ho dichiarato sia

stato effettivamente liquidato.Se io non ho liquidato quello che ho dichiarato, l'Amministrazione finanziariami manderà, ed ecco qua l'articolo 6 della norma , un avviso, denominato AVVISO BONARIO:- con questo mi richiederà o che io versi quello che avevo dichiarato, oppure midirà se il mio conteggio è sbagliato, tu Contribuente vieni a dirmi che hosbagliato, in modo che l'avviso bonario poi non si trasformi in iscrizione aruolo.Perchè: io predispongo la dichiarazione; io liquido le imposte; io presento ladichiarazione in via telematica; l'Amministrazione finanziaria controlla chequello che abbia liquidato sia stato effettivamente versato.Supponiamo che io non abbia versato quello che ho liquidato indichiarazione.L'Amministrazione finanziaria manda un avviso di tipo bonario dove diceContribuente, tu dovevi versare 100 e invece hai versato 70. È un errore che tuhai fatto, nel senso che ne devi versare ancora 30,

oppure hai sbagliato a calcolarti quello che devi liquidare. Questo avviso bonario è obbligatorio che l'Amministrazione finanziaria lo invii al Contribuente, perché ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente, se non mi avvisa primariamente e mi arriva direttamente la cartella, quella cartella potrà essere dichiarata nulla perché manca l'avviso bonario a monte.

Dove posso chiedere che la cartella venga annullata? Esclusivamente nel processo tributario.

Succederà che io (è lo stesso esempio del processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento), durante il mio ricorso nei confronti di quella cartella di pagamento, porrò come vizio di quella cartella di pagamento anche il fatto che la cartella di pagamento non è stata preceduta dall'avviso bonario nei confronti del Contribuente.

Perché L'AVVISO BONARIO mi consente oltre che instaurare un primo contradditorio con

l'Agenzia delle entrate e quindi con l'Amministrazione finanziaria per verificare se l'errore è stato commesso dal Contribuente o dall'Amministrazione finanziaria, mi permette anche quell'avviso bonario, entro 30 gg di pagare delle sanzioni ridotte a 1/3 nei confronti del minimo editale. Quindi articolo 36 bis, accertamento sulla liquidazione della dichiarazione che deve essere per forza fatto con un avviso bonario mandato al Contribuente; ovviamente nel caso in cui si riscontrino delle anomalie, nel caso in cui io ho dichiarato 100 e ne dovevo versare 30 e ho effettivamente versato 30, l'Amministrazione finanziaria a quel punto l'avviso bonario non lo manda perché è tutto regolare. Ma nel caso in cui non risultino le regolarità, perché magari le imposte vengono pagate con un modello chiamato F-24 e vengono pagate tramite Banca, Poste o addirittura telematicamente, può anche darsi che un modello di pagamento venga.perduto oppure che l'Amministrazione finanziaria non lo incroci bene con quella dichiarazione. L'errore può essere sia da una parte che dall'altra, quindi avviso bonario che mi instaura un primo contradditorio e se io ho ragione quell'avviso bonario mi produrrà poi uno sgravio nel senso che non diverrà poi una cartella di pagamento. Se invece quell'errore l'ho effettivamente commesso e quell'errore non lo correggo, perché supponiamo non ho i soldi in quel momento per pagare quelle somme che in teoria dovevo pagare, quell'avviso bonario si trasformerà in iscrizione a ruolo all'interno dell'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo non è altro che un albo dei ruoli, cioè un elenco formato dall'Agenzia delle entrate che viene m
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Publisher
A.A. 2007-2008
362 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Picciaredda Franco.