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Dispense delle lezioni di diritto tributario Prof. Giovanni Girelli
Tale principio sancito in via generale dall'art. 11 disp. prel. Cod. Civ. è stato ribadito in materia tributaria dall'art. 3, legge 27 luglio 2000, n.212: quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, (in materia di salvonorme interpretative autentiche) le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Garantire l'effettiva e preventiva informazione del contribuente e tutelare l'affidamento di costui.
LA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA l'adozione Art. 1, secondo comma, Legge n. 212/2000: di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di
interpretazione autentica. In tal caso possono avere anche efficacia retroattiva. Essendo le norme dettate dall'articolo 11 disp. N.B.: prel. cod. civ. e dall'art. 3 della L. n. 212/2000, contenute in leggi ordinarie, si ritiene che esse possano essere derogate espressamente o tacitamente da altra legge ordinaria.
In genere si distingue tra:
- RETROATTIVITÀ PROPRIA: quando la fattispecie prevista dalla norma e gli effetti conseguenti ad essa si collocano nel passato rispetto alla pubblicazione della legge. Esempi: norme che prolungano esenzioni o agevolazioni temporanee originariamente previste per un periodo di tempo già trascorso.
- RETROATTIVITÀ IMPROPRIA: quando la legge dispone per il futuro, ma in relazione a fatti e situazioni verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.
In particolare,
Si assumono a presupposto del tributo fatti verificatisi nel passato. Esempi: un provento realizzato nel passato che sia assoggettato a tassazione da una norma successiva. N.B.: in materia tributaria, per le norme impositrici (che introducono una nuova imposta, aumentano l'aliquota di una imposta, eliminano o riducono un trattamento agevolativo), deve essere coordinato con il principio costituzionale (art. 53 Cost.) di attualità della capacità contributiva.
IL MOMENTO FINALE DI EFFICACIA DELLA NORMA
Si applicano anche qui le norme generali.
- Anzitutto deve rilevarsi che la stessa legge può prevedere il proprio TERMINE FINALE DI EFFICACIA (in materia tributaria è frequente nella previsione di regimi agevolativi di durata limitata);
- ABROGAZIONE ESPRESSA O TACITA da parte di un altro atto normativo di rango pari o superiore;
- LA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ.
Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010Dispense delle lezioni di diritto tributario
Prof. Giovanni Girelli
N.B.: la dichiarazione di incostituzionalità comporta pertanto:
- il divieto di applicare nell’avvenire la legge dichiarata illegittima;
- l’impossibilità che tale legge produca effetti rispetto a fattispecie verificatesi nel passato.
LA SUCCESSIONE DI LEGGI TRIBUTARIE NEL TEMPO
Regole generali:
- qualora due atti normativi di pari rango nella gerarchia delle fonti contengano due norme antinomiche o confliggenti ma siano emanati in tempi diversi, tra essi prevale l’atto normativo successivamente emanato (lex posterior derogat legi priori);
- qualora la norma successiva abbia un campo di applicazione più ampio (norma generale) di quello proprio della norma precedente (norma speciale), la norma speciale anteriore deroga a quella successiva generale (lex posterior generalis non derogat priori speciali);
- qualora le due norme siano di rango
diverso nella gerarchiacostituzionale delle fonti, prevale comunque la normagerarchicamente superiore.
LE NORME TRIBUTARIE SANZIONATORIEAMMINISTRATIVE
Art. 3 D. lgs. n. 472/1997:
- nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione;
Università del Salento Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2009-2010