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La riforma dei servizi ispettivi in materia di lavoro e di previdenza sociale
Accanto all'attività ispettiva svolta dal Ministero del lavoro si deve registrare quella svolta dai servizi ispettivi degli enti previdenziali, nonché nel terreno fiscale, quella della Guardia di Finanza e quella dell'Arma dei Carabinieri.
I processi di modernizzazione che hanno investito il sistema produttivo e l'organizzazione del lavoro, non hanno ridotto l'importanza dell'ispezione del lavoro: però il permanere di vaste zone di lavoro irregolare o sommerso, anche in rapporto all'estensione dell'immigrazione clandestina, ha posto la necessità di mettere i servizi ispettivi al passo con le nuove esigenze attraverso una profonda riforma, atta a consentire di sviluppare iniziative adeguate al nuovo contesto.
Si cerca di improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e alla promozione e non solo alla repressione.
Il decreto legislativo 124
del 2004 ha delineato un sistema chiamato a promuovere l'osservanza delle disposizioni che riguardano i rapporti di lavoro e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale e gli obblighi previdenziali.
L'opera di razionalizzazione alla quale mira il citato decreto prende le mosse da un complessivo disegno di riorganizzazione delle funzioni ispettive in materia di lavoro e previdenza sociale.
La direzione generale convoca i presidenti delle commissioni regionali di coordinamento delle attività di vigilanza, onde ricavarne ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle proprie direttive in materia di attività di vigilanza; e si avvale della collaborazione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, composta da rappresentanti ministeriali, dell'INPS, dell'INAIL, dal comandante generale della Guardia di finanza, dal
direttore generale dell'Agenzia delle entrate, da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo il quale opera anche in qualità di ufficiale della polizia giudiziaria. Funzioni ispettive in materia di previdenza e assistenza sociale sono svolte pure dal personale di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, a cui però non compete la qualifica di agente della polizia giudiziaria. L'art. 7 affida al personale ispettivo i compiti di vigilanza sull'esecuzione delle leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; e di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, ovunque sia prestata attività lavorativa; la vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro; deve inoltre essere in grado di fornire ichiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione devevigilare. Gli compete inoltre la vigilanza sulle attività previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. L'attività degli ispettori nelle intenzioni del legislatore, non si risolve più soltanto nel controllo della correttezza dei comportamenti tenuti dal soggetto sottoposto a verifica, ma è altresì rivolto alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza di una serie di obblighi di cui il soggetto è destinatario. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, è istituita una banca dati telematica che raccolga le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento del personale ispettivo. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo costituiscono fonti diprova, relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati, e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti canzonatori, amministrativi e civili, da parte delle amministrazioni interessate. Tra le novità introdotte dal decreto del 2004 va segnalata la predisposizione di una procedura di conciliazione: la conciliazione monocratica, ossia espletata dal singolo funzionario. Può essere preventiva o contestuale. Altra novità del decreto è la diffida accertativa per crediti patrimoniali. La norma dà facoltà al personale ispettivo di diffidare il datore di lavoro alla corresponsione, entro un termine prefissato, di somme di denaro dovute ai propri dipendenti a seguito dello svolgimento del rapporto di lavoro e della regolare esecuzione delle prestazioni lavorative pattuite. Nei confronti del provvedimento di diffida è ammesso il ricorso davanti al comitato regionale per i rapporti di lavoro. Il lavoratore puòagire mediante atto di precetto al fine della soddisfazione dei crediti retributivi, fondando le proprie pretese su questo provvedimento amministrativo, avente natura di titolo immediatamente esecutivo.
13. L'emersione del lavoro irregolare
L'Italia occupa una posizione di rilievo nella graduatoria dei paesi europei dove più elevata è la percentuale dei lavoratori che operano nel sommerso. Va segnalata l'estensione delle tutele nei confronti di soggetti svolgenti forme di lavoro atipico che ne erano sguarniti, per scoraggiare la convenienza all'uso fraudolento dei lavori atipici. Si rafforzano poi le funzioni di vigilanza (riforma dei servizi ispettivi di cui al decreto del 2004). La lotta al lavoro sommerso o nero consiste nella previsione di robusti incentivi economici a favore delle imprese che escano alla luce. Questa tecnica dell'emersione si è sviluppata maggiormente in favore delle aree a basso tasso di sviluppo. Soprattutto del
Mezzogiorno. I tre soggetti interessati sono sindacati, imprese e poteri pubblici. Questi si sono impegnati in programmi comuni di graduale fuoriuscita dalle condizioni di irregolarità, pervenendo all'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nelle imprese che si erano sottratte al rispetto delle regole contrattuali (e legali), attraverso aumenti retributivi scaglionati lungo un determinato arco di tempo. I sindacati hanno accettato di derogare temporaneamente al rispetto dei contratti collettivi, in vista di una più larga loro applicazione, in tempi certi e con procedure trasparenti. Le imprese si sono rese disponibili a porre termine all'evasione e all'elusione di norme legali e contrattuali a condizione di essere avvantaggiate sul piano degli oneri contributivi e fiscali. Lo stato ha sanzionato legislativamente gli accordi di riallineamento. 14. ORARIO DI LAVORO, RIPOSO SETTIMANALE E FERIE Circa l'orario effettivo di lavoro e la suaIl decreto legislativo 66 del 2003 definisce l'orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a lavoro, a disposizione del datore e nell'esercizio della propria attività o delle proprie funzioni. In questo modo il decreto accoglie la nozione di lavoro effettivo da cui vanno esclusi i riposi intermedi, il tempo per recarsi al lavoro e le soste di almeno dieci minuti, non retribuiti né considerati ai fini del superamento dei limiti di durata.
L'orario normale di lavoro su base settimanale ha un limite massimo di quaranta ore (durata media settimanale: quarantotto se comprensive di lavoro straordinario ogni sette giorni).
Un limite alla durata massima della giornata di lavoro si ricava dalla disposizione che attribuisce al lavoratore il diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore: il lavoro giornaliero non può quindi superare le tredici ore.
Se l'orario di lavoro è superiore a sei ore il
Il lavoratore ha diritto a pause, la cui modalità e durata sono stabilite dai contratti collettivi (in mancanza almeno dieci minuti).
La disciplina del lavoro straordinario è rimessa ai contratti collettivi. Per la maggior fatica che comporta il lavoro straordinario va compensato con maggiorazioni retributive o con riposi compensativi.
Il lavoro notturno è l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le ore 24 e le ore 5 del mattino. Il decreto vieta che l'orario dei lavoratori notturni superi le otto ore in media nell'arco delle ventiquattro ore.
Vige il divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore ventiquattro alle ore sei nel periodo intercorrente l'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il lavoratore ha diritto di fruire, ogni sette giorni, di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive. Tale diritto è
irrinunciabile per previsione costituzionale (art. 36 comma 3). È poi confermata la sospensione del lavoro in occasione delle festività nazionali, civili e religiose. Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite, garantito dall'art. 36 3° comma, irrinunciabile anch'esso, è sancito dall'art. 2109 del cod. civ. Il decreto fissa il diritto in un periodo annuale non inferiore a 4 settimane, consentendo alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare in senso più favorevole. 15. MODIFICHE DEL SISTEMA PENSIONISTICO Le modifiche apportate dal legislatore al sistema pensionistico sono indirizzate da un lato ad abbassare l'importo delle prestazioni erogate, dall'altro ad inasprirne i requisiti di accesso, entrambe le misure essendo dirette a fronteggiare il preoccupante aumento dei costi di finanziamento del sistema. Nel primo senso va richiamato il passaggio dal criterio di calcolo retributivo della pensione al criterio dicalcolo contributivo (il primo prende a riferimento per la determinazione dell'importo della pensione, la retribuzione media percepita dal soggetto assicurato in un determinato periodo; il secondo tiene conto dei contributi versati nell'intera vita lavorativa. Tale passaggio ha riguardato tutti i soggetti che abbiano iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995; coloro che a quella data potevano contare diciotto anni di contributi versati avranno un sistema misto: i primi 18 anni con quello retributivo, gli anni dal 1996 con quello contributivo) nell'altro vanno rilevati i successivi interventi volti ad innalzare l'età anagrafica utile per l'accesso al trattamento di vecchiaia o ad elevare l'anzianità assicurativa necessaria per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità (pensione di vecchiaia: sessanta anni per le donne e sessantacinque per gli uomini, con almeno 20 anni di contributi versati se è applicabile il sistema.retributivo; altrimenti età variabile dai 57 e i 64 e almeno 5 anni di contributi;
pensione di anzianità: 35 anni di contribuzione e