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Adempimenti fiscali del curatore fallimentare

Adempimenti fiscali iniziali

Il curatore fallimentare ha una serie di obblighi fiscali da rispettare. Ecco un elenco di adempimenti iniziali che deve compiere:

  • Predisporre i registri IVA.
  • Entro 30 giorni dalla notifica, comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di fallimento (art. 35 DPR 633/72). In caso di presentazione cartacea sarà opportuno allegare una copia in carta semplice dell’estratto della sentenza di fallimento.
  • Entro 90 giorni dalla nomina, e se vi sono beni immobili, presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura.
  • Entro 4 mesi dalla nomina, provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni antecedenti al fallimento, se i termini non sono scaduti (art. 74/bis D.P.R. 633/72).
  • Entro 4 mesi dal fallimento, presentare la dichiarazione IVA modello 74 bis per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 74/bis D.P.R. 633/72 ed art. 8, comma 4, del D.P.R. 322/98). Può essere presentata direttamente all’Agenzia delle Entrate competente mediante consegna manuale o spedizione per raccomandata oppure trasmessa in via telematica.
  • Presentare la dichiarazione IVA dell’anno solare precedente (Art. 8 - comma 4 – D.P.R. 322/1998). In pratica:
    • Se la nomina è compresa tra il 1.1 e il 30.6: la scadenza è quella ordinaria (31.10).
    • Se la nomina è compresa tra il 1.7 e il 31.10: la scadenza è 4 mesi dalla nomina.
    • Se la nomina è dopo il 31.10: per il curatore non vi è obbligo di presentare la dichiarazione in quanto il relativo termine è scaduto.
  • Presentare, nei termini previsti, in via telematica gli elenchi clienti – fornitori relativi all’anno solare precedente (circolare n. 53/E 2007). Si ritiene che questo obbligo sussista solo se la nomina del curatore avviene prima della scadenza dei termini.
  • Ricordarsi che l’eventuale credito scaturente dalle dichiarazioni IVA modello 74 bis, a mente della R.M 12.7.1995 n. 181/F VI 12-522, non può essere richiesto a rimborso poiché il Ministero non considera tali dichiarazioni come dichiarazioni annuali.
  • Entro l’ultimo giorno del 7° mese successivo alla nomina, presentare la dichiarazione dei redditi (in base ad apposito bilancio compilato dal curatore) per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 183 D.P.R. 917/86 ed art. 5, quarto comma, D.P.R. 322/98) nonché la dichiarazione IRAP.
  • In caso di fallimento di un’impresa individuale o di una società di persone, spedire all’imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 18 DPR 42/88).
  • Accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio precedente. Questo adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero, da sempre ed in ultimo con la R.M. 2.2.2007 n. 18, sostiene invece il contrario. È comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal legale rappresentante.
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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Libonati Antonio.
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