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I RIMBORSI

Il contribuente può essere anche creditore o perché ha versato una somma non dovuta, o perché ha versato degli acconti che superano il dovuto oppure perché si sono verificate delle situazioni a cui il legislatore collega il sorgere di "crediti d'imposta". Le fonti dell'indebito tributario sono molteplici:
  • Assenza della norma di legge fin dall'origine;
  • Abrogazione della norma impositiva;
  • Introduzione di una norma di favore del contribuente;
  • Dichiarazione di incostituzionalità di una norma impositiva: le sentenze che dichiarano incostituzionale una norma la eliminano con effetto retroattivo per cui i pagamenti fatti in base alla norma dichiarata incostituzionale assumono la qualifica di pagamenti non dovuti.
La domanda di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, deve essere presentata entro due anni dal pagamento. Se la domanda è esplicitamente respinta, il rifiuto espresso è atto.

impugnabile dinanzi alla commissione tributaria provinciale. Nel caso in cui l' Amministrazione rimane inerte per novantagiorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il silenzio si interpreta come rifiuto e l'interessato può proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale non oltre la prescrizione del diritto di credito (10 anni). Per il rimborso delle ritenute e dei versamenti diretti è necessario che sia presentata istanza all'Agenzia delle entrate entro di 48 mesi dal versamento. Per le somme riscosse mediante ruolo la legge non disciplina espressamente la domanda di rimborso. Quando vi è iscrizione a ruolo di una somma non dovuta, il contribuente può impugnare il ruolo e chiedere l'annullamento e la condanna dell'Amministrazione a rimborsare l'indebito. Per la maggior parte delle imposte indirette (l'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e donazioni, per l'imposta ipotecaria e catastale,

...;) è previsto un termine decadenziale di tre anni. Mentre, sull'imposta sul valore aggiunto non è previsto alcun termine specifico, per cui si applica il termine residuale biennale di decadenza. Di regola, il rimborso deve essere richiesto dall'interessato; vi sono poi dei casi in cui la legge dispone espressamente che il rimborso deve essere disposto d'ufficio: devono essere rimborsate d'ufficio le somme riscosse in via provvisoria nel corso del giudizio di primo grado e le somme indebitamente riscosse a causa di errori materiali o duplicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate. Un caso particolare è quello riguardante l'IVA in cui è fisiologico che l'imposta relativa agli acquisti (Iva a credito) possa risultare superiore all'imposta dovuta sulle operazioni imponibili (Iva a debito): si hanno, così, dei crediti del contribuente verso il fisco. Tale credito del contribuente può essere compensato con

debiti d'imposta diversi dall'IVA, riportato anuovo o chiesto a rimborso. Per il rimborso di crediti esposti nelle dichiarazioni IVA e nelle dichiarazioni dei redditi il contribuente non ha l'onere di presentare istanza di rimborso, essendo sufficiente la mera esposizione del credito d'imposta nella dichiarazione.

In caso di ritardo nel rimborso di imposte sui redditi, il contribuente ha diritto agli interessi di mora, per ogniuno dei semestri interi (escluso il primo) compresi tra la data del versamento e la data dell'ordinativo di rimborso.

PG28LE SANZIONI

Una delle prerogative dello Stato riguarda il potere coercitivo verso i cittadini. Sebbene viviamo in uno stato costituzionale, il potere coercitivo rimane una caratteristica del potere statale e in tale ambito si colloca il potere punitivo. Si tratta di un potere limitato perché ad esso si oppongono garanzie costituzionali disposte a protezione dell'individuo.

A protezione della collettività statale,

chi viola la legge deve essere punito. A tal proposito, definiamo le pene come quelle conseguenze negative, per chi le subisce, conseguenti alla violazione della legge, che incidono sulla libertà individuale o sulla proprietà. Non tutte le violazioni danno luogo a pene, alcune violazioni, infatti, danno luogo soltanto a forme di risarcimento dei danni tra privati.

Il sistema punitivo trova nell'art. 25 e 27 della Costituzione la sua base. In particolare le pene presentano tre caratteristiche:

  1. divieto della pena di morte del responsabile della violazione;
  2. finalità rieducativa del condannato della pena: l'obiettivo della pena è quella di "depurare" il condannato dal reato che ha commesso (consentire al soggetto di diventare un uomo libero);
  3. la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost): l'imputato sarà considerato colpevole solo a seguito della sentenza definitiva (l'ultimo grado di giudizio).

Il sistema punitivo si

Il sistema giuridico prevede una divisione tra il diritto amministrativo e il diritto penale. Il diritto amministrativo riguarda le sanzioni che non richiedono l'intervento del giudice penale e prevedono solo il pagamento di una somma di denaro. Il diritto penale, invece, riguarda le pene criminali.

Recentemente, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha equiparato le sanzioni amministrative alle pene penali, garantendo gli stessi diritti di tutela per chi viola la legge.

Articolazione del sistema penale in termini generali

I reati sono illeciti disciplinati dal diritto penale. Chi commette un reato, chiamato reo, viola una norma prevista dal diritto penale. Nel codice penale e nella legge tributaria, i reati sono suddivisi in:

  • Delitti: sono i reati più gravi e prevedono tre tipi di pena:
    • Ergastolo: comporta la detenzione in carcere senza termine, fino alla morte del condannato.
    • Reclusione: comporta la detenzione per un periodo determinato, in base alla pena inflitta.
    • Multa: misura pecuniaria da pagare come pena.
di carattere pecuniario. In diritto tributario, abbiamo numerosi reati qualificati come delitti, ma l'unica pena utilizzata è la reclusione. Contravvenzioni: sono reati che puniscono fatti meno gravi. Le pene che corrispondono alle contravvenzioni sono: - l'arresto: coincide con il carcere; - l'ammenda: coincide con una misura pecuniaria. In diritto tributario però, le contravvenzioni non ci sono, tutti i reati sono delitti. ILLECITI AMMINISTRATIVI Nel diritto tributario sono molto diffusi gli illeciti amministrativi: violazioni di legge di minore gravità, che il legislatore ha considerato ugualmente di dover punire, ma senza dargli la forza disonorevole che caratterizza la sanzione penale. L'illecito amministrativo ha come conseguenza l'applicazione della sanzione amministrativa-pecuniaria. Talvolta, la legge abbina alla sanzione pecuniaria le sanzioni accessorie: si tratta di sanzioni non pecuniarie che impongono, al soggetto che

ha commesso laviolazione, alcuni limiti relativi alle libertà, in particolare, nell'esercizio di attività economiche personali(es: chiusura di un pubblico esercizio, l'impedimento a ricoprire incarichi in consigli di amministrazionedi società). Oggi tali sanzioni non vengono più utilizzate.

PG29SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative normalmente accompagnano tutte le violazioni fiscali che vengono compiutedai contribuenti. Le sanzioni amministrative, nel nostro ordinamento vennero disciplinate per la primavolta in maniera organica nel 1929. Questa legge è una legge di principi che ha retto per anni senzasubire nessuna modifica, fino a quando è stato approvato il d.lgs. n. 472 del 1997. Si tratta anche inquesto caso di una legge di principi generali del sistema sanzionatorio-punitivo. Tale legge riprende iprincipi costituzionali e li trasporta nell'ambito amministrativo. I principi possono essere raggruppati indue

filoni:
  • il principio di legalità: la legge 472, nell'art. 3, riprende l'art. 25.2 Cost. ("Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"). Sulla base di questa regola nessuna autorità, diversa dal Parlamento, può disporre misure penali. Inoltre, per poter punire un soggetto, è necessario che la legge sia entrata in vigore prima che il soggetto abbia commesso il fatto, in modo tale che il soggetto che commette il fatto deve sapere se il suo comportamento è legittimo o meno. Quest'ultima parte dell'art. 25 dà luogo al principio di irretroattività delle leggi punitive, siano esse leggi penali, siano esse leggi amministrative. Da questa regola discende poi la regola del favor rei secondo il quale se una legge successiva a quella in vigore al momento della commissione del fatto prevede pene più favorevoli o non costituisce più

reato o violazione, il soggetto viene punito con la legge più mite nel momento in cui questa si applica, oppure non viene punito se la legge successiva dice che quel fatto non è più una violazione;

il principio di personalità: nel decreto 472, l'art. 2.2, l'art. 4 e ss., disciplinano il principio personalistico, che riproduce l'art. 27.1 Cost. ("La responsabilità penale è personale"). L'aggettivo personale ha un duplice significato:

  1. è riferibile esclusivamente ad una persona fisica che ha commesso la violazione;
  2. la persona fisica non risponde per fatti commessi da altri, risponde solo per se stessa.

Tale norma si giustifica per il fatto che solo una persona in carne ed ossa può materialmente commettere un fatto e può sentire la pena in senso positivo (come pena rieducativa) e negativo (come aggravante).

Il principio di personalità è così importante tanto che l'art.

Il punto 2 stabilisce che la somma erogata a titolo di sanzione amministrativa varia tra un minimo e un massimo: per stabilire in concreto qual è l'esatta misura della sanzione, occorre guardare la gravità del fatto commesso e la persona che l'ha commesso.

All'interno di tale norma, l'art. 4 disciplina l'imputabilità, secondo la quale non può essere assoggettato a sanzione chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva la capacità di intendere e di volere (substrato minimo che si richiede per la validità di qualsiasi atto - patologie mentali, alcolizzato cronico, minore). Tale norma fu introdotta a seguito di sanzioni che vennero effettuate ai minori per mancata presenza di scontrini fiscali dopo la consumazione.

In linea con tale norma, l'art. 5 disciplina il principio della colpevolezza. Tale articolo prevede che il trasgressore risponda della violazione se l'ha compiuta con dolo o almeno con colpa.

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Ovviamente, affinché si possa

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A.A. 2021-2022
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PieroGrassano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Giovannini Alessandro.